Sentenza 24 aprile 2001
Commentario • 1
- 1. Il danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
r e p o t i b e d a e a z n o n i e z t a d t n . o e t t 1 n s e e 3 . l r . 1 a l p z 9 . l SEZIONE TERZA6035 /0 1 a ATA. 5 UBBLICA ITALIANA n la e r t l 6 s a 8 i a 9 g IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 s e - s r 4 e - a 6 l m A CORTE SUPREMA D C i 2 o r . s A R . Danno biologico dei a l P . familiari per la morte del D proprio congiunto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Natura R.G.N. 14710/98 DUVA Presidente Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron. 13039 Consigliere Rep. 2198 - Rel. Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 18/10/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SI ENA DI CASSAZIONE UF CIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SE N TENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 2001 il IL CANCELLIERE LO RI, LO IO, ZI EL, domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, elettivamente presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che CANCELLERIA li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI AGRIZZI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 0510925 E GENERALI- ASSIC SPA, in persona dei N O I suoi legali Z A S S rappresentanti pro tempore, elettivamente A domiciliata C I E D 2000 L in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato I A E V M I E R 8 N 1647 C ANTONIO NAI, che la difende, giusta delega P U O 4 S I E P T 0 R M O 4 کے C A 1 7 C . N CORTE ANGELINI atti;
per 1.14000+5 controricorrente 11 23 MAG. 2001 IL CANCELLIERE nonchè
contro
TI LO, TI RO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, presso 10 studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che li SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMLO Richiesta copia studio yal Sig. D e t MARDEGAN, giusta delega in atti;
cer diri: 18.000 controricorrenti - IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 642/98 della Corte d'Appello di €1,55 L300 VENEZI, emessa il 25/02/98 e depositata il 11/04/98 CANCELLE! (R.G. 559/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica OF033885 udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Carlo MA D'ACUNTI; OF033880 udito il P.M. in persona del Sostituto AY072259 Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha conclu so per AU334267 l'accoglimento del ricorso. AU334268 龙 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE427557 AL Con citazione (24 e 29 giugno 1989) LA MA 3 e IA LL, genitori di LA ZI, ed i fra- telli LA RI e LI, convenivano dinanzi al Tribunale di Treviso, il danneggiante investitore EN OL, il proprietario dell'autovettura Visen- 2 1 tin ER e la società assicuratrice Assicurazioni generali spa, ed agivano per il ristoro dei danni con- ZU seguenti alla morte di LA ZI, avvenuta nell'incidente stradale del 2 marzo 1981, la cui re- sponsabilità, penalmente accertata con re giudicata, era ascrivibile unicamente a EN OL. Fi ve studie Si costituiva la società assicuratrice contestando ad By NA il quantum debeatur ed offrendo il massimale di 150 mi- Fat white 6000 1 2001 lioni. Istruita la lite, con sentenza del 20 gennaio 1995 il Tribunale di Treviso, accertata la responsabilità esclusiva di EN OL, così liquidava i danni: LIRE 20 CANCELLE 1. lucro cessante per la mancata contribuzione alle spese familiari: 23.572.429; 2. danno morale iure proprio a ciascun genitore: 60 BE14729. milioni;
a ciascun fratello: 50 milioni;
LIRE 200 CANCELLERI 3. danno biologico per la perdita dei rapporti pa- rentali ed interrelazionali: 50 milioni per ciascun ge- nitore e 40 milioni per ciascun fratello;
BE147292 4. danno patrimoniale emergente per spese varie e LIRE 2000 CANCELLERIA danni alla auto: 10 milioni. Il Tribunale condannava la assicuratrice, in favore dei danneggiati, oltre i limiti del massimale, ritenen- L BE147293 do colpevole il ritardo nei pagamenti. La decisione era appellata: con appello principale 3 dall'assicuratrice e con appello incidentale dalle con- troparti. Con sentenza pubblicata in data 11 aprile 1998 la Corte di appello di Venezia così decideva: .accoglie per quanto di ragione l'appello principa- le e quello incidentale dei danneggianti e per l'effetto: . condanna i danneggianti e la assicuratrice, in so- lido, al pagamento, in favore dei danneggiati, della residua somma di lire 11.791.041 da rivalutarsi secondo indici ISTAT dalla data della impugnata sentenza a quella della sentenza di appello e con gli interessi del 5% annuo dal 2 marzo 1981 al saldo;
. compensa per i 2/3 le spese dei due gradi del giu- dizio e condanna i danneggianti e l'assicuratrice a ri- fondere il residuo terzo (v. amplius in dispositivo. In particolare la Corte veneta, per quanto qui an- cora interessa, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale dei danneggianti, riteneva non provato il danno biologico dedotto iure proprio dai congiunti del defunto ed eccessiva la liquidazione dei danni morali, con riferimento alla "media" delle liqui- dazioni effettuate all'epoca del fatto%;B procedeva quin- di alla determinazione degli interessi legali seguendo il nuovo orientamento di questa Corte espresso dalle SU 4 1995 n. 1712. Contro la decisione hanno proposto ricorso LA - LA, IA LL e FF RI;
resistono le con- troparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per il primo ed il secondo motivo, mentre è infondato il terzo, restando assorbito il quarto, per le seguenti considerazioni. Con il primo motivo ampliamente argomentato, si de- duce l'error iuris ed il vizio della motivazione della decisione della Corte di appello, che esclude il risar- cimento per danno da morte ai congiunti, assumendo che questo danno, richiesto "iure proprio" presuppone l'accertamento di un danno biologico in capo ai con- giunti, che deve essere oggetto di un apposito accerta- mento non meglio precisato (v. ff. 7 e 8 della motiva- zione). Il ricorrente nel criticare la motivazione sinteti- ca ed incongrua in relazione alle circostanze fattuali e considerate dai giudici di primo grado, che dedotte evidenziato il danno dei congiunti come danno : avevano biologico di rilevanza psicologica attesa la non con- testata diminuzione delle relazioni di vita per la per- dita del congiunto, tenendo conto delle singole posi- zioni ed affetti parentali, pone in evidenza tubus: 5 .sostanzialmente, dal complesso coerente delle ar- gomentazioni, l'assoluta incoerenza ed incomprensibili- tà della sintetica motivazione della Corte di appello, che non spiega le ragioni dell'esclusione di una voce di danno, considerata provata ed esistente dai primi giudici, e negata dai secondi, senza alcun riferimento a "circostanze negative" dei fatti;
.in punto di diritto, oltre alla violazione della completezza della motivazione, che la Corte veneta do- veva considerare la valenza patrimoniale del danno, ri- chiesto iure proprio dai familiari, in relazione alla perdita del rapporto parentale e del godimento dei con- tenuti e dei diritti propri dello status di coniuge, di genitore, di figlio e di fratello;
accanto a tale prospettazione, aggiunge che tale danno da uccisione, essendo plurioffensivo, può avere ulteriori valenze: come danno morale e come danno da lucro cessante, in relazione al mancato apporto solida- le alle spese familiari (ma per tale parte la decisione non è impugnata). Questa prospettazione è stata sottolineata e dal- le difese in primo grado, nel contraddittorio tra le parti (v. conclusioni di primo grado di parte attrice). Quindi il ricorrente suggerisce criteri utili per la determinazione del danno, a partire dall'art. 4 del- 6 la L. 1977 n. 39 о con riguardo al massimale che l'assicuratore offre per legge per la morte di una per- sona, che è di 1500 milioni. Infine lamenta la illegittimità dell'ordinanza di revoca dell'esecutorietà della sentenza del tribunale, emessa dal Presidente della Corte (ma tale censura meglio sviluppata nel quarto motivo). Ora di tutto questo complesso fascio di ragionevoli argomenti, sostenuti da un forte spirito critico, l'argomento pregiudiziale attiene al difetto di motiva- zione dei giudici del riesame, i quali assumono peren- toriamente che il danno alla vita di relazione (come configurato dai primi giudici) non costituisce "danno biologico" per i congiunti, perché non sono state for- nite prove al riguardo. Come è noto, nel corso della faticosa elaborazione della categoria del danno biologico, da parte della giurisprudenza (di merito e di legittimità) e della stessa Corte Costituzionale, la figura del danno biolo- gico si è venuta delineando come lesione (=danno even- to) della salute, nei suoi aspetti fisici, psichici ed interrelazionali. La definizione, consueta nella prassi di danno biologico, come pregiudizio dell'integrità psicofisica umana, è stata poi arricchita di contenuti dalla giurisprudenza, considerando sottovoci che veni- 7 M vano a costituire una sorte di danno complesso, in quanto oltre al danno fisico e psichico, accertato me- dicalmente, venivano in considerazione altri pregiudizi personali particolari, definiti come "danno alla vita di relazione", "perdita dei piaceri della vita priva- ta", "perdita della capacità lavorativa generica" "perdita della serenità familiare" e dei "rapporti ses- suali". Il diritto alla salute è stato dunque considerato, dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale (sin dai noti arresti costituzionali del 1979, seguiti dalla svolta storica della decisione n. 184 del 1986) come diritto umano inviolabile (art. 2 Cost.) specificamente tutelato come nota di identità della integrità della persona (art. 32) in senso dinamico e funzionale (art. 3 Cost.) proprio perché l'uomo in salute è integro e può completare attraverso il lavoro la propria persona- partecipando alla vita sociale e pubblica dellità, paese. La nozione di salute è dunque costituzionalmente definita in positivo, perché è alla base della esisten- za e delle possibilità esistenziali e delle stesse qua- lità della vita. La nozione di danno biologico è invece in negativo, perché attiene alla perdita, alla compromissione, al M 8 permanere del pregiudizio, quando la compromissione invalidante. Ma la validità, insegna la scienza medica, dev'essere genericamente intesa. E dunque l'uomo meno- mato nella sua salute, non subisce solo una perdita differenziale (tra il prima e il dopo la lesione о la guarigione), ma una perdita dinamica (tra il prima, il presente ed il futuro). Dove il "presente” è solo il momento dell'accertamento medico legale in sede di transazione o in sede contenziosa. Sempre la scienza medica, da cui l'esperienza giu- diziaria trae alimento (tanto da richiedere l'ausilio del medico come consulente d'ufficio) considera unita- riamente danno fisico e danno psichico, anche se danno luogo a patologie diverse ed a diversi accertamenti, e sempre unitaria è la valutazione dinamico funzionale del danno, quando esso è permanente e riduce la validi- tà delle funzioni umane. E' dunque il contenuto della scienza medica che ispira la definizione giuridica di danno biologico, sicchè anche una definizione legislativa (come è at- tualmente quella proposta per il cd. danno previdenzia- art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 le del lavoratore, essere sintetica, ma condizionata, n. 38) non può che per i suoi contenuti dal contributo della scienza medi- 9 M ca e, per il danno psichico, della psichiatria e della neurologia. L'insufficienza della motivazione dei giudici di appello impedisce di considerare la esatta qualifica- zione del contenuto della pretesa risarcitoria delle vittime di rimbalzo, che sono state attinte dalle con- seguenze dell'illecito primario. Non viene qui in contestazione la legittimazione ad agire "iure proprio", e comunque, la ammissibilità di tale azione, affermata dalla Corte Costituzionale con gli arresti del 1994 (sent. n. 372/1994) e del 1996 (ord. n. 293), ammessa anche da questa Corte, pur sotto il diverso ambito della clausola generale di cui all'art. 2043 C.C. (Cfr. Cass. 25 febbraio 2000 n. 2134). Il ricorrente assume di aver prospettato, sin dal primo grado, il profilo della perdita della vita di re- lazione conseguente alla disgregazione dell'unità fami- liare, ed è questo un profilo giuridico rilevante, perché importa la valutazione di un complesso di valori costituzionali che si aggiungono all'art. 32 della Cost., in quanto la uccisione del congiunto ha effetti rilevanti sul mutamento della qualità della vita per tutti i suoi solidali, e se chi muore è figlio o fra- tello, questi particolari solidali ne ricevono un con- 10 ètraccolpo, che in termini di psichiatria americana indicato come DSM 3, come danno grave alla sfera psi- chica ed affettiva. Valori che attengono alla integrità della famiglia ed alla serenità familiare (art. 29 e 30 della Costitu- zione, correlati all'art. 32 ed agli articoli 2 e 3) e che giustamente i giudici di merito considerano per va- lutare il danno in termini di vita di relazione. Il difensore del ricorrente insiste molto sulla na- tura patrimoniale del danno biologico, ricordando una disputa ormai superata da questa Corte, e dalla stessa Corte Costituzionale, ed infine dallo stesso legislato- re, con interpretazione autentica, ma non retroattiva. Il danno alla salute è per sua essenza danno ared- dituale, e dunque i criteri patrimonialistici indicati dal difensore non potranno essere accolti, mentre po- tranno trovare accoglimento i criteri equitativi puri ovvero i criteri agganciati ad un punteggio medico le- gale (di danno psichico) e correlati alle tabelle at- tuariali. Si aggiunge, poiché la cassazione con rinvio impor- ta il riesame del merito che Occorre precisare che l'onere della prova, trattandosi di responsabilità aquiliana è pur sempre a carico dei danneggiati, ma che tale onere è a prova libera, non essendo il giudice 11 M vincolato da una prova medico legale. Gli stessi psi- Lutto chiatri, che analizzano il cd. danno da lutto, osserva- no come esso debba essere considerato in termini di di- sturbo psichico, da valutare a mezzo della osservazione e del colloquio, con una indagine fattuale e comporta- mentale. Ove tali circostanze in fatto siano state già rac- colte ed il giudice di merito intenda approfondirle, potrà sempre disporre una consulenza medico legale di ufficio, con un collegio di esperti in psichiatria e l'intervento di un terapeuta. Quello che appare ingiustificato è la apodittica esclusione di una tutela che è concretamente configura- bile, anche come probabilità scientificamente testata, con una motivazione che esige una verifica primaria di un danno alla salute non meglio definito, quando è la "perdita in sé della vita di relazione" che la scienza medica considera come fattore determinante di quel dan- no psichico di cui si chiede il ristoro. Il motivo merita pertanto accoglimento secondo i rilievi in diritto sopra precisati. Anche il secondo motivo merita accoglimento per quanto di ragione, articolandosi in due censure: la prima attiene alla immotivata riduzione della voce dei danni morali, mentre la seconda attiene alla mancata M 12 liquidazione del danno "patrimoniale" riferito alla perdita del patrimonium personae, del patrimonio costi- tuito dalla persona cara perduta, che avrebbe natura di danno riflesso (per i congiunti) o di danno edonistico (per la giurisprudenza angloamericana). La prima censura è fondata: infatti la Corte (ff. 8 motivaz.) riduce il danno per una ragione incongrua "facendo riferimento alle liquidazioni normalmente ef- fettuate all'epoca dell'impugnata sentenza (dicembre 1994)" e riduce il danno da 60 a 40 milioni ai genitori e da 50 a 15 milioni per i fratelli conviventi (il de- funto ZI aveva soli 21 anni e lavorava proficua- mente come falegname contribuendo alle spese della fa- miglia). Questa Corte e la stessa Corte Costituzionale (sia nella nota sentenza del 1986 n. 184, sia nelle sentenze successive, sino all'arresto del 1994 n. 372) hanno sempre affermato che il risarcimento del danno alla persona è esso stesso un diritto costituzionale invio- labile della persona e che, conseguentemente, il risar- cimento attiene a tutte le voci di danno, incluso il danno morale ed il danno patrimoniale consequenziali a lesione del diritto primario inviolabile (nella specie: la salute). Si tratta allora di stabilire, an- che per il danno morale, un criterio equo di risarci- 13 mento, ma secondo canoni che non possono derivare né da criteri patrimonialistici (essendo il danno morale squisitamente danno non patrimoniale, e collocato sotto la norma speciale dell'art. 2059 c.c.) né da criteri medico legali, perché il danno morale è ontologicamente diverso dal danno alla salute, in quanto attiene alla integrità morale della persona e non alla sua integrità psicofisica. I criteri di equità e di congruità dell'equità de- vono dunque essere ricercati, dal giudice del merito, nella particolare valenza ed intensità del danno da lutto, che derivata dalla distruzione del bene più * grande per l'uomo, la sua vita, e, di riflesso, per i familiari dalla perdita del congiunto e dalla distru- zione dell'unità e della solidarietà familiare. Si tratta dunque di parametri che derivano da “valori sociali" interni alla nostra Costituzione, spe- cie quando, come nella fattispecie, si è in presenza di una famiglia unita, solidale e laboriosa. Si tratta dunque di parametri che attengono alle singole persone e che non possono che essere differenziati, in relazio- ne all'intensità degli affetti, da genitore a figlio, da fratello a fratello. Il possibile riferimento a "medie" locali è del tutto fuori di luogo. Il danno morale non è più forte o 14 meno forte a seconda della località nazionale. Questa Corte conosce la recentissima proposta for- ADDE mulata dalla Commissione di studio del Parlamento Euro- Vuel giugno ind peo, di una direttiva comunitaria, approvata con emen- 2000 damenti, da una assemblea di giuristi a Treviri tre Le seriete ulla prop me (the ru principi di diritto comune chiaramente emergono: il contribute auch di ST IE .il principio del risarcimento integrale del danno induce a rifletter alteristmunte alla persona, come danno complesso, patrimoniale e non sulla velluge сегодня oil lau patrimoniale, biologico ma anche morale;
alle velute المداد ( de s motel - .il principio del risarcimento del danno alla per- Net documento: VI tre funci sona violata nella sua dignità (nozione di danno morale o non patrimoniale allargata); .il principio della eguaglianza formale (parità di trattamento) corretto dalla eguaglianza sostanziale (trattamento adeguato alla persona) come riferimento conformazione dei vari diritti nazionali e la per una creazione di barème europei come base garantita di ri- sarcimento. Il documento di Treviri è la migliore conferma che il diritto italiano vivente, in tema di ristoro del danno alla persona, è alla pari dei principi comuni del diritto europeo, anche se per il danno morale, stenta la comprensione delle sue reali dimensioni e del suo fondamento costituzionale, che è negli art. 2 e 3 della Costituzione, tra di loro correlati, come lesione della 15 dignità umana e compromissione dell'integrale sviluppo della persona. Questa Corte, per il vero, in alcune sue decisioni, ha già delineato questa prospettiva di fondamento del danno morale (Cass. 29 maggio 1998 n. 5366; Cass. 24 gennaio 2000 n. 748) e in questa decisione intende ri- badire questo orientamento, che appare confermato dal documento dei giuristi europei di Treviri, che è alla base della futura direttiva. Del resto la stessa Corte Costituzionale nella sen- tenza del 1994 (n. 174) ha espresso proprio per il dan- no biologico riflesso dei congiunti, inteso come pato- logia del dolore, la necessità di aprire la lettura dell'art. 2059 c.c. ai precetti costituzionali, e que- sta apertura, che ha trovato divisa la dottrina e la stessa giurisprudenza per la frantumazione dell'unità della figura del danno (unità ribadita dal legislatore in sede di riforma INAIL e, de iure condendo, in sede di riforma RCA e del danno alla salute, come risulta evidente dai DDL governativi) in realtà è una apertura sistematica ed integrativa del contenuto di una norma speciale di tutela (art. 2059) con il superiore precet- to costituzionale (art. 32, ma anche art. 2, 3 o qual- siasi altra norma che garantisca un diritto inviolabile umano). 16 Non può invece trovare accoglimento la richiesta di un ulteriore danno per la perdita patrimoniale del con- giunto, inteso come "valore uomo" о come "patrimonio uomo" nel senso più elevato del termine (che non è SO- lo edonistico). Questo danno invero è stato liquidato dal Tribunale di Treviso (v. sentenza) a titolo di lucro cessante, e sul punto la sentenza di appello, con riforma parziale, ha implicitamente confermato la precedente statuizione, anche se non appaiono chiari i calcoli fatti (v. ff. 10 della motivazione). Inoltre vi è un profilo di inammis- sibilità per novità, in quanto tale statuizione non è stata investita dall'appello incidentale subordinato. E' infondato il terzo motivo, che critica i criteri indicati dalle S.U. civili della Cassazione nella nota sentenza n. 1712 del 1995. Infatti è esatta l'osservazione, fatta dal ricorrente, secondo cui, il danno alla persona, nelle sue componenti, patrimoniali e non patrimoniali, è sempre debito/credito di valore, di guisa che il momento giudiziario della liquidazione si attesta, come danno attuale che diventa credito di valuta al momento della decisione. Ma questa puntualizzazione non reca il conseguente abbandono dei criteri correttivi di esatta valutazione del danno, senza incorrere in una supervalutazione. 17 M Le S.U. civili, e le ulteriori decisioni conformi delle sezioni civili, hanno infatti spiegato che il termine “rivalutazione" in realtà è improprio, perché ciò che si valuta è il danno ai valori attuali (al tem- ро della decisione), e che egualmente gli interessi "corrispettivi" non sono tali, ma la stima del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del danno, che il soggetto debitore ritarda ad effettuare. Ora, poiché la decorrenza di tali "interessi" è dal giorno dell'evento (per effetto della mora ex re da il- lecito), il calcolo deve aver per base un "danno capi- tale" in astratto correlato al tempo dell'evento, su cui calcolare, nel tempo, tali interessi, con criteri equitativi. Gli interessi legali, sul debito divenuto di valu- ta, decorreranno a far tempo dalla prima decisione. Dato l'accoglimento delle prime due censure, i giu- dici di rinvio dovranno comunque rideterminare l'entità dei danni. Resta assorbito il quarto motivo relativo all'illegittimità dell'ordinanza (del 20 aprile 1995, comunicata il 22 aprile 1995) di revoca della provviso- ria esecuzione della sentenza del tribunale di Treviso, atteso che il giudice di rinvio dovrà rideterminare la valutazione complessiva dei danni. 18 Infine si Osserva che nel controricorso i danneg- gianti EN lamentano che la Corte di appello non avrebbe esaminato il motivo di appello incidentale sul punto della condanna ultra massimale, avendo contenuto il danno nel massimale. Tale censura è inammissibile in questa sede, perché doveva essere oggetto di specifico gravame (ricorso incidentale) ed comunque superata per effetto della cassazione con rinvio, in quanto la questione appartiene al devolutum in relazione alla va- lutazione della condotta ritardataria dell'assicurazione nel provvedere al completo e tempe- stivo risarcimento dei danni. All'accoglimento del ricorso nei limiti soprapreci- sati consegue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, la quale provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo, assorbito il quarto, cassa in rela- zione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Jo e inin off rovare comezian emarginate. Roma, 18 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. for Bet on 14ли IL PRESIDENTEViñono fuva 19 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria- Oggi, lì 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E N O FICIO 100000 350.000 11-4.01 REGISTRATO A DEPITO IL ALM. 2159 215 CAMP. quantasie P. PFO) # p diziari (Dr. M