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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3529/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 383/2019, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il
14.02.2019 e pendente
TRA
.F. ) con sede legale in San Gennaro Parte_1 P.IVA_1
Vesuviano (NA), alla Via Nola n. 105, costituitasi in persona di dichiaratasi Controparte_1
Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Coppola (C.F. ; C.F._1
APPEL LANTE
E
(C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore
Generale, Dr. , dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio (rep. n. 43440, racc. n. Persona_1
5105 del 23.03.2011), recepita con delibera dell' n. 654 del 29.04.2011, dagli Parte_2
Avv.ti Edoardo Martucci ( ) e Raffaele Montanaro (C.F. CodiceFiscale_2
; C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 930/2016, emesso il 04.07.2016 e notificato il 06.07.2016, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' il pagamento in favore del Parte_2 [...]
- in qualità di Centro accreditato per lo svolgimento di prestazioni sanitarie Parte_1 afferenti alle macroaree “di terapia fisica e riabilitativa” e di “riabilitazione” (ccdd. prestazioni ex Parte artt. 26 e 44 della L. 833/78) nell'ambito territoriale della detta con cui aveva sottoscritto specifici contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 24.05.2016 volti a regolare le prestazioni da rendere negli anni 2014-2015 e 2016 - della somma di € 660.555,44, “oltre interessi ex art.1284 c.c., con decorrenza dalle singole scadenze convenzionali al saldo”, nonché le spese del procedimento, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2014, dell'intero anno 2015 e dai mesi di gennaio ad aprile 2016, come da fatture allegate.
L con atto di citazione notificato il 9.9.2016,proponeva opposizione avverso tale Parte_3 decreto chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
-inammissibilità della domanda in quanto il credito dedotto dal ricorrente non era certo, liquido ed esigibile: la documentazione prodotta era insufficiente e le fatture in atti non avevano valore di prova documentale del credito rivendicato;
- infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal in quanto le prestazioni effettuate negli Pt_1 anni 2014, 2015 e 2016 erano state rese oltre il tetto di spesa assegnato alla singola struttura, come risultava dai contratti sottoscritti e dalla nota del Responsabile del Dirigente del Servizio
Riabilitazione Nola recante n. prot. 62/2016, secondo cui alla avrebbe dovuto essere Parte_4 corrisposto, rispetto a quanto contrattualmente pattuito, l'importo residuo di € 137.629,62. A giudizio dell'opponente il aveva violato quanto stabilito dal decreto del Commissario ad Pt_1
Acta n. 90 dell'11.08.2014 per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, ove alla pagina 4 lettera f, veniva precisato in ordine alla prorogatio dei limiti di spesa che “i tetti prestazionali ed i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l'anno
2014 e per i successivi due anni”. Con la nota prot. n. 62 del 05.09.2016 dell'U.O.C. Riabilitazione Parte Nola, a firma del responsabile, al ricorrente era già stata contestato che l' aveva rideterminato con delibera n. 416 del 2016 i tetti relativi all'anno 2014, assegnando al centro Parte_1 la somma di € 709.500,00, importo accettato dal Centro che firmava i nuovi contratti per le
[...] prestazioni di cui alla L. 833/78 ex artt. 26 e 44 da erogare negli anni 2014-2015 e 2016. A giudizio Parte dell' opponente spettava alla struttura convenzionata dimostrare il rispetto dei limiti della capacità operativa massima e dei tetti di spesa;
2 - non debenza degli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/02, in quanto l'applicazione di tale decreto era limitata alle transazioni commerciali, mentre il caso in esame configurava una concessione traslativa di pubblici servizi.
Si costituiva il con comparsa depositata il 03.01.2017, che resisteva Parte_1 all'opposizione chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di € 137.629,62. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte decreto ingiuntivo, eccependo, in particolare, che la struttura, a seguito di delibera n.
416/2016, con la quale venivano rideterminati i tetti di spesa relativi all'anno 2014 e ai due anni successivi, aveva sottoscritto con l' nuovi contratti tra il 5 e il 24 maggio 2016 per Parte_5 le prestazioni ex artt. 26 e 44 L. 833/78 da rendere negli anni 2014-2015 e 2016. Tuttavia, deduceva parte opposta che, al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, le prestazioni relative agli anni 2014-2015 e 2016 erano già state effettuate e fatturate dal osservando Parte_1
i limiti di spesa stabiliti nei contratti precedentemente stipulati il 27.03.2014 e il 26.03.2015.
Rilevava, pertanto, che il contenimento della spesa pubblica non poteva pregiudicare la remunerazione di prestazioni già eseguite dalla struttura e che, comunque, non vi era stato nessun Parte superamento del tetto di spesa, né alcuna comunicazione al riguardo era pervenuta dall'
Chiedeva, in via subordinata, la condanna dell' al pagamento della somma indicata Parte_5 nel decreto ingiuntivo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo la Parte_4 eseguito prestazioni vantaggiose per l'ente pubblico e deduceva, infine, che l'opponente non aveva fornito prova dei parziali pagamenti riportati nell'atto di citazione in opposizione, se non menzionando numero e data dei mandati di pagamento.
Con ordinanza del 24.01.2017 il Giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 137.629,62, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e invitava le parti a dedurre in ordine alla c.d. regressione tariffaria, con particolare riferimento alla individuazione dello specifico fondamento o meno della remunerazione di prestazioni che eccedono il tetto di spesa della struttura, ma ricomprese nel tetto di spesa della macroarea.
Con sentenza n. 389/2019, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente Part l'opposizione, sicché revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' opponente al pagamento della somma di € 137.629,62, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalle singole scadenze convenzionali al saldo e al 20% delle spese di lite, compensando la restante aliquota dell'80%. In particolare:
3 - circa l'inidoneità delle fatture quale prova del credito, avendo il Centro opposto depositato anche Parte le distinte riepilogative contabili, affermava che, in assenza di contestazioni da parte dell' tale documentazione costituiva prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal Centro
e del relativo corrispettivo;
Parte
- quanto al superamento del tetto di spesa, l'opponente aveva fornito la prova del detto sforamento. Ed invero, l'opponente aveva specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo che il Centro opposto aveva presentato fatture per prestazioni di cui alla
L.833/78 ex art. 26 e che relativamente all'anno 2014, a titolo di saldo per le mensilità di ottobre e acconto di novembre 2014, doveva essere riconosciuta in favore dell'opposta esclusivamente la somma di € 50.934,26; relativamente all'anno 2015, la somma di € 52.609,66, a titolo di saldo per le mensilità di ottobre e acconto di novembre 2015; relativamente all'anno 2016, la somma di € Parte 30.815,15, a titolo di saldo per le mensilità di Gennaio – Aprile 2016 e, per le prestazioni relative all'anno 2014, la somma di € 3.270,55;
- non avendo parte opposta negato di aver fatturato una somma eccedente il tetto di spesa, trovava applicazione il disposto dell'art. 115 c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati dovevano ritenersi provati.
Concludeva, infine, osservando che: “il tetto di spesa pattuito in contratto è riferito al singolo centro, sicché, dal momento che il centro convenzionato ben era a conoscenza del limite di spesa allo stesso assegnato, non vi era necessità di effettuare alcuna comunicazione in favore del centro opposto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto notificato il Parte_1
24.07.2019, deducendo che:
- il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato nel ritenere che il non aveva contestato Pt_1 con argomentazioni specifiche il superamento del tetto di spesa, laddove la aveva Parte_4 dedotto sin dalla comparsa di costituzione la legittimità della pretesa creditoria oltre il limite di spesa assegnato dai contratti sottoscritti in data 24.05.2016 e, pertanto, inidonei a disciplinare le prestazioni già interamente eseguite negli anni 2014, 2015 e 2016. Parte A giudizio dell'appellante, l' avrebbe prima ricevuto le prestazioni non formalizzando alcuna contestazione e solo successivamente, nel maggio 2016, aveva ritenuto di non poter più pagare le prestazioni rese dal da dicembre 2014 ad aprile 2016. Pt_1
L'azienda sanitaria locale, inoltre, non aveva dimostrato di aver remunerato le prestazioni rese fino al raggiungimento del tetto di spesa riconosciuto e non aveva prodotto nessun documento che dimostrasse l'avvenuta comunicazione al Centro Fisiovesuviano del superamento del tetto di
4 spesa, limitandosi a depositare soltanto una mera comunicazione interna avente ad oggetto uno schema di importi liquidati non sufficiente a dimostrare l'asserito superamento;
- il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare circa il meccanismo della regressione tariffaria, dopo aver chiesto alle parti di dedurre specificamente sul punto. A parere del Centro appellante, nella vicenda processuale in oggetto, il ricorso al meccanismo della regressione tariffaria non potrebbe trovare giustificazione applicandosi a rapporti esauriti o a prestazioni già eseguite;
- il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito alla domanda di accertamento dell'indebito Parte arricchimento da parte dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 383/2019 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 930/2016;
2) rigettare l'opposizione proposta dall' al predetto decreto ingiuntivo n. Parte_2
930/2016; 3) dichiarare comunque dovuto, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., da parte dell'
[...]
