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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 604/2018/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1
costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Marica Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poderia (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele n. 19;
– attrice –
CONTRO
1 – in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, delibera di incarico n. 42 del 09.04.18 della G.M. e determina di R.G. n. 113 del 24.04.18, dagli Avv.ti Maria
RE RA e ME RE, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo RE, al Corso Garibaldi n. 67
– in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso, ope Controparte_2
legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Corso Vittorio Emanuele n. 58
– convenuti –
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 5 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno il di ed il Controparte_1 CP_1 Controparte_3
per sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al
[...]
suo mancato tempestivo inserimento nelle liste degli aventi diritto al voto del predetto
Comune a causa del quale le era stato impedito di votare in occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2025. Detta domanda faceva
2 seguito a precedente giudizio incardinato dall'attrice dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania ed estinto per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria adita.
In particolare, deduceva l'attrice che, pur essendo titolare di tessera elettorale n. Numero_1
rilasciata dal Servizio elettorale del di in data 03.06.09, sulla Controparte_1 CP_1
base della quale aveva regolarmente votato in data 7 giugno 2009, allorché in data 25 Maggio
2014 si recava presso il seggio di assegnazione per partecipare alla consultazione elettorale,
le era impedito l'esercizio del diritto di voto poiché non risultava iscritta nell'elenco degli aventi diritto. Risultato vano il deposito di specifica istanza protocollata indirizzata al
Sindaco, tale accadimento determinava nell'attrice l'insorgenza di uno “stato ansioso-
depressivo su base reattiva con cefalea, crisi ipertensiva e stato di malessere” certificato in data 27.05.14.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva il (SA) Controparte_1
deducendo l'insussistenza della violazione contestata e l'inammissibilità della domanda di risarcimento stante la mancata prova da parte dell'attrice del danno subito.
Si costituiva altresì il eccependo a sua volta l'insussistenza del fatto Controparte_2
costitutivo del lamentato danno, non essendosi verificata alcuna violazione del diritto di espressione del voto, e la mancata allegazione da parte dell'attrice degli elementi costitutivi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..
Ammessa ed espletata attività istruttoria consistente nell'assunzione di prova testimoniale,
all'udienza del 5 dicembre 2025 la causa era assegnata in decisione da questo Giudice
subentrato ai precedenti.
3 La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, dalla documentazione allegata, emerge che il
[...]
, a seguito della richiesta protocollata dall'attrice di essere ammessa Controparte_1
all'esercizio del diritto di voto, si è immediatamente attivato consentendo detta ammissione nella stessa giornata del 25 maggio 2014 e, dunque, in tempo utile per l'esercizio del voto.
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che la Commissione principale elettorale circondariale di Vallo della Lucania, esaminato il carteggio inviato dal di Controparte_1
ed acquisito al protocollo n. 88 del 25 maggio 2014, deliberava, con verbale n. CP_1
255 del 25 maggio 2014, l'ammissione al voto dell'attrice in quanto “pienamente legittimata a proporre la domanda di ammissione al voto in forza delia normativa dettata dalla legge 7
febbraio 1979, n.40”, ordinando altresì che copia di detta deliberazione venisse trasmessa con tutta urgenza al Sindaco del citato Comune per gli adempimenti previsti dall'art.32 bis,
2° comma, del T.U. 20 marzo 1967 n. 223. Risulta altresì documentalmente provato che il di in data 25 maggio 2024 ammetteva al voto l'attrice, e, con Controparte_1 CP_1
nota n. 2771 del 25 maggio 2014 notiziava il Presidente del seggio elettorale. Il teste
, dipendente fino al 2018 del di , escusso Testimone_1 Controparte_1 CP_1
all'udienza del 31 maggio 2022, conferma che l'attestazione di ammissione al voto della
Sig.ra veniva trasmessa al Presidente del seggio poco dopo le ore 18,00 Parte_1
del 25 maggio 2014 dichiarando di essere stato presente al momento in cui, poco dopo le ore
18,00, avvenne la telefonata al marito dell'attrice per avvertire dell'ammissione di quest'ultima al voto. Il teste , dipendente del di , Testimone_2 Controparte_1 CP_1
escusso all'udienza del 14 marzo 2025, ha altresì confermato di avere personalmente provveduto, sempre in data 25 maggio 2014, a contattare telefonicamente il coniuge
4 dell'attrice (che gli aveva precedentemente lasciato il proprio numero di telefono) per avvertirlo che la Sig.ra era stata ammessa al voto e poteva Parte_1
conseguentemente recarsi al seggio elettorale per esercitare il proprio diritto. Lo stesso Sig.
, coniuge dell'attrice, anch'egli escusso all'udienza del 31 maggio Controparte_4
2022, dapprima dichiara di non ricordare di avere ricevuto la telefonata, aggiungendo subito dopo “mi sembra di si, in ogni caso preciso che mia moglie era già partita” (cfr. verbale di udienza del 31 maggio 2022).
Ciò posto deve rilevarsi che, anche a prescindere dall'insussistenza della violazione contestata, la domanda non meriterebbe comunque accoglimento non avendo parte attrice assolto l'onere di dare prova del danno lamentato.
Ed invero, in punto di diritto, in tema di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati (e tale è anche il diritto al voto nella sua duplice dimensione, individuale -quale esercizio di un diritto personale, libero e uguale -e sovraindividuale, costituendo il voto atto di partecipazione democratica alla vita pubblica e istituzionale del Paese, in attuazione dell'art. 1 Cost.) il risarcimento non è in re ipsa, poiché
il danno risarcibile – nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 cod. civ., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (Cass. n.
16133/2014) – non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto, in ogni caso, di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 Luglio 2025, n. 18395).
Orbene, nella fattispecie, la prova del danno non può ritenersi raggiunta, non risultando sufficiente in tal senso la deposizione resa dal teste che, escusso Controparte_4
5 all'udienza del 31 maggio 2022, riferiva che la moglie "si sentì male e per parecchie notti non riuscì a dormire".
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei convenuti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (valore della causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 604/2018 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) NA l'attrice al pagamento nei confronti del convenuto Parte_1
(SA) – in persona del Sindaco pro tempore – delle spese di Controparte_1
giudizio che liquida complessivamente in € 3.839,00 per competenze professionali, IVA e
Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%;
3) NA l'attrice al pagamento nei confronti del convenuto Parte_1
– in persona del pro tempore – delle spese di giudizio che Controparte_2 CP_5
6 liquida complessivamente in € 3.839,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 5 dicembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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