CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15136 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: NO IO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: HI RA HI OL HI RI CA HI IC avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI Il PG conclude per l'accoglimento del ricorso del PG chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso per NO IO. udito il difensore L'avv. ROSSO IM conclude concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, deposita conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15136 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 28/09/2022 L'avv. MORRA PIERIO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso del PG, deposita procura speciale, conclusioni e nota spese;
L'avv. MONTAROLO Carla conclude insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso del Pg. 2 RITENUTO IN FATTO 1. IO NO è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Asti col rito abbreviato alla pena di anni trenta di reclusione, per l'omicidio volontario di AT GH, mediante esplosione di un colpo di pistola al capo con l'aggravante dei futili motivi, nonché per la detenzione, il porto e la ricettazione dell'arma utilizzata in data 10.6.2016 a Bra (Cuneo), la violazione dOdomicilio del GH e la minaccia nei confronti di questi mediante una scritta sui muri della stessa in data 6.9.2015 a Bra. 2. La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza del 25.11.2020, ha assolto NO dai reati di violazione di domicilio e minaccia e, previa esclusione dell'aggravante dei futili motivi, ha condannato NO alla pena di anni diciotto di reclusione per gli altri reati avvinti dall'unicità del disegno criminoso. La Corte territoriale ha ritenuto che il GH fosse stato coinvolto in un primo tempo dal NO e da GI RO (condannato per il concorso in detto omicidio alla pena di 19 anni di reclusione nello stesso processo di primo grado) nel preordinare una trappola ai danni di IE EN, destinatario iniziale dell'intento omicida del NO e GI, per risolvere così una pregressa situazione debitoria derivante da un acquisto di droga. Secondo i giudici di appello GH, aveva subito delle sollecitazioni da NO e GI per attirare IE in un pioppeto distante dalla sua abitazione, con la scusa di poter effettuare di persona una conversazione in merito al rapporto di credito che lo riguardava;
successivamente, il medesimo GH aveva manifestato il proprio rifiuto ad eseguire tale compito, sicché GI e NO avevano deciso di uccidere GH per ritorsione o per evitare che potesse rivelare ad IE il progetto criminoso ordito nei suoi confronti. GI aveva confessato la sua partecipazione alla vicenda e chiamato in correità il NO, descrivendo le specifiche modalità dell'azione criminosa. La Corte di assise di appello, inoltre, aveva formato il proprio convincimento circa la colpevolezza del NO in base alla confessione stragiudiziale resa congiuntamente da NO e da GI all'amico comune, MA EX;
durante le indagini preliminari, infatti, MA aveva fatto ritrovare l'arma del delitto nel luogo in cui lo stesso GI si era fatto da lui accompagnare per nasconderla sotto un sasso, accanto al quale aveva posizionato un particolare segnale che avrebbe permesso il successivo ritrovamento. Tale confessione stragiudiziale sugli autori e le causali del delitto era stata resa da NO e RO GI nel bagno della casa di EX MA, il quale conviveva in quel periodo con il GI, ed era stata origliata attraverso la finestra socchiusa del 3 bagno dalla fidanzata del MA, SC RE, che si trovava sul terrazzo esterno insieme ai cani di MA e GI. La donna, infatti, aveva riferito sia nella fase delle indagini agli inquirenti sia in modo conforme nel contraddittorio tra le parti (dopo l'integrazione probatoria disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., all'udienza del 10 dicembre 2019), il racconto udito da GI e NO sull'azione congiunta posta in essere per caricare in macchina GH, portarlo in aperta campagna, dove poi gli stessi avevano cercato di costringerlo a chiamare EN IE, detto LO. Dopo il rifiuto di BU a svolgere detto compito su incarico del NO, quest'ultimo aveva estratto la pistola e gli aveva sparato un primo colpo, senza riuscire ad attingerlo. GH, allora, aveva cercato di scappare, mentre NO lo rincorreva;
quindi, l'imputato lo raggiungeva sparando ancora, riuscendo questa volta ad uccidere la vittima, con una successione progressiva di atti e dell'evento ad essi conseguente che è risultata coerente col racconto effettuato da GI. Secondo la sentenza impugnata, dal racconto di GI emergeva che, NO, nel caso in cui le indagini sul delitto fossero arrivate fino a loro, lo aveva invitato a depistare gli inquirenti, accusando l'IE quale mandante dell'omicidio, e a riferire (per attribuire maggiore credibilità alla versione calunniatoria) che sarebbe stato quest'ultimo a procurare la pistola. Anche EN IE aveva reso dichiarazioni, confermando l'odio che intercorreva tra lui e GI RO e la pregressa cessione di eroina a NO del valore di 4000 euro, dimostrando quindi il debito che NO non aveva pagato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, GI decedeva suicida. Nella sentenza di appello è stato confermato il giudizio di colpevolezza del NO espresso in primo grado sulla base di una pluralità di elementi ritenuti convergenti e di particolare spessore essenzialmente per la ritenuta attendibilità e la complessiva convergenza delle dichiarazioni di RO GI, di EN IE, di MA EX e di RE SC, nonché per i riscontri oggettivi come il ritrovamento della pistola usata nel luogo in cui lo stesso GI aveva a MA di averla nascosta, il tipo di ferite subite dalla vittima, il fatto che la vittima era con NO e GI l'ultima volta che era stata notata, poco prima dell'ora dell'omicidio (infatti il teste El MR RI aveva visto stazionare presso una Punto grigia e poi allontanarsi nel pomeriggio del 10.6.2016 il BU con NO e con la persona ritratta nella foto n. 8 delle dodici fotografie mostrategli dai Carabinieri, che ritraeva proprio GI RO), la constatazione che NO aveva tenuto spento il proprio cellulare proprio durante l'omicidio e nelle ore successive (dalle ore 15,57 del 10 giugno 2016 sino alle ore 14,21 del giorno successivo), sicché è stato espresso a conclusione del grado di appello un giudizio di 4 colpevolezza dell'imputato conforme a quella già formulato dal giudice di primo grado, anche per l'implausibilità di una ricostruzione alternativa. E' stata considerato di particolare importanza probatoria anche il fatto che l'imputato aveva fatto sparire l'apparecchio telefonico utilizzato dal 28 marzo 2016 sino al 5 luglio 2016, eliminando così il supporto materiale contenente in memoria tutte le chat intercorse in quel lasso temporale, ovvero nel periodo precedente e in quello successivo l'omicidio. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato i giudici erano pervenuti anche per il contenuto delle intercettazioni svolte il 20.11.2016 nei confronti MA EX, nel corso delle quali questi aveva confidato a tale «Gio» di «aveva scoperto certe cose;
non ci posso più stare, perché se no mi faccio venti anni di carcere questa volta»: frase che, secondo i giudici, costituiva una conferma dell'attendibilità delle accuse poi rivolte dal MA verso il NO nel successivo interrogatorio del 9.2.2017. Di particolare spessore erano state ritenute le confessioni del GI il quale, dopo una prima fase in cui aveva negato ogni responsabilità, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a seguito dell'arresto per il ritrovamento dell'arma, pure attribuendo la responsabilità dell'omicidio esclusivamente a NO, aveva ammesso di aver accompagnato NO e GH nel luogo ove egli avrebbe assistito all'omicidio con due colpi di pistola. L'arma era stata estratta improvvisamente da NO, il quale - dopo l'omicidio - aveva minacciato di morte lo stesso GI, per impedirgli di accusarlo del delitto. 3. Il Procuratore generale di Torino ricorre per il fatto che i giudici hanno negato la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. I giudici di appello, infatti, hanno accolto il motivo di appello avanzato dall'imputato sulla circostanza aggravante dei futili motivi, ritenuta sussistente dal g.u.p. di Asti nella sentenza di primo grado e descritta nel fatto «di non aver GH attirato IE EN fuori dalla sua abitazione ad un incontro con gli imputati, affinché questi ultimi potessero risolvere con IE una situazione debitoria». A pag. 49 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che persistesse un'incertezza probatoria sul movente rivolto a punire la vittima per non aver «per scelta o per incapacità non importa» convocato IE EN «nella trappola» oppure consistente nell'intento di eliminare un testimone scomodo del piano omicida iniziale, il quale non avrebbe tardato a rivelarlo all'odiato IE;
sicché solo nel primo caso si sarebbe potuta considerare integrata la circostanza aggravante, con la conseguenza che la persistente 5 gf situazione di incertezza sul suo presupposto comportava l'impossibilità della applicazione della disciplina sanzionatOria dell'aggravante. Inoltre, per i giudici di appello lo scopo non era futile, consistendo nell'intento di mandare un segnale della loro forza, uccidendo chi non aveva eseguito gli ordini impartiti. Il Procuratore generale lamenta su tale aspetto la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà delle argomentazioni contenute in sentenza, per l'evidente «difficoltà di costruzione della motivazione» di disconoscimento dell'aggravante, nonostante i giudici avessero ritenuto che il movente del delitto consistesse nel fatto che la vittima «non aveva attirato IE nella trappola», senza spiegare le basi probatorie della ritenuta alternativa di tale movente con «la necessità di uccidere un testimone per scongiurare il rischio di essere accusato di aver ordito un piano omicida verso IE ed evitare di esporsi alle sue inevitabili ritorsioni». 4. Anche NO ricorre contro la sentenza di condanna. 4.1. Col primo motivo di ricorso, a firma dell'Avv. Carla Montarolo, evidenzia che, prima di togliersi la vita, il coimputato GI lo aveva accusato, ma era portatore dell'interesse concreto di attribuire la responsabilità dell'omicidio al NO, al punto di farne una strategia difensiva;
il G.U.P., nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto non credibile il GI, laddove questi aveva minimizzato o negato la propria responsabilità. Inoltre, il mancato rinvenimento del proiettile evidenzia l'illogicità della motivazione per la quale il luogo dell'omicidio coincide con quello del ritrovamento del cadavere. Infine, non si sarebbe tenuto conto del mancato ritrovamento delle chiavi di casa di BU che era l'ultimo degli amici della vittima che gli aveva consegnato le chiavi di casa. 4.2. Col secondo motivo, denuncia vizio di motivazione circa la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del teste MA che aveva riferito di aver ricevuto la confidenza di GI: i giudici hanno ritenuto MA credibile solo sul movente del delitto, non sul resto del racconto. Non sarebbe vero che GI avesse confessato solo nell'interrogatorio del 2.8.2017, perché questi aveva reso le prime dichiarazioni nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 20.10.2016, dichiarate inutilizzabili, proprio perché ne era emerso il coinvolgimento, sicché andava rilevato il contrasto con quelle dichiarazioni. A pag. 40 la sentenza di appello ammette che quel verbale di s.i.t. era di contenuto completamente diverso, perciò vi sarebbe contraddittorietà. 6 4.3. Col terzo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sull'attendibilità di RE SC, che è stata indicata come riscontro del teste MA;
questi aveva detto solo cose apprese de relato da NO e GI, poi riscontrate da RE SC (con la quale MA era fidanzata), che aveva origliato la confessione degli stessi NO e GI. La contraddittorietà consiste nel fatto che i giudici non hanno creduto completamente alla versione fornita dalla teste, che avrebbe mentito su un aspetto: l'identificazione precisa del soggetto che aveva narrato la storia da lei udita dalla finestra del bagno, mentre dall'altro lato i giudici hanno dato atto in sentenza di averle creduto sull'autore della sparatoria. La stessa avrebbe fornito quindi versioni diverse: prima attribuendo il racconto a GI, poi a NO. 4.4. Col quarto motivo, denuncia vizio di motivazione per aver rappresentato in modo distorto le dichiarazioni rese in sede di esame dell'imputato e per aver concluso che egli non fosse credibile su quanto aveva riferito di aver fatto il giorno del delitto, senza considerare che NO aveva già detto ai Carabinieri il 29.6.2016 di aver incontrato la vittima. L'imputato, contrariamente a quanto scritto a pag. 29 della sentenza, non aveva mai sostenuto di essersi recato presso le case popolari il pomeriggio del 10 giugno in compagnia di GI, di tal AP e di un terzo soggetto amico di GI, perché insieme a lui vi era solo GI, mentre AP era rimasto in macchina. Inoltre, la frase della Corte territoriale per la quale «è comprensibile che l'imputato avesse cercato di rigare dritto, perché consapevole di essere indagato per l'omicidio», sarebbe fondata su premesse errate, in quanto egli aveva già trovato un lavoro prima dell'omicidio di GH. 4.5. Col quinto motivo denuncia contraddittorietà sui contatti telefonici con IE EN, perché per la Corte di appello per un verso IE è un teste "vicino" agli imputati e, per altro verso, in modo contraddittorio, era in "pessimi rapporti" con gli stessi;
per IE invece tale premessa era completamente errata, come egli stesso aveva precisato all'udienza del 10.9.2016. 4.6. Col sesto motivo, denuncia contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei parenti ed amici della vittima che, secondo i giudici, avrebbero permesso di ricostruire il momento della morte alle ore 19,15, quando la vittima non avrebbe più risposto al telefono;
per il ricorrente trattasi di una congettura, perché non rispondere al telefono non significa necessariamente essere morti. La sentenza impugnata allora non conterrebbe una risposta adeguata ai motivi di appello che evidenziavano le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalle persone vicine alla vittima, che si influenzavano reciprocamente;
infatti, a pag. 31, la sentenza avrebbe liquidato tali rilievi difensivi come «tesi 7 complottista», così travisando gli argomenti della difesa tesa a dimostrare un accordo degli stessi per incastrare l'imputato. Vi sarebbe altresì contraddizione nel punto in cui nella sentenza impugnata i giudici hanno affermato che NO avrebbe condizionato le dichiarazioni degli amici della vittima che lo temevano anche quando era già in carcere, atteso che ciò contrasta con la massima d'esperienza per la quale il modo migliore per evitare la temuta ritorsione era proprio quello di incolparlo dell'omicidio. La Corte, quindi, non avrebbe potuto giustificare con la paura la mancata tempestiva propalazione delle informazioni rilevanti per le indagini. I giudici di merito, a proposito della collocazione dell'imputato e della vittima nel quartiere delle case popolari dal quale si sarebbero allontanati insieme alle ore 18,42, non avrebbero considerato gli argomenti svolti dalla difesa;
infatti, tale informazione proveniva solo da BU AN, che era stato l'unico ad aver visto la vittima insieme all'imputato, mentre gli altri testi avevano riferito solo su quanto avevano appreso dal BU. Inoltre, la motivazione è manifestamente illogica laddove ricostruisce la genesi dell'omicidio, basandosi sulle affermazioni di IL ES a proposito della telefonata che la vittima, già martedì o mercoledì, avrebbe dovuto fare all'IE su incarico di NO prima della scomparsa: tali affermazioni confliggerebbero con le dichiarazioni di D'AN LU, moglie di IM VI (collega di lavoro dell'imputato), secondo cui il marito e l'imputato si sarebbero dovuti recare a lavorare a Imperia già il mercoledì, ma il datore di lavoro, all'ultimo momento, aveva posticipato la data. Da ultimo, sul contenuto della telefonata che la vittima doveva fare quel pomeriggio e sulla quale hanno reso dichiarazioni BU e IL, nessun amico della vittima aveva offerto un riscontro, riferendo dei particolari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siano infondati e come tali vadano rigettati. 2. Il ricorso del Procuratore generale di Torino non può essere accolto, perché la valutazione sulla circostanza aggravante dei futili motivi appare immune dai vizi denunciati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. sussiste soltanto quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il 8 comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante l'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 24883201; sempre della Sez. 1, n. 7914 del 1998 Rv. 211383, n. 4819 del 1999 Rv. 213378, n. 4453 del 2000 Rv. 215806, n. 17309 del 2008 Rv. 240001, n. 24683 del 2008 Rv. 240905, n. 29377 del 2009 Rv. 244645. Tale motivo deve, tuttavia, risultare provato in termini di certezza o di consistente probabilità, sulla base di tutti gli elementi a disposizione del giudice e non in termini di possibilità alternativa con un'altra motivazione altrettanto plausibile. La circostanza aggravante deve essere oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, deve essere assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito. Essa può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura ideologica, in cui si sostanzia l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. 2.2. Nel caso di specie, a pagina 24 della sentenza impugnata, i giudici hanno spiegato in modo scrupoloso l'insuperata incertezza probatoria sul movente, che li ha correttamente indotti a rivedere le diverse conclusioni contenute nella sentenza del g.u.p. del Tribunale di Asti all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, in merito al riconoscimento della circostanza aggravante. Dal tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata si evince con chiarezza che il convincimento dei giudici si è incentrato sull'apprezzabile possibilità che la vittima fosse stata uccisa «perché essendo venuta a conoscenza del piano delittuoso di NO, poteva riferirlo all'IE» (cioè al soggetto avuto di mira, secondo il piano iniziale di NO e GI). A questo proposito, i giudici hanno sottolineato in modo pertinente che IE era un esponente della criminalità locale e dunque era capace di azioni ritorsive, sicché il motivo di uccidere GH poteva ritenersi privo del carattere della futilità. Pertanto, anche se a pag. 48 della sentenza i giudici lasciano aperta la possibilità che «AT è stato ucciso perché non ha attirato IE nella trappola...NO e GI hanno capito che IE non sarebbe caduto nella trappola e, per questo motivo, hanno deciso di uccidere GH», proprio gli argomenti del Procuratore generale circa l'incertezza dei giudici manifestata a pag. 49 della sentenza sul possibile intento punitivo degli autori del delitto in modo 9 ineccepibile hanno portato i giudici ad escludere - ai sensi degli artt. 185 e 192 cod. proc. pen. - l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., per la mancanza di prova certa dell'effettivo movente del delitto, attesoji‹ ., tale movente deve avere un contenuto univoco ed effettivo. Sicché non appare manifestamente illogica la motivazione dei giudici che si basa sul riconoscimento di margini di incertezza probatoria del movente e del possibile motivo non futile dell'omicidio, atteso che esso avrebbe potuto risiedere, invece, nella volontà dell'imputato di scongiurare il pericolo della scoperta da parte di IE (appartenente alla criminalità locale) del pregresso piano omicida. Nella prospettiva della sentenza impugnata, su tale aspetto non confutato dal procuratore generale ricorrente, il pericolo di vendetta verso GI e NO sarebbe divenuto concreto nel caso in cui IE avesse appreso da GH i particolari del piano ordito da NO e GI, poi fallito grazie al rifiuto dello stesso GH. 3. Anche il ricorso dell'imputato è infondato. 3.1. Gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di ricorso non sono in grado di ribaltare la solidità del ragionamento svolto in sentenza sulla base di plurime e convergenti fonti di prova;
infatti, la circostanza che GI avesse un interesse a sminuire la propria responsabilità non può neutralizzare, già su un piano logico, l'importanza delle dichiarazioni di RE SC e di MA EX sopra indicate, sicché è immune dai vizi denunciati la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui spiega che il contenuto delle dichiarazioni di GI è sostanzialmente coincidente con quelle di RE e MA, che sono state ritenute veritiere nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda. Per di più, MA EX aveva fatto ritrovare la pistola del delitto nel luogo in cui lo stesso GI si era fatto da lui accompagnare per nasconderla: circostanza che entrambe le sentenze di merito ritengono, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, del tutto congrua e quindi particolarmente importante per dimostrare l'attendibilità del MA e dello stesso GI, posto che quest'ultimo aveva ammesso, inoltre, che proprio quella fosse la pistola utilizzata per l'omicidio (pag. 41 della sentenza impugnata). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché a pag. 40 nella sentenza impugnata i giudici hanno spiegato con chiarezza il motivo per il quale hanno creduto alla versione resa da GI, dopo le iniziali titubanze che lo avevano indotto a tacere quanto era a sua conoscenza, sicché valgono anche qui le considerazioni fatte sopra in merito al primo motivo di ricorso, circa la solidità del ragionamento probatorio svolto dai giudici in merito all'attendibilità delle 10 dichiarazioni di GI, atteso che - contrariamente a quanto asserito nella prima parte di detto motivo di ricorso - MA non era stato solo il testimone diretto del «fatto-confessione», ma aveva accompagnato di persona il GI nella fase di occultamento dell'arma, poi fatta ritrovare agli inquirenti dallo stesso MA, anche in base al tragitto effettuato insieme a GI ed alle indicazioni da lui ricevute sul sasso sotto il quale questi l'aveva nascosta e del segnale che ne avrebbe consentito il successivo recupero. 3.3. Il terzo motivo sul denunciato vizio concernente la valutazione delle dichiarazioni di RE SC è inammissibile in sede di legittimità, perché non sussiste effettiva contraddittorietà della motivazione della sentenza in base alla considerazione unitaria e complessiva dei plurimi argomenti esposti nel provvedimento impugnato. I giudici in modo ineccepibile hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto complessivamente attendibili le dichiarazioni di RE SC, per come riscontrate dal fidanzato, EX MA, proprio in considerazione del ritrovamento dell'arma a seguito delle indicazioni fornite al MA da GI sul luogo di occultamento ed alle successive confidenze fatte da GI e NO al MA nel bagno di casa, in parte origliate dalla RE. Del resto il ricorso è sul punto aspecifico, perché non spiega la rilevanza delle supposte contraddizioni delle dichiarazioni rese dall'RE nelle diverse fasi del procedimento, posto che in ogni caso essa ha sempre riferito che,chiunque fosse il loquente, entrambi i concorrenti nell'omicidio erano presenti e nessuno di loro aveva negato la sua attiva partecipazione al fatto. 3.4. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che la rilevanza attribuita ai giudici alle dichiarazioni dell'imputato sulla sua partecipazione attiva all'omicidio non è di certo sminuita dal fatto che ai Carabinieri - come evidenziato in ricorso - egli aveva inizialmente ammesso soltanto di aver incontrato la vittima. Il ricorso non si confronta con l'intero percorso argomentativo della sentenza, che valorizza al riguardo ulteriori, convergenti elementi probatori. Tra i quali il teste El MR RI che riferisce di averlo visto allontanarsi dalle case popolari con la vittima e GI a bordo di una autovettura Fiat Punto, poco prima dell'orario dell'omicidio. Al contrario, non possono essere esaminate in sede di legittimità le circostanze esposte in ricorso sul fatto che l'imputato avesse già trovato un lavoro prima dell'omicidio. Tale circostanza per i giudici di merito era di scarsa importanza, perché «era comprensibile che l'imputato cercasse di rigare dritto»; si tratta di un passaggio motivazionale che con tutta evidenza contiene una valutazione di merito, 11 effettuata dalla Corte territoriale nell'ambito dell'apprezzamento di situazioni fattuali insindacabile nel giudizio di legittimità. E' evidente, per di più, che si tratta di considerazioni non essenziali nell'economia della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, perché non sono in grado di determinare o mutare in modo radicale il convincimento dei giudici di merito. 3.5. Il quinto motivo di ricorso appare generico e confutativo della minuziosa ricostruzione dei contatti telefonici elencati in sentenza tra IE EN, NO IO e GI RO. In ricorso non sono stati esplicitati argomenti idonei a neutralizzare l'attenta descrizione dell'atteggiamento conflittuale degli imputati verso l'IE. I rilievi difensivi non tengono conto che le dichiarazioni di IE non sono state ritenute sempre veritiere dai giudici, per come si evince dal tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata;
infatti, a pag. 42, la Corte territoriale - dimostrando di aver mantenuto sempre un'autonoma capacità di critica delle risultanze probatorie - «conviene con la difesa che le dichiarazioni di IE avrebbero potuto essere più lineari», mentre svolgendo una valutazione oggettiva di tutti gli elementi acquisiti, in modo ineccepibile la Corte ha considerata raggiunta in termini convincenti la prova della responsabilità dell'imputato, anche sulla base del contenuto di dette dichiarazioni, per la oggettiva convergenza con quelle rese da GI. 3.6. Infine, tutte le considerazioni sull'ora del delitto e sulle presunte contraddizioni sopra esposte, stante il tenore delle dichiarazioni di IL ES e della moglie di un collega di lavoro dell'imputato, su aspetti non decisivi dell'intera vicenda, trovano risposta da parte dei giudici nell'ampia motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). Si deve, in definitiva, prendere atto in questa sede «del numero decisamente elevato di prove sia dirette sia indirette, sia di natura dichiarativa sia di natura scientifica, tutte convergenti nell'individuare la penale responsabilità di NO IO» (in modo sintetico riepilogate a pagg. 49 e 50 della sentenza impugnata), con particolare riferimento ai contenuti delle dichiarazioni testimoniali di BU 12 AN, di IL ES, di BU AN, di MA EX, di AS EN e di RE SC. In modo ineccepibile viene spiegato, quindi, nella sentenza impugnata, trattarsi di dichiarazioni che permettono complessivamente di ricostruire il possibile movente del delitto e gli ultimi movimenti ed i contatti della vittima prima dell'omicidio: aspetti minuziosamente ricostruiti dai giudici di merito, per di più con un'attenta analisi dei messaggi ricevuti e di quelli inoltrati da IE e dal fratello della vittima, LO, nonché in base alla denuncia del padre della vittima ai Carabinieri il giorno dopo la scomparsa. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al rigetto del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Per il principio di soccombenza, infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili GH AN, GH LO e GH RI CA, che in ragione del contributo offerto in giudizio si ritiene equo liquidare in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile GH CA, che vanno liquidate in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna NO IO al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GH AN, GH LO e GH RI CA, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile GH CA, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI Il PG conclude per l'accoglimento del ricorso del PG chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso per NO IO. udito il difensore L'avv. ROSSO IM conclude concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, deposita conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15136 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 28/09/2022 L'avv. MORRA PIERIO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso del PG, deposita procura speciale, conclusioni e nota spese;
L'avv. MONTAROLO Carla conclude insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso del Pg. 2 RITENUTO IN FATTO 1. IO NO è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Asti col rito abbreviato alla pena di anni trenta di reclusione, per l'omicidio volontario di AT GH, mediante esplosione di un colpo di pistola al capo con l'aggravante dei futili motivi, nonché per la detenzione, il porto e la ricettazione dell'arma utilizzata in data 10.6.2016 a Bra (Cuneo), la violazione dOdomicilio del GH e la minaccia nei confronti di questi mediante una scritta sui muri della stessa in data 6.9.2015 a Bra. 2. La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza del 25.11.2020, ha assolto NO dai reati di violazione di domicilio e minaccia e, previa esclusione dell'aggravante dei futili motivi, ha condannato NO alla pena di anni diciotto di reclusione per gli altri reati avvinti dall'unicità del disegno criminoso. La Corte territoriale ha ritenuto che il GH fosse stato coinvolto in un primo tempo dal NO e da GI RO (condannato per il concorso in detto omicidio alla pena di 19 anni di reclusione nello stesso processo di primo grado) nel preordinare una trappola ai danni di IE EN, destinatario iniziale dell'intento omicida del NO e GI, per risolvere così una pregressa situazione debitoria derivante da un acquisto di droga. Secondo i giudici di appello GH, aveva subito delle sollecitazioni da NO e GI per attirare IE in un pioppeto distante dalla sua abitazione, con la scusa di poter effettuare di persona una conversazione in merito al rapporto di credito che lo riguardava;
successivamente, il medesimo GH aveva manifestato il proprio rifiuto ad eseguire tale compito, sicché GI e NO avevano deciso di uccidere GH per ritorsione o per evitare che potesse rivelare ad IE il progetto criminoso ordito nei suoi confronti. GI aveva confessato la sua partecipazione alla vicenda e chiamato in correità il NO, descrivendo le specifiche modalità dell'azione criminosa. La Corte di assise di appello, inoltre, aveva formato il proprio convincimento circa la colpevolezza del NO in base alla confessione stragiudiziale resa congiuntamente da NO e da GI all'amico comune, MA EX;
durante le indagini preliminari, infatti, MA aveva fatto ritrovare l'arma del delitto nel luogo in cui lo stesso GI si era fatto da lui accompagnare per nasconderla sotto un sasso, accanto al quale aveva posizionato un particolare segnale che avrebbe permesso il successivo ritrovamento. Tale confessione stragiudiziale sugli autori e le causali del delitto era stata resa da NO e RO GI nel bagno della casa di EX MA, il quale conviveva in quel periodo con il GI, ed era stata origliata attraverso la finestra socchiusa del 3 bagno dalla fidanzata del MA, SC RE, che si trovava sul terrazzo esterno insieme ai cani di MA e GI. La donna, infatti, aveva riferito sia nella fase delle indagini agli inquirenti sia in modo conforme nel contraddittorio tra le parti (dopo l'integrazione probatoria disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., all'udienza del 10 dicembre 2019), il racconto udito da GI e NO sull'azione congiunta posta in essere per caricare in macchina GH, portarlo in aperta campagna, dove poi gli stessi avevano cercato di costringerlo a chiamare EN IE, detto LO. Dopo il rifiuto di BU a svolgere detto compito su incarico del NO, quest'ultimo aveva estratto la pistola e gli aveva sparato un primo colpo, senza riuscire ad attingerlo. GH, allora, aveva cercato di scappare, mentre NO lo rincorreva;
quindi, l'imputato lo raggiungeva sparando ancora, riuscendo questa volta ad uccidere la vittima, con una successione progressiva di atti e dell'evento ad essi conseguente che è risultata coerente col racconto effettuato da GI. Secondo la sentenza impugnata, dal racconto di GI emergeva che, NO, nel caso in cui le indagini sul delitto fossero arrivate fino a loro, lo aveva invitato a depistare gli inquirenti, accusando l'IE quale mandante dell'omicidio, e a riferire (per attribuire maggiore credibilità alla versione calunniatoria) che sarebbe stato quest'ultimo a procurare la pistola. Anche EN IE aveva reso dichiarazioni, confermando l'odio che intercorreva tra lui e GI RO e la pregressa cessione di eroina a NO del valore di 4000 euro, dimostrando quindi il debito che NO non aveva pagato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, GI decedeva suicida. Nella sentenza di appello è stato confermato il giudizio di colpevolezza del NO espresso in primo grado sulla base di una pluralità di elementi ritenuti convergenti e di particolare spessore essenzialmente per la ritenuta attendibilità e la complessiva convergenza delle dichiarazioni di RO GI, di EN IE, di MA EX e di RE SC, nonché per i riscontri oggettivi come il ritrovamento della pistola usata nel luogo in cui lo stesso GI aveva a MA di averla nascosta, il tipo di ferite subite dalla vittima, il fatto che la vittima era con NO e GI l'ultima volta che era stata notata, poco prima dell'ora dell'omicidio (infatti il teste El MR RI aveva visto stazionare presso una Punto grigia e poi allontanarsi nel pomeriggio del 10.6.2016 il BU con NO e con la persona ritratta nella foto n. 8 delle dodici fotografie mostrategli dai Carabinieri, che ritraeva proprio GI RO), la constatazione che NO aveva tenuto spento il proprio cellulare proprio durante l'omicidio e nelle ore successive (dalle ore 15,57 del 10 giugno 2016 sino alle ore 14,21 del giorno successivo), sicché è stato espresso a conclusione del grado di appello un giudizio di 4 colpevolezza dell'imputato conforme a quella già formulato dal giudice di primo grado, anche per l'implausibilità di una ricostruzione alternativa. E' stata considerato di particolare importanza probatoria anche il fatto che l'imputato aveva fatto sparire l'apparecchio telefonico utilizzato dal 28 marzo 2016 sino al 5 luglio 2016, eliminando così il supporto materiale contenente in memoria tutte le chat intercorse in quel lasso temporale, ovvero nel periodo precedente e in quello successivo l'omicidio. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato i giudici erano pervenuti anche per il contenuto delle intercettazioni svolte il 20.11.2016 nei confronti MA EX, nel corso delle quali questi aveva confidato a tale «Gio» di «aveva scoperto certe cose;
