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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile, composta dai signori Magistrati
dr.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dr. Oronzo Putignano Consigliere
dr.ssa Roberta Savelli Consigliere
dr.ssa Grazia Pierri Componente Privato
dr. Aldo Amoia Componente Privato sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, iscritta sul ruolo generale al n. 91/2025 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Michela Lopolito Parte_1 Parte_2
=appellanti=
E
in persona del tutore avv. Cherubina Palmieri, rappresentata e difesa da Controparte_1 quest'ultima
=appellata =
Procuratore Generale in sede
=appellato=
La sentenza impugnata
Con sentenza del 26.11.2024, notificata il 6.12.2024, emessa all'esito del procedimento n. 662/2023 Reg. Abb., il Tribunale per i Minorenni di Bari: ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il Controparte_1
14.12.2018; ha dichiarato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei signori Parte_2
e ;
[...] Parte_1 ha vietato ogni contatto tra la minore e la sua famiglia di origine e disposto che il Servizio di
NPIA e di cura del trauma interpersonale continui la presa in carico e il sostegno CP_2 psicologico per la piccola anche al fine di favorirne l'inserimento in una nuova CP_1 famiglia;
ha confermato la nomina in qualità di Tutore dell'avvocato Cherubina Palmieri e disposto il collocamento provvisorio ex art. 10 della L. 184/1983 e ss.mm. della minore presso una coppia a scopo adottivo e l'apertura del fascicolo “A” da trasmettere alla competente Equipe Adozione in sede.
Nella sentenza, il Tribunale per i minorenni ripercorre l'iter attraverso il quale si è giunti all'adozione della pronuncia impugnata, dando atto che la vicenda familiare della minore era pervenuta all'attenzione del T.M. su ricorso del Pubblico Ministero, in ragione della grave situazione di pregiudizio in cui versava la bambina, la cui madre, in data 16/3/2019, era stata tratta in arresto a seguito del rinvenimento nella propria abitazione di 149 dosi di cocaina.
Nel procedimento n. 449/2019 V.G. i servizi sociali avevano segnalato che la bambina versava in una condizione di grande incuria, non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non frequentava coetanei, non aveva ancora il controllo degli sfinteri e viveva in una casa inadeguata;
pertanto, con decreto del 16/3/2022, il Tribunale aveva confermato l'affidamento della minore al servizio sociale di Barletta disponendone l'immediato collocamento in comunità madre-bambino, o in comunità per soli minori qualora la madre non avesse voluto seguire la figlia. Inoltre, aveva prescritto alla signora di continuare Parte_1
a frequentare il SER.D, incaricando il consultorio familiare di Barletta di valutare le competenze genitoriali di e . Parte_2 Parte_1
Nel periodo in cui madre e figlia erano collocate in comunità, emergeva la grave inadeguatezza genitoriale della la quale assumeva cocaina all'interno della struttura, dimostrando Pt_1 scarso senso di responsabilità verso la figlia e le altre ospiti e mettendone a rischio l'incolumità.
Pertanto, con decreto del 29/4/2022, il TM disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura. Sennonché la si allontanava arbitrariamente dalla comunità portando con sé Pt_1 la minore e rendendosi irreperibile ( , interpellato dalle forze dell'ordine, sosteneva di Parte_2 non avere notizie della compagna e della figlia). Conseguentemente il Tribunale, con decreto del 12/10/2022, dichiarava sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 nei confronti della figlia minore e incaricava il servizio sociale del Comune di Barletta di collocare la sola minore, una volta rintracciata, in un'adeguata struttura comunitaria, preferibilmente fuori dal territorio di Barletta.
La piccola veniva rintracciata dopo oltre sei mesi, in occasione di un incidente stradale CP_1 nel quale era rimasta coinvolta con la madre, e collocata in comunità. Con decreto del 10 maggio 2023 il Tribunale confermava l'affidamento al servizio sociale del comune di Barletta e il collocamento in comunità della minore;
vietava i contatti tra la minore e la madre, prescrivendo a quest'ultima di presentarsi al SER. per la formulazione CP_3 di una diagnosi e l'eventuale avvio di un percorso terapeutico.
Evidenziava il Tribunale che nella relazione del 1/6/2023 l'équipe della struttura comunitaria aveva riferito che al momento dell'ingresso nella comunità la bambina si presentava in stato di incuria e trascuratezza e aveva un segno sul lato sinistro della bocca che la stessa attribuiva ad una condotta del padre, verosimilmente violenta;
inoltre, la bambina evidenziava una grave situazione di sofferenza e disagio tanto che nei primi giorni di collocamento in comunità si poneva in allerta quando sentiva suonare il campanello, soffriva di enuresi notturna e non era autonoma delle pratiche igienico sanitarie. Col passare del tempo, tuttavia, la minore appariva più serena ed instaurava relazioni positive con gli operatori della struttura pur manifestando problematiche di lentezza esecutiva, meritevole di approfondimento.
Riportava il Tribunale che in data 26/8/2023 i genitori si erano presentati in un parco pubblico ove la bambina si intratteneva con gli operatori della comunità ed altri coetanei, con il palese intento di portarla via, tanto che gli operatori avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Di conseguenza, veniva disposto il trasferimento di in un'altra struttura. CP_1
In tale contesto iniziava l'iter di valutazione della minore presso la NPIA, al fine di approfondire il rallentamento psicomotorio di cui appariva portatrice e la condizione di paura che manifestava. Peraltro, destava particolare preoccupazione la circostanza, riferita dalla bambina, secondo cui a casa era solita fare la doccia con il padre e ricevere carezze su tutto il corpo.
L'assistente sociale del Comune di Barletta evidenziava che la collaborazione con il padre era molto difficile poiché il spesso assumeva nei confronti degli operatori atteggiamenti Parte_2 intimidatori. Nel contempo, il SER.D segnalava che la madre della minore continuava ad essere positiva a oppiacei, cocaina e metadone, mentre la psicologa del consultorio familiare di
Barletta riferiva che nel 2012, stante la condizione di tossicodipendenza della madre, le altre due figlie della , avute con un altro compagno, erano state affidate agli zii paterni. Il Pt_1
, a sua volta, era già stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale nei confronti di un'altra figlia.
Poiché i servizi avevano rappresentato che ogni tentativo di recupero delle competenze genitoriali della coppia era risultato vano, il Tribunale, con decreto Parte_3 provvisorio del 27/7/2023 sospendeva entrambi dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, confermando il collocamento di quest'ultima in casa famiglia, con divieto di incontrare i genitori. Sulla base di questi elementi, su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto in data 8 novembre 2023 veniva disposta l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore . Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 25/1/2024 la signora dichiarava di essere Parte_1 legata al padre della bambina da 15 anni, di fare uso di cocaina da 5-6 anni e di non aver mai pensato di entrare in una comunità di recupero;
tuttavia, si dichiarava disponibile a rivolgersi ai servizi specialistici per recuperare la capacità genitoriale. Anche , manifestata Parte_2 piena consapevolezza della condizione di tossicodipendenza della compagna, si dichiarava disponibile a sottoporsi all'accertamento delle proprie capacità genitoriali.
Nella relazione di aggiornamento del 17 maggio 2024 la comunità segnalava il progressivo miglioramento delle condizioni di vita della bambina e la necessità di proseguire gli interventi di supporto. Invero, il Centro di cura del trauma interpersonale aveva segnalato come fosse stata diagnosticata alla minore una sindrome ipercinetica, un funzionamento intellettivo limite e un disturbo evolutivo specifico del linguaggio in soggetto con problemi legati ad eventi sfavorevoli e nell'infanzia. Il servizio ipotizzava, in capo alla bambina, un quadro clinico compatibile con un “disturbo reattivo dell'attaccamento”, segnalando come bambini portatori di tale disturbo abbiano “sperimentato grave trascuratezza materiale, affettiva e sociale espesso manifestano anche altri problemi come ritardi cognitivi, motori e del linguaggio, ritardi nella crescita o sviluppo irregolare compresi peso e altezza”.
La responsabile della comunità riferiva che la bambina dal momento del suo ingresso, in data
26 agosto 2023, non aveva più incontrato la madre della quale non aveva mai chiesto notizie agli operatori.
Il consultorio familiare rappresentava come la madre, nonostante la disponibilità manifestata verbalmente, non si era mai presentata agli appuntamenti fissati e, di fatto, non si era resa disponibile agli accertamenti disposti sulle sue competenze genitoriali. Per di più, anche dagli ultimi accertamenti presso il SER.D. risultava positiva all'uso di sostanze stupefacenti. Quanto al padre, il consultorio familiare rimarcava che il “non è in grado di decodificare i Parte_2 bisogni della bambina e di sintonizzarsi con i suoi bisogni, non appare in grado di proteggere la bambina da una madre inadeguata”e che non era stato possibile predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità a causa del comportamento oppositivo dell'uomo.
Anche la dottoressa del Centro di cura del trauma interpersonale, in sede di udienza, Per_1 precisava che il padre non si era recato al CSM per gli accertamenti. Evidenziava che “la bambina è nata in [...] astinenza. Inizialmente è passiva. Nel disegno della famiglia rappresenta la madre solo con la testa, mentre il padre ha un'espressione facciale poco rassicurante. Circa un'eventuale sospensione degli incontri, non riesco a differenziare le due figure genitoriali ma l'attivazione delle figure genitoriali in genera sintomatologia CP_1 altamente disfunzionale…”.
Terminata l'istruttoria, il PM chiedeva che fosse riconosciuto lo stato di abbandono della minore con interruzione della frequentazione in atto tra la minore e il padre;
il tutore si associava alle richieste del PM;
il difensore dei genitori si opponeva alla dichiarazione dello stato di abbandono, chiedendo la ripresa della relazione genitori-figlia, anche in forma protetta.
Il Tribunale sottolinea le circostanze ritenute di rilievo ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono della minore evidenziando che: CP_1
a) al momento della segnalazione del servizio sociale la minore viveva in un ambiente domestico insalubre e carente sotto il profilo igienico sanitario;
b) la minore, al momento dell'ingresso in comunità, evidenziava una situazione di grave sofferenza e non era in grado di provvedere autonomamente allo svolgimento dei compiti di cura primaria compatibili con la sua età. Le sue condizioni di vita, come segnalato dalla comunità ospitante, hanno subito un progressivo miglioramento in quanto la minore viene supportata e guidata costantemente dagli operatori. Tali dati sono sintomatici dell'inadeguatezza grave dei due genitori e dell'incapacità di fornire alla minore anche le cure primarie, con grave pregiudizio per i suoi processi di sviluppo e le sue condizioni di salute psico-emotive;
c) la grave compromissione delle competenze genitoriali dei signori e Parte_2 [...]
(che aveva portato alla dichiarazione di sospensione dall'esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale e all'inserimento della bambina in comunità) è rimasta stabile durante tutto il procedimento. Sin dall'avvio del procedimento di volontaria giurisdizione i genitori hanno mostrato disinteresse nei confronti della figlia, disattendendo gli appuntamenti con i servizi specialistici incaricati di accertare le loro competenze genitoriali e di predisporre eventuali percorsi di recupero. Nonostante la manifestazione di disponibilità, entrambi i genitori hanno disertato gli appuntamenti con i servizi, dimostrando immaturità e incapacità di sintonizzarsi sui bisogni evolutivi della bambina;
d) come si evince dalla relazione del 20 maggio 2024 del consultorio familiare, lo stile e le scelte di vita della madre sono rimaste identiche nel tempo;
persistono la dipendenza da sostanze stupefacenti, ormai cronicizzata, e l'incapacità di cogliere i dati della realtà;
e) il padre, non riconoscendo i limiti della compagna, non assume un comportamento di protezione della figlia, è scarsamente in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita della minore, non sempre riesce a decodificarne le richieste, non sa essere stimolante ed empatico nel rapporto interpersonale. La sua attenzione nei confronti della figlia è limitata al soddisfacimento dei bisogni primari.
Ritiene, conclusivamente, il Tribunale che pur registrandosi un dichiarato interesse della coppia alla ripresa della frequentazione con la figlia e al recupero delle competenze, l'istruttoria ha accertato la oggettiva inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale, evidenziando limiti e carenze nei confronti della figlia che non hanno subito, nel corso del giudizio, alcun significativo miglioramento. Reputa, quindi incompatibili i tempi di crescita sana ed equilibrata della minore con quelli, del tutto incerti, di eventuale recupero delle capacità genitoriali e non rispondente all'interesse della bambina un eccessivo dilatarsi dei tempi di permanenza in comunità, occorrendo garantirle un luogo di affetti stabile, esclusivo e dedicato. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli operatori sociali, nonché delle risultanze istruttorie complessive ritiene, quindi, di dover procedere quanto prima l'individuazione di una coppia a scopo adottivo, reputando accertata la condizione abbandonica della minore.
L'appello di e Parte_2 Parte_1
Avverso la detta sentenza ha proposto appello il difensore dei genitori della minore, con atto depositato il 15/1/2025, per i motivi che si vanno ad esporre.
In primo luogo, la difesa censura la valutazione del Tribunale per i minorenni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale materna e paterna. Sostiene il difensore che sebbene il TM abbia incaricato il competente consultorio familiare di valutare la possibilità di recupero delle competenze accuditive e genitoriali, non è stato attivato alcun percorso in favore della coppia e il provvedimento è rimasto disatteso. Infatti, la casa famiglia che ospita la minore si è limitata ad organizzare pochissimi incontri con il padre (sussistendo il divieto di incontro con la madre), mentre il consultorio familiare non ha disposto concreti interventi a sostegno della genitorialità. Anche nella relazione del 20/5/2024 il consultorio si è limitato a esaminare la situazione pregressa relativa ai genitori senza proporre né attuare alcun programma di sostegno alla genitorialità.
Si impugna, inoltre, la sentenza anche nella parte in cui non ha previsto la possibilità di una
“adozione aperta” al fine di consentire alla minore di mantenere il legame con le figure genitoriali.
Gli appellanti, in conclusione, chiedono la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità non sussistendone i presupposti di legge, ordinando che la minore riprenda CP_1 ad incontrare i genitori, dettandone eventualmente modalità e supervisione;
in subordine, chiedono che la minore riprenda a frequentare i genitori con frequenza settimanale/o CP_1 mensile oltre che con colloqui telefonici anche disponendo, ove ritenuto opportuno, per la minore e i genitori, un percorso di recupero del loro rapporto. In caso di conferma dello stato di adottabilità, gli appellanti chiedono sia disposta una “adozione aperta”.
In via istruttoria, chiedono che venga disposta CTU per la valutazione della capacità delle figure genitoriali, nonché l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del consultorio familiare.
Si è costituita in giudizio, in qualità di tutore della minore, l'avvocato Cherubina Palmieri eccependo in via preliminare il difetto di notifica del ricorso (atto di citazione) e del decreto di fissazione dell'udienza al tutore della minore. Nel merito, chiede rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli appellanti, la difesa della minore ne rappresenta l'ultroneità “alla luce di tutte le valutazioni già elaborate nel tempo dai servizi a ciò deputati”.
Anche il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'appello evidenziando che “le carenze genitoriali emerse, le incertezze sui tempi di recupero e comunque la condizione di abbandono oggettivo della minore, per la perdurante assenza di figure adulte di riferimento, sono tutti elementi che impongono la dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola CP_1
pur con la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e divieto di ogni
[...] contatto tra la minore la sua famiglia di origine”.
Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di notifica dell'atto di gravame alla minore rappresentata dalla tutrice è stato sanato, essendosi l'avvocato Palmieri costituita in data
10/4/2025 ed avendo la Corte, all'udienza del 14/4/2025, rinviato la causa all'udienza dell'11 luglio 2025 concedendo termine sino al 30/6/2025 per il deposito di memorie difensive.
Nel merito, ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale circa l'attuale incapacità di ambedue i genitori di prendersi cura della figlia sia del tutto condivisibile e che, di CP_1 conseguenza, l'appello non possa trovare accoglimento.
Deve premettersi che la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore presuppone che sia accertata l'esistenza di una grave incapacità dei genitori ad assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità; ed infatti, l'art. 1 della legge 184/83, come modificato dalla legge
149/01 (così come l'art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo), prevede il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, con la conseguenza che la dichiarazione dello stato di adottabilità è una soluzione estrema, cui fare ricorso quando ogni altro rimedio appare inadeguato e la rescissione del legame familiare
è l'unico strumento che possa evitare al minore un più grave ed irreparabile pregiudizio al suo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è necessario accertare, oltre all'esistenza di una condizione di abbandono (nei termini in precedenza specificati), anche che tale condizione non sia temporanea e cioè che ci si trovi in presenza di una tendenziale irrecuperabilità di adeguate capacità genitoriali;
proprio per tale ragione, i presupposti della dichiarazione di abbandono non coincidono in toto con quelli della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, postulando quest'ultima “solo” una grave incapacità genitoriale e non anche un'irrecuperabile compromissione della relativa funzione.
Naturalmente, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, il recupero della capacità genitoriale deve essere concretamente possibile (eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti) e non meramente ipotetico o auspicato, dal momento che è interesse preminente del minore quello di non essere esposto a pericolose sperimentazioni, dall'esito quasi sicuramente infausto (Cass. 341/14); deve trattarsi, inoltre, di recupero possibile in tempi ragionevoli, motivo per cui sussiste lo stato di abbandono quando l'attesa del possibile recupero delle capacità genitoriali non sia compatibile con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità (contesto che non può essere garantito tramite l'affidamento etero – familiare, il quale ha per legge carattere temporaneo;
Cass. 16283/14).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata contiene un puntuale resoconto delle condotte poste in essere dai genitori che hanno, dapprima, determinato l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore e, infine, CP_1 indotto il Tribunale a formulare un giudizio di persistente incapacità ed inadeguatezza della coppia genitoriale non essendovi, allo stato, secondo quanto emerge da tutti gli atti istruttori e in particolare dalla relazione del consultorio familiare del 20 maggio 2024, una prognosi favorevole per il recupero delle funzioni genitoriali, in tempi accettabili, da parte della coppia
. Parte_3
Quanto alla madre, deve ricordarsi che il primo procedimento a tutela della minore fu aperto in conseguenza dell'arresto della , nella cui abitazione furono rinvenute 149 dosi di Pt_1 sostanza stupefacente del tipo cocaina (n.b., in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, la donna ha riportato una condanna alla pena di quattro anni di reclusione). In quella circostanza il servizio sociale verificò che la minore versava in condizioni di profonda incuria poiché non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non aveva ancora il controllo degli sfinteri e viveva in condizioni igienico sanitarie inadeguate. La tossicodipendenza della , risalente nel tempo tanto che la Pt_1 piccola è nata in [...] astinenza, non è mai venuta meno. CP_1
Non può non ricordarsi che la prima comunità nella quale la donna fu ospitata con la figlia segnalava la scarsa cura della minore da parte della madre, la quale aveva assunto cocaina anche all'interno della struttura, accusando un malore. A seguito di tale evento il Tribunale aveva disposto l'allontanamento della madre dalla struttura rilevandone la grave inadeguatezza genitoriale e lo scarso senso di responsabilità verso la figlia, vieppiù confermati dal fatto che la
, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, si allontanò arbitrariamente dalla Pt_1 comunità portando con sé la bambina e facendone perdere le tracce per oltre sei mesi.
Anche quando la bambina fu rintracciata, a seguito di un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta con la madre, la stessa presentava ancora segni di incuria e, collocata in comunità, versava in una situazione di grave sofferenza che si manifestava attraverso enuresi notturna e uno stato di allerta quando sentiva suonare il campanello.
Nella relazione della comunità educativa Crisalide di Molfetta, ove la minore era stata collocata il 12/4/2023, si riporta, a tal riguardo, che “all'ingresso la minore presentava elementi di trascuratezza nella cura (peso in eccesso e indumenti non confacente alla sua età);… la bambina, inoltre, aveva un segno sul viso, nello specifico sul lato sinistro della bocca;
la stessa riferiva che la bua era stata provocata dal padre… I primi giorni mostrava uno stato CP_1 di allerta quando sentiva il suono del campanello… Relativamente alle tappe di sviluppo psicomotorio emerge: ritmo sonno-veglia irregolare, caratterizzato da frequenti risvegli notturni di breve durata, tali da richiedere l'intervento dell'educatrice finalizzato a rassicurare ad aiutare la piccola riaddormentarsi;
il bisogno di dormire con la porta della camera aperta
e la presenza di due episodi di diuresi notturna”.
L'inidoneità della madre a provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia emerge, in particolare, dalla relazione del consultorio familiare del 23/1/2024 nella quale - premessa la difficoltà della psicologa di incontrare la da sola ed entrambi i genitori i quali, dopo Pt_1 un primo incontro, non avevano più risposto alle chiamate - si riporta che la signora Parte_1 già in passato aveva manifestato la sua incapacità genitoriale, tanto che per proteggere
[...] le sue due figlie, avute da un altro compagno, dalle condizioni di grave pregiudizio in cui vivevano, ne era stato disposto l' affido agli zii paterni. Nella citata relazione si evidenzia, altresì, che “a distanza di dieci anni la condizione della signora non è cambiata… La sua dipendenza da sostanze permane… Durante i due colloqui è stata sempre molto agitata e in entrambe le circostanze, quando si è sentita messa di fronte alle contraddizioni, si alzava improvvisamente ed è andata via imprecando… La signora nega di essere dipendente da sostanze, riferisce che al SERD “la drogano” e che è stata drogata dalla ginecologa al momento del parto. Ritiene di essere una madre adeguata e nega tutti gli addebiti che le sono stati fatti, vale a dire che nega di non aver fatto i vaccini e di non aver fatto seguire la bambina dal pediatra ma, alla richiesta di mostrare libretto sanitario, dice di non trovarlo.… Dice di aver iscritto la figlia ad una scuola privata ma non ricorda il nome e non trova il foglio di iscrizione. Sull'essere stata agli arresti domiciliari minimizza, riferisce di essere scappata dalla comunità perché la bambina era stata graffiata sul viso da un'altra bambina, quindi l'ambiente non era sicuro”. Si rileva, infine, che la signora: “non ha consapevolezza dei dati di realtà - non mette in discussione il suo agire- non è in grado di dare significato alle esperienze pregresse - non sa riconoscere e rispondere ai bisogni della bambina (considerando le condizioni in cui versava la bambina al momento della visita domiciliare), presenta una dipendenza patologica da sostanze, ormai cronicizzata. Quindi gli indicatori prognostici di trattabilità e recupero sono tutti negativi. Nei trascorsi dieci anni non ha elaborato nessun tipo di consapevolezza e cambiamento, di conseguenza non ha attivato comportamenti riparativi pur avendone avuto la possibilità, attraverso l'inserimento in comunità. Inoltre ora come allora non esiste il supporto della rete familiare “.
Anche nella relazione del SERD di Barletta in data 21/3/2024 si evidenzia che i controlli tossicologici effettuati dalla a partire dal 27/7/2017 hanno sempre dato esito di Pt_1 positività alla cocaina. La donna ha ripreso a frequentare il servizio dell'aprile 2023, “tuttavia non è possibile rilevare una piena compliance al programma di recupero, in quanto la paziente spesso non si è presentata ai colloqui psico-sociali… Da ultimo, l'inefficacia del programma terapeutico ambulatoriale è comprovata dall'esito dei drug test che hanno dato riscontro di positività alla cocaina, al metadone e agli oppiacei… L'utente non ha mostrato la volontà di aderire ad un eventuale programma terapeutico di tipo residenziale”.
Infine, nella relazione del 20 maggio 2024, la psicologa del consultorio familiare di Barletta riporta al Tribunale che gli appuntamenti per i colloqui sono stati ripetutamente disattesi dalla con varie e implausibili scuse e che la donna ha evitato di mettersi in discussione e di Pt_1 confrontarsi con gli operatori;
aggiunge che l'osservazione del ruolo genitoriale conferma quanto già riscontrato negli anni passati e che in particolare “il tempo non è servito a far assumere la consapevolezza necessaria che va poi a determinare il cambiamento. Lo stile e le scelte di vita della signora sono rimaste, persiste la dipendenza da sostanze ormai Pt_1 cronicizzata, così come persiste l'incapacità di cogliere i dati di realtà.” Con riferimento al padre, già dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un'altra figlia, emerge dagli atti l'incapacità di garantire alla minore CP_1 adeguata tutela, attenzioni affettive e materiali e una condizione di vita serena.
Nella relazione del consultorio familiare di Barletta in data 23/1/2024 la psicologa dottoressa riporta quanto segue: “il signor ha un atteggiamento compassionevole nei CP_4 Parte_2 confronti della , la protegge e la giustifica, negando anche l'evidenza dei suoi Pt_1 comportamenti disfunzionali nei confronti della bambina. Riferisce che non era conoscenza della dipendenza dalle sostanze della signora perché lui esce al mattino presto per andare in campagna e torna nel tardo pomeriggio, quindi non ha contezza di ciò che fa la signora né di chi frequenta. Gli ho fatto notare che tale spiegazione non è assolutamente credibile e che comunque, nel marzo 2019, quando la bambina aveva solo pochi mesi, la signora è stata agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, pertanto da quel momento in poi ha saputo ufficialmente che la figlia era nelle mani di una madre inaffidabile… Pertanto lui è ancora più irresponsabile di lei poiché, essendo normodotato, è in grado di assumere consapevolezza di quanto stava accadendo, non ha assolto alle sue responsabilità genitoriali in termini di cura, protezione, accudimento, riconoscimento dei bisogni della bambina. Non ha chiesto aiuto, non ha preso in considerazione i comportamenti pregiudizievoli messi in atto dalla madre a danno della minore. Non è stato in grado di cogliere le ricadute emotive sulla bambina e il danno alla sua sana crescita affettiva e comportamentale…. Durante il colloquio
è stato guidato a riflettere sul suo comportamento e si è reso conto di non aver protetto la figlia, ma la sua attenzione è sempre rivolta alla signora… In conclusione il signor ha Parte_2 usato inconsapevolmente la bambina come figura terapeutica per far star bene la signora, e probabilmente anche se stesso, considerando che entrambi hanno perso le figlie. Gli indicatori prognostici del signor sono negativi, perché ha avuto la possibilità di far curare la Parte_2 signora attraverso l'inserimento in comunità ma ha interpretato questo passaggio come una punizione e non come un'opportunità di cambiamento. Infatti ha ammesso di essere andato personalmente a prenderle in comunità e di aver fatto credere di non avere notizie mentre erano tranquillamente a casa (n.d.r. si fa riferimento all'episodio dell'allontanamento arbitrario della madre dalla comunità, unitamente alla figlia). È molto scarsa la capacità di saper riconoscere le criticità, di saper chiedere aiuto e di conseguenza impegnarsi nell'attivare un cambiamento.…”. Nella ulteriore relazione del consultorio familiare in data 20 maggio 20241 e nel corso dell'udienza svoltasi in data 21 maggio 2024, la psicologa ha sottolineato che il comportamento del padre durante gli incontri con la bambina è stato freddo e privo di empatia;
l'uomo si è rivelato incapace di trasmettere affetto: “il PÀ, benché felice di vederla, non ha mai interagito con la bambina e questo lo si evince dal fatto che è stato sempre seduto su una sedia in occasione degli incontri, senza un coinvolgimento emotivo. La comunicazione verbale è stata più aperta ma, comunque, tutti gli interventi del PÀ erano formulati con frasi stringate ed essenziali, con domande del tipo “sei andata a scuola”, “cosa vuoi fare, vuoi disegnare”. La comunicazione non è adeguata… La bambina ha detto 'ho fame' e il padre non ha proferito parola e anche alla richiesta di bere non ha proferito parola. Questo è stato per me importante per dedurre che il padre non si occupa o preoccupa della bambina.…”.
Tale valutazione trova conferma in quanto riferito, nella stessa udienza, dalla responsabile della comunità. La dottoressa ha dichiarato che dal momento del suo ingresso nella CP_5 struttura (risalente al 26 agosto 2023) la bambina, pur non incontrando la madre dall'aprile
2023, non ha mai chiesto di lei. Quanto al padre, le conversazioni telefoniche duravano circa venti minuti in viva voce, alla presenza dell'operatore. Spesso, durante le chiamate, vi erano momenti di silenzio e a volte il padre decideva di chiudere la conversazione prima del tempo stabilito. Ha riferito, altresì, la dottoressa che “le chiamate apparivano sterili nel CP_5 senso che i contenuti erano sostanzialmente relativi al cibo, ai giochi, alle uscite, alla scuola.
rispondeva sempre a monosillabi e il padre non appariva in grado di stimolare la CP_1 figlia o guidarla. rispondeva sì e no. A volte siamo intervenuti per sostenere la CP_1 conversazione.”
In conclusione, deve rilevarsi che le gravi incapacità dei genitori hanno sicuramente impedito alla minore di avere quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per il suo sviluppo e la formazione della sua personalità; basti pensare a quanto emerge dalle relazioni delle comunità in cui la piccola è stata ospitata, dalle quali si desume che la stessa, mentre era collocata nella comunità mamma-minore, non riceveva adeguata cura da parte della genitrice (la , va ribadito, arrivava a fare uso di cocaina all'interno della Pt_1 struttura) e che, ora che si trova in comunità da sola, non parla dei genitori e sta facendo rapidi progressi sul piano dei comportamenti (v. relazione a firma della dott.ssa in data CP_5
17/5/2024). A tal riguardo, anche la rappresentante della NPIA, all'udienza del 21/5/2024, ha riferito che “le caratteristiche della bambina sono compatibili con una prolungata esposizione
a esperienze traumatiche nel tempo… Durante l'osservazione non ha mai parlato dei suoi genitori. Non fa alcun riferimento alle figure genitoriali. Se la si induce a pensare alle figure genitoriali, va in chiusura, è insofferente e mostra delle difficoltà ad approcciarsi a queste modalità di pensiero e contenuto”.
Gli appellanti, del resto, non contestano le inequivocabili emergenze fattuali dell'istruttoria svolta ma sostengono che, nonostante la manifestata disponibilità della coppia ad avviare un percorso di recupero delle capacità genitoriali, né i servizi sociali nè il consultorio familiare hanno predisposto gli opportuni interventi a sostegno della genitorialità, in tal modo disattendendo quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni, al fine di consentire la ripresa della relazione genitori-figlia.
Ritiene la Corte che tale assunto sia privo di qualsiasi fondamento e smentito dall'intera istruttoria espletata.
Invero, numerosi e ripetuti sono stati i tentativi del consultorio familiare, dei servizi sociali territoriali, del SERD e di tutti gli operatori coinvolti nella vicenda di coinvolgere i genitori in un percorso di recupero volto a favorire un cambiamento del loro stile di vita, una presa di coscienza delle criticità del loro atteggiamento nei confronti della minore, l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo, necessaria a stabilire un rapporto empatico con la bambina.
Tali tentativi, reiterati nel tempo, sono irrimediabilmente falliti per l'indisponibilità dei genitori,
i quali hanno assunto un atteggiamento negatorio delle criticità, fortemente oppositivo e talora, specialmente da parte del , anche minaccioso e intimidatorio nei confronti degli Parte_2 operatori, rifiutando di mettere in discussione le proprie certezze e il proprio stile di vita.
È sufficiente, e solo a titolo esemplificativo, richiamare le relazioni del SERD che riferiscono dei ripetuti tentativi di incentivare la a seguire un programma terapeutico Pt_1 ambulatoriale, anche puntando su una maggiore acquisizione di consapevolezza circa i rischi per la salute e le conseguenze negative delle condotte di abuso di sostanze stupefacenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale;
tentativi tutti falliti a causa del rifiuto della donna non solo di sottoporsi a un qualsivoglia programma terapeutico, men che meno di tipo residenziale, ma anche di frequentare regolarmente il SERD per i colloqui psico-sociali.
Analogo atteggiamento la ha assunto nei confronti del consultorio familiare. Infatti, Pt_1 pur consapevole delle prescrizioni e delle raccomandazioni del TM e nonostante la disponibilità ad un cambiamento verbalmente manifestata, non si è presentata agli incontri programmati, adducendo giustificazioni inverosimili. Inoltre, richiamata dagli operatori ed invitata a riflettere sulla possibilità offertale dal TM di dimostrare il suo impegno e il suo reale interesse per la bambina, ha reagito recriminando contro gli operatori. (Vedi relazione del consultorio familiare in data 20/5/2024).
All'udienza del 21/5/2024, la dottoressa ha riferito testualmente quanto segue: “il CP_4 consultorio ha completato le valutazioni sulle competenze genitoriali. A dire il vero, la madre non si è presentata. Non si è presentata al servizio, giustificandosi la prima volta e chiedendo un altro appuntamento. Al secondo non si è presentata. Al terzo non è venuta. La signora non va al SERD dal 2023 e non incontra la psicologa e l'assistente sociale, mentre continua ad andare due volte alla settimana dal medico per fare i controlli tossicologici e sono risultati positivi alla cocaina e ai cannabinoidi.… Il padre non è in grado di decodificare i bisogni della bambina e di sintonizzarsi con i suoi bisogni. Non appare in grado di proteggere la bambina da una madre inadeguata. Non è mai stato predisposto per il padre un percorso di sostegno alla genitorialità ma il genitore è sempre stato oppositivo a qualunque intervento. Al primo appuntamento, il signor non si è mai presentato. Non è un padre consapevole, Parte_2 non si è reso conto di niente. Si è rifiutato di parlare con me dicendo che con me non parlerà ma parlerà solo con la bambina. Mi ha minacciato, dicendomi che per sua figlia farebbe qualsiasi cosa e che se gliela tolgono lui è disposto ad andare in galera pur di farmela pagare…”.
Alla stessa udienza anche la dottoressa ha riferito che il padre “non si è presentato al Per_1
Part CSM. Il padre non ha aderito all'invito richiesto, non ci sono stati accessi del ”.
Orbene, accertata la sussistenza di un'attuale grave incapacità di ambedue i genitori, si tratta di verificare se ci si trovi in presenza di un'irrecuperabile compromissione della funzione genitoriale, ovvero di una situazione recuperabile, eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti;
naturalmente, come in precedenza osservato, il recupero non deve essere meramente ipotetico o auspicato - dal momento che è interesse preminente della minore quello di non essere esposta a pericolose sperimentazioni dall'esito quasi sicuramente infausto - e deve risultare possibile in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità.
Anche a tal proposito, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale – e contestata dagli appellanti - sia corretta;
ed infatti, alla luce delle emergenze istruttorie, non è concretamente ipotizzabile un recupero delle capacità genitoriali dei genitori in tempi compatibili con la necessità di garantire alla minore un armonico sviluppo della sua personalità. La madre, tossicodipendente da molti anni, non ha mai mutato il suo stile di vita rifiutando di intraprendere qualsiasi percorso terapeutico che le consentisse di recuperare le proprie capacità genitoriali. Anche il padre si è rivelato incapace di acquisire consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e di offrire alla minore le cure materiali ed affettive indispensabili per una crescita psico-fisica equilibrata.
Oltremodo significative risultano le considerazioni conclusive contenute nella relazione del consultorio familiare di Barletta del 20/5/2024,circa la totale irrecuperabilità delle capacità genitoriali della coppia . Osserva, infatti la psicologa “… L'osservazione del Persona_2 loro ruolo genitoriale altro non è che la conferma di quanto già riscontrato negli anni passati.
Il tempo non è servito a far assumere loro la consapevolezza necessaria, che va poi a determinare il cambiamento. Lo stile e le scelte di vita della signora sono rimaste Pt_1 identiche, persiste la dipendenza da sostanze ormai cronicizzata, così come persiste
l'incapacità di cogliere i dati di realtà. Il signor non riconoscendo i limiti della Parte_2 signora, non assume un comportamento di “protezione” della figlia né nell'ambiente interno alla famiglia né rispetto a quello esterno. È scarsamente in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita, non sempre riesce a decodificare le sue richieste, non sa essere stimolante ed empatico nel rapporto interpersonale. La sua attenzione nei confronti della figlia è limitata al soddisfacimento dei bisogni primari come mangiare, vestirsi e avere un tetto.… Alla luce di quanto su esposto, si ritiene opportuno non dar seguito agli incontri padre figli a, a tutela della salvaguardia emotiva della bambina che continua ad avere relazioni sterili, inadeguate e saltuarie con le figure genitoriali. Dall'osservazione degli incontri è emerso che la bambina ha sviluppato un attaccamento di tipo disorganizzato. Le modalità di contatto che ha al momento con le figure genitoriali, certo non l'aiutano a costruire la sua identità e la sua stabilità emotiva, già gravemente compromessa dalle prime esperienze di vita in un nucleo familiare disfunzionale”.
Alla stregua di tali risultanze, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale - che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, ha ritenuto irrimediabilmente compromesso il legame affettivo tra genitori e minore e non rispondente all'interesse di quest' ultima salvaguardare il legame con la famiglia di origine - sia corretta e pienamente condivisibile.
Ed infatti, nessuno dei genitori ha manifestato un minimo di resipiscenza né dimostrato, al di là delle generiche manifestazioni di disponibilità, di volersi seriamente ed effettivamente impegnare in un percorso di responsabilizzazione e cambiamento finalizzato al recupero della capacità genitoriale, nonostante le plurime opportunità loro offerte dai servizi che, a vario titolo, sono stati coinvolti. Sicchè, come opportunamente rilevato dal TM, la minore non deve essere più posta nella condizione di dover attendere la maturazione psicologica dei genitori, peraltro del tutto ipotetica, in relazione alla quale tutti i servizi hanno formulato una prognosi negativa.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 (Rv.
672795 - 01).
Dunque non appare percorribile, perché non rispondente all'interesse della minore, l'ipotesi della “adozione aperta “ prospettata dagli appellanti.
Le considerazioni svolte rendono, altresì, evidente l'assoluta superfluità di una ulteriore relazione sociale nonché della perizia richieste dalla difesa degli appellanti per valutare le capacità genitoriali della coppia . Tale attività istruttoria, infatti, finirebbe soltanto per rinviare ulteriormente le determinazioni a tutela della minore, determinazioni non più procrastinabili in considerazione dell'accertato stato di abbandono per inadeguatezza e inidoneità di entrambi i genitori ad assolvere ai propri compiti tutelari e accuditivi.
Invero permangono le condizioni indicative della perdurante impossibilità dei genitori di assolvere i propri doveri genitoriali, per le problematiche di carattere relazionale e di tossicodipendenza che non permettono loro di soddisfare l'interesse della minore a crescere in un ambiente adeguato che possa favorire lo sviluppo armonico della sua personalità. D'altra parte, come ritenuto dal primo giudice, è necessario assicurare al più presto alla minore un contesto familiare adeguato che possa fornirle il sostegno morale e materiale che i genitori non sono stati in grado di offrirle in questi anni.
Per le ragioni sopra evidenziate ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.T.M. conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari emessa in data 26/11/2024 nel proc.n.662/2023 R.Abb., dichiarativa dello stato di adottabilità della minore Controparte_1
; condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del difensore della minore delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.160,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CNA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Manda alla cancelleria, per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte
d'Appello, l'11 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giovanna de Scisciolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riguardo all'atteggiamento paterno, nella relazione si legge quanto segue: "la sua postura e il comportamento non verbale evidenziano la difficoltà di comunicazione e la difficoltà di creare momenti di interazione e condivisione empatica con la bambina. Anche la comunicazione verbale è stata molto scarna, relegata a poche frasi incentrate su aspetti generici e non mirata ad interessarsi della vita, dei bisogni e dei desideri della bambina. Questa modalità di interazione, fredda, distaccata e disinteressata, senza alcun coinvolgimento emotivo si è ripetuta, con piccole eccezioni, in tutti gli incontri…"
dr.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dr. Oronzo Putignano Consigliere
dr.ssa Roberta Savelli Consigliere
dr.ssa Grazia Pierri Componente Privato
dr. Aldo Amoia Componente Privato sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, iscritta sul ruolo generale al n. 91/2025 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Michela Lopolito Parte_1 Parte_2
=appellanti=
E
in persona del tutore avv. Cherubina Palmieri, rappresentata e difesa da Controparte_1 quest'ultima
=appellata =
Procuratore Generale in sede
=appellato=
La sentenza impugnata
Con sentenza del 26.11.2024, notificata il 6.12.2024, emessa all'esito del procedimento n. 662/2023 Reg. Abb., il Tribunale per i Minorenni di Bari: ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il Controparte_1
14.12.2018; ha dichiarato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei signori Parte_2
e ;
[...] Parte_1 ha vietato ogni contatto tra la minore e la sua famiglia di origine e disposto che il Servizio di
NPIA e di cura del trauma interpersonale continui la presa in carico e il sostegno CP_2 psicologico per la piccola anche al fine di favorirne l'inserimento in una nuova CP_1 famiglia;
ha confermato la nomina in qualità di Tutore dell'avvocato Cherubina Palmieri e disposto il collocamento provvisorio ex art. 10 della L. 184/1983 e ss.mm. della minore presso una coppia a scopo adottivo e l'apertura del fascicolo “A” da trasmettere alla competente Equipe Adozione in sede.
Nella sentenza, il Tribunale per i minorenni ripercorre l'iter attraverso il quale si è giunti all'adozione della pronuncia impugnata, dando atto che la vicenda familiare della minore era pervenuta all'attenzione del T.M. su ricorso del Pubblico Ministero, in ragione della grave situazione di pregiudizio in cui versava la bambina, la cui madre, in data 16/3/2019, era stata tratta in arresto a seguito del rinvenimento nella propria abitazione di 149 dosi di cocaina.
Nel procedimento n. 449/2019 V.G. i servizi sociali avevano segnalato che la bambina versava in una condizione di grande incuria, non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non frequentava coetanei, non aveva ancora il controllo degli sfinteri e viveva in una casa inadeguata;
pertanto, con decreto del 16/3/2022, il Tribunale aveva confermato l'affidamento della minore al servizio sociale di Barletta disponendone l'immediato collocamento in comunità madre-bambino, o in comunità per soli minori qualora la madre non avesse voluto seguire la figlia. Inoltre, aveva prescritto alla signora di continuare Parte_1
a frequentare il SER.D, incaricando il consultorio familiare di Barletta di valutare le competenze genitoriali di e . Parte_2 Parte_1
Nel periodo in cui madre e figlia erano collocate in comunità, emergeva la grave inadeguatezza genitoriale della la quale assumeva cocaina all'interno della struttura, dimostrando Pt_1 scarso senso di responsabilità verso la figlia e le altre ospiti e mettendone a rischio l'incolumità.
Pertanto, con decreto del 29/4/2022, il TM disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura. Sennonché la si allontanava arbitrariamente dalla comunità portando con sé Pt_1 la minore e rendendosi irreperibile ( , interpellato dalle forze dell'ordine, sosteneva di Parte_2 non avere notizie della compagna e della figlia). Conseguentemente il Tribunale, con decreto del 12/10/2022, dichiarava sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 nei confronti della figlia minore e incaricava il servizio sociale del Comune di Barletta di collocare la sola minore, una volta rintracciata, in un'adeguata struttura comunitaria, preferibilmente fuori dal territorio di Barletta.
La piccola veniva rintracciata dopo oltre sei mesi, in occasione di un incidente stradale CP_1 nel quale era rimasta coinvolta con la madre, e collocata in comunità. Con decreto del 10 maggio 2023 il Tribunale confermava l'affidamento al servizio sociale del comune di Barletta e il collocamento in comunità della minore;
vietava i contatti tra la minore e la madre, prescrivendo a quest'ultima di presentarsi al SER. per la formulazione CP_3 di una diagnosi e l'eventuale avvio di un percorso terapeutico.
Evidenziava il Tribunale che nella relazione del 1/6/2023 l'équipe della struttura comunitaria aveva riferito che al momento dell'ingresso nella comunità la bambina si presentava in stato di incuria e trascuratezza e aveva un segno sul lato sinistro della bocca che la stessa attribuiva ad una condotta del padre, verosimilmente violenta;
inoltre, la bambina evidenziava una grave situazione di sofferenza e disagio tanto che nei primi giorni di collocamento in comunità si poneva in allerta quando sentiva suonare il campanello, soffriva di enuresi notturna e non era autonoma delle pratiche igienico sanitarie. Col passare del tempo, tuttavia, la minore appariva più serena ed instaurava relazioni positive con gli operatori della struttura pur manifestando problematiche di lentezza esecutiva, meritevole di approfondimento.
Riportava il Tribunale che in data 26/8/2023 i genitori si erano presentati in un parco pubblico ove la bambina si intratteneva con gli operatori della comunità ed altri coetanei, con il palese intento di portarla via, tanto che gli operatori avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Di conseguenza, veniva disposto il trasferimento di in un'altra struttura. CP_1
In tale contesto iniziava l'iter di valutazione della minore presso la NPIA, al fine di approfondire il rallentamento psicomotorio di cui appariva portatrice e la condizione di paura che manifestava. Peraltro, destava particolare preoccupazione la circostanza, riferita dalla bambina, secondo cui a casa era solita fare la doccia con il padre e ricevere carezze su tutto il corpo.
L'assistente sociale del Comune di Barletta evidenziava che la collaborazione con il padre era molto difficile poiché il spesso assumeva nei confronti degli operatori atteggiamenti Parte_2 intimidatori. Nel contempo, il SER.D segnalava che la madre della minore continuava ad essere positiva a oppiacei, cocaina e metadone, mentre la psicologa del consultorio familiare di
Barletta riferiva che nel 2012, stante la condizione di tossicodipendenza della madre, le altre due figlie della , avute con un altro compagno, erano state affidate agli zii paterni. Il Pt_1
, a sua volta, era già stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale nei confronti di un'altra figlia.
Poiché i servizi avevano rappresentato che ogni tentativo di recupero delle competenze genitoriali della coppia era risultato vano, il Tribunale, con decreto Parte_3 provvisorio del 27/7/2023 sospendeva entrambi dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, confermando il collocamento di quest'ultima in casa famiglia, con divieto di incontrare i genitori. Sulla base di questi elementi, su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto in data 8 novembre 2023 veniva disposta l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore . Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione del 25/1/2024 la signora dichiarava di essere Parte_1 legata al padre della bambina da 15 anni, di fare uso di cocaina da 5-6 anni e di non aver mai pensato di entrare in una comunità di recupero;
tuttavia, si dichiarava disponibile a rivolgersi ai servizi specialistici per recuperare la capacità genitoriale. Anche , manifestata Parte_2 piena consapevolezza della condizione di tossicodipendenza della compagna, si dichiarava disponibile a sottoporsi all'accertamento delle proprie capacità genitoriali.
Nella relazione di aggiornamento del 17 maggio 2024 la comunità segnalava il progressivo miglioramento delle condizioni di vita della bambina e la necessità di proseguire gli interventi di supporto. Invero, il Centro di cura del trauma interpersonale aveva segnalato come fosse stata diagnosticata alla minore una sindrome ipercinetica, un funzionamento intellettivo limite e un disturbo evolutivo specifico del linguaggio in soggetto con problemi legati ad eventi sfavorevoli e nell'infanzia. Il servizio ipotizzava, in capo alla bambina, un quadro clinico compatibile con un “disturbo reattivo dell'attaccamento”, segnalando come bambini portatori di tale disturbo abbiano “sperimentato grave trascuratezza materiale, affettiva e sociale espesso manifestano anche altri problemi come ritardi cognitivi, motori e del linguaggio, ritardi nella crescita o sviluppo irregolare compresi peso e altezza”.
La responsabile della comunità riferiva che la bambina dal momento del suo ingresso, in data
26 agosto 2023, non aveva più incontrato la madre della quale non aveva mai chiesto notizie agli operatori.
Il consultorio familiare rappresentava come la madre, nonostante la disponibilità manifestata verbalmente, non si era mai presentata agli appuntamenti fissati e, di fatto, non si era resa disponibile agli accertamenti disposti sulle sue competenze genitoriali. Per di più, anche dagli ultimi accertamenti presso il SER.D. risultava positiva all'uso di sostanze stupefacenti. Quanto al padre, il consultorio familiare rimarcava che il “non è in grado di decodificare i Parte_2 bisogni della bambina e di sintonizzarsi con i suoi bisogni, non appare in grado di proteggere la bambina da una madre inadeguata”e che non era stato possibile predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità a causa del comportamento oppositivo dell'uomo.
Anche la dottoressa del Centro di cura del trauma interpersonale, in sede di udienza, Per_1 precisava che il padre non si era recato al CSM per gli accertamenti. Evidenziava che “la bambina è nata in [...] astinenza. Inizialmente è passiva. Nel disegno della famiglia rappresenta la madre solo con la testa, mentre il padre ha un'espressione facciale poco rassicurante. Circa un'eventuale sospensione degli incontri, non riesco a differenziare le due figure genitoriali ma l'attivazione delle figure genitoriali in genera sintomatologia CP_1 altamente disfunzionale…”.
Terminata l'istruttoria, il PM chiedeva che fosse riconosciuto lo stato di abbandono della minore con interruzione della frequentazione in atto tra la minore e il padre;
il tutore si associava alle richieste del PM;
il difensore dei genitori si opponeva alla dichiarazione dello stato di abbandono, chiedendo la ripresa della relazione genitori-figlia, anche in forma protetta.
Il Tribunale sottolinea le circostanze ritenute di rilievo ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono della minore evidenziando che: CP_1
a) al momento della segnalazione del servizio sociale la minore viveva in un ambiente domestico insalubre e carente sotto il profilo igienico sanitario;
b) la minore, al momento dell'ingresso in comunità, evidenziava una situazione di grave sofferenza e non era in grado di provvedere autonomamente allo svolgimento dei compiti di cura primaria compatibili con la sua età. Le sue condizioni di vita, come segnalato dalla comunità ospitante, hanno subito un progressivo miglioramento in quanto la minore viene supportata e guidata costantemente dagli operatori. Tali dati sono sintomatici dell'inadeguatezza grave dei due genitori e dell'incapacità di fornire alla minore anche le cure primarie, con grave pregiudizio per i suoi processi di sviluppo e le sue condizioni di salute psico-emotive;
c) la grave compromissione delle competenze genitoriali dei signori e Parte_2 [...]
(che aveva portato alla dichiarazione di sospensione dall'esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale e all'inserimento della bambina in comunità) è rimasta stabile durante tutto il procedimento. Sin dall'avvio del procedimento di volontaria giurisdizione i genitori hanno mostrato disinteresse nei confronti della figlia, disattendendo gli appuntamenti con i servizi specialistici incaricati di accertare le loro competenze genitoriali e di predisporre eventuali percorsi di recupero. Nonostante la manifestazione di disponibilità, entrambi i genitori hanno disertato gli appuntamenti con i servizi, dimostrando immaturità e incapacità di sintonizzarsi sui bisogni evolutivi della bambina;
d) come si evince dalla relazione del 20 maggio 2024 del consultorio familiare, lo stile e le scelte di vita della madre sono rimaste identiche nel tempo;
persistono la dipendenza da sostanze stupefacenti, ormai cronicizzata, e l'incapacità di cogliere i dati della realtà;
e) il padre, non riconoscendo i limiti della compagna, non assume un comportamento di protezione della figlia, è scarsamente in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita della minore, non sempre riesce a decodificarne le richieste, non sa essere stimolante ed empatico nel rapporto interpersonale. La sua attenzione nei confronti della figlia è limitata al soddisfacimento dei bisogni primari.
Ritiene, conclusivamente, il Tribunale che pur registrandosi un dichiarato interesse della coppia alla ripresa della frequentazione con la figlia e al recupero delle competenze, l'istruttoria ha accertato la oggettiva inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale, evidenziando limiti e carenze nei confronti della figlia che non hanno subito, nel corso del giudizio, alcun significativo miglioramento. Reputa, quindi incompatibili i tempi di crescita sana ed equilibrata della minore con quelli, del tutto incerti, di eventuale recupero delle capacità genitoriali e non rispondente all'interesse della bambina un eccessivo dilatarsi dei tempi di permanenza in comunità, occorrendo garantirle un luogo di affetti stabile, esclusivo e dedicato. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli operatori sociali, nonché delle risultanze istruttorie complessive ritiene, quindi, di dover procedere quanto prima l'individuazione di una coppia a scopo adottivo, reputando accertata la condizione abbandonica della minore.
L'appello di e Parte_2 Parte_1
Avverso la detta sentenza ha proposto appello il difensore dei genitori della minore, con atto depositato il 15/1/2025, per i motivi che si vanno ad esporre.
In primo luogo, la difesa censura la valutazione del Tribunale per i minorenni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale materna e paterna. Sostiene il difensore che sebbene il TM abbia incaricato il competente consultorio familiare di valutare la possibilità di recupero delle competenze accuditive e genitoriali, non è stato attivato alcun percorso in favore della coppia e il provvedimento è rimasto disatteso. Infatti, la casa famiglia che ospita la minore si è limitata ad organizzare pochissimi incontri con il padre (sussistendo il divieto di incontro con la madre), mentre il consultorio familiare non ha disposto concreti interventi a sostegno della genitorialità. Anche nella relazione del 20/5/2024 il consultorio si è limitato a esaminare la situazione pregressa relativa ai genitori senza proporre né attuare alcun programma di sostegno alla genitorialità.
Si impugna, inoltre, la sentenza anche nella parte in cui non ha previsto la possibilità di una
“adozione aperta” al fine di consentire alla minore di mantenere il legame con le figure genitoriali.
Gli appellanti, in conclusione, chiedono la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità non sussistendone i presupposti di legge, ordinando che la minore riprenda CP_1 ad incontrare i genitori, dettandone eventualmente modalità e supervisione;
in subordine, chiedono che la minore riprenda a frequentare i genitori con frequenza settimanale/o CP_1 mensile oltre che con colloqui telefonici anche disponendo, ove ritenuto opportuno, per la minore e i genitori, un percorso di recupero del loro rapporto. In caso di conferma dello stato di adottabilità, gli appellanti chiedono sia disposta una “adozione aperta”.
In via istruttoria, chiedono che venga disposta CTU per la valutazione della capacità delle figure genitoriali, nonché l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del consultorio familiare.
Si è costituita in giudizio, in qualità di tutore della minore, l'avvocato Cherubina Palmieri eccependo in via preliminare il difetto di notifica del ricorso (atto di citazione) e del decreto di fissazione dell'udienza al tutore della minore. Nel merito, chiede rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli appellanti, la difesa della minore ne rappresenta l'ultroneità “alla luce di tutte le valutazioni già elaborate nel tempo dai servizi a ciò deputati”.
Anche il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'appello evidenziando che “le carenze genitoriali emerse, le incertezze sui tempi di recupero e comunque la condizione di abbandono oggettivo della minore, per la perdurante assenza di figure adulte di riferimento, sono tutti elementi che impongono la dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola CP_1
pur con la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e divieto di ogni
[...] contatto tra la minore la sua famiglia di origine”.
Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di notifica dell'atto di gravame alla minore rappresentata dalla tutrice è stato sanato, essendosi l'avvocato Palmieri costituita in data
10/4/2025 ed avendo la Corte, all'udienza del 14/4/2025, rinviato la causa all'udienza dell'11 luglio 2025 concedendo termine sino al 30/6/2025 per il deposito di memorie difensive.
Nel merito, ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale circa l'attuale incapacità di ambedue i genitori di prendersi cura della figlia sia del tutto condivisibile e che, di CP_1 conseguenza, l'appello non possa trovare accoglimento.
Deve premettersi che la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore presuppone che sia accertata l'esistenza di una grave incapacità dei genitori ad assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità; ed infatti, l'art. 1 della legge 184/83, come modificato dalla legge
149/01 (così come l'art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo), prevede il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, con la conseguenza che la dichiarazione dello stato di adottabilità è una soluzione estrema, cui fare ricorso quando ogni altro rimedio appare inadeguato e la rescissione del legame familiare
è l'unico strumento che possa evitare al minore un più grave ed irreparabile pregiudizio al suo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è necessario accertare, oltre all'esistenza di una condizione di abbandono (nei termini in precedenza specificati), anche che tale condizione non sia temporanea e cioè che ci si trovi in presenza di una tendenziale irrecuperabilità di adeguate capacità genitoriali;
proprio per tale ragione, i presupposti della dichiarazione di abbandono non coincidono in toto con quelli della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, postulando quest'ultima “solo” una grave incapacità genitoriale e non anche un'irrecuperabile compromissione della relativa funzione.
Naturalmente, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, il recupero della capacità genitoriale deve essere concretamente possibile (eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti) e non meramente ipotetico o auspicato, dal momento che è interesse preminente del minore quello di non essere esposto a pericolose sperimentazioni, dall'esito quasi sicuramente infausto (Cass. 341/14); deve trattarsi, inoltre, di recupero possibile in tempi ragionevoli, motivo per cui sussiste lo stato di abbandono quando l'attesa del possibile recupero delle capacità genitoriali non sia compatibile con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità (contesto che non può essere garantito tramite l'affidamento etero – familiare, il quale ha per legge carattere temporaneo;
Cass. 16283/14).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata contiene un puntuale resoconto delle condotte poste in essere dai genitori che hanno, dapprima, determinato l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore e, infine, CP_1 indotto il Tribunale a formulare un giudizio di persistente incapacità ed inadeguatezza della coppia genitoriale non essendovi, allo stato, secondo quanto emerge da tutti gli atti istruttori e in particolare dalla relazione del consultorio familiare del 20 maggio 2024, una prognosi favorevole per il recupero delle funzioni genitoriali, in tempi accettabili, da parte della coppia
. Parte_3
Quanto alla madre, deve ricordarsi che il primo procedimento a tutela della minore fu aperto in conseguenza dell'arresto della , nella cui abitazione furono rinvenute 149 dosi di Pt_1 sostanza stupefacente del tipo cocaina (n.b., in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, la donna ha riportato una condanna alla pena di quattro anni di reclusione). In quella circostanza il servizio sociale verificò che la minore versava in condizioni di profonda incuria poiché non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non aveva ancora il controllo degli sfinteri e viveva in condizioni igienico sanitarie inadeguate. La tossicodipendenza della , risalente nel tempo tanto che la Pt_1 piccola è nata in [...] astinenza, non è mai venuta meno. CP_1
Non può non ricordarsi che la prima comunità nella quale la donna fu ospitata con la figlia segnalava la scarsa cura della minore da parte della madre, la quale aveva assunto cocaina anche all'interno della struttura, accusando un malore. A seguito di tale evento il Tribunale aveva disposto l'allontanamento della madre dalla struttura rilevandone la grave inadeguatezza genitoriale e lo scarso senso di responsabilità verso la figlia, vieppiù confermati dal fatto che la
, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, si allontanò arbitrariamente dalla Pt_1 comunità portando con sé la bambina e facendone perdere le tracce per oltre sei mesi.
Anche quando la bambina fu rintracciata, a seguito di un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta con la madre, la stessa presentava ancora segni di incuria e, collocata in comunità, versava in una situazione di grave sofferenza che si manifestava attraverso enuresi notturna e uno stato di allerta quando sentiva suonare il campanello.
Nella relazione della comunità educativa Crisalide di Molfetta, ove la minore era stata collocata il 12/4/2023, si riporta, a tal riguardo, che “all'ingresso la minore presentava elementi di trascuratezza nella cura (peso in eccesso e indumenti non confacente alla sua età);… la bambina, inoltre, aveva un segno sul viso, nello specifico sul lato sinistro della bocca;
la stessa riferiva che la bua era stata provocata dal padre… I primi giorni mostrava uno stato CP_1 di allerta quando sentiva il suono del campanello… Relativamente alle tappe di sviluppo psicomotorio emerge: ritmo sonno-veglia irregolare, caratterizzato da frequenti risvegli notturni di breve durata, tali da richiedere l'intervento dell'educatrice finalizzato a rassicurare ad aiutare la piccola riaddormentarsi;
il bisogno di dormire con la porta della camera aperta
e la presenza di due episodi di diuresi notturna”.
L'inidoneità della madre a provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia emerge, in particolare, dalla relazione del consultorio familiare del 23/1/2024 nella quale - premessa la difficoltà della psicologa di incontrare la da sola ed entrambi i genitori i quali, dopo Pt_1 un primo incontro, non avevano più risposto alle chiamate - si riporta che la signora Parte_1 già in passato aveva manifestato la sua incapacità genitoriale, tanto che per proteggere
[...] le sue due figlie, avute da un altro compagno, dalle condizioni di grave pregiudizio in cui vivevano, ne era stato disposto l' affido agli zii paterni. Nella citata relazione si evidenzia, altresì, che “a distanza di dieci anni la condizione della signora non è cambiata… La sua dipendenza da sostanze permane… Durante i due colloqui è stata sempre molto agitata e in entrambe le circostanze, quando si è sentita messa di fronte alle contraddizioni, si alzava improvvisamente ed è andata via imprecando… La signora nega di essere dipendente da sostanze, riferisce che al SERD “la drogano” e che è stata drogata dalla ginecologa al momento del parto. Ritiene di essere una madre adeguata e nega tutti gli addebiti che le sono stati fatti, vale a dire che nega di non aver fatto i vaccini e di non aver fatto seguire la bambina dal pediatra ma, alla richiesta di mostrare libretto sanitario, dice di non trovarlo.… Dice di aver iscritto la figlia ad una scuola privata ma non ricorda il nome e non trova il foglio di iscrizione. Sull'essere stata agli arresti domiciliari minimizza, riferisce di essere scappata dalla comunità perché la bambina era stata graffiata sul viso da un'altra bambina, quindi l'ambiente non era sicuro”. Si rileva, infine, che la signora: “non ha consapevolezza dei dati di realtà - non mette in discussione il suo agire- non è in grado di dare significato alle esperienze pregresse - non sa riconoscere e rispondere ai bisogni della bambina (considerando le condizioni in cui versava la bambina al momento della visita domiciliare), presenta una dipendenza patologica da sostanze, ormai cronicizzata. Quindi gli indicatori prognostici di trattabilità e recupero sono tutti negativi. Nei trascorsi dieci anni non ha elaborato nessun tipo di consapevolezza e cambiamento, di conseguenza non ha attivato comportamenti riparativi pur avendone avuto la possibilità, attraverso l'inserimento in comunità. Inoltre ora come allora non esiste il supporto della rete familiare “.
Anche nella relazione del SERD di Barletta in data 21/3/2024 si evidenzia che i controlli tossicologici effettuati dalla a partire dal 27/7/2017 hanno sempre dato esito di Pt_1 positività alla cocaina. La donna ha ripreso a frequentare il servizio dell'aprile 2023, “tuttavia non è possibile rilevare una piena compliance al programma di recupero, in quanto la paziente spesso non si è presentata ai colloqui psico-sociali… Da ultimo, l'inefficacia del programma terapeutico ambulatoriale è comprovata dall'esito dei drug test che hanno dato riscontro di positività alla cocaina, al metadone e agli oppiacei… L'utente non ha mostrato la volontà di aderire ad un eventuale programma terapeutico di tipo residenziale”.
Infine, nella relazione del 20 maggio 2024, la psicologa del consultorio familiare di Barletta riporta al Tribunale che gli appuntamenti per i colloqui sono stati ripetutamente disattesi dalla con varie e implausibili scuse e che la donna ha evitato di mettersi in discussione e di Pt_1 confrontarsi con gli operatori;
aggiunge che l'osservazione del ruolo genitoriale conferma quanto già riscontrato negli anni passati e che in particolare “il tempo non è servito a far assumere la consapevolezza necessaria che va poi a determinare il cambiamento. Lo stile e le scelte di vita della signora sono rimaste, persiste la dipendenza da sostanze ormai Pt_1 cronicizzata, così come persiste l'incapacità di cogliere i dati di realtà.” Con riferimento al padre, già dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un'altra figlia, emerge dagli atti l'incapacità di garantire alla minore CP_1 adeguata tutela, attenzioni affettive e materiali e una condizione di vita serena.
Nella relazione del consultorio familiare di Barletta in data 23/1/2024 la psicologa dottoressa riporta quanto segue: “il signor ha un atteggiamento compassionevole nei CP_4 Parte_2 confronti della , la protegge e la giustifica, negando anche l'evidenza dei suoi Pt_1 comportamenti disfunzionali nei confronti della bambina. Riferisce che non era conoscenza della dipendenza dalle sostanze della signora perché lui esce al mattino presto per andare in campagna e torna nel tardo pomeriggio, quindi non ha contezza di ciò che fa la signora né di chi frequenta. Gli ho fatto notare che tale spiegazione non è assolutamente credibile e che comunque, nel marzo 2019, quando la bambina aveva solo pochi mesi, la signora è stata agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, pertanto da quel momento in poi ha saputo ufficialmente che la figlia era nelle mani di una madre inaffidabile… Pertanto lui è ancora più irresponsabile di lei poiché, essendo normodotato, è in grado di assumere consapevolezza di quanto stava accadendo, non ha assolto alle sue responsabilità genitoriali in termini di cura, protezione, accudimento, riconoscimento dei bisogni della bambina. Non ha chiesto aiuto, non ha preso in considerazione i comportamenti pregiudizievoli messi in atto dalla madre a danno della minore. Non è stato in grado di cogliere le ricadute emotive sulla bambina e il danno alla sua sana crescita affettiva e comportamentale…. Durante il colloquio
è stato guidato a riflettere sul suo comportamento e si è reso conto di non aver protetto la figlia, ma la sua attenzione è sempre rivolta alla signora… In conclusione il signor ha Parte_2 usato inconsapevolmente la bambina come figura terapeutica per far star bene la signora, e probabilmente anche se stesso, considerando che entrambi hanno perso le figlie. Gli indicatori prognostici del signor sono negativi, perché ha avuto la possibilità di far curare la Parte_2 signora attraverso l'inserimento in comunità ma ha interpretato questo passaggio come una punizione e non come un'opportunità di cambiamento. Infatti ha ammesso di essere andato personalmente a prenderle in comunità e di aver fatto credere di non avere notizie mentre erano tranquillamente a casa (n.d.r. si fa riferimento all'episodio dell'allontanamento arbitrario della madre dalla comunità, unitamente alla figlia). È molto scarsa la capacità di saper riconoscere le criticità, di saper chiedere aiuto e di conseguenza impegnarsi nell'attivare un cambiamento.…”. Nella ulteriore relazione del consultorio familiare in data 20 maggio 20241 e nel corso dell'udienza svoltasi in data 21 maggio 2024, la psicologa ha sottolineato che il comportamento del padre durante gli incontri con la bambina è stato freddo e privo di empatia;
l'uomo si è rivelato incapace di trasmettere affetto: “il PÀ, benché felice di vederla, non ha mai interagito con la bambina e questo lo si evince dal fatto che è stato sempre seduto su una sedia in occasione degli incontri, senza un coinvolgimento emotivo. La comunicazione verbale è stata più aperta ma, comunque, tutti gli interventi del PÀ erano formulati con frasi stringate ed essenziali, con domande del tipo “sei andata a scuola”, “cosa vuoi fare, vuoi disegnare”. La comunicazione non è adeguata… La bambina ha detto 'ho fame' e il padre non ha proferito parola e anche alla richiesta di bere non ha proferito parola. Questo è stato per me importante per dedurre che il padre non si occupa o preoccupa della bambina.…”.
Tale valutazione trova conferma in quanto riferito, nella stessa udienza, dalla responsabile della comunità. La dottoressa ha dichiarato che dal momento del suo ingresso nella CP_5 struttura (risalente al 26 agosto 2023) la bambina, pur non incontrando la madre dall'aprile
2023, non ha mai chiesto di lei. Quanto al padre, le conversazioni telefoniche duravano circa venti minuti in viva voce, alla presenza dell'operatore. Spesso, durante le chiamate, vi erano momenti di silenzio e a volte il padre decideva di chiudere la conversazione prima del tempo stabilito. Ha riferito, altresì, la dottoressa che “le chiamate apparivano sterili nel CP_5 senso che i contenuti erano sostanzialmente relativi al cibo, ai giochi, alle uscite, alla scuola.
rispondeva sempre a monosillabi e il padre non appariva in grado di stimolare la CP_1 figlia o guidarla. rispondeva sì e no. A volte siamo intervenuti per sostenere la CP_1 conversazione.”
In conclusione, deve rilevarsi che le gravi incapacità dei genitori hanno sicuramente impedito alla minore di avere quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per il suo sviluppo e la formazione della sua personalità; basti pensare a quanto emerge dalle relazioni delle comunità in cui la piccola è stata ospitata, dalle quali si desume che la stessa, mentre era collocata nella comunità mamma-minore, non riceveva adeguata cura da parte della genitrice (la , va ribadito, arrivava a fare uso di cocaina all'interno della Pt_1 struttura) e che, ora che si trova in comunità da sola, non parla dei genitori e sta facendo rapidi progressi sul piano dei comportamenti (v. relazione a firma della dott.ssa in data CP_5
17/5/2024). A tal riguardo, anche la rappresentante della NPIA, all'udienza del 21/5/2024, ha riferito che “le caratteristiche della bambina sono compatibili con una prolungata esposizione
a esperienze traumatiche nel tempo… Durante l'osservazione non ha mai parlato dei suoi genitori. Non fa alcun riferimento alle figure genitoriali. Se la si induce a pensare alle figure genitoriali, va in chiusura, è insofferente e mostra delle difficoltà ad approcciarsi a queste modalità di pensiero e contenuto”.
Gli appellanti, del resto, non contestano le inequivocabili emergenze fattuali dell'istruttoria svolta ma sostengono che, nonostante la manifestata disponibilità della coppia ad avviare un percorso di recupero delle capacità genitoriali, né i servizi sociali nè il consultorio familiare hanno predisposto gli opportuni interventi a sostegno della genitorialità, in tal modo disattendendo quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni, al fine di consentire la ripresa della relazione genitori-figlia.
Ritiene la Corte che tale assunto sia privo di qualsiasi fondamento e smentito dall'intera istruttoria espletata.
Invero, numerosi e ripetuti sono stati i tentativi del consultorio familiare, dei servizi sociali territoriali, del SERD e di tutti gli operatori coinvolti nella vicenda di coinvolgere i genitori in un percorso di recupero volto a favorire un cambiamento del loro stile di vita, una presa di coscienza delle criticità del loro atteggiamento nei confronti della minore, l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo, necessaria a stabilire un rapporto empatico con la bambina.
Tali tentativi, reiterati nel tempo, sono irrimediabilmente falliti per l'indisponibilità dei genitori,
i quali hanno assunto un atteggiamento negatorio delle criticità, fortemente oppositivo e talora, specialmente da parte del , anche minaccioso e intimidatorio nei confronti degli Parte_2 operatori, rifiutando di mettere in discussione le proprie certezze e il proprio stile di vita.
È sufficiente, e solo a titolo esemplificativo, richiamare le relazioni del SERD che riferiscono dei ripetuti tentativi di incentivare la a seguire un programma terapeutico Pt_1 ambulatoriale, anche puntando su una maggiore acquisizione di consapevolezza circa i rischi per la salute e le conseguenze negative delle condotte di abuso di sostanze stupefacenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale;
tentativi tutti falliti a causa del rifiuto della donna non solo di sottoporsi a un qualsivoglia programma terapeutico, men che meno di tipo residenziale, ma anche di frequentare regolarmente il SERD per i colloqui psico-sociali.
Analogo atteggiamento la ha assunto nei confronti del consultorio familiare. Infatti, Pt_1 pur consapevole delle prescrizioni e delle raccomandazioni del TM e nonostante la disponibilità ad un cambiamento verbalmente manifestata, non si è presentata agli incontri programmati, adducendo giustificazioni inverosimili. Inoltre, richiamata dagli operatori ed invitata a riflettere sulla possibilità offertale dal TM di dimostrare il suo impegno e il suo reale interesse per la bambina, ha reagito recriminando contro gli operatori. (Vedi relazione del consultorio familiare in data 20/5/2024).
All'udienza del 21/5/2024, la dottoressa ha riferito testualmente quanto segue: “il CP_4 consultorio ha completato le valutazioni sulle competenze genitoriali. A dire il vero, la madre non si è presentata. Non si è presentata al servizio, giustificandosi la prima volta e chiedendo un altro appuntamento. Al secondo non si è presentata. Al terzo non è venuta. La signora non va al SERD dal 2023 e non incontra la psicologa e l'assistente sociale, mentre continua ad andare due volte alla settimana dal medico per fare i controlli tossicologici e sono risultati positivi alla cocaina e ai cannabinoidi.… Il padre non è in grado di decodificare i bisogni della bambina e di sintonizzarsi con i suoi bisogni. Non appare in grado di proteggere la bambina da una madre inadeguata. Non è mai stato predisposto per il padre un percorso di sostegno alla genitorialità ma il genitore è sempre stato oppositivo a qualunque intervento. Al primo appuntamento, il signor non si è mai presentato. Non è un padre consapevole, Parte_2 non si è reso conto di niente. Si è rifiutato di parlare con me dicendo che con me non parlerà ma parlerà solo con la bambina. Mi ha minacciato, dicendomi che per sua figlia farebbe qualsiasi cosa e che se gliela tolgono lui è disposto ad andare in galera pur di farmela pagare…”.
Alla stessa udienza anche la dottoressa ha riferito che il padre “non si è presentato al Per_1
Part CSM. Il padre non ha aderito all'invito richiesto, non ci sono stati accessi del ”.
Orbene, accertata la sussistenza di un'attuale grave incapacità di ambedue i genitori, si tratta di verificare se ci si trovi in presenza di un'irrecuperabile compromissione della funzione genitoriale, ovvero di una situazione recuperabile, eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti;
naturalmente, come in precedenza osservato, il recupero non deve essere meramente ipotetico o auspicato - dal momento che è interesse preminente della minore quello di non essere esposta a pericolose sperimentazioni dall'esito quasi sicuramente infausto - e deve risultare possibile in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità.
Anche a tal proposito, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale – e contestata dagli appellanti - sia corretta;
ed infatti, alla luce delle emergenze istruttorie, non è concretamente ipotizzabile un recupero delle capacità genitoriali dei genitori in tempi compatibili con la necessità di garantire alla minore un armonico sviluppo della sua personalità. La madre, tossicodipendente da molti anni, non ha mai mutato il suo stile di vita rifiutando di intraprendere qualsiasi percorso terapeutico che le consentisse di recuperare le proprie capacità genitoriali. Anche il padre si è rivelato incapace di acquisire consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e di offrire alla minore le cure materiali ed affettive indispensabili per una crescita psico-fisica equilibrata.
Oltremodo significative risultano le considerazioni conclusive contenute nella relazione del consultorio familiare di Barletta del 20/5/2024,circa la totale irrecuperabilità delle capacità genitoriali della coppia . Osserva, infatti la psicologa “… L'osservazione del Persona_2 loro ruolo genitoriale altro non è che la conferma di quanto già riscontrato negli anni passati.
Il tempo non è servito a far assumere loro la consapevolezza necessaria, che va poi a determinare il cambiamento. Lo stile e le scelte di vita della signora sono rimaste Pt_1 identiche, persiste la dipendenza da sostanze ormai cronicizzata, così come persiste
l'incapacità di cogliere i dati di realtà. Il signor non riconoscendo i limiti della Parte_2 signora, non assume un comportamento di “protezione” della figlia né nell'ambiente interno alla famiglia né rispetto a quello esterno. È scarsamente in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita, non sempre riesce a decodificare le sue richieste, non sa essere stimolante ed empatico nel rapporto interpersonale. La sua attenzione nei confronti della figlia è limitata al soddisfacimento dei bisogni primari come mangiare, vestirsi e avere un tetto.… Alla luce di quanto su esposto, si ritiene opportuno non dar seguito agli incontri padre figli a, a tutela della salvaguardia emotiva della bambina che continua ad avere relazioni sterili, inadeguate e saltuarie con le figure genitoriali. Dall'osservazione degli incontri è emerso che la bambina ha sviluppato un attaccamento di tipo disorganizzato. Le modalità di contatto che ha al momento con le figure genitoriali, certo non l'aiutano a costruire la sua identità e la sua stabilità emotiva, già gravemente compromessa dalle prime esperienze di vita in un nucleo familiare disfunzionale”.
Alla stregua di tali risultanze, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale - che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, ha ritenuto irrimediabilmente compromesso il legame affettivo tra genitori e minore e non rispondente all'interesse di quest' ultima salvaguardare il legame con la famiglia di origine - sia corretta e pienamente condivisibile.
Ed infatti, nessuno dei genitori ha manifestato un minimo di resipiscenza né dimostrato, al di là delle generiche manifestazioni di disponibilità, di volersi seriamente ed effettivamente impegnare in un percorso di responsabilizzazione e cambiamento finalizzato al recupero della capacità genitoriale, nonostante le plurime opportunità loro offerte dai servizi che, a vario titolo, sono stati coinvolti. Sicchè, come opportunamente rilevato dal TM, la minore non deve essere più posta nella condizione di dover attendere la maturazione psicologica dei genitori, peraltro del tutto ipotetica, in relazione alla quale tutti i servizi hanno formulato una prognosi negativa.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 (Rv.
672795 - 01).
Dunque non appare percorribile, perché non rispondente all'interesse della minore, l'ipotesi della “adozione aperta “ prospettata dagli appellanti.
Le considerazioni svolte rendono, altresì, evidente l'assoluta superfluità di una ulteriore relazione sociale nonché della perizia richieste dalla difesa degli appellanti per valutare le capacità genitoriali della coppia . Tale attività istruttoria, infatti, finirebbe soltanto per rinviare ulteriormente le determinazioni a tutela della minore, determinazioni non più procrastinabili in considerazione dell'accertato stato di abbandono per inadeguatezza e inidoneità di entrambi i genitori ad assolvere ai propri compiti tutelari e accuditivi.
Invero permangono le condizioni indicative della perdurante impossibilità dei genitori di assolvere i propri doveri genitoriali, per le problematiche di carattere relazionale e di tossicodipendenza che non permettono loro di soddisfare l'interesse della minore a crescere in un ambiente adeguato che possa favorire lo sviluppo armonico della sua personalità. D'altra parte, come ritenuto dal primo giudice, è necessario assicurare al più presto alla minore un contesto familiare adeguato che possa fornirle il sostegno morale e materiale che i genitori non sono stati in grado di offrirle in questi anni.
Per le ragioni sopra evidenziate ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.T.M. conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari emessa in data 26/11/2024 nel proc.n.662/2023 R.Abb., dichiarativa dello stato di adottabilità della minore Controparte_1
; condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del difensore della minore delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.160,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CNA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Manda alla cancelleria, per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte
d'Appello, l'11 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giovanna de Scisciolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riguardo all'atteggiamento paterno, nella relazione si legge quanto segue: "la sua postura e il comportamento non verbale evidenziano la difficoltà di comunicazione e la difficoltà di creare momenti di interazione e condivisione empatica con la bambina. Anche la comunicazione verbale è stata molto scarna, relegata a poche frasi incentrate su aspetti generici e non mirata ad interessarsi della vita, dei bisogni e dei desideri della bambina. Questa modalità di interazione, fredda, distaccata e disinteressata, senza alcun coinvolgimento emotivo si è ripetuta, con piccole eccezioni, in tutti gli incontri…"