Articolo 8 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 aprile 1972
Art. 8.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1970 (articolo 3). . . . . . . . . . . . . . . L. 3.427.682.765.882 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 6) . . . . . . . " 4.417.130.832.135
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 7.844.813.598.017
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972