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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4242/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MORETTI REMO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Manerbio (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. PEDRIONI VITTORIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 20.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni libere del padre, ma, comunque, tendenzialmente, a weekend alternati dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica sera, e un paio di cene a settimana, compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) Assegnazione della casa familiare, sita a Manerbio (BS), in via Kennedy n. 19, a Parte_1
in qualità di genitore collocatario del minore;
[...]
3) A carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Controparte_1 versamento di un assegno dell'importo di € 700,00 mensili - con decorrenza dal mese di dicembre
2024 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pralboino (BS) in data 9.6.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2002, unione dalla quale è nato il figlio in data 17.5.2008. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni congiunte trascritte in epigrafe e a spese di lite compensate;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore, la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4242/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MORETTI REMO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Manerbio (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. PEDRIONI VITTORIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 20.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affidamento condiviso del figlio minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e frequentazioni libere del padre, ma, comunque, tendenzialmente, a weekend alternati dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica sera, e un paio di cene a settimana, compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) Assegnazione della casa familiare, sita a Manerbio (BS), in via Kennedy n. 19, a Parte_1
in qualità di genitore collocatario del minore;
[...]
3) A carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Controparte_1 versamento di un assegno dell'importo di € 700,00 mensili - con decorrenza dal mese di dicembre
2024 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pralboino (BS) in data 9.6.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2002, unione dalla quale è nato il figlio in data 17.5.2008. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni congiunte trascritte in epigrafe e a spese di lite compensate;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore, la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209