Articolo 37 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 36Articolo 38
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20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
Art. 37. Trasferimenti

Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo.
In caso di cambiamento di residenza ((o domicilio professionale)) il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza ((o domicilio professionale)) trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si e' trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza ((o domicilio professionale)) che provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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