Art. 6.
Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.
Esso delibera quando e' presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.
Esso delibera quando e' presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.