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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17433/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17433/2017 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 degli avv.ti Anna Pellegrini e Bernardo Rucellai;
- terzo pignorato –
OPPONENTE contro
, contumace; Controparte_1
- creditore procedente -
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Capasso;
CP_2
- debitore esecutato -
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2017, in qualità di terzo pignorato, ha Parte_1 riassunto ex art. 616 c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito della parziale sospensione, disposta dal G.E. con ordinanza 31.07.2017, dell'esecuzione presso terzi promossa ex art. 72 bis D.p.R. n.
602/73 dall' (già . A fondamento della domanda, Controparte_3 Controparte_4 ha eccepito, in primo luogo, l'erronea indicazione degli importi svincolati in forza dell'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare, pari a metà della somma pignorata, ma indicati in ad
€31.847,47 in luogo dell'esatto importo di €33.908,94. Ha evidenziato, altresì, l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui non ha tenuto conto dei limiti di cui all'art. 545, comma V, c.p.c.; ha ritenuto, per l'effetto, di aver già integralmente corrisposto al creditore procedente quanto dovuto.
2. Costituendosi con comparsa del 16.02.2018, ha sostanzialmente aderito alla CP_2 ricostruzione di parte attrice, confermando la correttezza delle somme indicate e riconoscendo di aver integralmente ricevuto l'importo svincolato in proprio favore.
3. pur regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 27.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, come evidenziato dalla difesa del terzo pignorato, le somme di cui il terzo risulta debitore nei confronti di vanno rideterminate correttamente in €67.816,71 CP_2
(erroneamente indicate in ricorso in €63.690,95), poiché derivanti dalle fatture nn. 01/2016 del
21.01.2016 di €31.882,49, n. 02/2016 del 08.02.2016 di €11.536,20 e n. 03/2016 del 26.02.2016 di
€24.398,02.
6. Al fine della corretta quantificazione della somma attribuibile al creditore precedente, devono essere richiamati i limiti di pignorabilità previsti dal Legislatore per determinate tipologie di crediti in ragione della loro natura e della funzione svolta.
Con atto di pignoramento presso terzi notificato a , quale debitore, e ad CP_2 Parte_1 in qualità di terzo, l' ha agito al fine di ottenere la soddisfazione CP_3 Controparte_3 del proprio credito di €168.672,64 dovuto in forza del mancato pagamento di due cartelle esattoriali.
In sede di opposizione, tanto il debitore esecutato – in fase cautelare – tanto il terzo – nel presente giudizio di merito- hanno evidenziato che l'importo pignorato, poiché dovuto dalla allo Parte_1 per l'attività da quest'ultimo svolta in qualità di agente monomandatario, debba essere CP_2 qualificato come credito dovuto per attività lavorativa, assoggettato, dunque, alle limitazioni di cui all'art. 545 comma IV c.p.c.
Ebbene, tale ricostruzione – peraltro confermata dal G.E. in fase cautelare, va condivisa.
Difatti, sebbene l'art. 545, comma IV e V, c.p.c. limiti ad un quinto la pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai crediti derivanti da provvigioni ed indennità degli agenti di commercio. Ciò in quanto “in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al
D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.” (Cass. n. 685/2012)
Ne consegue che, in ogni caso, non poteva pignorare Controparte_3 integralmente le somme dovute dalla al proprio agente, dovendo limitare l'importo Parte_1 pignorabile entro la misura di un quinto del compenso dovuto mensilmente allo a titolo di CP_2 provvigione.
7. Fermo restando il limite del quinto di cui innanzi, entrambe le parti hanno precisato, altresì, che sulle provvigioni dovute dalla società gravano altri due provvedimenti, resi nell'ambito di ulteriori pignoramenti presso terzi rispettivamente dal Tribunale di Milano (n. R.G.E. 11243/2014) e dal Tribunale di Genova (n. R.G. 1822/2015). Sicché, nel determinare la somma pignorabile dall' , hanno ritenuto operante l'ulteriore limite disposto dal comma V del Controparte_5 richiamato art. 545 c.p.c., con conseguente riduzione dell'importo dovuto a favore della
[...]
nella somma risultante dalla differenza tra importo massimo pignorabile – Controparte_3 dunque la metà del credito – e le somme già corrisposte in esecuzione dei due anteriori pignoramenti.
Diversamente, nell'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare, il Giudice dell'Esecuzione, pur avendo dato atto della simultanea presenza di più pignoramenti, disponendo la liberazione di metà della somma accantonata, giusta art. 545, co V, c.p.c., ha, nondimeno, ordinato al terzo debitore di corrispondere l'integrale restante parte a favore del creditore procedente.
Sul punto, va osservato che, come correttamente rappresentato dal terzo, al creditore procedente non può assegnarsi l'intero importo pignorabile, giacché va tenuto in considerazione che dalla medesima provvigione sono già state accantonate e corrisposte le somme volte alla soddisfazione delle due procedure esecutive precedentemente instaurate. Tale circostanza, non contestata tra le parti,
è stata ampiamente documentata da parte attrice, che ha prodotto copia dell'ordinanza resa dal G.E. nella procedura n. 11243/2014 R.G.E. instaurata dinanzi al Tribunale di Milano, nella quale è stata assegnata al creditore procedente l'ulteriore somma “pari ad un quinto (1/5) della retribuzione netta mensile corrisposta dalla in favore dello (doc. 8); ha depositato, altresì, provvedimento Pt_1 CP_2 reso dalla quarta sezione civile del Tribunale di Genova, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio R.G. 1822/2015 V.G., con il quale è stato ordinato alla , quale terza pignorata di versare Pt_1 direttamente e mensilmente la somma mensile di euro €3.400,00 “trattenendola dalle provvigioni maturate dal resistente per l'attività lavorativa prestata in favore della suddetta società” (doc. 9).
Ne consegue, dunque, che la somma che il terzo debitore – – è tenuto a corrispondere Parte_1 alla va determinata nei seguenti termini: assunti come base di Controparte_3 calcolo gli importi mensili dovuti allo a titolo di provvigione (come riportati nelle tre fatture CP_2 azionate), da ognuno di essi va detratta la quota fissa di €3.400 per ogni mensilità, l'ulteriore quota pari ad 1/5 dell'intero fatturato mensile e, pertanto, al creditore procedente deve essere corrisposto il residuo di tale operazione, sino a decorrenza della metà di ogni singola provvigione.
Ne consegue, nello specifico, che:
- Relativamente alla fattura n 1/2016 del 21.01.2016, dall'importo massimo pignorabile di €15.941,25
(pari a metà di €31.882,49), devono essere sottratti €6376,5 (corrispondenti1/5 di €31.882,49) ed ulteriori €3.400, sicché ad va riconosciuta la somma di €6.164,75; Pt_2
- Per la fattura n. 2/2016 del 08.02.2016, al creditore procedente va attribuito l'importo di €60,86, pari alla differenza tra €5.768,1 (metà del credito) e le somme pignorate di €2.307,24 (1/5 della retribuzione) e €3.400;
- Infine, con riguardo alla fattura n. 03/2016 del 26.02.2016, dalla metà di €24.398,02, vanno detratti
€4.879,6 (1/5 della provvigione) e €3.400, con attribuzione ad del residuo importo pari a Pt_2
€3.919,41.
Sicché l'odierno creditore è legittimato ad ottenere da – terzo debitore – il complessivo Parte_1 importo di €10.145,02.
8. Ridefinita in questi termini la somma pignorabile, si può concludere che il terzo pignorato ha correttamente svincolato, in forza dell'art. 545, co V, c.p.c., l'importo di €33.908,94 – in luogo dell'importo di 31.845,47 indicato nell'ordinanza impugnata – a favore di , come da CP_2 documentazione allegata (doc. 6); ha, altresì, corrisposto integralmente la somma di €10.145,02 dovuta alla in forza dell'atto di pignoramento presso terzi oggi Controparte_3 opposto (doc. 5).
9. In punto di spese si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate, in ragione tanto dei motivi posti a fondamento dell'opposizione quanto del complessivo contegno processuale delle parti. Vieppiù che il creditore procedente ( ), agendo ex art. Controparte_3
72-bis del DPR 602/1973, ha avuto cognizione delle ragioni ostative all'integrale pignoramento dei crediti indicati solo a seguito della comunicazione resa dal terzo e non ha, successivamente, Parte_1 nulla eccepito riguardo all'applicazione dei limiti di cui all'art. 545, co. IV e V, c.p.c., non essendosi neppure costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara che ha correttamente svincolato in favore di la somma di Parte_1 CP_2
€ 33.908,94;
2. dichiara che ha correttamente liquidato ad la somma di €10.145,02 e nulla Parte_1 Pt_2
è più dovuto in forza del pignoramento opposto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17433/2017 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 degli avv.ti Anna Pellegrini e Bernardo Rucellai;
- terzo pignorato –
OPPONENTE contro
, contumace; Controparte_1
- creditore procedente -
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Capasso;
CP_2
- debitore esecutato -
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2017, in qualità di terzo pignorato, ha Parte_1 riassunto ex art. 616 c.p.c. il presente giudizio di merito a seguito della parziale sospensione, disposta dal G.E. con ordinanza 31.07.2017, dell'esecuzione presso terzi promossa ex art. 72 bis D.p.R. n.
