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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa IA CA,
in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 22 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti n. 2053 / 2025 e n. 5191/2024 R.G. vertenti
TRA
sig.ra nata Venetico (ME) il 17.03.1959 (cod. fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Sergio Piccione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente domiciliato Per_1
CP_ in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile - esenzione totale o parziale pagamento ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della pensione di invalidità civile e per ottenere l'esenzione dal pagamento ticket sanitario e che, a seguito della visita medica era stata riconosciuta invalida nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non erano state correttamente valutate e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa. Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 08.04.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 22 dicembre 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di invalidità e del diritto allo esonero dal pagamento del ticket sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che le consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuta soggetto con invalidità al 100% , con diritto alla fruizione della pensione di invalidità ed all'esonero totale dal pagamento ticket sanitario , a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, così concludendo la relazione peritale : “ Esaminata la documentazione sanitaria presente agli atti, considerato l'esame obiettivo effettuato in occasione della visita di accertamento peritale del 29-7-2025, e applicate le tabelle percentuali a scalare di Balthazard, si ritiene che le patologie riscontrate diano luogo ad una invalidità del 100% e che la stessa fosse presente alla data della domanda, e cioè all' 11-3-2024.” Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità Parte_1 civile - esenzione totale pagamento ticket sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa.
CP_
Il pieno accoglimento della domanda comporta la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di atp e di merito .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_2
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che la SIG.ra è invalida nella Parte_1 misura del 100% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile - esenzione totale pagamento ticket sanitario, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
- Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in € 1.168,50 per compensi professionali della fase di ATP ed in € 2.685,50 per la presente fase di merito , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IA CA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa IA CA,
in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 22 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti n. 2053 / 2025 e n. 5191/2024 R.G. vertenti
TRA
sig.ra nata Venetico (ME) il 17.03.1959 (cod. fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Sergio Piccione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente domiciliato Per_1
CP_ in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile - esenzione totale o parziale pagamento ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della pensione di invalidità civile e per ottenere l'esenzione dal pagamento ticket sanitario e che, a seguito della visita medica era stata riconosciuta invalida nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non erano state correttamente valutate e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa. Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 08.04.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 22 dicembre 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di invalidità e del diritto allo esonero dal pagamento del ticket sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che le consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuta soggetto con invalidità al 100% , con diritto alla fruizione della pensione di invalidità ed all'esonero totale dal pagamento ticket sanitario , a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, così concludendo la relazione peritale : “ Esaminata la documentazione sanitaria presente agli atti, considerato l'esame obiettivo effettuato in occasione della visita di accertamento peritale del 29-7-2025, e applicate le tabelle percentuali a scalare di Balthazard, si ritiene che le patologie riscontrate diano luogo ad una invalidità del 100% e che la stessa fosse presente alla data della domanda, e cioè all' 11-3-2024.” Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità Parte_1 civile - esenzione totale pagamento ticket sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa.
CP_
Il pieno accoglimento della domanda comporta la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di atp e di merito .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_2
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che la SIG.ra è invalida nella Parte_1 misura del 100% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile - esenzione totale pagamento ticket sanitario, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
- Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in € 1.168,50 per compensi professionali della fase di ATP ed in € 2.685,50 per la presente fase di merito , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IA CA