Articolo 4 della Legge 4 agosto 1977, n. 593
Articolo 3
Versione
11 settembre 1977
Art. 4.
All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, si provvede, quanto a L. 100.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e, quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 settembre 1977