602/73 dall' (già . A fondamento della domanda, Controparte_3 Controparte_4 ha eccepito, in primo luogo, l'erronea indicazione degli importi svincolati in forza dell'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare, pari a metà della somma pignorata, ma indicati in ad
€31.847,47 in luogo dell'esatto importo di €33.908,94. Ha evidenziato, altresì, l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui non ha tenuto conto dei limiti di cui all'art. 545, comma V, c.p.c.; ha ritenuto, per l'effetto, di aver già integralmente corrisposto al creditore procedente quanto dovuto.
2. Costituendosi con comparsa del 16.02.2018, ha sostanzialmente aderito alla CP_2 ricostruzione di parte attrice, confermando la correttezza delle somme indicate e riconoscendo di aver integralmente ricevuto l'importo svincolato in proprio favore.
3. pur regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 27.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, come evidenziato dalla difesa del terzo pignorato, le somme di cui il terzo risulta debitore nei confronti di vanno rideterminate correttamente in €67.816,71 CP_2
(erroneamente indicate in ricorso in €63.690,95), poiché derivanti dalle fatture nn. 01/2016 del
21.01.2016 di €31.882,49, n. 02/2016 del 08.02.2016 di €11.536,20 e n. 03/2016 del 26.02.2016 di
€24.398,02.
6. Al fine della corretta quantificazione della somma attribuibile al creditore precedente, devono essere richiamati i limiti di pignorabilità previsti dal Legislatore per determinate tipologie di crediti in ragione della loro natura e della funzione svolta.
Con atto di pignoramento presso terzi notificato a , quale debitore, e ad CP_2 Parte_1 in qualità di terzo, l' ha agito al fine di ottenere la soddisfazione CP_3 Controparte_3 del proprio credito di €168.672,64 dovuto in forza del mancato pagamento di due cartelle esattoriali.
In sede di opposizione, tanto il debitore esecutato – in fase cautelare – tanto il terzo – nel presente giudizio di merito- hanno evidenziato che l'importo pignorato, poiché dovuto dalla allo Parte_1 per l'attività da quest'ultimo svolta in qualità di agente monomandatario, debba essere CP_2 qualificato come credito dovuto per attività lavorativa, assoggettato, dunque, alle limitazioni di cui all'art. 545 comma IV c.p.c.
Ebbene, tale ricostruzione – peraltro confermata dal G.E. in fase cautelare, va condivisa.
Difatti, sebbene l'art. 545, comma IV e V, c.p.c. limiti ad un quinto la pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai crediti derivanti da provvigioni ed indennità degli agenti di commercio. Ciò in quanto “in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al
D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.” (Cass. n. 685/2012)
Ne consegue che, in ogni caso, non poteva pignorare Controparte_3 integralmente le somme dovute dalla al proprio agente, dovendo limitare l'importo Parte_1 pignorabile entro la misura di un quinto del compenso dovuto mensilmente allo a titolo di CP_2 provvigione.
7. Fermo restando il limite del quinto di cui innanzi, entrambe le parti hanno precisato, altresì, che sulle provvigioni dovute dalla società gravano altri due provvedimenti, resi nell'ambito di ulteriori pignoramenti presso terzi rispettivamente dal Tribunale di Milano (n. R.G.E. 11243/2014) e dal Tribunale di Genova (n. R.G. 1822/2015). Sicché, nel determinare la somma pignorabile dall' , hanno ritenuto operante l'ulteriore limite disposto dal comma V del Controparte_5 richiamato art. 545 c.p.c., con conseguente riduzione dell'importo dovuto a favore della
[...]
nella somma risultante dalla differenza tra importo massimo pignorabile – Controparte_3 dunque la metà del credito – e le somme già corrisposte in esecuzione dei due anteriori pignoramenti.
Diversamente, nell'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare, il Giudice dell'Esecuzione, pur avendo dato atto della simultanea presenza di più pignoramenti, disponendo la liberazione di metà della somma accantonata, giusta art. 545, co V, c.p.c., ha, nondimeno, ordinato al terzo debitore di corrispondere l'integrale restante parte a favore del creditore procedente.
Sul punto, va osservato che, come correttamente rappresentato dal terzo, al creditore procedente non può assegnarsi l'intero importo pignorabile, giacché va tenuto in considerazione che dalla medesima provvigione sono già state accantonate e corrisposte le somme volte alla soddisfazione delle due procedure esecutive precedentemente instaurate. Tale circostanza, non contestata tra le parti,
è stata ampiamente documentata da parte attrice, che ha prodotto copia dell'ordinanza resa dal G.E. nella procedura n. 11243/2014 R.G.E. instaurata dinanzi al Tribunale di Milano, nella quale è stata assegnata al creditore procedente l'ulteriore somma “pari ad un quinto (1/5) della retribuzione netta mensile corrisposta dalla in favore dello (doc. 8); ha depositato, altresì, provvedimento Pt_1 CP_2 reso dalla quarta sezione civile del Tribunale di Genova, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio R.G. 1822/2015 V.G., con il quale è stato ordinato alla , quale terza pignorata di versare Pt_1 direttamente e mensilmente la somma mensile di euro €3.400,00 “trattenendola dalle provvigioni maturate dal resistente per l'attività lavorativa prestata in favore della suddetta società” (doc. 9).
Ne consegue, dunque, che la somma che il terzo debitore – – è tenuto a corrispondere Parte_1 alla va determinata nei seguenti termini: assunti come base di Controparte_3 calcolo gli importi mensili dovuti allo a titolo di provvigione (come riportati nelle tre fatture CP_2 azionate), da ognuno di essi va detratta la quota fissa di €3.400 per ogni mensilità, l'ulteriore quota pari ad 1/5 dell'intero fatturato mensile e, pertanto, al creditore procedente deve essere corrisposto il residuo di tale operazione, sino a decorrenza della metà di ogni singola provvigione.
Ne consegue, nello specifico, che:
- Relativamente alla fattura n 1/2016 del 21.01.2016, dall'importo massimo pignorabile di €15.941,25
(pari a metà di €31.882,49), devono essere sottratti €6376,5 (corrispondenti1/5 di €31.882,49) ed ulteriori €3.400, sicché ad va riconosciuta la somma di €6.164,75; Pt_2
- Per la fattura n. 2/2016 del 08.02.2016, al creditore procedente va attribuito l'importo di €60,86, pari alla differenza tra €5.768,1 (metà del credito) e le somme pignorate di €2.307,24 (1/5 della retribuzione) e €3.400;
- Infine, con riguardo alla fattura n. 03/2016 del 26.02.2016, dalla metà di €24.398,02, vanno detratti
€4.879,6 (1/5 della provvigione) e €3.400, con attribuzione ad del residuo importo pari a Pt_2
€3.919,41.
Sicché l'odierno creditore è legittimato ad ottenere da – terzo debitore – il complessivo Parte_1 importo di €10.145,02.
8. Ridefinita in questi termini la somma pignorabile, si può concludere che il terzo pignorato ha correttamente svincolato, in forza dell'art. 545, co V, c.p.c., l'importo di €33.908,94 – in luogo dell'importo di 31.845,47 indicato nell'ordinanza impugnata – a favore di , come da CP_2 documentazione allegata (doc. 6); ha, altresì, corrisposto integralmente la somma di €10.145,02 dovuta alla in forza dell'atto di pignoramento presso terzi oggi Controparte_3 opposto (doc. 5).
9. In punto di spese si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate, in ragione tanto dei motivi posti a fondamento dell'opposizione quanto del complessivo contegno processuale delle parti. Vieppiù che il creditore procedente ( ), agendo ex art. Controparte_3
72-bis del DPR 602/1973, ha avuto cognizione delle ragioni ostative all'integrale pignoramento dei crediti indicati solo a seguito della comunicazione resa dal terzo e non ha, successivamente, Parte_1 nulla eccepito riguardo all'applicazione dei limiti di cui all'art. 545, co. IV e V, c.p.c., non essendosi neppure costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara che ha correttamente svincolato in favore di la somma di Parte_1 CP_2
€ 33.908,94;
2. dichiara che ha correttamente liquidato ad la somma di €10.145,02 e nulla Parte_1 Pt_2
è più dovuto in forza del pignoramento opposto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato