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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICORSO BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, nato a [...], il [...], residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, cartella di pagamento n. 298 2021 00389937 24 000, notificata in data 03.02.2024, Tasse automobilistica anno 2018 per euro 533,05.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) Illegittimità per violazione dell'art. 2953 c.c. in quanto la cartella esattoriale di cui all'avviso di pagamento è da ritenersi, ex lege, prescritta;
2) Illegittimità per difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto eccependo la mancata vocazione dell'Ente impositore e il difetto di legittimazione passiva, della stessa.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dagli atti di causa si evince che la cartella di pagamento n. 298 2021 00389937 24 000, relativa alla tassa automobilistica anno 2018. il cui termine scadeva il 31/12/21, il ruolo relativo a tale tributo è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 9/02/2021. Per effetto della normativa Covid e precisamente ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis lett. b) del D.L.n. 18/2020, per l'Agenzia delle Entrate
Riscossione il termine prescrizionale – prorogato di ventiquattro mesi in forza di tale disposizione normativa -, matura il 31/12/2023 essendo stato il relativo ruolo “consegnato” a tale Ente nel periodo di sospensione dei termini di prescrizione che va dall'8.3.2020 al 31.12.2021.
L'Ente impositore, nel caso in specie, ancorché chiamato in causa dall'Agente dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e rimasto contumace, non ha diretta responsabilità nella tardività della procedura di riscossione.
Conseguentemente, essendo sicuramente intervenuta la prescrizione, alla data del 03.02.2024 di notifica della cartella, il ricorso è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 21/11/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICORSO BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, nato a [...], il [...], residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, cartella di pagamento n. 298 2021 00389937 24 000, notificata in data 03.02.2024, Tasse automobilistica anno 2018 per euro 533,05.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) Illegittimità per violazione dell'art. 2953 c.c. in quanto la cartella esattoriale di cui all'avviso di pagamento è da ritenersi, ex lege, prescritta;
2) Illegittimità per difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto eccependo la mancata vocazione dell'Ente impositore e il difetto di legittimazione passiva, della stessa.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dagli atti di causa si evince che la cartella di pagamento n. 298 2021 00389937 24 000, relativa alla tassa automobilistica anno 2018. il cui termine scadeva il 31/12/21, il ruolo relativo a tale tributo è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 9/02/2021. Per effetto della normativa Covid e precisamente ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis lett. b) del D.L.n. 18/2020, per l'Agenzia delle Entrate
Riscossione il termine prescrizionale – prorogato di ventiquattro mesi in forza di tale disposizione normativa -, matura il 31/12/2023 essendo stato il relativo ruolo “consegnato” a tale Ente nel periodo di sospensione dei termini di prescrizione che va dall'8.3.2020 al 31.12.2021.
L'Ente impositore, nel caso in specie, ancorché chiamato in causa dall'Agente dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione e rimasto contumace, non ha diretta responsabilità nella tardività della procedura di riscossione.
Conseguentemente, essendo sicuramente intervenuta la prescrizione, alla data del 03.02.2024 di notifica della cartella, il ricorso è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 21/11/2025