Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
Il cosiddetto "giudicato cautelare" copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile, e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non siano state decise. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale era stato disposto il sequestro di cose ritenute assoggettabili a confisca, ha ritenuto che non desse luogo a giudicato cautelare il fatto che un precedente sequestro preventivo delle stesse cose fosse stato annullato, a seguito di riesame che prospettava anche la non confiscabilità di esse, senza esaminare tale questione, ma unicamente per difetto del "periculum in mora").
Commentario • 1
- 1. L’illegittimità del permesso di costruire nel reato ex art. 44, lett. b), d.p.r. 380/01Apollonio Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35482 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/07/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1121
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 13954/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR EP;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11 luglio 2006 il P.M. presso il Tribunale di Caltagirone chiedeva al G.I.P. il sequestro preventivo di 2 capannoni industriali e di altro fabbricato a congiunzione di essi, di proprietà di OR EP, ritenendo sussistenti i presupposti del sequestro preventivo, e in particolare la pertinenza della cosa ai reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 640, 640 bis c.p., contestati allo stesso OR.
Il sequestro veniva concesso in data 21 luglio 2006, e annullato dal Tribunale del riesame di Catania il 25 settembre 2006, avendo il detto giudice ritenuto che:
la motivazione del decreto del G.I.P. in ordine al fumus commissi delicti, che rinviava per relationem alla richiesta del P.M., era illegittima;
benché il P.M. avesse chiesto il sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, il G.I.P. lo aveva disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, ossia per evitare che la disponibilità del bene potesse agevolare la prosecuzione dell'attività criminosa. Tale ratio era in realtà insussistente, perché l'ultima rata del contributo comunitario era stata incassata nel 2002 e nessuna somma poteva essere più riscossa a tale titolo. L'ordinanza del riesame in data 25 settembre 2006 non veniva ulteriormente impugnata.
In data 3 ottobre 2006 il P.M. reiterava la medesima richiesta, che veniva accolta dal G.I.P. in data 9 ottobre 2006, stavolta con la specifica motivazione che trattavasi di cose pertinenti al reato e suscettibili di confisca.
Il OR impugnava nuovamente l'ordinanza, ma la sua istanza di riesame veniva respinta dal Tribunale di Catania in data 6 novembre 2006; osservava il Tribunale che in questo caso il decreto era correttamente motivato tanto in ordine al fumus che ai presupposti, avendo il G.I.P. esplicitamente fatto riferimento alla confiscabilità del bene in forza del nesso pertinenziale che lo collegava al reato ipotizzato (i contributi pubblici erano stati erogati in vista di lavori da eseguirsi sui capannoni), e che effettivamente doveva riconoscersi l'esistenza di quel nesso. Contro l'ordinanza ricorre il OR a questa Suprema Corte deducendo quattro motivi.
Violazione degli artt. 325 e 649 c.p.p., con riferimento all'art. 291 c.p., comma 1, e art. 648 c.p.. Con questa prima censura il ricorrente lamenta la violazione del c.d. giudicato cautelare, ovvero di quella preclusione che all'interno del subprocedimento cautelare si forma a seguito della definitività di una pronuncia. Nel caso di specie, il OR ravvisa giudicato cautelare nell'ordinanza del riesame del settembre 2006, in forza della quale sarebbero stati negati, con pronuncia definitiva, i presupposti del sequestro preventivo;
e ciò non solo con riferimento al pericolo di protrazione dell'attività criminosa, ma anche con riferimento alla confiscabilità dei capannoni, che costituiva tema sicuramente dedotto nel subprocedimento, tanto da essere incluso tra i motivi della richiesta del P.M., e da essere comunque coinvolto nella perentoria pronuncia di annullamento da parte del Tribunale del riesame.
Il secondo motivo prospetta violazione di legge sotto il medesimo profilo del giudicato cautelare, volendo dimostrare che esso si sia esteso anche alla questione della confiscabilità della rea sequestrata, come dovrebbe evincersi dai poteri del Giudice del riesame, che avrebbe potuto confermare il sequestro anche per motivi diversi da quelli indicati dal G.I.P., e quindi anche argomentando dalla confiscabilità che il G.I.P. aveva tralasciato di menzionare. Il terzo motivo lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 240 c.p., in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2, perché l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'opificio sequestrato fosse cosa costituente il profitto del reato, e perciò confiscabile.
Il ricorso non è fondato.
I primi due motivi attengono entrambi allo stesso problema, costituito dall'estensione del c.d. giudicato cautelare, e in particolare dal discernere se esso abbia radicato una preclusione verso la questione della confiscabilità del bene sequestrato. È chiaro che se alla questione dovesse darsi risposta positiva, la nuova richiesta del P.M. e il nuovo decreto del G.I.P. fondati sul presupposto di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, si porrebbero in patente violazione del divieto di nuovo esame connesso alla formazione del giudicato interno.
