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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n° 288/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, promossa da
, titolare della ditta individuale “Il Giardino” DITTA, rappresentato e Parte_1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Cristian Domenico Sellecchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, alla Via San Lazzaro, n. 61,
APPELLANTE nei confronti di con sede legale in Isernia alla Via Europa Unita n.48, in persona del Controparte_1
l.r.p.t. , elettivamente domiciliato in Isernia al C.so Garibaldi n. 381 presso lo studio dell'Avv. Mike
Matticoli, giusta procura in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni come da verbale di udienza del 6.11.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta “Il Giardino”, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 281/2021 emessa in data 07.09.2021 dal Giudice di Pace di
Isernia, non notificata.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa immediata sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato per quanto innanzi dedotto, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, anche in accoglimento della domande riconvenzionali proposte in primo grado da intendersi, in questa sede, per integralmente ripetute e trascritte: a) in via pregiudiziale e preliminare in rito sospendere o revocare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
b) nel merito, accogliere il presente gravame, revocare l'opposto decreto e, rigettata la domanda formulata dalla società appellata perché l'appellante nulla deve, accertato e dichiarato, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e/o, comunque, in via principale e/o incidentale, che, per le causali esplicitate in atti, la
[...]
[..
in persona del legale rappresentante pro-tempore, è debitrice, nei confronti della ditta CP_1
della somma di euro 3.050,00, ovvero, in via gradata, di quella Controparte_2 diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, condannare la predetta parte appellata al pagamento del dovuto in favore della parte appellante, con l'aggiunta degli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
c) in via gradata, revocato l'opposto decreto, previa rideterminazione della somma eventualmente dovuta alla società appellata per il nolo del proprio automezzo con sollevatore per l'effettivo impiego avvenuto (2/3 ore di lavoro, ovvero, in caso di contestazione, altro periodo e/o durata ritenuti di giustizia), secondo il prezziario regionale e, se del caso, anche previa CTU, accertato che la società appellata è debitrice della ditta appellante dell'importo di euro 3.050,00, per come innanzi specificato, per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, operata la relativa e parziale compensazione, alla corresponsione, in favore della ditta appellante, della somma residuale dovuta. Sempre con l'aggiunta degli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
d) in via di estremo subordine, revocato l'opposto decreto, operata la compensazione, parziale, tra quanto rivendicato dall'appellata e quanto dovuto dalla stessa all'appellante e per come specificato in atti, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ditta Controparte_2
della somma ancora dovuta ammontante ad euro 610,00 (3.050,00 – 2440,00), ovvero
[...] quell'altra che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio. Con l'aggiunta degli interessi moratori dal pagina 2 di 5 giorno del dovuto al saldo. Sempre e comunque con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli elementi raccolti nel corso del giudizio di primo grado dimostrerebbero che tra le parti del giudizio sussistevano rapporti tali per cui le prestazioni dell'una società venivano “compensate” con controprestazioni da parte dell'altra e viceversa, in un rapporto di reciproca cortesia.
Ha, inoltre, sostenuto che il quantum richiesto dalla nel ricorso monitorio sarebbe compensato CP_1 con la somma dovuta dalla stessa alla ditta Il Giardino con riferimento alla fattura n. 9/2016 e CP_1 che le prove espletate nel giudizio di primo grado avrebbero sostenuto tale pretesa creditoria opposta in compensazione dalla ditta Il Giardino.
Si è costituito in giudizio la contestando in fatto e diritto ogni avversa pretesa Controparte_1 chiedendo, quindi, il rigetto del gravame proposto.
La causa non è stata ulteriormente istruita in grado di appello e, pervenuta alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
Va, anzitutto, rilevato che la prestazione di cui alla fattura n. 45/2016 è stata effettivamente riconosciuta come svolta dalla ditta Il Giardino, la quale espressamente ha dichiarato di aver chiesto alla nel 2015, di utilizzare uno dei suoi mezzi con cestello per terminare la potatura di un CP_1 grosso albero, per circa 2/3 ore.
Del tutto indifferente è, quindi, la questione per cui la fattura, relativa a tale prestazione, sia stata emessa a circa un anno di distanza dal suo svolgimento, considerato che il diritto di credito derivante da tale prestazione non si era certamente (ancora) prescritto e che non rilevano, nel caso di specie, le eventuali irregolarità formali e fiscali derivanti dall'aver fatturato il quantum dovuto per la prestazione
– che, al momento dell'emissione della fattura non era, comunque, stato ancora saldato - in ritardo.
Le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado dimostrano che il mezzo della è stato CP_1 noleggiato per un paio di giorni, come dichiarato dai testi il quale, peraltro, era il Tes_1 soggetto che conduceva tale mezzo, e dal teste (cfr: “ricordo che il mezzo fu Testimone_2 impegnato per un paio di giorni”), a differenza, quindi, di quanto sostenuto dall'odierna appellante, la quale ha limitato l'uso del mezzo a sole 2/3 ore.
