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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.649/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter
Micelie Fabio Ganci
e
Controparte_1
in persona del dipendenti Andrea Ferri, Uriana Chiusaroli, e IA IA
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie non godute (nell'anno 2022\23: essendo stata espressamente rinunciata la domanda per l'anno successivo, con le note del 24/6/25), negato dall'Amministrazione considerandolo in ferie “ex lege” (ex art.155 L.228/12) nelle giornate di sospensione delle lezioni (non impegnate in « scrutini, … esami di Stato e … attività valutative»), deve essere riconosciuto in quanto « Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con pagina 1 di 3 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di
Cassazione con sentenza 16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
2. Il ricorrente deduce espressamente di non essere stato né invitato dai «dirigenti scolastici» a fruire delle ferie, né informato «che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva».
3. In ordine alle somme conseguentemente dovute si rileva che, per quanto si evince anche dai prospetti rispettivamente redatti dalle parti, la contestazione riguarda:
3.1. in primo luogo la considerazione o meno, accanto alle ferie propriamente dette, anche delle tre giornate di «festività soppresse»; in merito si rileva che, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (Cass.8926/24), ai fini di cui si tratta
«poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie» per esse «evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime»;
3.2. in secondo luogo l'ammontare della retribuzione giornaliera, in relazione alla quale la difesa attorea esplicita i nel ricorso criteri di calcolo e produce tabelle retributive (doc.14 e 15, non contestati) dall'esame delle quali la somma considerata di € 65,75 (per l'orario pineo) non appare eccessiva;
non vi è quindi apparente ragione di considerare la somma (di poco) inferiore evincibile dal prospetto prodotto (doc.10) da parte convenuta, la quale non ha in alcun modo specificato i motivi di tale differenza;
3.3. in terzo luogo la comparazione dell'orario di lavoro del ricorrente (9 ore a settimana) ad un orario pieno di 24 ore in luogo delle 18 indicate in ricorso;
sul pagina 2 di 3 punto, nel silenzio di parte ricorrente, si rileva che l'art.435 del prodotto CCNL
(doc.4 attoreo) prevede un orario di « 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria», ma di 22+2 ore «per gli insegnanti della scuola primaria»: come il ricorrente, per quanto risulta dal doc.1 allegato al ricorso;
su questo (unico) punto pertanto quanto dedotto di parte resistente merita in tutta apparenza accoglimento.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (861,22 x18 : 24 = 645,92), nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 645,92, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 27/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.649/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter
Micelie Fabio Ganci
e
Controparte_1
in persona del dipendenti Andrea Ferri, Uriana Chiusaroli, e IA IA
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie non godute (nell'anno 2022\23: essendo stata espressamente rinunciata la domanda per l'anno successivo, con le note del 24/6/25), negato dall'Amministrazione considerandolo in ferie “ex lege” (ex art.155 L.228/12) nelle giornate di sospensione delle lezioni (non impegnate in « scrutini, … esami di Stato e … attività valutative»), deve essere riconosciuto in quanto « Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con pagina 1 di 3 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di
Cassazione con sentenza 16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
2. Il ricorrente deduce espressamente di non essere stato né invitato dai «dirigenti scolastici» a fruire delle ferie, né informato «che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva».
3. In ordine alle somme conseguentemente dovute si rileva che, per quanto si evince anche dai prospetti rispettivamente redatti dalle parti, la contestazione riguarda:
3.1. in primo luogo la considerazione o meno, accanto alle ferie propriamente dette, anche delle tre giornate di «festività soppresse»; in merito si rileva che, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (Cass.8926/24), ai fini di cui si tratta
«poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie» per esse «evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime»;
3.2. in secondo luogo l'ammontare della retribuzione giornaliera, in relazione alla quale la difesa attorea esplicita i nel ricorso criteri di calcolo e produce tabelle retributive (doc.14 e 15, non contestati) dall'esame delle quali la somma considerata di € 65,75 (per l'orario pineo) non appare eccessiva;
non vi è quindi apparente ragione di considerare la somma (di poco) inferiore evincibile dal prospetto prodotto (doc.10) da parte convenuta, la quale non ha in alcun modo specificato i motivi di tale differenza;
3.3. in terzo luogo la comparazione dell'orario di lavoro del ricorrente (9 ore a settimana) ad un orario pieno di 24 ore in luogo delle 18 indicate in ricorso;
sul pagina 2 di 3 punto, nel silenzio di parte ricorrente, si rileva che l'art.435 del prodotto CCNL
(doc.4 attoreo) prevede un orario di « 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria», ma di 22+2 ore «per gli insegnanti della scuola primaria»: come il ricorrente, per quanto risulta dal doc.1 allegato al ricorso;
su questo (unico) punto pertanto quanto dedotto di parte resistente merita in tutta apparenza accoglimento.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (861,22 x18 : 24 = 645,92), nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 645,92, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 27/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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