È incontestato che l'ordinanza di annullamento del settembre 2006 ha esplicitamente affermato che il sequestro non era stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e tale premessa dimostra senza equivoco che il Tribunale del riesame non ha esaminato la questione della confiscabilità. Peraltro, la stessa ordinanza del 25 settembre ha precisato espressamente di non poter confermare il sequestro sulla base di un presupposto diverso da quello ritenuto dal G.I.P. e tale passaggio dell'atto, indipendentemente dalla sua dubbia conformità ai principi giurisprudenziali più volte affermati in subiecta. materia, rende palese che il Tribunale ha letteralmente rifiutato la considerazione del problema della confiscabilità, pur lasciando intravedere che se lo avesse fatto avrebbe con ogni probabilità emesso un diverso provvedimento.
Questa preventiva ricostruzione del contenuto dell'atto conduce ad affermare che non può essersi formato alcun giudicato cautelare sulla particolare questione della confiscabilità della res. Per motivare il proprio contrario avviso, il ricorrente fa ricorso alla massima secondo cui la preclusione copre tutte le questioni dedotte nel subprocedimento, anche in modo implicito.
In realtà, questa pur comunissima regola possiede un significato logico sol se la si include nella proposizione comparativa che illustra la differenza tra le questioni dedotte e quelle deducibili:
nel senso che il giudicato cautelare, a differenza del giudicato ordinario, copre il dedotto (anche per implicito) ma non il deducibile. Se invece la regola viene decontestualizzata, e ridotta all'affermazione per cui il giudicato cautelare copre comunque tutto il dedotto, rischia di divenire fonte di un grave abbaglio. A differenza di quanto avviene nel giudicato ordinario (e anche qui con un progressivo processo di indebolimento, indotto dalla maggiore estensione dell'impugnazione per revisione), che è concepito in funzione della fine del processo di cognizione e della conseguente stabilità dell'accertamento di merito, il giudicato cautelare è strumentale alla - continuazione del processo, e trova la propria ragion d'essere esclusivamente in un principio elementare di economia processuale. Il procedimento cautelare non teme infatti i giudizi contrastanti, poiché essi sono congeniali alla natura dinamica della fattispecie cautelare, e assume come proprio valore fondamentale la congruenza tra la situazione di fatto esistente in un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto. Esso non può quindi ispirarsi allo stesso criterio di assolutezza del giudicato ordinario, e la sua estensione è quella strettamente necessaria ad evitare inutili repliche di procedimenti incidentali con lo stesso contenuto. Ne deriva che la sua "copertura" non è assicurata a tutte le questioni dedotte, ma esclusivamente a quelle che sono state effettivamente decise (cfr., per un richiamo esplicito al concetto di decisione come fondamento della preclusione, Cass. Sez. Un., sent. n. 14535 dep. il 10 aprile 2007). È per questo motivo che l'annullamento di un'ordinanza cautelare per ragioni formali non determina alcuna preclusione, e consente la sua reiterazione anche in assenza di circostanze di fatto sopravvenute. Se effettivamente il giudicato cautelare assorbisse tutte le questioni dedotte, anche gli annullamenti per ragioni formali sarebbero comunque in grado di fondare preclusioni con riguardo alle questioni sostanziali effettivamente dedotte nel procedimento, a dispetto della loro mancata decisione in concreto. Una visione così estesa della preclusione endoprocessuale appare incompatibile con le sue limitate finalità, e la porrebbe in serio rischio di contrapposizione col principio della coerenza tra situazione di fatto e assetto cautelare,che costituisce il fondamento del sistema. Tanto premesso in linea generale, deve concludersi che nel caso di specie non esisteva alcun giudicato sul problema della confiscabilità, posto che l'ordinanza del settembre 2006 ha esplicitamente rifiutato l'esame del problema, sul presupposto (non importa quanto esatto) che la sua cognizione fosse limitata all'impostazione contenta nel provvedimento del G.I.P.. Nè a diversa conclusione può portare la ricognizione dei poteri del Giudice del riesame, nella quale si è diffuso il secondo motivo di ricorso, poiché la constatazione secondo cui quel giudice era perfettamente legittimato a occuparsi della confiscabilità del bene non elide il dato obiettivo che egli non se ne è occupato. Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, poiché in materia di misure cautelari reali questa Corte conosce solo della violazione di legge, mentre il ricorrente deduce espressamente il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la relazione esistente tra l'opificio sequestrato e il profitto ingiusto derivante dai reati contestati è del tutto evidente, e a buon diritto può definirsi secondo più d'una delle ipotesi descritte dall'art. 240 c.p., prima fra tutte quella della cosa che costituisce il profitto del reato. Le ragioni addotte in contrario dal ricorrente (l'edificio sarebbe non il risultato e/o il frutto della truffa, ma solo la sua occasione) appaiono generiche e senza riferimenti realistici, ne' possono essere confortate dall'asserzione - altrettanto generica e non verificata - secondo cui l'edificio sarebbe preesistente ai reati contestati.
In conclusione, tutti gli argomenti proposti sono infondati, ciò che determina il rigetto del ricorso e - come conseguenza prevista dalla legge - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007