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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4164/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_2 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2214/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 27 luglio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto requisito e nella condanna dell' al pagamento dell'indennità. CP_2
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 dal deposito telematico di note CP_1 scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale, sindrome ansioso-depressiva con tendenza all'isolamento e turbe del ritmo sonno-veglia, decadimento progressivo cognitivo” precisando che “Trattasi nello specifico dell'esito di un esame TC dell'encefalo eseguita presso AOU di Messina in data 13-11-2023 con diagnosi di sofferenza ischemica cronica e segni di pregresse ischemie parcellari e dell'esito di valutazione neurologica eseguita in gennaio 2024 presso AOU di Messina con diagnosi di deficit cognitivo in pz con
MMSE di 14/30. Alla valutazione neurologica, peraltro, viene obiettivata andatura a piccoli passi, tremore
a riposo, incontinenza urinaria e stazione eretta a base allargata.
… Preso atto della diagnosi della Dott.ssa ed esclusivamente sulla scorta di quanto Per_1 diagnosticato in gennaio 2024 è possibile stabilire che le infermità invalidanti di cui è afflitto il paziente determinano nel ricorrente una riduzione delle proprie capacità ad attendere alla quotidiana attività”, con decorrenza dal gennaio 2024.
L'accertamento effettuato dal CTU, dott. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_2 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_2 accompagnamento dal gennaio 2024; 2) condanna l' a pagare le spese di ctu e compensa le altre spese processuali. CP_1
Messina, 4.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro