Art. 2. (Integrazioni con legge di bilancio)
Con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari dal 1975 al 1978, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali e alle possibilita' del mercato finanziario, potranno essere autorizzate, sulla base del programma nazionale di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi di cui al precedente articolo in aggiunta a quelle previste dalla presente legge.
Con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari dal 1975 al 1978, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali e alle possibilita' del mercato finanziario, potranno essere autorizzate, sulla base del programma nazionale di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi di cui al precedente articolo in aggiunta a quelle previste dalla presente legge.