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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2019/2019 R.G., tra:
nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Gagliano, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa n. 81, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante, e
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1
(già , con sede in Roma, via Controparte_2 Controparte_3
Ombrone n. 2 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 05 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Leonardo Gagliano, per : Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione. Ammettere in rito il presente appello e in suo accoglimento, ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'esponente nel primo grado del giudizio. Per l'effetto: Accertare e dichiarare che nonché Controparte_1 [...] sono responsabili dei danni subiti dalle colture ortive - meglio descritte Controparte_3 in premessa - dall'attore a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica nel periodo compreso tra il 21 agosto 2012 al 4 settembre 2012. Per l'effetto, condannare le società convenute in solido tra loro ovvero in funzione della responsabilità di ciascuno nella vicenda che ci occupa al risarcimento dei danni subìti dall'attore pari ad Euro 20.892,72 (€ 19.846,45 + 1.046,33) oltre le spese legali per l'ATP pari ad Euro 4.000,00 nonché rivalutazione ed interessi come per legge su tutte le somme dovute ovvero nel diverso importo maggiore o minore che verrà liquidato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”;
avv. Girolamo D'Alleo, per Controparte_1
“…insiste nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di risposta”;
2 avv. Girolamo D'Alleo, per Controparte_4
“…insiste nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 125/2019 Reg. Sent., del 21 marzo 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di CI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24/2015 RG..
Costituitesi in giudizio già Controparte_5
che chiedevano il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio Parte_1 [...] ed , ora CP_1 Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di CI, esponendo:
- di essere titolare di un'azienda agricola sita in agro di Menfi, contrada Genovese, nella quale era ubicato un pozzo trivellato le cui acque venivano portate in superfice, da una profondità di circa 300 metri, per mezzo di un'elettropompa sommersa azionata con energia elettrica fornita da
[...]
con la quale era in corso un contratto di fornitura di energia CP_1 elettrica per usi diversi da quelli domestici;
- che, dalle ore 6.00 del 21 agosto 2012 sino alle ore 20.00 del 4 settembre 2012, l'azienda convenuta non aveva fornito energia elettrica, con la conseguenza che non era stato possibile irrigare le colture ortive presenti nel fondo;
- che la mancanza di acqua durante tale periodo aveva cagionato danni gravissimi ed irreversibili alle coltivazioni, con deterioramento e perdita dei frutti pendenti;
3 - di aver instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 678/2012 R.G.), all'esito del quale l'ausiliario nominato dal giudice aveva quantificato i danni patiti dall'azienda a seguito della mancata irrigazione, conseguente alla interrotta fornitura di energia elettrica, in
€20.981,00 (ridotti ad €19.846,45 dallo stesso consulente a seguito delle osservazioni di parte resistente),
e chiedendo al giudice adito di: “accertare e dichiarare che nonché Controparte_1 sono responsabili dei danni subiti dalle colture ortive- meglio Controparte_3 descritte in premessa- dall'attore a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica nel periodo compreso tra il 21 agosto 2012 al 04 settembre 2012. Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro ovvero in funzione della responsabilità di ciascuno nella vicenda che ci occupa, al risarcimento subiti dall'attore pari ad Euro 20.892,72 (€ 19.846,45 + € 1.046,33) oltre spese legali per l'A.T.P. pari ad Euro 4.000,00 nonché rivalutazione ed interessi come per legge su tutte le somme dovute;
ovvero nel diverso importo maggiore o minore che verrà liquidato in corso di causa”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di CI rigettava la domanda, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
In sintesi, il giudice di primo grado, premesso che ha Controparte_3 dimostrato l'esistenza di causa a lei non imputabile nell'interruzione di fornitura di energia elettrica all'utente finale, risultando non contestata la circostanza del furto di cavi elettrici da parte di terzi, ma che ciò non è sufficiente ad escludere la responsabilità da inadempimento, dovendosi anche provare che neppure il mancato ripristino immediato sia imputabile alla società fornitrice, rileva che le società convenute hanno offerto dimostrazione del fatto che nessuna negligenza risulta loro addebitabile al riguardo.
