Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 febbraio 1976 |
Commentario • 1
- 1. Dalla Basaglia alle R.E.M.S.: l’evoluzione normativa e culturale del sistema di assistenza al paziente psichiatrico-forenseNicola Barbuzzi · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2021
sommario:Introduzione. – 1. L'evoluzione normativa del sistema italiano di assistenza sino al 1978 – 2. La svolta umanizzante dell'esperienza di Gorizia. – 3. La Legge Basaglia e il sistema di assistenza al paziente psichiatrico-forense. – 4. Conclusioni Introduzione Presentata solo sei mesi prima in Parlamento da Bruno Orsini, la Legge 13 maggio 1978 n. 180, più conosciuta come Legge Basaglia in tema di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” ha rappresentato, sin da subito, più che un semplice intervento normativo una vera e propria rivoluzione culturale avendo avuto, tra l'altro, il merito di aver reso la psichiatria italiana famosa nel mondo[1]. Nei giorni …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/11/2019, n. 565Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 565/2019REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 67561/PG del registro di segreteria promosso dalla signora M. P. P., nata a MI il MI ed ivi residente al MI, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso in riassunzione depositato il 31/8/2007, dagli avvocati Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero e con essi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. …Leggi di più...
- nevrosi da indennizzo·
- causa di servizio·
- prescrizione quinquennale·
- parere medico-legale·
- riassunzione giudizio·
- pensione di guerra·
- epilessia·
- art. 1, 2, 3, 5 legge 648/1950·
- legittimazione passiva·
- spese giudiziarie
Versioni del testo
- Art. 1. Struttura interna dell'ospedale psichiatrico
Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto. - Art. 2. Personale dell'ospedale
Ogni ospedale psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un medico igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un aiuto ed almeno un assistente.
L'ospedale deve inoltre avere il personale idoneo per una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.
Tale personale e' assunto per pubblico concorso.
Dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto.
Fino a quando non verra' diversamente disposto continueranno ad avere vigore le norme che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza, assistenza e quiescenza del personale dipendente dagli ospedali psichiatrici delle province e degli altri enti pubblici.
I regolamenti speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa relative alle nomine del personale, salvo che sia diversamente stabilito da vigenti norme, agli orari di servizio, alle sanzioni disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata. - Art. 3. Personale dei centri di igiene mentale
I centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere diretti da un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un psicologo, medici psichiatri, assistenti sociali, assistenti sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.