Quanto, invece, alla sussistenza di accordi verbali tra le parti in ordine all'utilizzo gratuito del camion con gru e PLE, con relativo operatore e allo scambio di cortesie e di aiuti reciproci a titolo gratuito tra le parti, va evidenziato che il teste ha riportato in gran parte circostanze di cui non ha avuto Tes_3
pagina 3 di 5 diretta conoscenza e riferite dal suo titolare. L'unico teste ad aver integralmente sostenuto la tesi di parte appellante, sia in ordine al limitato arco temporale in cui sarebbe stato adottato il mezzo noleggiato, sia in ordine all'esistenza di tali accordi verbali, sarebbe , la cui Testimone_4 testimonianza circa i termini di utilizzo del mezzo, non solo non è idonea a superare le testimonianze rese da ben due testi ( e ) ma, sotto il profilo dell'attendibilità, è altresì Tes_1 Testimone_2 inficiata dall'esistenza di rapporti di parentela particolarmente stretti con l'opponente in primo grado (il
è, infatti, il padre dell'odierno appellante). Stante l'inattendibilità del teste Testimone_4 [...]
, la testimonianza resa dal sulla durata dell'utilizzo del mezzo noleggiato non è idonea CP_2 Tes_3
a superare le testimonianze rese dai testi e . Tes_1 Testimone_2
A fronte della non contestazione circa il noleggio del mezzo della del raggiungimento della CP_1 prova circa la durata di tale noleggio e stante il mancato raggiungimento di prova in ordine al pagamento o dell'esistenza di accordi volti a ritenere che prestazioni svolte dall'una parte in favore dovessero ritenersi svolte a titolo di favore e di cortesia, deve rigettarsi l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2016, con conferma della sentenza emessa dal Parte_1 giudice di prime cure con riferimento ai punti a), b) e d) della motivazione.
Quanto alla presunta controprestazione svolta dalla ditta il Giardino nei confronti della di cui CP_1 alla fattura n. 9/2016 per un ammontare di € 3.050,00, opposta in compensazione dall'odierna appellante al fine di paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla va rilevato, anzitutto, che la CP_1 ha contestato l'effettivo svolgimento di prestazioni in suo favore da parte della ditta Il Giardino. CP_1
Nonostante il teste abbia confermato lo svolgimento delle attività di cui alla fattura n. 9/2016 da Tes_3 parte della società Il Giardino, non vi è prova che le lavorazioni siano state effettivamente svolte a favore della ossia in terreni e beni di sua proprietà o riconducibili a detta società, considerato CP_1 che non è stato individuata neanche la località specifica in cui tali prestazioni sarebbero state effettuate e che, dalle testimonianze dei testi e , si ricava esclusivamente che gli stessi testi Tes_3 Tes_5 erano presenti al momento dello svolgimento di detti lavori di giardinaggio, senza, tuttavia né che fosse presente alcun addetto della e senza che vi fosse certezza che tali lavorazioni venivano svolte su CP_1 beni e terreni comunque riconducibili alla CP_1
Ne deriva, pertanto, che non può dirsi provata la presunta prestazione eccepita in compensazione dalla ditta odierna appellante.
Come, infatti, chiarito dai giudici di legittimità con una pronuncia che, seppur datata, ha sancito un principio di diritto non modificato nel tempo, “gli elementi di fatto su cui si basa l'eccezione di compensazione debbono essere provati in modo completo ed univoco dalla parte che ha proposto tale eccezione;
per cui la eventuale lacunosità od incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in pagina 4 di 5 compensazione si risolve nella mancata dimostrazione dell'eccezione stessa e, quindi, nella inopponibilità di essa, come di qualunque altra causa di Estinzione della obbligazione” (Cass. Sent.
909/1972). In tempi più recenti, la Cassazione ha ribadito che “grava sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito.” (Cass. Sent. 292/2016).
Se la ricostruzione del credito opposto in compensazione è incompleta, vaga o non sufficientemente documentata, l'eccezione non può essere considerata valida e, quindi, non può essere validamente proposta per estinguere il debito. Come per ogni altra causa di estinzione dell'obbligazione (quali il pagamento o la remissione del debito), anche la compensazione deve, quindi, essere provata in modo rigoroso, non producendo, altrimenti, effetti giuridici.
L'appello proposto da è, quindi, infondato e deve essere rigettato, con conferma Parte_2 della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
281/2021 emessa dal Giudice di pace di Isernia;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che si liquidano in € 1701,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come CP_1 per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 113
DPR 115/2002.
Isernia, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n° 288/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, promossa da
, titolare della ditta individuale “Il Giardino” DITTA, rappresentato e Parte_1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Cristian Domenico Sellecchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, alla Via San Lazzaro, n. 61,
APPELLANTE nei confronti di con sede legale in Isernia alla Via Europa Unita n.48, in persona del Controparte_1
l.r.p.t. , elettivamente domiciliato in Isernia al C.so Garibaldi n. 381 presso lo studio dell'Avv. Mike
Matticoli, giusta procura in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni come da verbale di udienza del 6.11.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta “Il Giardino”, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 281/2021 emessa in data 07.09.2021 dal Giudice di Pace di
Isernia, non notificata.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa immediata sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato per quanto innanzi dedotto, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, anche in accoglimento della domande riconvenzionali proposte in primo grado da intendersi, in questa sede, per integralmente ripetute e trascritte: a) in via pregiudiziale e preliminare in rito sospendere o revocare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
b) nel merito, accogliere il presente gravame, revocare l'opposto decreto e, rigettata la domanda formulata dalla società appellata perché l'appellante nulla deve, accertato e dichiarato, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e/o, comunque, in via principale e/o incidentale, che, per le causali esplicitate in atti, la
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in persona del legale rappresentante pro-tempore, è debitrice, nei confronti della ditta CP_1
della somma di euro 3.050,00, ovvero, in via gradata, di quella Controparte_2 diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, condannare la predetta parte appellata al pagamento del dovuto in favore della parte appellante, con l'aggiunta degli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
c) in via gradata, revocato l'opposto decreto, previa rideterminazione della somma eventualmente dovuta alla società appellata per il nolo del proprio automezzo con sollevatore per l'effettivo impiego avvenuto (2/3 ore di lavoro, ovvero, in caso di contestazione, altro periodo e/o durata ritenuti di giustizia), secondo il prezziario regionale e, se del caso, anche previa CTU, accertato che la società appellata è debitrice della ditta appellante dell'importo di euro 3.050,00, per come innanzi specificato, per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, operata la relativa e parziale compensazione, alla corresponsione, in favore della ditta appellante, della somma residuale dovuta. Sempre con l'aggiunta degli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
d) in via di estremo subordine, revocato l'opposto decreto, operata la compensazione, parziale, tra quanto rivendicato dall'appellata e quanto dovuto dalla stessa all'appellante e per come specificato in atti, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ditta Controparte_2
della somma ancora dovuta ammontante ad euro 610,00 (3.050,00 – 2440,00), ovvero
[...] quell'altra che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio. Con l'aggiunta degli interessi moratori dal pagina 2 di 5 giorno del dovuto al saldo. Sempre e comunque con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli elementi raccolti nel corso del giudizio di primo grado dimostrerebbero che tra le parti del giudizio sussistevano rapporti tali per cui le prestazioni dell'una società venivano “compensate” con controprestazioni da parte dell'altra e viceversa, in un rapporto di reciproca cortesia.
Ha, inoltre, sostenuto che il quantum richiesto dalla nel ricorso monitorio sarebbe compensato CP_1 con la somma dovuta dalla stessa alla ditta Il Giardino con riferimento alla fattura n. 9/2016 e CP_1 che le prove espletate nel giudizio di primo grado avrebbero sostenuto tale pretesa creditoria opposta in compensazione dalla ditta Il Giardino.
Si è costituito in giudizio la contestando in fatto e diritto ogni avversa pretesa Controparte_1 chiedendo, quindi, il rigetto del gravame proposto.
La causa non è stata ulteriormente istruita in grado di appello e, pervenuta alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
Va, anzitutto, rilevato che la prestazione di cui alla fattura n. 45/2016 è stata effettivamente riconosciuta come svolta dalla ditta Il Giardino, la quale espressamente ha dichiarato di aver chiesto alla nel 2015, di utilizzare uno dei suoi mezzi con cestello per terminare la potatura di un CP_1 grosso albero, per circa 2/3 ore.
Del tutto indifferente è, quindi, la questione per cui la fattura, relativa a tale prestazione, sia stata emessa a circa un anno di distanza dal suo svolgimento, considerato che il diritto di credito derivante da tale prestazione non si era certamente (ancora) prescritto e che non rilevano, nel caso di specie, le eventuali irregolarità formali e fiscali derivanti dall'aver fatturato il quantum dovuto per la prestazione
– che, al momento dell'emissione della fattura non era, comunque, stato ancora saldato - in ritardo.
Le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado dimostrano che il mezzo della è stato CP_1 noleggiato per un paio di giorni, come dichiarato dai testi il quale, peraltro, era il Tes_1 soggetto che conduceva tale mezzo, e dal teste (cfr: “ricordo che il mezzo fu Testimone_2 impegnato per un paio di giorni”), a differenza, quindi, di quanto sostenuto dall'odierna appellante, la quale ha limitato l'uso del mezzo a sole 2/3 ore.