In particolare, richiamando la deposizione del teste Testimone_1 afferma essere emerso che nessuna inerzia è imputabile ad Controparte_3 nella fase di individuazione del problema e di affidamento dei lavori di ripristino e di nella fase di comunicazione della problematica ad CP_1 [...]
e che la riparazione non risultava tardiva, anche tenendo conto CP_3 del termine di 60 giorni previsto dalla normativa di settore.
*****
4 Proponendo impugnazione, l'appellante, nel reiterare le domande risarcitorie, deduce di avere espressamente contestato la circostanza dell'avvenuto furto di cavi e lamentato il ritardato intervento di ripristino della fornitura.
Evidenzia che i furti indicati da controparte, verificatisi il 22 ed il 24 agosto 2012, non potevano costituire la causa della mancata erogazione della corrente elettrica, risalente alla data anteriore del 21 agosto 2012, ore 6:00.
Deduce che difetta la prova circa la perpetrazione dei furti di cavi elettrici e, comunque, riguardo al fatto che questi abbiano riguardato la linea che alimenta la sua azienda, svalutando, a tal fine, la portata dei documenti prodotti e della deposizione del teste e rimarcando che, in ogni caso, dal “piano Tes_1 di lavoro versato in atti” emergerebbe un intervento, tardivo, del 03 settembre 2012, previsto per un solo giorno di lavoro.
Contesta, infine, l'esistenza di una “disciplina di settore” che preveda come congruo un termine di giorni 60 per il ripristino della fornitura di energia elettrica, sottolineando che le condizioni generali versate in atti attengono alle forniture ad uso domestico e non a quelle, come nel caso in esame, per uso diverso da quello domestico.
*****
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
La mancata erogazione della corrente elettrica nei confronti dell'attore costituisce circostanza provata sulla scorta delle deposizioni dei testi
[...]
e , oltre che dello stesso Tes_2 Persona_1 Testimone_1
(dipendente e della documentazione in atti (corrispondenza intercorsa CP_1 tra le parti), e comunque non contestata dalle convenute, sulla quale, peraltro, può ritenersi intervenuto il giudicato interno, non essendo stato interposto appello incidentale condizionato dalle parti vittoriose in primo grado.
La Corte di Cassazione ha affermato che le società che si occupano della mera compravendita di energia elettrica non possono essere chiamate a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al
5 malfunzionamento della rete di trasmissione e che, in tali casi, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono, non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica (Cass. Civ., sez. III, n. 1581/2018; sez. VI, n. 17705/2010).
Se, dunque, legittimato passivo della domanda proposta dal è, nella Pt_1 fattispecie, pacificamente incaricata della attività di Controparte_3 gestione della rete e distribuzione della corrente agli utenti, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, la predetta non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c..
Il teste , rispondendo in senso affermativo al capitolato Testimone_1 di parte convenuta, ha dichiarato che l'interruzione del flusso di energia nei confronti dell'attore era stata determinata da due furti di cavi elettrici, per una estensione di 3 km, avvenuti il 22 ed il 24 agosto 2012.
Ha, quindi, riferito che si era prontamente attivata per il Controparte_3 ripristino della linea, che era stata rialimentata il 03 settembre 2012.
Secondo questo giudice, la deposizione, in ciò corroborata dai due tabulati prodotti (doc. nn. 1 e 2) vale, al più (ove si superi l'incertezza derivante dal fatto che essa si riferisca genericamente ad una non meglio individuata “causa di forza maggiore” e non contenga la indicazione del POD relativo all'utenza del
, a dimostrare la verificazione dei due furti nelle date indicate, ma Pt_1 nessun elemento concreto e dettagliato fornisce in ordine alla portata di tali accadimenti, alla concreta incidenza sulla fornitura all'attore, alle reali difficoltà incontrate nel ripristino della linea.
Si consideri, al riguardo, che il teste ha riconosciuto di trarre le proprie informazioni solo dal sistema telematico, in cui vengono registrati i vari eventi, posto che all'epoca dei fatti prestava servizio in altro luogo e presso altra unità operativa, sicchè non poteva essere in grado di riferire nulla di più di quanto appreso solo indirettamente.
Inoltre, le affermazioni sue e della convenuta circa la sollecitudine del ripristino
6 trovano smentita nella stessa documentazione versata in atti a tal fine.
ha, infatti, prodotto (all. n. 3, peraltro limitatamente alla sola Controparte_3 pagina 1 su nove complessive), un “piano di lavoro”, relativo al ripristino della
“linea Aerea MT denominata Serbatoio”, riguardante un intervento da eseguirsi, e dunque esaurirsi, fra le ore 08:30 e le ore 16:30 dello stesso giorno, il 03 settembre 2012.
Nessuna attinenza al caso in esame ha, invece, il documento sub all. 4, relativo ad un “Guasto del 16.08.2012” e ad un “Appalto n….del 09/11/2012”, così come non contiene riferimenti né all'utenza dell'appellante nè alla contrada in cui il relativo fondo è ubicato il documento denominato “elenco dei furti anno 2012” (all. 5).
Dunque, nessuna prova è stata fornita riguardo alla sussistenza di concrete e specifiche ragioni che impedissero alla società incaricata della distribuzione di provvedere (come era pacificamente suo obbligo), anche a fronte della verificazione di furti di cavi elettrici, a un celere ripristino della rete e della fornitura nei confronti del tale da impedire il decorso, risultato Pt_1 esiziale in piena estate per le coltivazioni in atto, di almeno dodici giorni, specie ove, come di fatto documentato dalla stessa convenuta, a tal fine sarebbero bastate poche ore di lavoro.
Né può invocarsi, in proposito, l'esistenza di un termine, in favore del soggetto responsabile della distribuzione, della durata di sessanta giorni, sulla cui origine non vi è chiarezza e che, in ogni caso, risulterebbe del tutto incongruo rispetto a situazioni di particolare urgenza come quella verificatasi nel caso in esame.
Per quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata responsabile dei danni Controparte_3 causati all'azienda agricola di Parte_1
L'appello deve, invece, essere rigettato nei confronti di Controparte_1 soggetto per le ragioni già esposte, in quanto soggetto incaricato solo della compravendita della energia, con cui pacificamente l'utente aveva sottoscritto il relativo contratto.
Riguardo a tale parte, in ogni caso, ove anche si volesse ipotizzare in astratto
7 una responsabilità per il ritardo nell'adottare eventuali accorgimenti che potessero consentire comunque l'erogazione della corrente elettrica, pur prescindendo dal mancato regolare funzionamento della rete gestita da altro soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 6930/2024, in motivazione), non si vede quali accorgimenti concreti la azienda avrebbe potuto ragionevolmente ed in concreto assumere nel lasso di tempo di poco più di dodici giorni non disponendo, appunto, direttamente della rete di distribuzione.
Alla liquidazione dei danni può pervenirsi sulla scorta delle risultanze della relazione stilata dal dott. agronomo in sede di accertamento Persona_2 tecnico preventivo.
L'ausiliario, in maniera chiara ed argomentata, ha accertato la verificazione di danni, riconducibili alla mancata irrigazione dei campi coltivati a cocomero,
, peperone e nel periodo in questione, pari a complessivi Pt_2 Parte_3
€20.891,00.
Lo stesso professionista, nel rispondere in maniera puntuale alle osservazioni di parte resistente (in particolare riguardo alle formule di stima adottate, ai prezzi utilizzati, ai danni riscontrati nel carciofeto ed alle spese non sostenute per la mancata raccolta), ha successivamente rivisto la liquidazione nell'importo finale di €19.846,45.
Su tale somma competono la rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato dal 04 settembre 2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi e - distribuzione già CP_1 [...]
soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti Controparte_3 di delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle Parte_1
8 dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al proc. n. 678/2012 R.G., che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il procedimento di a.t.p., in complessivi €2.311,00, di cui €2.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a €26.000,01; €500,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase istruttoria) ed €111.00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado di giudizio in complessivi
€4.364,00, di cui €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi €4.282,00, di cui €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.201,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Anche le spese liquidate in favore del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico, per intero, di Controparte_5
[...]
va, invece, condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
nei cui confronti è risultato soccombente, delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 125/2019 Reg. Sent., Parte_1 del 21 marzo 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di CI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24/2025 RG., così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara già Controparte_4 Controparte_3 responsabile dei danni causati alle coltivazioni di Parte_1 come da parte motiva;
- condanna, per l'effetto, già Controparte_4 Controparte_3
al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei suddetti danni, della somma complessiva di
€19.846,45, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato dal 04 settembre 2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna già alla Controparte_4 Controparte_3 rifusione, nei confronti di delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e di quelle dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al proc. n. 678/2012 R.G., che si liquidano, per il procedimento di a.t.p., in complessivi €2.311,00, di cui €2.200,00 per compensi ed €111.00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado di giudizio in complessivi
€4.364,00, di cui €4.100,00 per compensi ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi €4.282,00, di cui €3.900,00 per compensi ed
€382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone le spese liquidate in favore del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico, per intero, di
[...]
già Controparte_5 Controparte_3
- rigetta l'appello nei confronti di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€3.900,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
10 Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2019/2019 R.G., tra:
nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Gagliano, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa n. 81, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante, e
con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1
(già , con sede in Roma, via Controparte_2 Controparte_3
Ombrone n. 2 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Raffaello Mondini n. 11, presso lo studio dei difensori (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 05 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Leonardo Gagliano, per : Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione. Ammettere in rito il presente appello e in suo accoglimento, ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dall'esponente nel primo grado del giudizio. Per l'effetto: Accertare e dichiarare che nonché Controparte_1 [...] sono responsabili dei danni subiti dalle colture ortive - meglio descritte Controparte_3 in premessa - dall'attore a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica nel periodo compreso tra il 21 agosto 2012 al 4 settembre 2012. Per l'effetto, condannare le società convenute in solido tra loro ovvero in funzione della responsabilità di ciascuno nella vicenda che ci occupa al risarcimento dei danni subìti dall'attore pari ad Euro 20.892,72 (€ 19.846,45 + 1.046,33) oltre le spese legali per l'ATP pari ad Euro 4.000,00 nonché rivalutazione ed interessi come per legge su tutte le somme dovute ovvero nel diverso importo maggiore o minore che verrà liquidato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”;
avv. Girolamo D'Alleo, per Controparte_1
“…insiste nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di risposta”;
2 avv. Girolamo D'Alleo, per Controparte_4
“…insiste nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 125/2019 Reg. Sent., del 21 marzo 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di CI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24/2015 RG..
Costituitesi in giudizio già Controparte_5
che chiedevano il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio Parte_1 [...] ed , ora CP_1 Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di CI, esponendo:
- di essere titolare di un'azienda agricola sita in agro di Menfi, contrada Genovese, nella quale era ubicato un pozzo trivellato le cui acque venivano portate in superfice, da una profondità di circa 300 metri, per mezzo di un'elettropompa sommersa azionata con energia elettrica fornita da
[...]
