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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR SI, Presidente ZO RUGGIERO, Relatore BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2022 depositato il 01/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_Resistente_1 Difensore_1 Srl - Difeso da - CF_Difensore_1 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 03/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la "Resistente_1 s.r.l." impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'anno 2015, con il quale l'Ufficio chiedeva il pagamento di maggiori imposte IRES, IRAP, IVA, ed irrogata sanzione amministrativa in relazione ad una asserita operazione di sovrafatturazione da parte di alcuni terzisti fornitori della ricorrente per l'attività di lavorazione di capi di abbigliamento. A sostegno del gravame la società eccepiva:
1. Violazione dell'art. 12, 7 co. L. n. 212/2000 per mancato esame delle osservazioni formulate nei confronti del PVC notificato;
2. Violazione dell'art. 41 DPR n. 600/73, dell'art. 54 del DPR n. 633/72 e dell'art. 7 L. n. 212/2000 per difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP adita accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione l'Agenzia proponeva appello e la società contribuente resisteva. Nelle more del giudizio la parte contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento di un accordo conciliativo, prevedente altresì la compensazione del presente grado di giudizio. All'udienza del 9 febbraio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del raggiungimento tra le parti di un accordo conciliativo, la Corte non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione. Spese del grado compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione. Spese del grado compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RUGGIERO ZO SI OR
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR SI, Presidente ZO RUGGIERO, Relatore BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2022 depositato il 01/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_Resistente_1 Difensore_1 Srl - Difeso da - CF_Difensore_1 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 03/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00560-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00573-2020 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00581 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la "Resistente_1 s.r.l." impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'anno 2015, con il quale l'Ufficio chiedeva il pagamento di maggiori imposte IRES, IRAP, IVA, ed irrogata sanzione amministrativa in relazione ad una asserita operazione di sovrafatturazione da parte di alcuni terzisti fornitori della ricorrente per l'attività di lavorazione di capi di abbigliamento. A sostegno del gravame la società eccepiva:
1. Violazione dell'art. 12, 7 co. L. n. 212/2000 per mancato esame delle osservazioni formulate nei confronti del PVC notificato;
2. Violazione dell'art. 41 DPR n. 600/73, dell'art. 54 del DPR n. 633/72 e dell'art. 7 L. n. 212/2000 per difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP adita accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione l'Agenzia proponeva appello e la società contribuente resisteva. Nelle more del giudizio la parte contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento di un accordo conciliativo, prevedente altresì la compensazione del presente grado di giudizio. All'udienza del 9 febbraio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del raggiungimento tra le parti di un accordo conciliativo, la Corte non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione. Spese del grado compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione. Spese del grado compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RUGGIERO ZO SI OR