Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3637 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata in [...] il [...] e ivi residente a[...], C.F. Parte 1
,
elettivamente domiciliata in Iglesias, alla via Valverde n. 45, presso lo C.F. 1
studio dell'Avv. Monica Pinna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
contro
,nato il [...] in [...] e residente in [...]alla Loc. Canale Controparte_1
dei Gatti snc, C.f. C.F. 2
convenuto- contumace
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Domanda la conferma di quanto disposto con l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. con revoca dei tempi di frequentazione tra padre e figlia."
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Con ricorso depositato in data 07.06.2024, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale domandando
a modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 5013/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 16.07.2019, l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, Persona 1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio nel periodo compreso tra l'anno 2015 e il 2021; che dalla relazione è nata
ER di anni sei, nata dal una figlia: ERsona 1 (9.02.2017); di avere un' altra figlia,
matrimonio contratto con il sig. Controparte_2 di aver subito durante l'intera convivenza innumerevoli abusi, atti vessatori in presenza delle figlie minori e lesioni personali;
che anche dopo la fine della relazione il resistente ha posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestia che hanno comportato la modifica delle proprie abitudini di vita per la tutela dell'incolumità anche delle figlie;
che il resistente versa in uno stato di tossicodipendenza cronico da sostanze stupefacenti ed in passato era in carico al Sert di Carbonia;
di aver sporto per le minacce e violenze subite formale querela e che con la sentenza n. 9 del 9.01.2024, il Tribunale Penale di Cagliari ha riconosciuto il resistente responsabile dei reati ascrittegli condannandolo alla pena di anni tre e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile;
che in particolare, la suddetta pronuncia ha accertato che il resistente, dopo la fine della relazione,
ha fatto mancare alla figlia minore ER 1 il sostentamento economico e si è disinteressato della stessa;
che con decreto n. 5013/2019 il Tribunale di Cagliari ha regolamento le condizioni di affido e mantenimento della minore disponendo l'affidamento condiviso della stessa con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno,
nonché disponendo l'obbligo a carico del resistente di contribuire al suo mantenimento con il versamento di un mensile assegno dell'importo di euro 250,00; che il resistente, nei primi mesi, ha corrisposto il predetto contributo economico sporadicamente e con modesti importi e di essere pertanto stata costretta ad avviare un procedimento esecutivo nei suoi confronti;
che allo stato il resistente risulta essere creditore della somma complessiva di euro 9.750,00 euro (corrispondente a trentotto (38) mensilità di assegno di mantenimento non versato) e di aver sporto querela nei suoi confronti per l'anzidetto inadempimento.
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All'udienza di comparizione dell'11.12.2024, parte ricorrente presente personalmente ha dichiarato:
"Dalla convivenza con il resistente è nata una figlia, ER 1 il 9.2.2017. A seguito della separazione anche per i comportamenti violenti del ER 1 è stato pronunciato il decreto del '
quale domando la modifica. Attualmente abito a Domusnovas con la bambina, e un'altra figlia minore avuta da precedente matrimonio, in una casa con il mio nuovo compagno. la casa è in locazione. Attualmente non lavoro ma in precedenza ho lavorato come OSS sporadicamente. Il
ER 1 non versa il mantenimento e verosimilmente lavora in nero. Versa in stato di tossicodipendenza cronica. Non vede la figlia dal gennaio del 2023 e non chiede notizie della stessa.
L'ultima chiamata risale al 9 febbraio 2017 il giorno del compleanno di ER_1 Ho problemi per la gestione ordinaria e straordinaria della bambina quanto a consensi, autorizzazioni, documenti etc.
Faccio presente che pende procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale presso il
TDM."
Il Giudice all'esito dell'udienza ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Parte 1 con la possibilità per la stessa diERsona 1
assumere in via autonoma ogni decisione relativa alla predetta minore. Ha, inoltre, revocato il decreto del 16.7.2019 (Pt 2 013/2019) con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre e incaricato i Servizi Sociali del comune di
Domusnovas al fine di fornire informazioni, in ordine a tale nucleo familiare e allo stato della minore ERsona 1
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All'udienza del 17.03.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto della pronuncia della sentenza che ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Persona 1
domandando la conferma di quanto disposto con l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. con revoca dei tempi di frequentazione tra padre e figlia.
Il Giudice a seguito della discussione orale ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
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Relativamente al regime di affido della minore il Tribunale ritiene di confermare l'affido super esclusivo alla madre già disposto con l'ordinanza resa in data 11.12.2024, non essendone mutati i presupposti.
Giova osservare, difatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L.
n. 54 del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appare avvalorata anche dal contegno processuale del ER 1 , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della Pt 1, il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti della figlia ascritto al medesimo dalla ricorrente. La ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza di comparizione che il convenuto versa in uno stato di tossicodipendenza cronico, che ha posto in essere condotte violente per le quali
è stato condannato penalmente e che lo stesso dopo la fine della relazione non ha più contribuito al pagamento dell'assegno previsto per il mantenimento della figlia minore.
Il disinteresse manifestato nel lungo periodo dal resistente alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità, al suo mantenimento, ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, che può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente e per il quale il Tribunale per i minorenni con sentenza n. 29 del 24.02.2025 ha pronunciato anche la decadenza della responsabilità genitoriale del ER 1
Deve essere confermata viceversa la prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale della ricorrente, la quale si è sempre occupata con continuità e responsabilità della figlia, cosicché la medesima potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti, che riguardano l'educazione,
l'istruzione e la salute della minore.
Dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 26.05.2025 è emerso difatti che la minore ha una relazione positiva (di affetto e complicità) sia con la madre che con il compagno della stessa e frequenta proficuamente la scuola ed una attività sportiva.
Alla luce della sopracitata sentenza del Tribunale per i Minorenni deve confermarsi la revoca del diritto di visita del resistente regolamentata nel precedente decreto già disposta nel presente procedimento in data 11.12.2024. Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere rimborsate all'erario in quanto la sig.ra Parte 1 è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica del decreto n. 5014/2019 del
16.07.2019, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a Parte 1 della figlia minore Persona 3
fissando, ai fini anagrafici, la residenza presso la madre;
la Pt 1 potrà adottare tutte le decisioni inerenti la vita della minore sia ordinarie che straordinarie e prestare i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori;
2. revoca il diritto di visita del padre dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale;
3. conferma per il resto le disposizioni del decreto n.5013/2029 del 16.07.2019; 4. condanna Controparte_1 a rifondere le spese di lite in favore dell'erario essendo la Pt_1
ammessa al patrocinio a spese dello stato, che si liquidano in euro 3200,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti