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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 378/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 378/2024, avente ad oggetto impugnazione di deliberazioni di assemblea condominiale, promossa da:
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...] C, Parte_1
C.F. , , nata a [...] il [...], ivi residente CodiceFiscale_1 Parte_2 in via San Cataldo n. 4, int. 12, C.f.. , e , nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
Siracusa il 21.07.1966, ivi residente in [...], C.F. tutti CodiceFiscale_3 rappresentanti e difesi dall'Avv. Michele Mascellari, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Noto alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23
ATTORI
CONTRO
con sede in Siracusa, Via Tisia n. 60, C.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo amministratore pro tempore Dott. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 residente, in Via Salso n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo C.F._4
Lantieri, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Via Necropoli Grotticelle n. 16/A Sc D
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , proponevano Parte_1 Parte_2 formale impugnazione delle deliberazioni assunte dalle assemblee dei condomini del complesso residenziale Finzia, posto in Siracusa, via Tisia n. 60, tenutesi rispettivamente il 20 maggio 2021 e
30 maggio 2022 per contrarietà alla legge e/o al regolamento delle decisioni assunte in seno alle stesse, chiedendone l'annullamento.
Più in particolare, gli attori, e , lamentavano di non essere stati Parte_1 Parte_2 mai convocati alle assemblee suddette, di aver avuto “aliunde in modo generico e parziale” conoscenza delle relative delibere in data 16.11.2022, e di aver promosso il giorno successivo procedimento di mediazione, conclusosi, con esito negativo il 18.12.2023.
L'attrice invece, proponeva impugnazione soltanto avverso la delibera del Parte_3
30.05.2022, affermando di avere avuto conoscenza di detta assemblea, mercè la ricezione del relativo verbale assembleare, a mezzo posta, con raccomandata di Poste Italiane spa n.
20036808257-1 in data 04 luglio 2022, e di aver promosso in data 3.09.2022, il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo il 18.12.2023.
Gli attori eccepivano, inoltre, l'invalidità della delibera assunta il 30 maggio 2022 di approvazione dei rendiconti per gli anni 2018, 2019 e 2020, poichè, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento di condominio, detti rendiconti non risultavano redatti con il criterio di cassa, ed ancora perchè le spese ivi annotate, non erano state ripartite conformemente alla disciplina di cui agli artt. 1123 e segg. cod. civ., non coincidevano con quelle effettivamente sostenute e non vi era corrispondenza tra le spese poste in uscita e le risultanze del conto corrente.
Detti rendiconti, secondo quanto dedotto ed eccepito dagli attori, risultavano ulteriormente privi dei requisiti di cui all'art. 1130 bis c.c., in quanto carenti sia del registro di contabilità sia della nota sintetica esplicativa della gestione e non presentavano, inoltre, la relazione dell'amministratore ed il registro di cassa.
In conclusione, gli attori chiedevano l'annullamento delle citate delibere condominiali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il in persona dell'Amministratore, Controparte_1
, il quale preliminarmente evidenziava la qualità degli attori di eredi del de cuius Controparte_2
, originario proprietario dell'appartamento facente parte del i Persona_1 Controparte_1 quali negligentemente, hanno omesso di comunicare all'amministratore la loro qualifica di eredi e comproprietari, pro quota indivisa, dell'immobile del de cuius, nonchè l'eventuale luogo, diverso dal domicilio paterno, in cui voler ricevere gli atti/documenti condominiali.
Ciò posto, deduceva di aver notificato i verbali assembleari del 29.03.2017, del 20.05.2021 e del
30.05.2022 con raccomandata del 30.06.2022 (ricevuta in data 04.07.2022) presso il domicilio del defunto padre , in Via Tisia n 60 Sc B) e, che pertanto, e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, destinatari di tale comunicazione, erano decaduti dall'impugnazione di dette delibere,
[...] decorso inutilmente il termine perentorio di giorni 30 da tale comunicazione.
Il convenuto, riteneva, inoltre, infondate le eccezioni mosse dagli attori. CP_1
In particolare, deduceva la piena validità del criterio di “misto” di redazione dei rendiconti, come suggerito dalla migliore dottrina e giurisprudenza e la conformità dei bilanci alle norme di legge, in quanto il registro contabile, attesa la mole della documentazione, era disponibile in sede di convocazione con l'esplicita postilla “visibile sia nel sito condominiale che presso lo studio dell'amministratore”, ed il riepilogo finanziario e la nota esplicativa risultavano allegati alla convocazione stessa. Infine, in ordine alla corretta tracciabilità delle somme, rivendicava, il corretto incasso in contanti delle quote condominiali. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
In assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
********
La domanda spiegata dagli attori è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In merito alla eccezione di mancata convocazione all'assemblea condominiale, occorre ritenere, nel silenzio della norma, che l'amministratore, che non sia a conoscenza del decesso di un condomino, non sia tenuto ad inviare alcun avviso agli eredi, fino a quando questi ultimi non gli manifestino la loro qualità, non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca.
Ed inoltre, anche se l'amministratore fosse informato del decesso, potrebbe solo dedurne che si è aperta una successione, ma non anche se la stessa è destinata ad essere regolata in base alle norme sulla successione legittima o testamentaria, né chi siano i chiamati nelle due ipotesi, e chi abbia effettivamente accettato l'eredità, diventando, per l'effetto, erede e come tale legittimato a partecipare alle assemblee condominiali e, di conseguenza, titolare del diritto alla convocazione (v.
Cass. n. 6926/2007, richiamata dalla più recente giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale di
Pesaro, Sent. n. 255/2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che era onere degli attori fornire prova di aver manifestato all'amministratore di condominio la propria qualità di erede e che, nella predetta qualità sarebbero subentrati nella titolarità dell'immobile condominiale. In mancanza di tale prova, che non è stata fornita, non gravava in capo all'Amministratore alcun onere di convocazione dell'assemblea condominiale nei confronti degli attori, con conseguente insussistenza del dedotto vizio di costituzione dell'assemblea condominiale.
Da quanto sopra si evince la regolare e valida costituzione delle assemblee condominiali del 20 maggio 2021 e del 30 maggio 2022.
Corollario dei principi sopra enunciati è la carenza di legittimazione degli attori all'impugnazione della delibera assembleare, non avendovi, come detto, diritto di partecipare, con conseguente rigetto delle altre questioni di annullabilità proposte.
A ciò si aggiunga che è soltanto con l'accettazione dell'eredità che l'erede subentra nei rapporti del de cuius, quindi nel caso di specie, nella titolarità e/o contitolarità dell'immobile e nel conseguente diritto di partecipazione all'assemblea condominiale.
Nel caso di specie, gli attori non solo hanno omesso qualunque prova, in ordine alla comunicazione all'amministratore della loro qualità di eredi, ma anche in ordine alla data del decesso del de cuius, nonché alla loro qualità di eredi al momento della convocazione delle assemblee condominiali oggetto di giudizio, introducendo la causa senza neanche qualificarsi quali eredi dell'originario proprietario dell'immobile condominiale, circostanza, quest'ultima, emersa soltanto in sede di comparsa di costituzione e risposta del convenuto e rimasta incontestata. CP_1
Alla luce dei superiori motivi, si rigetta la domanda degli attori, rimaste assorbite le altre eccezioni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 26.001 – 52.000).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 378/2024:
- Rigetta la domanda e condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore del , in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Siracusa, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 378/2024, avente ad oggetto impugnazione di deliberazioni di assemblea condominiale, promossa da:
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...] C, Parte_1
C.F. , , nata a [...] il [...], ivi residente CodiceFiscale_1 Parte_2 in via San Cataldo n. 4, int. 12, C.f.. , e , nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
Siracusa il 21.07.1966, ivi residente in [...], C.F. tutti CodiceFiscale_3 rappresentanti e difesi dall'Avv. Michele Mascellari, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Noto alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23
ATTORI
CONTRO
con sede in Siracusa, Via Tisia n. 60, C.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo amministratore pro tempore Dott. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 residente, in Via Salso n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo C.F._4
Lantieri, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Via Necropoli Grotticelle n. 16/A Sc D
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , proponevano Parte_1 Parte_2 formale impugnazione delle deliberazioni assunte dalle assemblee dei condomini del complesso residenziale Finzia, posto in Siracusa, via Tisia n. 60, tenutesi rispettivamente il 20 maggio 2021 e
30 maggio 2022 per contrarietà alla legge e/o al regolamento delle decisioni assunte in seno alle stesse, chiedendone l'annullamento.
Più in particolare, gli attori, e , lamentavano di non essere stati Parte_1 Parte_2 mai convocati alle assemblee suddette, di aver avuto “aliunde in modo generico e parziale” conoscenza delle relative delibere in data 16.11.2022, e di aver promosso il giorno successivo procedimento di mediazione, conclusosi, con esito negativo il 18.12.2023.
L'attrice invece, proponeva impugnazione soltanto avverso la delibera del Parte_3
30.05.2022, affermando di avere avuto conoscenza di detta assemblea, mercè la ricezione del relativo verbale assembleare, a mezzo posta, con raccomandata di Poste Italiane spa n.
20036808257-1 in data 04 luglio 2022, e di aver promosso in data 3.09.2022, il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo il 18.12.2023.
Gli attori eccepivano, inoltre, l'invalidità della delibera assunta il 30 maggio 2022 di approvazione dei rendiconti per gli anni 2018, 2019 e 2020, poichè, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento di condominio, detti rendiconti non risultavano redatti con il criterio di cassa, ed ancora perchè le spese ivi annotate, non erano state ripartite conformemente alla disciplina di cui agli artt. 1123 e segg. cod. civ., non coincidevano con quelle effettivamente sostenute e non vi era corrispondenza tra le spese poste in uscita e le risultanze del conto corrente.
Detti rendiconti, secondo quanto dedotto ed eccepito dagli attori, risultavano ulteriormente privi dei requisiti di cui all'art. 1130 bis c.c., in quanto carenti sia del registro di contabilità sia della nota sintetica esplicativa della gestione e non presentavano, inoltre, la relazione dell'amministratore ed il registro di cassa.
In conclusione, gli attori chiedevano l'annullamento delle citate delibere condominiali.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il in persona dell'Amministratore, Controparte_1
, il quale preliminarmente evidenziava la qualità degli attori di eredi del de cuius Controparte_2
, originario proprietario dell'appartamento facente parte del i Persona_1 Controparte_1 quali negligentemente, hanno omesso di comunicare all'amministratore la loro qualifica di eredi e comproprietari, pro quota indivisa, dell'immobile del de cuius, nonchè l'eventuale luogo, diverso dal domicilio paterno, in cui voler ricevere gli atti/documenti condominiali.
Ciò posto, deduceva di aver notificato i verbali assembleari del 29.03.2017, del 20.05.2021 e del
30.05.2022 con raccomandata del 30.06.2022 (ricevuta in data 04.07.2022) presso il domicilio del defunto padre , in Via Tisia n 60 Sc B) e, che pertanto, e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, destinatari di tale comunicazione, erano decaduti dall'impugnazione di dette delibere,
[...] decorso inutilmente il termine perentorio di giorni 30 da tale comunicazione.
Il convenuto, riteneva, inoltre, infondate le eccezioni mosse dagli attori. CP_1
In particolare, deduceva la piena validità del criterio di “misto” di redazione dei rendiconti, come suggerito dalla migliore dottrina e giurisprudenza e la conformità dei bilanci alle norme di legge, in quanto il registro contabile, attesa la mole della documentazione, era disponibile in sede di convocazione con l'esplicita postilla “visibile sia nel sito condominiale che presso lo studio dell'amministratore”, ed il riepilogo finanziario e la nota esplicativa risultavano allegati alla convocazione stessa. Infine, in ordine alla corretta tracciabilità delle somme, rivendicava, il corretto incasso in contanti delle quote condominiali. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
In assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
********
La domanda spiegata dagli attori è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In merito alla eccezione di mancata convocazione all'assemblea condominiale, occorre ritenere, nel silenzio della norma, che l'amministratore, che non sia a conoscenza del decesso di un condomino, non sia tenuto ad inviare alcun avviso agli eredi, fino a quando questi ultimi non gli manifestino la loro qualità, non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca.
Ed inoltre, anche se l'amministratore fosse informato del decesso, potrebbe solo dedurne che si è aperta una successione, ma non anche se la stessa è destinata ad essere regolata in base alle norme sulla successione legittima o testamentaria, né chi siano i chiamati nelle due ipotesi, e chi abbia effettivamente accettato l'eredità, diventando, per l'effetto, erede e come tale legittimato a partecipare alle assemblee condominiali e, di conseguenza, titolare del diritto alla convocazione (v.
Cass. n. 6926/2007, richiamata dalla più recente giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale di
Pesaro, Sent. n. 255/2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che era onere degli attori fornire prova di aver manifestato all'amministratore di condominio la propria qualità di erede e che, nella predetta qualità sarebbero subentrati nella titolarità dell'immobile condominiale. In mancanza di tale prova, che non è stata fornita, non gravava in capo all'Amministratore alcun onere di convocazione dell'assemblea condominiale nei confronti degli attori, con conseguente insussistenza del dedotto vizio di costituzione dell'assemblea condominiale.
Da quanto sopra si evince la regolare e valida costituzione delle assemblee condominiali del 20 maggio 2021 e del 30 maggio 2022.
Corollario dei principi sopra enunciati è la carenza di legittimazione degli attori all'impugnazione della delibera assembleare, non avendovi, come detto, diritto di partecipare, con conseguente rigetto delle altre questioni di annullabilità proposte.
A ciò si aggiunga che è soltanto con l'accettazione dell'eredità che l'erede subentra nei rapporti del de cuius, quindi nel caso di specie, nella titolarità e/o contitolarità dell'immobile e nel conseguente diritto di partecipazione all'assemblea condominiale.
Nel caso di specie, gli attori non solo hanno omesso qualunque prova, in ordine alla comunicazione all'amministratore della loro qualità di eredi, ma anche in ordine alla data del decesso del de cuius, nonché alla loro qualità di eredi al momento della convocazione delle assemblee condominiali oggetto di giudizio, introducendo la causa senza neanche qualificarsi quali eredi dell'originario proprietario dell'immobile condominiale, circostanza, quest'ultima, emersa soltanto in sede di comparsa di costituzione e risposta del convenuto e rimasta incontestata. CP_1
Alla luce dei superiori motivi, si rigetta la domanda degli attori, rimaste assorbite le altre eccezioni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 26.001 – 52.000).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 378/2024:
- Rigetta la domanda e condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore del , in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Siracusa, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.