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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista E Revisore Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortona - Via Cavour 24 66026 Ortona CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.o.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Gentile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INV CONTRADDITT n. 402632240100200810 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la ricorrente avverso il provvedimento di acceretamento IMU NR.402632240100200810 anno di imposta 2019, del 13.05.2025, notificato il successivo 10.06.2025, per complessive € 2.865,00.
Deduceva il ricorrente l'erroneità e infondatezza dell'atto impugnato, la mancata valutazione del tipo e qualità di area sottoposta a tassazione, con omessa valutazione dei dissesti idrogeologici, dei vincoli paesaggistici oltre che della esistenza di aree intercluse. Concludeva come in atti. Resistevano in giudizio gli Enti in indirizzo ed in particolare la SOGET S.P.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Ortona, deducendo la correttezza del loro operato e insistendo per il rigetto del ricorso. Alla udienza del 4.12.2025, previo scambio di memorie, la causa veniva trattenuta in decisione con deposito tempestivo del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La domanda avanzata dalla parte istante merita accoglimento sul rilievo dell'esame delle risultanze documentali. Si osserva che, dall'esame analitico del provvedimento di accertamento impugnato, oltre che dalla documentazione prodotta e versata in atti, ed esaminando il N.
TA. del P.r.g. del Comune di Ortona, le aree non accessibili con dissesti idrogeologici e vincoli paesaggistici meglio indicate al F.g. 2, p.lle 28 e 420, non sono asseritamente aree di transito e accessibili, mentre per le aree al servizio di fabbricati di cui all' F.g. 2, p.lle 4298, 4300, trattasi di aree deputate al mero transito e manovra su strada densamente percorsa, ed in parte a servizio di attività commerciali non diversamente utilizzabili. Per quanto attiene le aree intercluse tra mare, ferrovia e subordinate a vincoli paesaggistici, di cui al F.g. 2, sulle stesse aldilà delle interlocuzioni svolte tra le parti e di cui alla PEC dell'11.04.2025, inidonea appare la stima di valore di € 60 al mq, senza quantomeno la riduzione forfettizzata proposta dall'Ente resistente. Analogo ragionamento va effettuato per le ulteriori particelle, che attraverso una analisi della relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ortona, devono essere ritenute erroneamente tassate.
Effettivamente la complessità della vicenda non appare essere stata adeguatamente dettagliata nel corso della corrispondenza dell'11.04.2025, atteso che da un preliminare esame non è individuabile con certezza l'adeguata applicazione della detrazione del 30% ipotizzata. La complessità della controversia e la oggettiva difficoltà di ricostruzione delle somme maturate nel dettaglio e della applicazione corretta delle imposte sullo stesso, inducono allo stato all'accoglimento del gravame, con condanna al pagamento delle spese di lite, determinate in maniera forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro
750,00 oltre incombenti di legge. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista E Revisore Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortona - Via Cavour 24 66026 Ortona CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.o.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Gentile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INV CONTRADDITT n. 402632240100200810 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la ricorrente avverso il provvedimento di acceretamento IMU NR.402632240100200810 anno di imposta 2019, del 13.05.2025, notificato il successivo 10.06.2025, per complessive € 2.865,00.
Deduceva il ricorrente l'erroneità e infondatezza dell'atto impugnato, la mancata valutazione del tipo e qualità di area sottoposta a tassazione, con omessa valutazione dei dissesti idrogeologici, dei vincoli paesaggistici oltre che della esistenza di aree intercluse. Concludeva come in atti. Resistevano in giudizio gli Enti in indirizzo ed in particolare la SOGET S.P.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Ortona, deducendo la correttezza del loro operato e insistendo per il rigetto del ricorso. Alla udienza del 4.12.2025, previo scambio di memorie, la causa veniva trattenuta in decisione con deposito tempestivo del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La domanda avanzata dalla parte istante merita accoglimento sul rilievo dell'esame delle risultanze documentali. Si osserva che, dall'esame analitico del provvedimento di accertamento impugnato, oltre che dalla documentazione prodotta e versata in atti, ed esaminando il N.
TA. del P.r.g. del Comune di Ortona, le aree non accessibili con dissesti idrogeologici e vincoli paesaggistici meglio indicate al F.g. 2, p.lle 28 e 420, non sono asseritamente aree di transito e accessibili, mentre per le aree al servizio di fabbricati di cui all' F.g. 2, p.lle 4298, 4300, trattasi di aree deputate al mero transito e manovra su strada densamente percorsa, ed in parte a servizio di attività commerciali non diversamente utilizzabili. Per quanto attiene le aree intercluse tra mare, ferrovia e subordinate a vincoli paesaggistici, di cui al F.g. 2, sulle stesse aldilà delle interlocuzioni svolte tra le parti e di cui alla PEC dell'11.04.2025, inidonea appare la stima di valore di € 60 al mq, senza quantomeno la riduzione forfettizzata proposta dall'Ente resistente. Analogo ragionamento va effettuato per le ulteriori particelle, che attraverso una analisi della relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ortona, devono essere ritenute erroneamente tassate.
Effettivamente la complessità della vicenda non appare essere stata adeguatamente dettagliata nel corso della corrispondenza dell'11.04.2025, atteso che da un preliminare esame non è individuabile con certezza l'adeguata applicazione della detrazione del 30% ipotizzata. La complessità della controversia e la oggettiva difficoltà di ricostruzione delle somme maturate nel dettaglio e della applicazione corretta delle imposte sullo stesso, inducono allo stato all'accoglimento del gravame, con condanna al pagamento delle spese di lite, determinate in maniera forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro
750,00 oltre incombenti di legge. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni