Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprieta' industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprieta' industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.