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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Oristano ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Oristano n. 65/2022, che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato
contro
Resistente_1 contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma parziale, col favore delle spese di lite.
Resistente_1, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'impugnazione ed ha proposto appello in via incidentale, concludendo per la riforma parziale della sentenza nella parte a sé sfavorevole, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Nulla per le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100571 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Oristano ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Oristano n. 65/2022, che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato
contro
Resistente_1 contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma parziale, col favore delle spese di lite.
Resistente_1, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'impugnazione ed ha proposto appello in via incidentale, concludendo per la riforma parziale della sentenza nella parte a sé sfavorevole, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Nulla per le spese.