Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01850/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minorenne -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierna ricorrente, in data 11.03.2025, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - l’accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del d.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con la detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LL AR SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato il 13 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza dell’11 marzo 2025, con cui la ricorrente ha chiesto per il figlio -OMISSIS- “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M.
26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
L’art. 1, co. 1 l.r. 4/2017 stabilisce: “Al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il Fondo regionale per la disabilità, da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente” .
L’articolo unico del decreto del Presidente della Regione siciliana del 10 maggio 2017 stabilisce:
“…Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2016.
2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati:
a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;
b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente presso i comuni e le A.S.P. di appartenenza. L’intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima”.
L’art. 45 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 ha aggiunto al comma 5- bis dell’art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 le parole: “le domande peri nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate nel corso del primo semestre dell’anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno” .
Con circolare interassessoriale dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell’Assessorato della Salute n. 5/2021, è stato stabilito, quanto ai termini entro cui le istanze devono essere esitate:
“L’accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza, da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima, di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relativamente al primo semestre, entro il 30 settembre e relativamente al secondo semestre, entro il 30 marzo dell’anno successivo” .
Deve, dunque, ritenersi l’inadempimento dell’A.S.P. sull’istanza avanzata dalla ricorrente in data 11 marzo 2025; va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di parte ricorrente; l’A.S.P. deve, conseguentemente, essere condannata a provvedere entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato, si nomina, come richiesto dal ricorrente, quale commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo dipartimento provvisto delle necessarie competenze, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza di parte.
Al riguardo, si deve precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per l’eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell’Amministrazione resistente e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese processuali vanno poste a carico dell’Azienda soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in parte motiva e per l’effetto ordina all’A.S.P. di Palermo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso nei termini di cui in motivazione; nomina commissario ad acta , ai sensi ed ai fini indicati in parte motiva, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo dipartimento provvisto delle necessarie competenze.
Condanna l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti ed al nominato commissario ad acta .
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
LL AR SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AR SS | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.