Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 febbraio 1976 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/11/2019, n. 565Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 565/2019REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 67561/PG del registro di segreteria promosso dalla signora M. P. P., nata a MI il MI ed ivi residente al MI, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso in riassunzione depositato il 31/8/2007, dagli avvocati Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero e con essi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. …Leggi di più...
- nevrosi da indennizzo·
- causa di servizio·
- prescrizione quinquennale·
- parere medico-legale·
- riassunzione giudizio·
- pensione di guerra·
- epilessia·
- art. 1, 2, 3, 5 legge 648/1950·
- legittimazione passiva·
- spese giudiziarie
- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/09/2015, n. 4263Provvedimento: N. 09036/2009 REG.RIC. N. 04263/2015REG.PROV.COLL. N. 09036/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9036 del 2009, proposto da: NN TE, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Morello, con domicilio eletto presso IA MA RE in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; contro Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dani, con domicilio eletto presso RI FF in Roma, Via dei Gracchi, 39; nei confronti di Direttore …Leggi di più...
- recupero somme indebite·
- funzioni psicoterapiche·
- presupposti soggettivi ed oggettivi·
- trattamento giuridico-economico·
- natura transitoria norma·
- annullamento d'ufficio·
- interesse pubblico·
- d.P.R. n. 761/1979·
- potere di autotutela·
- buona fede percipiente·
- riforma sanitaria·
- equiparazione psicologi psichiatri·
- Art. 14, legge n. 207/1985·
- comunicazione avvio procedimento amministrativo
- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/07/2013, n. 3717Provvedimento: N. 09843/2005 REG.RIC. N. 03717/2013REG.PROV.COLL. N. 09843/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9843 del 2005, proposto da: RT RI, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mencarelli, con domicilio eletto presso l'Avv. Romolo Giuseppe Cipriani in Roma, Piazza Camerino, n. 15; contro Regione Toscana; U.S.L. N.3 di Pistoia, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Merusi e dall'Avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso il medesimo Avv. Fabio …Leggi di più...
- equiparazione retributiva·
- rivalutazione monetaria e interessi legali·
- atti autoritativi·
- riconoscimento delle funzioni psicoterapiche·
- delibera della Giunta Regionale·
- prescrizione del diritto·
- art. 14, comma 3, l. 207/1985·
- trattamento giuridico del personale
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2013, n. 7324Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere - Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere - Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7774-2011 proposto da: TI FR [...], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIZIA ANTONINO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (A.S.P.) DI MESSINA quale subentrante all'AUSL N. 5 DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, …Leggi di più...
- art. 14, comma terzo, della legge n. 207 del 1985·
- fondamento·
- psicologi psichiatri·
- applicabilità·
- limiti·
- equiparazione ai medici psichiatri·
- servizio sanitario nazionale·
- unità sanitarie locali·
- personale dipendente·
- igiene e sanità pubblica·
- organizzazione territoriale
- 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/09/2012, n. 4883Provvedimento: N. 06452/2008 REG.RIC. N. 04883/2012REG.PROV.COLL. N. 06452/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6452 del 2008, proposto da: EI RI ZI, rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Bevilacqua in Roma, via RInna Dionigi n. 57; contro USSL n. 72 di Magenta, ora ASL Provincia di Milano 1; Gestione liquidatoria ex USSL n. 72 di Magenta, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carnevale, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Terenzio in Roma, via Pier …Leggi di più...
- equiparazione retributiva·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- ospedali psichiatrici·
- prescrizione del diritto all'equiparazione retributiva·
- diritto transitorio per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali·
- art. 14 co. 3 legge n. 207 del 1985·
- legge n. 515 del 1971·
- legge n. 431 del 1968·
- psicologi psichiatrici·
- centri o servizi psichiatrici istituiti dalle province
Versioni del testo
- Art. 1. Struttura interna dell'ospedale psichiatrico
Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto. - Art. 2. Personale dell'ospedale
Ogni ospedale psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un medico igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un aiuto ed almeno un assistente.
L'ospedale deve inoltre avere il personale idoneo per una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.
Tale personale e' assunto per pubblico concorso.
Dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto.
Fino a quando non verra' diversamente disposto continueranno ad avere vigore le norme che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza, assistenza e quiescenza del personale dipendente dagli ospedali psichiatrici delle province e degli altri enti pubblici.
I regolamenti speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa relative alle nomine del personale, salvo che sia diversamente stabilito da vigenti norme, agli orari di servizio, alle sanzioni disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata. - Art. 3. Personale dei centri di igiene mentale
I centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere diretti da un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un psicologo, medici psichiatri, assistenti sociali, assistenti sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.