Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
È ammissibile la costituzione di parte civile a seguito di richiesta di applicazione della pena proposta successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2007, n. 36093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36093 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/09/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2983
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013311/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC HR (RINUNCIANTE), N. IL 06/03/1975;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Meloni per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, successivamente all'emissione di decreto di giudizio immediato, ha applicato a CI TI, ex art. 444 c.p.p., la pena di 4 anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di TE RO, condannando l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile. Il CI ha proposto ricorso limitatamente alla condanna al pagamento di tali spese, sull'assunto dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nell'udienza camerale fissata a seguito di conversione del giudizio immediato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, ed invoca a sostegno di tale tesi il disposto dell'art. 446 c.p.p., comma 1, che richiama il solo art. 458, comma 1 e non anche il comma 2, secondo cui il decreto di fissazione dell'udienza conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato deve essere notificato anche alla persona offesa. Il ricorso è infondato.
La richiesta di applicazione della pena proposta successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato non preclude, invero, la costituzione di parte civile, dovendo la richiesta stessa essere ancora vagliata dal giudice e non essendo, quindi, ancora noto se il giudizio immediato seguirà il suo normale corso o se il procedimento si concluderà con l'applicazione della pene concordata. Non è dato rinvenire nella disciplina codicistica alcuna disposizione che, in detta fase, precluda la costituzione di parte civile per l'eventualità di celebrazione del giudizio immediato, con conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2, in tema di condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile medesima.
Nessuna indicazione in contrario può trarsi dall'invocato disposto dell'art. 446 c.p.p., comma 1, e dal suo rinvio al solo art. 458 c.p.p., comma 1 posto che il procedimento è retto dal decreto di giudizio immediato, del quale è prevista la notifica anche alla persona offesa dal reato (art. 456 c.p.p., comma 2). Non può tenersi conto della rinuncia al ricorso inviata per posta dall'interessato in quanto non rispettosa delle forme e dei modi prescritti dall'art. 589 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt.581, 582 e 583 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007