non ci posso più stare, perché se no mi faccio venti anni di carcere questa volta»: frase che, secondo i giudici, costituiva una conferma dell'attendibilità delle accuse poi rivolte dal MA verso il NO nel successivo interrogatorio del 9.2.2017. Di particolare spessore erano state ritenute le confessioni del GI il quale, dopo una prima fase in cui aveva negato ogni responsabilità, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a seguito dell'arresto per il ritrovamento dell'arma, pure attribuendo la responsabilità dell'omicidio esclusivamente a NO, aveva ammesso di aver accompagnato NO e GH nel luogo ove egli avrebbe assistito all'omicidio con due colpi di pistola. L'arma era stata estratta improvvisamente da NO, il quale - dopo l'omicidio - aveva minacciato di morte lo stesso GI, per impedirgli di accusarlo del delitto. 3. Il Procuratore generale di Torino ricorre per il fatto che i giudici hanno negato la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. I giudici di appello, infatti, hanno accolto il motivo di appello avanzato dall'imputato sulla circostanza aggravante dei futili motivi, ritenuta sussistente dal g.u.p. di Asti nella sentenza di primo grado e descritta nel fatto «di non aver GH attirato IE EN fuori dalla sua abitazione ad un incontro con gli imputati, affinché questi ultimi potessero risolvere con IE una situazione debitoria». A pag. 49 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che persistesse un'incertezza probatoria sul movente rivolto a punire la vittima per non aver «per scelta o per incapacità non importa» convocato IE EN «nella trappola» oppure consistente nell'intento di eliminare un testimone scomodo del piano omicida iniziale, il quale non avrebbe tardato a rivelarlo all'odiato IE;
sicché solo nel primo caso si sarebbe potuta considerare integrata la circostanza aggravante, con la conseguenza che la persistente 5 gf situazione di incertezza sul suo presupposto comportava l'impossibilità della applicazione della disciplina sanzionatOria dell'aggravante. Inoltre, per i giudici di appello lo scopo non era futile, consistendo nell'intento di mandare un segnale della loro forza, uccidendo chi non aveva eseguito gli ordini impartiti. Il Procuratore generale lamenta su tale aspetto la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà delle argomentazioni contenute in sentenza, per l'evidente «difficoltà di costruzione della motivazione» di disconoscimento dell'aggravante, nonostante i giudici avessero ritenuto che il movente del delitto consistesse nel fatto che la vittima «non aveva attirato IE nella trappola», senza spiegare le basi probatorie della ritenuta alternativa di tale movente con «la necessità di uccidere un testimone per scongiurare il rischio di essere accusato di aver ordito un piano omicida verso IE ed evitare di esporsi alle sue inevitabili ritorsioni». 4. Anche NO ricorre contro la sentenza di condanna. 4.1. Col primo motivo di ricorso, a firma dell'Avv. Carla Montarolo, evidenzia che, prima di togliersi la vita, il coimputato GI lo aveva accusato, ma era portatore dell'interesse concreto di attribuire la responsabilità dell'omicidio al NO, al punto di farne una strategia difensiva;
il G.U.P., nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto non credibile il GI, laddove questi aveva minimizzato o negato la propria responsabilità. Inoltre, il mancato rinvenimento del proiettile evidenzia l'illogicità della motivazione per la quale il luogo dell'omicidio coincide con quello del ritrovamento del cadavere. Infine, non si sarebbe tenuto conto del mancato ritrovamento delle chiavi di casa di BU che era l'ultimo degli amici della vittima che gli aveva consegnato le chiavi di casa. 4.2. Col secondo motivo, denuncia vizio di motivazione circa la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del teste MA che aveva riferito di aver ricevuto la confidenza di GI: i giudici hanno ritenuto MA credibile solo sul movente del delitto, non sul resto del racconto. Non sarebbe vero che GI avesse confessato solo nell'interrogatorio del 2.8.2017, perché questi aveva reso le prime dichiarazioni nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 20.10.2016, dichiarate inutilizzabili, proprio perché ne era emerso il coinvolgimento, sicché andava rilevato il contrasto con quelle dichiarazioni. A pag. 40 la sentenza di appello ammette che quel verbale di s.i.t. era di contenuto completamente diverso, perciò vi sarebbe contraddittorietà. 6 4.3. Col terzo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sull'attendibilità di RE SC, che è stata indicata come riscontro del teste MA;
questi aveva detto solo cose apprese de relato da NO e GI, poi riscontrate da RE SC (con la quale MA era fidanzata), che aveva origliato la confessione degli stessi NO e GI. La contraddittorietà consiste nel fatto che i giudici non hanno creduto completamente alla versione fornita dalla teste, che avrebbe mentito su un aspetto: l'identificazione precisa del soggetto che aveva narrato la storia da lei udita dalla finestra del bagno, mentre dall'altro lato i giudici hanno dato atto in sentenza di averle creduto sull'autore della sparatoria. La stessa avrebbe fornito quindi versioni diverse: prima attribuendo il racconto a GI, poi a NO. 4.4. Col quarto motivo, denuncia vizio di motivazione per aver rappresentato in modo distorto le dichiarazioni rese in sede di esame dell'imputato e per aver concluso che egli non fosse credibile su quanto aveva riferito di aver fatto il giorno del delitto, senza considerare che NO aveva già detto ai Carabinieri il 29.6.2016 di aver incontrato la vittima. L'imputato, contrariamente a quanto scritto a pag. 29 della sentenza, non aveva mai sostenuto di essersi recato presso le case popolari il pomeriggio del 10 giugno in compagnia di GI, di tal AP e di un terzo soggetto amico di GI, perché insieme a lui vi era solo GI, mentre AP era rimasto in macchina. Inoltre, la frase della Corte territoriale per la quale «è comprensibile che l'imputato avesse cercato di rigare dritto, perché consapevole di essere indagato per l'omicidio», sarebbe fondata su premesse errate, in quanto egli aveva già trovato un lavoro prima dell'omicidio di GH. 4.5. Col quinto motivo denuncia contraddittorietà sui contatti telefonici con IE EN, perché per la Corte di appello per un verso IE è un teste "vicino" agli imputati e, per altro verso, in modo contraddittorio, era in "pessimi rapporti" con gli stessi;
per IE invece tale premessa era completamente errata, come egli stesso aveva precisato all'udienza del 10.9.2016. 4.6. Col sesto motivo, denuncia contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei parenti ed amici della vittima che, secondo i giudici, avrebbero permesso di ricostruire il momento della morte alle ore 19,15, quando la vittima non avrebbe più risposto al telefono;
per il ricorrente trattasi di una congettura, perché non rispondere al telefono non significa necessariamente essere morti. La sentenza impugnata allora non conterrebbe una risposta adeguata ai motivi di appello che evidenziavano le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalle persone vicine alla vittima, che si influenzavano reciprocamente;
infatti, a pag. 31, la sentenza avrebbe liquidato tali rilievi difensivi come «tesi 7 complottista», così travisando gli argomenti della difesa tesa a dimostrare un accordo degli stessi per incastrare l'imputato. Vi sarebbe altresì contraddizione nel punto in cui nella sentenza impugnata i giudici hanno affermato che NO avrebbe condizionato le dichiarazioni degli amici della vittima che lo temevano anche quando era già in carcere, atteso che ciò contrasta con la massima d'esperienza per la quale il modo migliore per evitare la temuta ritorsione era proprio quello di incolparlo dell'omicidio. La Corte, quindi, non avrebbe potuto giustificare con la paura la mancata tempestiva propalazione delle informazioni rilevanti per le indagini. I giudici di merito, a proposito della collocazione dell'imputato e della vittima nel quartiere delle case popolari dal quale si sarebbero allontanati insieme alle ore 18,42, non avrebbero considerato gli argomenti svolti dalla difesa;
infatti, tale informazione proveniva solo da BU AN, che era stato l'unico ad aver visto la vittima insieme all'imputato, mentre gli altri testi avevano riferito solo su quanto avevano appreso dal BU. Inoltre, la motivazione è manifestamente illogica laddove ricostruisce la genesi dell'omicidio, basandosi sulle affermazioni di IL ES a proposito della telefonata che la vittima, già martedì o mercoledì, avrebbe dovuto fare all'IE su incarico di NO prima della scomparsa: tali affermazioni confliggerebbero con le dichiarazioni di D'AN LU, moglie di IM VI (collega di lavoro dell'imputato), secondo cui il marito e l'imputato si sarebbero dovuti recare a lavorare a Imperia già il mercoledì, ma il datore di lavoro, all'ultimo momento, aveva posticipato la data. Da ultimo, sul contenuto della telefonata che la vittima doveva fare quel pomeriggio e sulla quale hanno reso dichiarazioni BU e IL, nessun amico della vittima aveva offerto un riscontro, riferendo dei particolari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siano infondati e come tali vadano rigettati. 2. Il ricorso del Procuratore generale di Torino non può essere accolto, perché la valutazione sulla circostanza aggravante dei futili motivi appare immune dai vizi denunciati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. sussiste soltanto quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il 8 comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante l'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 24883201; sempre della Sez. 1, n. 7914 del 1998 Rv. 211383, n. 4819 del 1999 Rv. 213378, n. 4453 del 2000 Rv. 215806, n. 17309 del 2008 Rv. 240001, n. 24683 del 2008 Rv. 240905, n. 29377 del 2009 Rv. 244645. Tale motivo deve, tuttavia, risultare provato in termini di certezza o di consistente probabilità, sulla base di tutti gli elementi a disposizione del giudice e non in termini di possibilità alternativa con un'altra motivazione altrettanto plausibile. La circostanza aggravante deve essere oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, deve essere assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito. Essa può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura ideologica, in cui si sostanzia l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. 2.2. Nel caso di specie, a pagina 24 della sentenza impugnata, i giudici hanno spiegato in modo scrupoloso l'insuperata incertezza probatoria sul movente, che li ha correttamente indotti a rivedere le diverse conclusioni contenute nella sentenza del g.u.p. del Tribunale di Asti all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, in merito al riconoscimento della circostanza aggravante. Dal tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata si evince con chiarezza che il convincimento dei giudici si è incentrato sull'apprezzabile possibilità che la vittima fosse stata uccisa «perché essendo venuta a conoscenza del piano delittuoso di NO, poteva riferirlo all'IE» (cioè al soggetto avuto di mira, secondo il piano iniziale di NO e GI). A questo proposito, i giudici hanno sottolineato in modo pertinente che IE era un esponente della criminalità locale e dunque era capace di azioni ritorsive, sicché il motivo di uccidere GH poteva ritenersi privo del carattere della futilità. Pertanto, anche se a pag. 48 della sentenza i giudici lasciano aperta la possibilità che «AT è stato ucciso perché non ha attirato IE nella trappola...NO e GI hanno capito che IE non sarebbe caduto nella trappola e, per questo motivo, hanno deciso di uccidere GH», proprio gli argomenti del Procuratore generale circa l'incertezza dei giudici manifestata a pag. 49 della sentenza sul possibile intento punitivo degli autori del delitto in modo 9 ineccepibile hanno portato i giudici ad escludere - ai sensi degli artt. 185 e 192 cod. proc. pen. - l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., per la mancanza di prova certa dell'effettivo movente del delitto, attesoji‹ ., tale movente deve avere un contenuto univoco ed effettivo. Sicché non appare manifestamente illogica la motivazione dei giudici che si basa sul riconoscimento di margini di incertezza probatoria del movente e del possibile motivo non futile dell'omicidio, atteso che esso avrebbe potuto risiedere, invece, nella volontà dell'imputato di scongiurare il pericolo della scoperta da parte di IE (appartenente alla criminalità locale) del pregresso piano omicida. Nella prospettiva della sentenza impugnata, su tale aspetto non confutato dal procuratore generale ricorrente, il pericolo di vendetta verso GI e NO sarebbe divenuto concreto nel caso in cui IE avesse appreso da GH i particolari del piano ordito da NO e GI, poi fallito grazie al rifiuto dello stesso GH. 3. Anche il ricorso dell'imputato è infondato. 3.1. Gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di ricorso non sono in grado di ribaltare la solidità del ragionamento svolto in sentenza sulla base di plurime e convergenti fonti di prova;
infatti, la circostanza che GI avesse un interesse a sminuire la propria responsabilità non può neutralizzare, già su un piano logico, l'importanza delle dichiarazioni di RE SC e di MA EX sopra indicate, sicché è immune dai vizi denunciati la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui spiega che il contenuto delle dichiarazioni di GI è sostanzialmente coincidente con quelle di RE e MA, che sono state ritenute veritiere nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda. Per di più, MA EX aveva fatto ritrovare la pistola del delitto nel luogo in cui lo stesso GI si era fatto da lui accompagnare per nasconderla: circostanza che entrambe le sentenze di merito ritengono, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, del tutto congrua e quindi particolarmente importante per dimostrare l'attendibilità del MA e dello stesso GI, posto che quest'ultimo aveva ammesso, inoltre, che proprio quella fosse la pistola utilizzata per l'omicidio (pag. 41 della sentenza impugnata). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché a pag. 40 nella sentenza impugnata i giudici hanno spiegato con chiarezza il motivo per il quale hanno creduto alla versione resa da GI, dopo le iniziali titubanze che lo avevano indotto a tacere quanto era a sua conoscenza, sicché valgono anche qui le considerazioni fatte sopra in merito al primo motivo di ricorso, circa la solidità del ragionamento probatorio svolto dai giudici in merito all'attendibilità delle 10 dichiarazioni di GI, atteso che - contrariamente a quanto asserito nella prima parte di detto motivo di ricorso - MA non era stato solo il testimone diretto del «fatto-confessione», ma aveva accompagnato di persona il GI nella fase di occultamento dell'arma, poi fatta ritrovare agli inquirenti dallo stesso MA, anche in base al tragitto effettuato insieme a GI ed alle indicazioni da lui ricevute sul sasso sotto il quale questi l'aveva nascosta e del segnale che ne avrebbe consentito il successivo recupero. 3.3. Il terzo motivo sul denunciato vizio concernente la valutazione delle dichiarazioni di RE SC è inammissibile in sede di legittimità, perché non sussiste effettiva contraddittorietà della motivazione della sentenza in base alla considerazione unitaria e complessiva dei plurimi argomenti esposti nel provvedimento impugnato. I giudici in modo ineccepibile hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto complessivamente attendibili le dichiarazioni di RE SC, per come riscontrate dal fidanzato, EX MA, proprio in considerazione del ritrovamento dell'arma a seguito delle indicazioni fornite al MA da GI sul luogo di occultamento ed alle successive confidenze fatte da GI e NO al MA nel bagno di casa, in parte origliate dalla RE. Del resto il ricorso è sul punto aspecifico, perché non spiega la rilevanza delle supposte contraddizioni delle dichiarazioni rese dall'RE nelle diverse fasi del procedimento, posto che in ogni caso essa ha sempre riferito che,chiunque fosse il loquente, entrambi i concorrenti nell'omicidio erano presenti e nessuno di loro aveva negato la sua attiva partecipazione al fatto. 3.4. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che la rilevanza attribuita ai giudici alle dichiarazioni dell'imputato sulla sua partecipazione attiva all'omicidio non è di certo sminuita dal fatto che ai Carabinieri - come evidenziato in ricorso - egli aveva inizialmente ammesso soltanto di aver incontrato la vittima. Il ricorso non si confronta con l'intero percorso argomentativo della sentenza, che valorizza al riguardo ulteriori, convergenti elementi probatori. Tra i quali il teste El MR RI che riferisce di averlo visto allontanarsi dalle case popolari con la vittima e GI a bordo di una autovettura Fiat Punto, poco prima dell'orario dell'omicidio. Al contrario, non possono essere esaminate in sede di legittimità le circostanze esposte in ricorso sul fatto che l'imputato avesse già trovato un lavoro prima dell'omicidio. Tale circostanza per i giudici di merito era di scarsa importanza, perché «era comprensibile che l'imputato cercasse di rigare dritto»; si tratta di un passaggio motivazionale che con tutta evidenza contiene una valutazione di merito, 11 effettuata dalla Corte territoriale nell'ambito dell'apprezzamento di situazioni fattuali insindacabile nel giudizio di legittimità. E' evidente, per di più, che si tratta di considerazioni non essenziali nell'economia della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, perché non sono in grado di determinare o mutare in modo radicale il convincimento dei giudici di merito. 3.5. Il quinto motivo di ricorso appare generico e confutativo della minuziosa ricostruzione dei contatti telefonici elencati in sentenza tra IE EN, NO IO e GI RO. In ricorso non sono stati esplicitati argomenti idonei a neutralizzare l'attenta descrizione dell'atteggiamento conflittuale degli imputati verso l'IE. I rilievi difensivi non tengono conto che le dichiarazioni di IE non sono state ritenute sempre veritiere dai giudici, per come si evince dal tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata;
infatti, a pag. 42, la Corte territoriale - dimostrando di aver mantenuto sempre un'autonoma capacità di critica delle risultanze probatorie - «conviene con la difesa che le dichiarazioni di IE avrebbero potuto essere più lineari», mentre svolgendo una valutazione oggettiva di tutti gli elementi acquisiti, in modo ineccepibile la Corte ha considerata raggiunta in termini convincenti la prova della responsabilità dell'imputato, anche sulla base del contenuto di dette dichiarazioni, per la oggettiva convergenza con quelle rese da GI. 3.6. Infine, tutte le considerazioni sull'ora del delitto e sulle presunte contraddizioni sopra esposte, stante il tenore delle dichiarazioni di IL ES e della moglie di un collega di lavoro dell'imputato, su aspetti non decisivi dell'intera vicenda, trovano risposta da parte dei giudici nell'ampia motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). Si deve, in definitiva, prendere atto in questa sede «del numero decisamente elevato di prove sia dirette sia indirette, sia di natura dichiarativa sia di natura scientifica, tutte convergenti nell'individuare la penale responsabilità di NO IO» (in modo sintetico riepilogate a pagg. 49 e 50 della sentenza impugnata), con particolare riferimento ai contenuti delle dichiarazioni testimoniali di BU 12 AN, di IL ES, di BU AN, di MA EX, di AS EN e di RE SC. In modo ineccepibile viene spiegato, quindi, nella sentenza impugnata, trattarsi di dichiarazioni che permettono complessivamente di ricostruire il possibile movente del delitto e gli ultimi movimenti ed i contatti della vittima prima dell'omicidio: aspetti minuziosamente ricostruiti dai giudici di merito, per di più con un'attenta analisi dei messaggi ricevuti e di quelli inoltrati da IE e dal fratello della vittima, LO, nonché in base alla denuncia del padre della vittima ai Carabinieri il giorno dopo la scomparsa. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al rigetto del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Per il principio di soccombenza, infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili GH AN, GH LO e GH RI CA, che in ragione del contributo offerto in giudizio si ritiene equo liquidare in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile GH CA, che vanno liquidate in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna NO IO al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GH AN, GH LO e GH RI CA, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile GH CA, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2022