con la quale era in corso un contratto di fornitura di energia CP_1 elettrica per usi diversi da quelli domestici;
- che, dalle ore 6.00 del 21 agosto 2012 sino alle ore 20.00 del 4 settembre 2012, l'azienda convenuta non aveva fornito energia elettrica, con la conseguenza che non era stato possibile irrigare le colture ortive presenti nel fondo;
- che la mancanza di acqua durante tale periodo aveva cagionato danni gravissimi ed irreversibili alle coltivazioni, con deterioramento e perdita dei frutti pendenti;
3 - di aver instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 678/2012 R.G.), all'esito del quale l'ausiliario nominato dal giudice aveva quantificato i danni patiti dall'azienda a seguito della mancata irrigazione, conseguente alla interrotta fornitura di energia elettrica, in
€20.981,00 (ridotti ad €19.846,45 dallo stesso consulente a seguito delle osservazioni di parte resistente),
e chiedendo al giudice adito di: “accertare e dichiarare che nonché Controparte_1 sono responsabili dei danni subiti dalle colture ortive- meglio Controparte_3 descritte in premessa- dall'attore a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica nel periodo compreso tra il 21 agosto 2012 al 04 settembre 2012. Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro ovvero in funzione della responsabilità di ciascuno nella vicenda che ci occupa, al risarcimento subiti dall'attore pari ad Euro 20.892,72 (€ 19.846,45 + € 1.046,33) oltre spese legali per l'A.T.P. pari ad Euro 4.000,00 nonché rivalutazione ed interessi come per legge su tutte le somme dovute;
ovvero nel diverso importo maggiore o minore che verrà liquidato in corso di causa”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di CI rigettava la domanda, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
In sintesi, il giudice di primo grado, premesso che ha Controparte_3 dimostrato l'esistenza di causa a lei non imputabile nell'interruzione di fornitura di energia elettrica all'utente finale, risultando non contestata la circostanza del furto di cavi elettrici da parte di terzi, ma che ciò non è sufficiente ad escludere la responsabilità da inadempimento, dovendosi anche provare che neppure il mancato ripristino immediato sia imputabile alla società fornitrice, rileva che le società convenute hanno offerto dimostrazione del fatto che nessuna negligenza risulta loro addebitabile al riguardo.
In particolare, richiamando la deposizione del teste Testimone_1 afferma essere emerso che nessuna inerzia è imputabile ad Controparte_3 nella fase di individuazione del problema e di affidamento dei lavori di ripristino e di nella fase di comunicazione della problematica ad CP_1 [...]
e che la riparazione non risultava tardiva, anche tenendo conto CP_3 del termine di 60 giorni previsto dalla normativa di settore.
*****
4 Proponendo impugnazione, l'appellante, nel reiterare le domande risarcitorie, deduce di avere espressamente contestato la circostanza dell'avvenuto furto di cavi e lamentato il ritardato intervento di ripristino della fornitura.
Evidenzia che i furti indicati da controparte, verificatisi il 22 ed il 24 agosto 2012, non potevano costituire la causa della mancata erogazione della corrente elettrica, risalente alla data anteriore del 21 agosto 2012, ore 6:00.
Deduce che difetta la prova circa la perpetrazione dei furti di cavi elettrici e, comunque, riguardo al fatto che questi abbiano riguardato la linea che alimenta la sua azienda, svalutando, a tal fine, la portata dei documenti prodotti e della deposizione del teste e rimarcando che, in ogni caso, dal “piano Tes_1 di lavoro versato in atti” emergerebbe un intervento, tardivo, del 03 settembre 2012, previsto per un solo giorno di lavoro.
Contesta, infine, l'esistenza di una “disciplina di settore” che preveda come congruo un termine di giorni 60 per il ripristino della fornitura di energia elettrica, sottolineando che le condizioni generali versate in atti attengono alle forniture ad uso domestico e non a quelle, come nel caso in esame, per uso diverso da quello domestico.
*****
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
La mancata erogazione della corrente elettrica nei confronti dell'attore costituisce circostanza provata sulla scorta delle deposizioni dei testi
[...]
e , oltre che dello stesso Tes_2 Persona_1 Testimone_1
(dipendente e della documentazione in atti (corrispondenza intercorsa CP_1 tra le parti), e comunque non contestata dalle convenute, sulla quale, peraltro, può ritenersi intervenuto il giudicato interno, non essendo stato interposto appello incidentale condizionato dalle parti vittoriose in primo grado.
La Corte di Cassazione ha affermato che le società che si occupano della mera compravendita di energia elettrica non possono essere chiamate a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al
5 malfunzionamento della rete di trasmissione e che, in tali casi, il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono, non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica (Cass. Civ., sez. III, n. 1581/2018; sez. VI, n. 17705/2010).
