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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5128/2024 pendente tra:
Parte attrice/opponente: C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. FACHINETTI ALBERTO, C.F. C.F._1
Parte convenuta/opposta: C.F. , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NO NC, C.F. C.F._2
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 841/2024 di euro 40.750,74 emesso dal Tribunale di Genova in favore di per forniture di energia elettrica e gas. Controparte_2
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione ARERA e, nel merito, ha sostenuto l'estinzione del debito tramite versamenti diretti ( euro 6.130,08) e il pagamento di euro 34.761,32 a titolo di CMOR (“Corrispettivo di morosità”) effettuato al nuovo fornitore A2A.
si è costituita contestando l'eccezione di improcedibilità e rilevando CP_2
che l'incasso dell'indennizzo è avvenuto solo in data 1° agosto CP_3
2024, ovvero dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Alla luce dei pagamenti intervenuti e del ricalcolo dei versamenti diretti, ha CP_2
ridotto la propria pretesa a euro 5.343,33 per residuo capitale, oltre interessi moratori e spese legali, chiedendo la conferma del decreto per tale minor somma o la condanna dell'opponente al saldo di quanto ancora dovuto.
Nelle more è intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società opponente, come si evince dalla sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 212/2025 versata in atti.
Ne consegue che la domanda della parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, è contrassegnata da improcedibilità, rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori (cfr. Cass. Sez. 1, 05/03/2020, n. 6196, Rv. 657035 - 01).
Consegue la revoca del decreto emesso dallo scrivente il 30.11.2025 per la fissazione al 28.1.2026 di udienza per trattenere la causa in decisione,
dovendosi provvedere immediatamente e d'ufficio con sentenza. Le spese di lite non possono che essere interamente compensate fra le parti, avuto riguardo alle suddette ragioni di improcedibilità dell'azione creditoria in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, previa revoca del decreto emesso in data 30.11.2025,
definitivamente pronunziando:
- dichiara improcedibile la domanda del creditore opposto CP_2
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5128/2024 pendente tra:
Parte attrice/opponente: C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. FACHINETTI ALBERTO, C.F. C.F._1
Parte convenuta/opposta: C.F. , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NO NC, C.F. C.F._2
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 841/2024 di euro 40.750,74 emesso dal Tribunale di Genova in favore di per forniture di energia elettrica e gas. Controparte_2
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione ARERA e, nel merito, ha sostenuto l'estinzione del debito tramite versamenti diretti ( euro 6.130,08) e il pagamento di euro 34.761,32 a titolo di CMOR (“Corrispettivo di morosità”) effettuato al nuovo fornitore A2A.
si è costituita contestando l'eccezione di improcedibilità e rilevando CP_2
che l'incasso dell'indennizzo è avvenuto solo in data 1° agosto CP_3
2024, ovvero dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Alla luce dei pagamenti intervenuti e del ricalcolo dei versamenti diretti, ha CP_2
ridotto la propria pretesa a euro 5.343,33 per residuo capitale, oltre interessi moratori e spese legali, chiedendo la conferma del decreto per tale minor somma o la condanna dell'opponente al saldo di quanto ancora dovuto.
Nelle more è intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società opponente, come si evince dalla sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 212/2025 versata in atti.
Ne consegue che la domanda della parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, è contrassegnata da improcedibilità, rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori (cfr. Cass. Sez. 1, 05/03/2020, n. 6196, Rv. 657035 - 01).
Consegue la revoca del decreto emesso dallo scrivente il 30.11.2025 per la fissazione al 28.1.2026 di udienza per trattenere la causa in decisione,
dovendosi provvedere immediatamente e d'ufficio con sentenza. Le spese di lite non possono che essere interamente compensate fra le parti, avuto riguardo alle suddette ragioni di improcedibilità dell'azione creditoria in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, previa revoca del decreto emesso in data 30.11.2025,
definitivamente pronunziando:
- dichiara improcedibile la domanda del creditore opposto CP_2
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi