Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Aula A N. 131 TAB. ALL B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Ce 67562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEI, POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CI049 73 /0 3 Composta dag. Presidente R.G.N. 02213/0Ugo Doct. Zavaza Dott. Cicala Mario Consigliere Consigliere Cron. 11060 Dott. Sotgiv Simonetta Dot.t. Meloncelli Achille Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 22/10/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67562 sul ricorso proposto da: LO EZ, residente a [...], Ontario, Avenue Pearson 19 (Canada), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Bortolotti di Trento e dagli avv.ti Fabio Pucci e Dario Imparato di Roma;
ricorrente
contro
IL MINISTERO DELLE FINANZF, in persona del Ministro pro A tempore, rappresentato e difeso ex lege dal Av tu uffici domicilia d generale dello Stat ore! in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - [intimate controricoment avvers0 la зentenza della Commissione Tributaria di 5811 Secondo Gradc di Trento, Sez. Л 1, II. 184/98 dell'8 ottobre 1998, depositata il 25 gennaio 1999 ē пол notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, 'Avv. Fabio Pucci the ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udi-o il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot'. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di compravendita registrato a Tronto il 27 giugno 1994 al n. 2855/2V, il ricorrente verdeva alla S.E.
3. Hotel AS di ZE IU ed eredi di ZI fu Felice beni immobili per il prezzo di lire 137.540.000. L'Ufficio del Registro di Trento accertava un maggior valore dell'immobile stimabile ir. lire 264.500.000 e, ai fini INVIM, alia data del 31.12.1992 olevava il valore indicato da lire 123.786.000 a lire 211.600.000. Tale avviso di accertamento era notificalo all' Hotel AS di ZEi IU ed eredi ZI S.a.s., д mani del legale rappresentante ZEi IU in data 3.4.1996. Per la notifica al sig. ZI, residente all'estero, il provvedimento veniva 2 inoltrato in data 15.04.1996 alla Direzione delle entrate di Trento per gli incombenti di competenza. La Direzione, con nola datata 19.4.1996, notiziava Entrate di Trento di aver provveduto all'Ufficio all'invio dell'avviso alla Direzione Centrale per la riscossione di Roma. Contro il provvedimento ricorrevano sia il Sig. ZI che la società Hotel AS: il primo per rilevare la tardività della notifica a lui pervenuta, tramite il Consolato Generale d'Italia di Toronto, il 28.12.1996, la seconda per contestare la maggiorazione del valore. La Commissions Tributaria di Primo Grado, con sentenza Π. 494/1/97 del 24 luglio 1997, riuniva i ricorsi e li accoqiieva, facendo propria l'eccezione di tardività (in base al comma 1 bis, art. 76 del C.P.R. n. 131/86) che assumeva come unico motivo delia decisione. L'Ufficio del Registro impugnava con unico ricorso tale decisione innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento che, COU sentenza П. 184/98 depositata il 25 gennaio 1999, accoglieva 1'appello dell'Ufficio, determinando il valore unitario da applicarsi agli immobili in esame in lire 190.000/mq. Contro detta sentenza, i l ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due moLivi. Resistova l'intimala Amministrazione con controricorso. 3 2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto (art. 20 D. P. R. 643/72 in relazione all'art. 76, comma 1 bis, D. P. R. 131/86), ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; atteso che già nel ricorso di primo grado aveva prodotto documentazione atto a provare il ricevimento dell'avviso solo alla data del 28.12.1996, cioè oltre sei mesi dal termine biennale di legge. Ulteriore documentazione, inoltre, era stata fornita in allegato alia scrittura di controdeduzioni all'appello dell'Ufficio, consistente in copia della lottera del Consolato Generale d'Italia a Toronto datata 17.12.1996 accompagnataria dell'avviso, e copia del registro di consegna delle poste canadesi. L'Ufficio del Registro, parimenti, aveva dato allo della spedizione dell'avviso alla Direzione Provinciale delle Entrate e dell'inoltre alla Direzione Centrale per la Riscossione in Roma, senza fornire elementi circa il ritenuto perfezionamento della notifica. A riguardo questa Corte Osserva che la notificazione, ai sensi dell'art. 60 D. P. R. Q. 600 de_ 1973 (applicabile anche in tema di INVIM, in virtù del combinato disposto degli artt. 20, terzo comma, D. P. R. 4 n. 643 del 1972 e 49, Terzo comma, D.P.R. n. 634 del 1972). deve essere cffettuata presso il domicilio contribuente, cvvero presso il domicilio fiscale del eletto che risulti espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è pertanto consentito desumere aliunde l'esistenza dell'elezione di domicilio (Cass. 23 giugno 1998, n. 6236, la quale esclude che tale elezione possa essere dedotta dai poteri sostanzialmente conferiti, con un mandato di vendita, ad un procuratore speciale). irreperibilità de 1 destinatario, 1] Nel caso di ha affermatc che la notificazione giurisprudenza dell'avviso di accertamento tributario deve essere effectuata applicando la disciplina di cui all'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza е 1'indirizzo del destinatario, ma la notifica пол sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario гon sia SLato rinvenuto;
deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. E del D.P. R. 71. 600 del 1973, sostitutivo, per i] procedimento tributario, dell'art. 143 c.p.c. E quindi senza invio della raccomandata e con affissione dell'avvisc nell'albo del comune, quando, malgrado le cerche del mosso notificalore, nel comune stesso псп 5 l'abitazione, l'ufficio 0 la sede del si rinvenga contribuente, e non si conosca in quale comune risieda il destinatario (cfr. Cass. 29 settembre 1999, n. 10799; Cass. 17 giugno 1999, Π. 5994; Cass. 22 maggio 1997, n. 4587). In altri termini, poiché ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. E}, l'affissione nell'albo municipale dell'avviso de l deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento modalità sostitutiva idonea dell'affissione alla porta dell'abitazione, ufficio Q azienda (art. 140 c.p.c.) del destinatario soltanto se поп possibile reperire effectivamente tali luoghi nel comune ove il contribuer.te ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, se queste sono state insufficienti, la notifica dell'avviso di accertamento, senza ii rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.C., non è valida (Cass. 9 giugno 1997, n. 5100). Nella fattispecie in esame, il ricorrente nell'atto di compravendita aveva dichiarato la propria residenzo in Canada e non aveva eletto domicilio in Italia. Dalla lettura degli atti, ed in particolare dall'atto di appello, si evince che l'Ufficio, risulLando ZI LO residente all'esterc, aveva incl rato il provvedimento alla Direzione delle Entrate in data 6 15.4.96 per procedere alla nctifica con lz modalità previste por la notifica dei provvedimenti fiscali a cittadini residenti all'estero. La stessa Direzione, con nota del 19.4.1996, aveva avvertito di aver inviato per la l'avviso a la competente Direzione Centrale di Roma. L'Ufficic pertanto non ha riscossione contestato l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 147 c.p.c., ma si Ѐ limitato ad affermare di aver incltrato ii provvedimerto Vin data 15.4.96 per procedere alla notifica con le modalità previste per la notifica dei provvedimenti tiscali a cittadini residenti all'estero". L'Ufficio, successivamente, поп ha dato prova dell'avvenuta notifica nei termini di legge, mentre il contribuente ла prodotto documentazione tendente Z provare che la notifica era avvenuta in data 28.12.96, e cioè dopo oitre sei mesi dal termine biennale previsto вет la notifica dell'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 27.6.96. L'Ufficio, pertanto, cui spectava l'onere di comprovare l'avvenuta notificazione, ron ha ottemperato all'onere probatorio, mentre contestazione restata senza la data di notificazione contribuente indicata dal rel 28.12.96, e cicè in data successiva di oltre sei meşi dal termine ultimo utile per la notifica dell'avviso di 7 accertamento dell'imposta complementare. motivo di impugrazione, pertanto, deve necessariamente essere accolto e la sentenza cassata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la omessa, insufficiente o contraddittoria monivazione SL un purto decisivo della controversia, a sengi dell'art. 360, primo comma, r1. 5, C.P.C.; atteso che l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della Commissione Tributaria Regionale, con la reiezione della eccezione pregiudiziale di irritualità temporale della notifica, integrerebbe il motivo di gravame, sia in relazione alla mancanza di una formulazione logica a giustificare l'assunto, sia in relazione alla sua contraddittorietà. L'accoglimento del primo mctivo del ricorso rende ultronea la trallazione del secondo, che pertanto deve ritenersi assorbito. Sulla base degli elementi di tatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentements si deve accogliere il ricorso, cassare deciderdo nel merito, la sentenza impugnata, e, accogliere il ricorso introduttivo del contribuente. 31 appalesa equo compensare le зрезе dell'intero giudizio, al a luce della natura delle questioni trattate e dell'esito dei giudizi. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.C., contribuente. accoglie il ricorso introduttivo de_ Compensa le spese dell'intero giudizio. nella Camera di Consiglio Così deciso in Roma, della Sezione Tributaria, il 22 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Favaraugg Lavara Шалии DEN CANCELLERIA IL CANCELLIERE OF - 1. APR. 2003 Osvaldo Ascenic Oggi IL CANCELLIERE C1 Causido Afcanio 9