ed in favore del l'importo di € 660.555,44, oltre Parte_2 Parte_1 interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
4) vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione.”
Part 4.Con comparsa depositata il 17.1.2020, si è costituita l' che ha dedotto l'infondatezza dell'appello richiamando le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_7
– confermare l'ordinanza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza, nel merito, della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
All'udienza del 25.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la legittimità della pretesa creditoria oltre il limite di spesa assegnato dai contratti del 24.05.2016, in quanto all'epoca della successiva sottoscrizione le
5 prestazioni del erano già state interamente eseguite e rientravano nei Parte_1 limiti dei contratti precedentemente sottoscritti.
In particolare, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il Centro aveva evidenziato che, con decreto n. 90 dell'11.08.2014, la Regione Campania aveva definito i contratti con gli erogatori privati e i tetti di spesa per l'esercizio 2014, determinandone l'applicazione anche per i successivi Parte due anni. L'appellante aveva precisato di aver stipulato con l' dei precedenti contratti (nello specifico il 27.03.2014 e il 26.03.2015) che regolavano le modalità e la quantità delle prestazioni per un importo complessivo di € 839.500,00.
A seguito della sentenza n. 3756/2015 resa dal TAR Campania, veniva annullata la delibera n.
591/2014 e l' con successiva delibera n. 416/2016, rideterminava i tetti relativi Parte_5 all'anno 2014, assegnando alla società, odierna appellante, un nuovo limite di spesa pari alla somma di € 709.500,00 per le prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della l. 833/78. Il 24 maggio 2016 l' e il Centro Parte_2 sottoscrivevano nuovi contratti con un limite di prestazioni da rendere inferiore a quello originariamente previsto nei contratti precedenti. Tuttavia, al momento della sottoscrizione del nuovo contratto (24 maggio 2016), le prestazioni rese negli anni 2014, 2015 e 2016 erano già state integralmente eseguite e fatturate dal Fisiovesuviano. Analoghe considerazioni dovevano Pt_1 essere applicate per le prestazioni rese dal mese di gennaio al mese di aprile 2016 e per le prestazioni di cui all'art. 44 (FKT) della L. 833/78, relative all'anno 2015. In ordine a queste ultime la eccepiva che, con il contratto stipulato in data 26.03.2015, aveva pattuito di Parte_4 eseguire per l' un numero di prestazioni pari a € 67.743,90 applicando le tariffe Parte_5 vigenti nel corso dell'esercizio ed € 62.411,50 applicando le medesime tariffe al netto dei ticket e delle quote ricetta. Solo con il contratto sottoscritto a maggio 2016 per l'anno 2015 il numero di prestazioni veniva ridotto, ma allorquando le medesime prestazioni erano già state validamente Parte effettuate e non contestate dall'
In sostanza, tutte le fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo coprivano un arco temporale dall'ultimo trimestre del 2014 fino ad aprile 2016, precedente alla sottoscrizione dei successivi contratti nel maggio 2016. Part A giudizio dell'appellante, “l' avrebbe prima ricevuto le prestazioni non formalizzando alcuna contestazione e solo successivamente, nel maggio 2016, ha ritenuto di non poter più pagare le prestazioni rese dal Centro”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto provato il superamento del tetto di spesa sulla base della Part documentazione depositata dall' considerando che l'art. 4 dei contratti prevedeva un limite
6 complessivo di € 709.500,00 assegnato alla struttura sanitaria per prestazioni ex art. 26 L. 833/78
e che per il 2014, il 2015 e il primo semestre del 2016 il aveva emesso Parte_1 rispettivamente fatture per € 820.600,00, per € 838.766,00 e per € 309.815,15, dunque ben oltre il limite di spesa previsto.