Quanto, invece, alla sussistenza di accordi verbali tra le parti in ordine all'utilizzo gratuito del camion con gru e PLE, con relativo operatore e allo scambio di cortesie e di aiuti reciproci a titolo gratuito tra le parti, va evidenziato che il teste ha riportato in gran parte circostanze di cui non ha avuto Tes_3
pagina 3 di 5 diretta conoscenza e riferite dal suo titolare. L'unico teste ad aver integralmente sostenuto la tesi di parte appellante, sia in ordine al limitato arco temporale in cui sarebbe stato adottato il mezzo noleggiato, sia in ordine all'esistenza di tali accordi verbali, sarebbe , la cui Testimone_4 testimonianza circa i termini di utilizzo del mezzo, non solo non è idonea a superare le testimonianze rese da ben due testi ( e ) ma, sotto il profilo dell'attendibilità, è altresì Tes_1 Testimone_2 inficiata dall'esistenza di rapporti di parentela particolarmente stretti con l'opponente in primo grado (il
è, infatti, il padre dell'odierno appellante). Stante l'inattendibilità del teste Testimone_4 [...]
, la testimonianza resa dal sulla durata dell'utilizzo del mezzo noleggiato non è idonea CP_2 Tes_3
a superare le testimonianze rese dai testi e . Tes_1 Testimone_2
A fronte della non contestazione circa il noleggio del mezzo della del raggiungimento della CP_1 prova circa la durata di tale noleggio e stante il mancato raggiungimento di prova in ordine al pagamento o dell'esistenza di accordi volti a ritenere che prestazioni svolte dall'una parte in favore dovessero ritenersi svolte a titolo di favore e di cortesia, deve rigettarsi l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2016, con conferma della sentenza emessa dal Parte_1 giudice di prime cure con riferimento ai punti a), b) e d) della motivazione.
Quanto alla presunta controprestazione svolta dalla ditta il Giardino nei confronti della di cui CP_1 alla fattura n. 9/2016 per un ammontare di € 3.050,00, opposta in compensazione dall'odierna appellante al fine di paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla va rilevato, anzitutto, che la CP_1 ha contestato l'effettivo svolgimento di prestazioni in suo favore da parte della ditta Il Giardino. CP_1
Nonostante il teste abbia confermato lo svolgimento delle attività di cui alla fattura n. 9/2016 da Tes_3 parte della società Il Giardino, non vi è prova che le lavorazioni siano state effettivamente svolte a favore della ossia in terreni e beni di sua proprietà o riconducibili a detta società, considerato CP_1 che non è stato individuata neanche la località specifica in cui tali prestazioni sarebbero state effettuate e che, dalle testimonianze dei testi e , si ricava esclusivamente che gli stessi testi Tes_3 Tes_5 erano presenti al momento dello svolgimento di detti lavori di giardinaggio, senza, tuttavia né che fosse presente alcun addetto della e senza che vi fosse certezza che tali lavorazioni venivano svolte su CP_1 beni e terreni comunque riconducibili alla CP_1
Ne deriva, pertanto, che non può dirsi provata la presunta prestazione eccepita in compensazione dalla ditta odierna appellante.
Come, infatti, chiarito dai giudici di legittimità con una pronuncia che, seppur datata, ha sancito un principio di diritto non modificato nel tempo, “gli elementi di fatto su cui si basa l'eccezione di compensazione debbono essere provati in modo completo ed univoco dalla parte che ha proposto tale eccezione;
per cui la eventuale lacunosità od incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in pagina 4 di 5 compensazione si risolve nella mancata dimostrazione dell'eccezione stessa e, quindi, nella inopponibilità di essa, come di qualunque altra causa di Estinzione della obbligazione” (Cass. Sent.
909/1972). In tempi più recenti, la Cassazione ha ribadito che “grava sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito.” (Cass. Sent. 292/2016).
Se la ricostruzione del credito opposto in compensazione è incompleta, vaga o non sufficientemente documentata, l'eccezione non può essere considerata valida e, quindi, non può essere validamente proposta per estinguere il debito. Come per ogni altra causa di estinzione dell'obbligazione (quali il pagamento o la remissione del debito), anche la compensazione deve, quindi, essere provata in modo rigoroso, non producendo, altrimenti, effetti giuridici.
L'appello proposto da è, quindi, infondato e deve essere rigettato, con conferma Parte_2 della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
281/2021 emessa dal Giudice di pace di Isernia;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che si liquidano in € 1701,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come CP_1 per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 113
DPR 115/2002.
Isernia, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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