CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 372 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.6.2025
TRA
(CF. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Scarciglia Parte_1 C.F._1
e Maria Anna Grilletti , elettivamente domiciliati nello studio in Avetrana alla Via Pirandello n. 1, giusta procura alle liti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep.37875/7313 del 22/03/2024 con domicilio eletto presso l'Ufficio Persona_1
Legale di Taranto, Via Golfo di Taranto, 7/D; CP_1
- APPELLATO-
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.839 /2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro,rigettava la domanda proposta con ricorsi riuniti, da nei confronti dell' , diretta Parte_1 CP_1 ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per 78 giornate nell' anno2012 e nell'anno 2014 per 56 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola con conseguente diritto a trattenere l'idennità Controparte_2
di disoccupazione agricola e le altre prestazioni previdenziali spettanti in relazione alle dette iscrizioni,nonché a conseguire la restituzione dell'importo di € 367,93 trattenuto dall' quale CP_1
“indebito recuperato”.
Nulla per le spese di giudizio ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c..
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il Giudice di prime cure rigettato la domanda del ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, adiva il Tribunale per il riconoscimento, ai fini assicurativo-previdenziali, dei rapporti di lavoro agricolo subordinato intercorsi con l'azienda “Biagro Service”
s.r.l. negli anni 2012 e 2014, rispettivamente per complessive giornate 78 e 56,poiché l' disconosceva CP_1
questi ultimi periodi con il conseguenziale insorgere, a carico del ricorrente, di un indebito previdenziale di €
974,94.
Orbene, l' provvedeva al disconoscimento delle giornate in questione, a seguito di accertamento ispettivo CP_1
sull'impresa “Biagro Service srl” ,compendiato nel verbale di accertamento allegato agli atti, poiché l'impresa agricola Biagro Service srl, aveva denunciato un numero di lavoratori e di giornate di lavoro superiori rispetto a quello che era il fabbisogno di manodopera agricola ricostruibile alla stregua delle coltivazioni praticate e delle estensioni dei terreni condotti;
non aveva versato i contributi previdenziali dovuti all' . Gli amministratori che CP_1
si erano alternati avevano condotto l'impresa in maniera non lineare a parere degli ispettori , viste anche le CP_1
loro dichiarazioni come riportate nel verbale ispettivo. Anche le fatture delle vendite e degli acquisiti, e dunque la contabilità aziendale r4iteneva l' non risultasse lineare ed inoltre nonostante l'impresa avesse cessato ogni Pt_2
attività a febbraio 2014, risultavano assunzioni anche per i mesi successivi.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto,nel caso concreto,il ricorrente in sede ispettiva afferma di avere lavorato per la Biagro Service srl, negli anni 2012 e 2014, soltanto sui terreni coltivati a uliveto, in agro di Avetrana, occupandosi per lo più della raccolta delle olive da trasportare al frantoio.
Contrariamente a quanto affermato in sede di interrogatorio formale, agli ispettori il ricorrente aveva, infatti, riferito: “Il mio lavoro l'ho eseguito sempre con la campagna delle olive e, cioè, dal mese di settembre-ottobre e fino ad aprile-maggio, tranne nell'anno 2014 che ho finito a febbraio …..”.
Invero,per quanto riguarda l'anno 2014, il non avrebbe potuto svolgere alcuna attività nei mesi di Parte_1
marzo e aprile (in cui si collocano le giornate disconosciute), visto che l'attività dell'impresa era cessata a febbraio
2014 e considerato che,comunque,in quel periodo non si raccolgono le olive.
Quanto invece all'anno 2012, risulta per tabulas che 14.1.2012 si verifivava nel frantoio sito in agro di Avetrana,
un incendio di vaste proporzioni che impediva lo svolgimento delle attività lavorative per come descritte dal lavoratore.
Anche le deposizioni testimoniali, sono smentite dalle risultanze documentali acquisite dagli ispettori e dalle risultanze degli accertamenti ispettivi.
Dunque, le risultanze probatorie del presente giudizio non consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. essendo emersi elementi del tutto contraddittori. Parte_1
Le dichiarazioni del sig. nonchè quelle dei testi escussi se confrontate con le denunce dell'azienda, risultano Pt_1
essere totalmente inattendibili.
La sentenza impugnata, ha giustamente applicato la giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o, comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale, essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell' art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata, la circostanza che le risposte fornite dal ricorrente fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Vero è che, il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori può essere contestato, senza ricorrere alla querela di falso, ma è pur sempre necessario, però, che la suddetta contestazione sia adeguatamente sorretta da prova e si correli a tutti gli altri elementi probanti acquisiti in giudizio.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova contraria dal ricorrente.
In verità, le dichiarazioni rese agli ispettori dall'appellante si pongono in contrasto con quelle rese nel corso del giudizio, ma alle prime, in quanto rese nell'immediatezza, va riconosciuta maggiore attendibilità, anche in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (artt. 2699 e 2700 c.c.).
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese di lite del presente grado ai sensi dell'art.152 disp.att.cpc.
Taranto,25.6.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA