Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8866 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
E 0886 6/ 02 N 6 O 8 9 Ce A 1 I I / T 5 R A 4 / R . 6 A T N 2 T EPUBBLICA S - . I U R G . E B E P . . I L R DE PO ITALIANO D R L L T A A E . D D B ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E A S A Oggetto T T I N E N R 1 S 3 E E SEZIONE TRIBUTARIA I S 1 Tributaria T A E . A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 25694/00 Cron. 24256 Dott. Giuseppe Vito IO MAGNO - Rel. Consigliere Dott. IO MERONE Consigliere - Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 73218 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CECERE ANGELINA;
intimata - CommissioneavversO la sentenza n. 330/99 della tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 20/10/99; -551 udita la relazione della causa svolta nella camera di W consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito IO MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OM IO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d. 1. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, 1'ammontare del reddito imponibile rideterminava esclusione della stessa e notificava al con contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, e nei confronti di EC EL, erede di OM IO, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 3 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con 1 il modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, in legge 24 luglioconvertito con modificazioni 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per 1 residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, quale norma n. 28, deve essere considerato agevolazione, introduttiva di un'ulteriore consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n.4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31.1.2002 Al cous. extensore re Presidente ben haver Оренда Мадело IL CANCELLIERE "હું Osvaldo Ascanio Oggi 19 GIU. 2002. 1 IL CANCELLIERE C Osvaldo sanIO E N O I Z A 6 A I 8 5 R 9 R T . 1 S / A N I 4 T - / G 6 U E B 2 R B . . I L R . L R A P . A T D D . B E L A E T A T D I N I E 1 R S S 3 E N 1 E E T S . A I N A M 5