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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15881/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20002088274 ASSICURAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11729/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in qualità di rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'imposta sulle assicurazioni di Società_2 ., impresa di assicurazioni di diritto francese, si oppone all'avviso di liquidazione n. 20002088274, notificato in data 1° luglio 2024, relativo all'anno di imposta 2022 emesso a titolo di imposta sulle assicurazioni.
Parte ricorrente sostiene la validità e la regolarità del trasferimento del credito dell'imposta sulle assicurazioni dall'incorporata all'incorporante, avvenuto per effetto della fusione transfrontaliera tra Società_2. e Società_3 e pertanto chiede di riconoscere quanto dichiarato da Società_2. nella propria denuncia dei premi assicurativi relativa al 2022.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e comunica di aver interamente accolto l'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato.
Detto provvedimento di autotutela veniva emesso previa valutazione positiva dei requisiti di formale trasferimento del credito d'imposta sulle assicurazioni dell'anno 2022, corredato dai relativi adempimenti previsti dalla normativa di settore, tra le società assicuratrici Società_2 SA e Società_3 interessate da fusione transfrontaliera.
L'Ufficio conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato disposto dall'Ufficio con atto prot. N. 99498 del 25/11/2024.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo Grado, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e per l'effetto compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
ND CE OS Di IO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15881/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20002088274 ASSICURAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11729/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in qualità di rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'imposta sulle assicurazioni di Società_2 ., impresa di assicurazioni di diritto francese, si oppone all'avviso di liquidazione n. 20002088274, notificato in data 1° luglio 2024, relativo all'anno di imposta 2022 emesso a titolo di imposta sulle assicurazioni.
Parte ricorrente sostiene la validità e la regolarità del trasferimento del credito dell'imposta sulle assicurazioni dall'incorporata all'incorporante, avvenuto per effetto della fusione transfrontaliera tra Società_2. e Società_3 e pertanto chiede di riconoscere quanto dichiarato da Società_2. nella propria denuncia dei premi assicurativi relativa al 2022.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e comunica di aver interamente accolto l'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato.
Detto provvedimento di autotutela veniva emesso previa valutazione positiva dei requisiti di formale trasferimento del credito d'imposta sulle assicurazioni dell'anno 2022, corredato dai relativi adempimenti previsti dalla normativa di settore, tra le società assicuratrici Società_2 SA e Società_3 interessate da fusione transfrontaliera.
L'Ufficio conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato disposto dall'Ufficio con atto prot. N. 99498 del 25/11/2024.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo Grado, Sezione VI, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e per l'effetto compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
ND CE OS Di IO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)