Va, infatti, affermato che la sottoscrivendo il contratto era ben a conoscenza del Parte_4 corrispettivo che le veniva riconosciuto per le prestazioni contrattuali e ne ha accettato i termini.
Il contratto peraltro è stato stipulato il 24 maggio 2016, allorquando le prestazioni per le quali si chiede il pagamento erano già state eseguite (con superamento del limite di spesa già al momento della sottoscrizione), con la conseguenza che vi era piena consapevolezza, da parte dell'odierna appellante, delle conseguenze, anche di carattere pratico, delle condizioni accettate in merito al calcolo del corrispettivo.
Va aggiunto per completezza, che in ordine alla validità anche retroattiva dei contratti volti a Parte disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, questa Corte (ed in particolare questa sezione) si è già espressa, ritenendo che nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs.
n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 3482/2023,
2254/2023, 3177/2023, 1763/2024).
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, Parte ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa
(sopra richiamata), secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso
7 dell'anno o addirittura successivamente ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Ciò posto, il Tribunale è poi giunto, attraverso condivisibile percorso argomentativo, alla corretta conclusione che era stato dimostrato dall'opponente il superamento del tetto di spesa. Occorre Parte precisare che, a differenza di quanto affermato dall' secondo cui “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN”, è ormai consolidato, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone a carico dell'azienda sanitaria debitrice l'onere di provare lo sforamento del limite di spesa, costituendo lo stesso un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Ed infatti, l'art. 4 dei contratti relativi agli anni qui considerati (2014-2015 e 2016) prevedeva un limite complessivo di spesa per la struttura di € 709.500,00. Secondo quanto risultante dalla nota prot. 62 del 5/9/2016, a firma del dr. Resp. U.O.C. Ass Riab. Area Funz. A e Persona_2 riportata nell'atto di opposizione (con indicazione degli importi di ciascuna delle fatture emesse per le prestazioni rese negli anni 2014-2015), il ha compiuto Parte_1 prestazioni ed emesso fatture per ben oltre il limite di spesa previsto.
A fronte dell'affermazione del superamento del tetto di spesa, il si è limitato a dedurre la Pt_1 mancata comunicazione di tali documenti e l'inidoneità degli stessi a provare tale circostanza, senza mai negare, però, che detto superamento vi sia stato. Part Più nello specifico, l' n primo grado ha dedotto, richiamandosi alla nota 62/2016, che a fronte del tetto di spesa (di struttura) complessivo assegnato di € 709.500,00, il Centro aveva presentato Part fatture relative all'anno 2014 per un importo di 820.600,88 €, sicché l' aveva predisposto determine di liquidazione per pagare la rimanente somma di € 50.934,26 a titolo di saldo per le mensilità di ottobre e acconto di Novembre 2014, non risultando dovute al 100% del fatturato le mensilità di dicembre 2014 in quanto somme eccedenti il tetto di spesa assegnato alla CP_4
8
[...] per l'anno 2014; a fronte del tetto di spesa (di struttura) complessivo assegnato di € 709.500,00, il Part Centro aveva presentato fatture relative all'anno 2015 per un importo di 838.766,00 €, sicché l' aveva predisposto determine di liquidazione per pagare la rimanente somma di € 52.609,66 a titolo di saldo per le mensilità di ottobre e acconto di Novembre 2015, non risultando dovute al 100% del fatturato le mensilità di dicembre 2015 in quanto somme eccedenti il tetto di spesa assegnato alla per l'anno 2015; infine, per le prestazioni di cui alla L. 833/78 ex art. 44 (FKT) Parte_4 rese nell'anno 2015, il Centro aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 81.912,75 Parte a fronte di un tetto di spesa di struttura complessivo di € 60.500,00, sicché l' aveva predisposto il pagamento di € 3.270,55.
Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado
(dalla pagina 6 in poi dell'atto di opposizione), il si è limitato a dedurre Parte_1
l'inidoneità dei documenti a provare tale circostanza o a disconoscerla genericamente. Tuttavia, la creditrice non poteva limitarsi a rilevare che la documentazione non era sufficiente a dimostrare lo sforamento del tetto di spesa di struttura, ma avrebbe dovuto innanzitutto contestare tale circostanza, indicando l'effettivo ammontare del proprio fatturato, considerato che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la nota n. 62/2016 contiene l'elenco dettagliato di tutte le fatture emesse dalla società nel 2014, 2015, Parte_1
2016 e delle somme liquidate per ciascuna di esse, riportato poi anche nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Solo a seguito della specifica contestazione, con le modalità Parte indicate, del superamento del tetto di spesa, l' avrebbe avuto l'onere – in base all'art. 115 comma 1° c.p.c. - di dimostrare quanto affermato nella nota n. 62/2016 e richiamato nella comparsa di costituzione. In ordine alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget, va osservato che lo stesso può ritenersi dimostrato – analogamente al superamento del tetto di spesa - in virtù del principio di non contestazione;
a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, parte creditrice si è limitata ad invocare la mancanza di prova senza negare tale circostanza indicando, eventualmente, il minore importo ricevuto.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il Controparte_2 Parte_1 non avesse ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbe potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbe avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
9 Quanto alle rimanenti questioni sollevate dell'appellante va rilevato che è infondata la doglianza riferita alla mancata pronuncia da parte del Tribunale circa la regressione tariffaria da applicare al
Centro.
Occorre rilevare che dalla lettura degli artt. 3 e 4 dei contratti depositati in atti emerge chiaramente che il complessivo tetto di spesa è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata Part l' ll'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti
è indicato il numero di prestazioni da acquistare dal nell'anno e nell'art. 4 Parte_1 si stabilisce per tale volume di prestazioni il limite di spesa per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari e per quelle semiresidenziali di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 240 gg. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il Centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti necessità di operare una regressione tariffaria unica che tenesse conto del contributo dello specifico Centro del superamento di macroarea.
Parte Quanto alla domanda subordinata di condanna dell' al pagamento dell'importo rivendicato a titolo di ingiustificato arricchimento, si richiamano i principi elaborati in materia della giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo. Al riguardo, infatti, è ben noto che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva
è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n.
449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione «degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili» (cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti in mancanza dei requisiti previsti dalla disciplina richiamata.
Dunque, considerando che l'equo indennizzo richiesto rappresenterebbe comunque un importo assimilabile a prestazioni rese oltre il budget assegnato contrattualmente alla branca di cui fa parte la singola struttura, mutatis mutandis si può richiamare quanto sostenuto dalla S.C. in relazione a
10 prestazioni extra budget, sicché «in tema di prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.» (così Cass. sez. 3, ord. 24/09/2024 n. 25514).
Inoltre, proprio per la peculiarità del titolo della pretesa creditoria, la S.C. ha altresì affermato che l'onere della prova risulta ribaltato dal momento che è la struttura a dovere dare prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (così
Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884). Circostanza non allegata e nemmeno provata nel caso de quo.
In ogni caso, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, non potendo riconoscersi ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indennizzo secondo i valori indicati in fattura, comprensiva del profitto d'impresa e non essendo indicato a quanto ammonti l'impoverimento derivante dalle prestazioni svolte. Quanto alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa, va infine osservato che l'art. 2041 c.c. contiene espressamente l'indicazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo e che la parte impoverita dovrebbe essere sempre in grado quanto meno di allegare (se non di dimostrare) l'entità dell'impoverimento subito;
pertanto, far luogo alla liquidazione equitativa in assenza di ogni indicazione della parte interessata equivarrebbe ad un esonero di quest'ultima dall'onere di allegazione e di prova.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata;
ogni altra questione è assorbita.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del al pagamento, in Parte_1
Parte favore dell' appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda, in € 13.077,35 (fase di studio € 2.852,85, fase introduttiva € 1.658,80, fase istruttoria € 3.822,00, fase decisoria € 4.743,70) e € 1.961,60 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 383/2019, pubblicata il 14.02.2019, proposto dal
[...] nei confronti dell' , disattesa o Parte_1 Controparte_2 dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il al pagamento, in favore dell' delle spese Parte_1 Parte_5 del presente grado di giudizio che liquida in € 13.077,35 per compenso professionale ed € 1.961,60 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115702, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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