Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori del coimputato contenenti dichiarazioni rese "erga alios" ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo il contrasto con norme inderogabili e princìpi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ed alla presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini. Ne deriva che non ricorre alcuna ragione di inutilizzabilità qualora il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunziato, come nella specie, dopo il primo interrogatorio, alla presenza del difensore ed abbia reso le suddette dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, sulla base di una "lex loci" che a ciò l'autorizzava.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39020 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 21/09/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1308
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19321/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- BASCO Oreste, nato il [...];
- DEL VILLANO Carmine, nato il [...];
- PAGANO Pasquale, 21.9.1978;
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 c.p.p., in data 7.3.2007, dep. il 13.3.2007, dal Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore generale, Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma parziale dell'ordinanza 15.2.2007 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, applicava a BASCO Oreste, a Carmine DEL VILLANO e a Pasquale PAGANO la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria (in luogo di quella degli arresti domiciliari) in ordine al reato di associazione per delinquere al fine di commettere in special modo reati contro il patrimonio e la fede pubblica (capo B) e annullava la misura cautelare con riguardo a tutte le restanti imputazioni (reati fine) per insufficienza del quadro indiziario in relazione ai reati ai capi da 21a) a 28a) ovvero perché, qualificati i fatti come truffa ostavano all'applicazione della misura le pene edittali, per i restanti reati.
2. Ricorrono Oreste BASCO, a Carmine DEL VILLANO e a PAGANO Pasquale a mezzo del loro difensore con atto unico.
2.1. Premettendo che l'unico elemento indiziario a carico dei ricorrenti era costituito dalle dichiarazioni rese in Germania per rogatoria dal coimputato RI DE AT, con il primo motivo del ricorso si denunzia l'inutilizzabilità di tali interrogatori perché assunti senza assistenza difensiva (quelli successivi al 21.4.2005) e perché assunti dalla Polizia (giudiziaria) in assenza di qualsivoglia delega ad opera della autorità giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., per l'assoluta mancanza di intrinseca attendibilità del coimputato dichiarante DE AT (per il tentativo di svilire il ruolo di tale Granato;
per il tentativo di coinvolgere invece soggetti diversi da quello unico oggetto d'attenzione ad opera della Polizia;
per la negazione dei contrasti con i ricorrenti, specificati nella denunzia per calunnia;
per l'impossibilità della verifica delle complessive dichiarazioni rese, essendone stati acquisiti solo stralci;
per l'inaffidabilità del dichiarante che aveva continuato a delinquere dopo avere iniziato la "collaborazione").
2.3. Con il terzo si deduce la medesima violazione con riferimento alla assoluta mancanza di riscontri esterni (sottolineandosi ancora l'esistenza di contasti con i ricorrenti).
2.4. Con il quarto si denunzia la violazione dell'art. 27 c.p.p., e delle regole della competenza territoriale. Si osserva di fatti che non potendosi ritenere accertato il luogo di consumazione del reato associativo, la competenza per territorio si radicava nel luogo ove risultava commesso il più grave (a decrescere) dei reati fine contestati.
E nel caso in esame il "primo" dei reati fine di cui era certo il luogo di commissione era il reato al capo 23d), cioè il reato di falsità in atto pubblico, commesso in Napoli il 3.6.2002. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ultimo motivo di ricorso è preliminare giacché ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice delle indagini preliminari di Ariano Irpino già rigettata dal Tribunale del riesame. Il motivo è tuttavia inammissibile.
Il Tribunale, affermando che non emergeva con chiarezza il luogo di commissione del reato associativo e che non era possibile fare ricorso al luogo di consumazione dei reati fine perché essi risultavano commessi in località e paesi diversi, ha correttamente fatto applicazione del principio secondo cui ove non sia possibile determinare la competenza per territorio del reato associativo (in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, ovvero presuntivi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, quali il luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta all'esterno ovvero quello nel quale si sono concretati i primi segni della sua operatività: cfr. Sez. 6^, 23.4.2004, rv. 229972), deve farsi ricorso al criterio di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, e cioè al luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Sez. 5^, Sentenza n. 2269 del 12/12/2006, Tavaroli, Rv. 236300, ed ivi citate Sez. 4^, Sentenza n. 35229 del 07/06/2005, Mercado Vasquez;
Sez. 1^, Sez. 1^, Sentenza n. 45388 del 07/12/2005, Saya). Contestano tale soluzione i ricorrenti asserendo che dai capi dell'imputazione provvisoria relativi sarebbe emerso che il "primo" reato fine di maggiore gravità in ordine decrescente di cui era certo il luogo di consumazione (il falso contestato al capo 23 d), risultava commesso in Napoli.
1.1. La deduzione manca però d'ogni indicazione degli elementi di fatto idonei a smentire l'affermazione del Tribunale del riesame relativa alla impossibilità di una precisa individuazione del luogo di effettiva consumazione dei singoli reati fine.
Soprattutto, però, non considera che il riferimento al luogo di consumazione del primo o dei primi reati line quale criterio di individuazione presuntiva del luogo di commissione del delitto associativo (al quale sembra fare riferimento l'ordinanza impugnata) nulla ha a che vedere con il criterio, diverso, che regola la individuazione del giudice competente nel caso di procedimento per reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., al quale pare in realtà riferirsi il ricorso allorché parla del reato più grave in ordine decrescente.
Orbene, con riferimento al criterio che trae in via di presunzione dal luogo di commissione dei reati fine il luogo di commissione del reato associativo quello che rileva è non già il reato più grave in ordine decrescente contestato ma il primo o uno dei primi, in senso strettamente temporalmente, tra i reati fine commessi, perché esso deve stare ad indicare "i primi segni di vitalità del sodalizio" (cfr. sent. 2269 del 2006 citata). Inconferente è dunque il riferimento al reato al capo 23 d) perché non risulta ne' è allegato che quel particolare falso (tra i molti altri reati contestati ai vari coimputati) costituisca uno dei primi segni di vitalità del sodalizio, tanto più che esso è nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari attribuito esclusivamente a due soggetti che non risultano tra gli indagati per associazione a delinquere.
Quanto al criterio che vuole individuato il reato più grave in ordine decrescente, non può che ripetersi invece che esso rileva quale criterio determinativo della competenza per connessione ex artt. 12 e 16 c.p.p.. Sicché a tale criterio può farsi riferimento solo (e nella misura in cui) sia della regola di determinazione della competenza territoriale per connessione che debba e possa farsi applicazione.
Il vizio denunziato con riferimento alla competenza per connessione non può perciò essere, in concreto, rilevato in un subprocedimento di riesame che, come quello che qui occupa, è a cognizione estremamente limitata, vuoi oggettivamente vuoi soggettivamente (i ricorrenti non sono neppure indagati per il reato che si assume determinerebbe lo spostamento di competenza ex art. 16 c.p.p.), nel quale detto vizio non emerge ictu oculi dall'oggettiva formulazione del capo d'incolpazione attribuito ai ricorrenti e neppure appare riconoscibile - con un grado d'approssimazione tranquillante in relazione al complesso delle ipotesi delittuose oggetto d'imputazione provvisoria - sulla base delle deduzioni difensive o delle "specifiche risultanze acquisite agli atti del procedimento incidentale" (così, per i limiti che comunque incontra in concreto la rilevazione dell'incompetenza territoriale nell'incidente cautelare, S.U. n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, in parte motiva):
in una situazione, cioè, nella quale i Giudici della cautela non hanno la possibilità ne' la legittimazione di verificare la esattezza di ipotesi delittuose estranee al tema decidendum o di interrogarsi sulla valenza e sulla precisione dei riferimenti territoriali espressi in forma imprecisa od equivoca - quali "acc. in..."; "in.." -apposti in calce ai vari capi.
La censura è dunque, e conclusivamente, generica.
2. TI primo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del DE AT perché avrebbe reso le dichiarazioni a carico dei ricorrenti nel corso di interrogatori alla Polizia nei quali non era presente il difensore di fiducia e perché l'espletamento di detti interrogatori non era stato esplicitamente delegato alla Polizia dall'autorità giudiziaria estera, è quindi manifestamente infondato.
È principio consolidato in giurisprudenza (cfr. tra le ultime Sez. 6^, n. 44830 del 22/09/2004, Cuomo) e condiviso in dottrina che in materia di assistenza giudiziaria penale sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese erga alias ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ne', per quanto interessa il presente caso, alla presenza necessaria del difensore del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini.
Principio fondamentale del nostro ordinamento può dirsi infatti quello secondo cui l'imputato il quale è interrogato su fatti che attengono (anche) alla sua responsabilità deve essere posto nelle condizioni di tacere e di essere assistito da un difensore. Nessuna ragione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni può perciò discendere dal fatto che il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunziato, dopo il primo d'interrogatorio (come riferisce l'ordinanza impugnata, non contestata sul punto) alla presenza del difensore.
Parimenti nessuna inutilizzabilità nella fase delle indagini può discendere dal fatto che le dichiarazioni siano state rese alla Polizia giudiziaria, assertivamente senza delega dell'autorità giudiziaria, sulla base di una lex loci che a ciò l'autorizzava. Mentre inconferenti appaiono i richiami giurisprudenziali (a C. Cost. sent. 379 del 1995, Cass. sez. 6^, 29.4.1993; 9.12.1992; 6.5.1994;
28.9.1995; 18.12.1995, Maffi) citati in ricorso, che, datati, si riferiscono comunque al diverso problema della inutilizzabilità fisiologica in sede dibattimentale delle prove dichiarative assunte (senza contraddittorio) nella fase delle indagini (e ad una problematica in larga parte travolta perciò dalle modifiche normative intervenute dalla fine del 1999).
3. Fondati sono invece, nella misura che si dirà, le censure che attengono alla motivazione sulla gravità e sufficienza degli elementi di prova a carico del ricorrente.
Ancorché non sia esatto che il provvedimento impugnato abbia completamente omesso di valutare l'attendibilità intrinseca del dichiarante (cfr. p. 6 dell'ordinanza, nella quale s'affermano le ragioni per le quali il De EI è stato ritenuto attendibile atteso il carattere preciso e dettagliato delle sue dichiarazioni e i numerosi riscontri oggettivi raccolti nel corso delle indagini) e pur dovendosi dare atto al Tribunale della libertà del notevolissimo sforzo di lettura che richiedeva la misura impositiva costituita da un affastellato collage di atti di indagine, stralci di conversazioni intercettate e stralci degli interrogatori del De EI, è sicuramente inappagante la motivazione con la quale il Tribunale liquida la deduzione dei ricorrenti relativa ad un intento calunniatorio del De EI nei loro specifici confronti, accompagnata (per come risulta dal provvedimento impugnato) dalla denunzia - querela formalmente per tale ragione presentata, limitandosi ad osservare che le ragioni difensive "sia pure meritevoli d'approfondimento" non inficiano però "il compendio indiziario" acquisito: senza in alcun modo indicare quali fossero le ragioni difensive che meritavano approfondimento e quali gli specifici elementi a sostegno dell'accusa da considerare in ogni caso più convincenti.
Ma, soprattutto, l'ordinanza impugnata è carente nella indicazione degli specifici elementi di riscontro capaci di dare concretezza probatoria, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e secondo i principi affermati da ultimo da S.U. n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, alle dichiarazioni del De EI nei confronti dei tre ricorrenti. In particolare nessun elemento oggettivo ed individualizzate appare indicato con riferimento agli indagati CO e DE LA (non è certamente individualizzante il riscontro fornito dal ritrovamento di autovetture che, pare, solo la voce del De EI riferisce fornite dagli indagati e non è certamente oggettivo il dato costituito dalla titolarità del bar dal quale, sempre soltanto secondo il De EI a quanto sembra, venivano trasmessi fax in Germania). Mentre per la posizione del DE LA, il ritrovamento nella sua officina di "parti di carrozzeria e meccaniche" di una auto provento di furto e di "alcune" targhe provvisorie di nazionalità tedesca (delle quali non si dice ne' il numero ne' la provenienza) risulta genericamente affermato, senza alcun apparente collegamento con i racconti del De EI, con il fatto associativo contestato ai ricorrenti ne', in particolare, con le modalità di realizzazione dei reati fine addebitati a lui o ai coimputati.
4. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che procederà a nuovo esame del complesso probatorio a carico dei ricorrenti dando adeguata risposta alle deduzioni difensive ed attenendosi al principio che anche in sede cautelare le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato, o da persona indagata in un procedimento connesso o collegato, sono soggette alla regola dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e costituiscono dunque grave indizio di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultano corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa, in termini di una ragionevolmente alta probabilità di colpevolezza, in ordine all'attribuzione del fatto - reato al soggetto accusato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007