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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO pronunciato la seguente Opposizione a decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1747/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 12.12.2025, avente ad oggetto: N. 1747/25
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; e vertente
tra
[...]
in persona N. _______________ Parte_1
dell'amministratore p.t. dott. corrente in ZA, Parte_2
[...]
, Via Gigante, n. 23, rappresentato e difeso Controparte_1 N. _______________
n. 180/2025 R.B. Lav. dall'avv. M. Rotondi del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del
Discusso nel termine difensore in Salerno, Via San Leonardo, n. 52; del 12.12.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc e
rappresentato e difeso dall'avv. G. Vitale del Foro CP_2
di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso monitorio, Deposito minuta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in _________________
ZA (Sa), Via L. Cacciatore, n. 36, Galleria Mediterraneo,
Scala F;
Pubblicazione in data
Opposto
__________________
Giudizio n. 1747/25 R.G. pag. 1 Parte_3 CP_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 31.01/04.02.2025, n. 094/25 D.I., notificato in data 20.02.2025, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva al in Parte_1
persona dell'amministratore p.t. dott. corrente in Parte_2
ZA, Frazione , Via Gigante, n. 23, di pagare in favore CP_1
di la somma di euro 12.000,00 per Tfr, oltre accessori, CP_2
con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 18.03.2025, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 094/25; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 12.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 094/25 D.I., emesso in data
31.01/04.02.2025, proposta dal Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. dott.
[...] Parte_2
Giudizio n. 1747/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 corrente in ZA, Frazione , Via Gigante, n. 23 è CP_1
infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, le doglianze del opponente sono Parte_1
palesemente destituite di fondamento.
Invero, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente va evidenziato che, al di là del mero dato Parte_1
del numero civico (del tutto irrilevante, di per sé, ben potendo gli Uffici
Comunali aver proceduto ad una nuova o diversa numerazione), nessuna prova concreta è stata fornita dall'opponente circa l'esistenza di due o
Giudizio n. 1747/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 più condominii diversi, denominati “ , ubicati nella Parte_1
frazione del Comune di ZA, e quindi circa la non CP_1
riferibilità del credito azionato al opponente. A tal fine, in Parte_1
mancanza di altra documentazione probante, appare del tutto priva di rilievo, ad avviso del Tribunale adito, anche la circostanza del diverso codice fiscale (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo telematico di parte opponente), dato di mero interesse tributario: peraltro, nella prima certificazione, datata 17.11.2023, si legge Parte_1
Fabbricato A, Via Gigante n. 23 , codice fiscale CP_1
, nella seconda certificazione, egualmente in data P.IVA_1
17.11.2023, si legge semplicemente Parte_1 [...]
, codice fiscale , che appare essere una Controparte_3 P.IVA_2
dizione più ampia, non limitata ad un solo fabbricato.
Egualmente è destituita di fondamento l'eccezione relativa alla asserita violazione dell'art. 638 cpc. Infatti, il ricorso monitorio contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 125 cpc, così come richiamato dal suddetto art. 638: peraltro, il ricorso monitorio riporta anche il numero del codice fiscale, non richiesto dall'art. 125 cpc.
In riferimento, poi, all'eccezione di mancanza di prova scritta idonea
a fondare l'emanazione del decreto ingiuntivo, va semplicemente evidenziato, a smentita di tale assunto dell'opponente , che Parte_1
in sede monitoria l'odierno opposto ha depositato copia della transazione/piano rientro per la corresponsione del Tfr, sottoscritta tra il predetto e il , in persona dell'amministratore p.t. dott. Parte_1 [...]
in data 24.04.2024, le ricevute di pagamento delle prime rate, Pt_2
esecuzione del detto piano di rientro/transazione, e la busta paga dell'opposto relativa al mese di agosto 2020: tali documenti sono CP_2
palesemente sufficienti a fondare l'emanazione del decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 633 e ss. cpc.
Infine, palesemente destituite di fondamento sono anche le eccezioni
Giudizio n. 1747/25 R.G. pag. 4 Parte_4
relative al merito della controversia. Infatti, posto che non si discute in questa sede circa il rapporto di lavoro dell'opposto col , Parte_1
risultante ex actis, e circa la natura subordinata o meno dello stesso (per cui risultano del tutto irrilevanti le argomentazioni sul punto contenute alle pagg.
6-8 dell'atto di opposizione), la documentazione versata in atti comprova, senza ombra di dubbio, l'esistenza del credito vantato dall'opposto nella misura indicata nel ricorso monitorio. CP_2
In particolare, nel piano di rientro in data 22.04.2024 (allegato anche alla memoria di costituzione, all. n. 1) risulta che il credito per Tfr, alla data suddetta del 22.04.2024 è pari a euro 20.400,00, già detratti alcuni anticipi precedenti rispetto all'iniziale somma di euro 24.000,00 netti
(euro 28.000,00 lordi).
Successivamente sono state versate n. 4 rate, di cui la prima di euro
2.000,00 in data 17.05.2024, euro 800,00 in data 18.06.2024, euro
800,00 in data 15.07.2024 ed euro 800,00 in data 20.08.2024, importi da detrarre dalla somma residua di Tfr di euro 20.400,00 (cfr. all. nn. 6, 7, 8
e 9 del fascicolo telematico dell'opponente; e all. n. 2 del fascicolo telematico dell'opposto).
Dall'importo, poi, va anche detratta la somma ulteriore di euro 4.000,00, corrisposta dal in data 03.10.2006, come risulta dal verbale Parte_1
assembleare (cfr. all. n. 10 del fascicolo telematico dell'opponente): somma anche questa già menzionata nel ricorso monitorio e detratta dall'importo inziale di euro 20.400,00.
Pertanto, l'importo residuo a credito dell'opposto BO è proprio quello indicato nel ricorso monitorio, cioè euro 12.000,00 (euro 20.400,00 – euro 2.000,00 – euro 2.400,00 – euro 4.000,00): da tale somma non possono essere sottratti (come erroneamente fatto dall'opponente) gli importi di ulteriori euro 2.000,00 in data 28.12.2023 (all. n. 5 del fascicolo dell'opponente), in quanto già detratto in conto Tfr nel piano di rientro in data 22.04.2024; e di euro 9.500,00, percepita dal BO tra
Giudizio n. 1747/25 R.G. pag. 5 Parte_4 settembre 2020 e marzo 2022 (all. n. 11 del fascicolo dell'opponente), in quanto trattasi di compensi per l'attività di custodia, non di importo per
Tfr, nemmeno menzionato in tale documento.
In ultimo, è del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, la prova testimoniale articolata dal opponente, Parte_1
pagg. 4 e 5 del ricorso: infatti, la stessa attiene a circostanze già documentate e, in ogni caso, a circostanze relative al rapporto di lavoro e alla sua natura, non oggetto di discussione nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di Parte_1
opposizione in favore della parte opposta, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
D.M. n. 55/201, causa di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
094/25 D.I., emesso in data 31.01/04.02.2025 e notificato in data
20.02.2025, proposta dal Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. dott. corrente in
[...] Parte_2
ZA, Frazione , Via Gigante, n. 23, nei confronti di CP_1
, con ricorso depositato in data 18.03.2025 e ritualmente CP_2
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 094/25 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna il opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposto delle spese del presente giudizio di opposizione, che
Giudizio n. 1747/25 R.G. pag. 6 Parte_3 CP_2 vengono liquidate in euro 3.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1747/25 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 Parte_1 CP_2