Se, dunque, legittimato passivo della domanda proposta dal è, nella Pt_1 fattispecie, pacificamente incaricata della attività di Controparte_3 gestione della rete e distribuzione della corrente agli utenti, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, la predetta non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c..
Il teste , rispondendo in senso affermativo al capitolato Testimone_1 di parte convenuta, ha dichiarato che l'interruzione del flusso di energia nei confronti dell'attore era stata determinata da due furti di cavi elettrici, per una estensione di 3 km, avvenuti il 22 ed il 24 agosto 2012.
Ha, quindi, riferito che si era prontamente attivata per il Controparte_3 ripristino della linea, che era stata rialimentata il 03 settembre 2012.
Secondo questo giudice, la deposizione, in ciò corroborata dai due tabulati prodotti (doc. nn. 1 e 2) vale, al più (ove si superi l'incertezza derivante dal fatto che essa si riferisca genericamente ad una non meglio individuata “causa di forza maggiore” e non contenga la indicazione del POD relativo all'utenza del
, a dimostrare la verificazione dei due furti nelle date indicate, ma Pt_1 nessun elemento concreto e dettagliato fornisce in ordine alla portata di tali accadimenti, alla concreta incidenza sulla fornitura all'attore, alle reali difficoltà incontrate nel ripristino della linea.
Si consideri, al riguardo, che il teste ha riconosciuto di trarre le proprie informazioni solo dal sistema telematico, in cui vengono registrati i vari eventi, posto che all'epoca dei fatti prestava servizio in altro luogo e presso altra unità operativa, sicchè non poteva essere in grado di riferire nulla di più di quanto appreso solo indirettamente.
Inoltre, le affermazioni sue e della convenuta circa la sollecitudine del ripristino
6 trovano smentita nella stessa documentazione versata in atti a tal fine.
ha, infatti, prodotto (all. n. 3, peraltro limitatamente alla sola Controparte_3 pagina 1 su nove complessive), un “piano di lavoro”, relativo al ripristino della
“linea Aerea MT denominata Serbatoio”, riguardante un intervento da eseguirsi, e dunque esaurirsi, fra le ore 08:30 e le ore 16:30 dello stesso giorno, il 03 settembre 2012.
Nessuna attinenza al caso in esame ha, invece, il documento sub all. 4, relativo ad un “Guasto del 16.08.2012” e ad un “Appalto n….del 09/11/2012”, così come non contiene riferimenti né all'utenza dell'appellante nè alla contrada in cui il relativo fondo è ubicato il documento denominato “elenco dei furti anno 2012” (all. 5).
Dunque, nessuna prova è stata fornita riguardo alla sussistenza di concrete e specifiche ragioni che impedissero alla società incaricata della distribuzione di provvedere (come era pacificamente suo obbligo), anche a fronte della verificazione di furti di cavi elettrici, a un celere ripristino della rete e della fornitura nei confronti del tale da impedire il decorso, risultato Pt_1 esiziale in piena estate per le coltivazioni in atto, di almeno dodici giorni, specie ove, come di fatto documentato dalla stessa convenuta, a tal fine sarebbero bastate poche ore di lavoro.
Né può invocarsi, in proposito, l'esistenza di un termine, in favore del soggetto responsabile della distribuzione, della durata di sessanta giorni, sulla cui origine non vi è chiarezza e che, in ogni caso, risulterebbe del tutto incongruo rispetto a situazioni di particolare urgenza come quella verificatasi nel caso in esame.
Per quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata responsabile dei danni Controparte_3 causati all'azienda agricola di Parte_1
L'appello deve, invece, essere rigettato nei confronti di Controparte_1 soggetto per le ragioni già esposte, in quanto soggetto incaricato solo della compravendita della energia, con cui pacificamente l'utente aveva sottoscritto il relativo contratto.
Riguardo a tale parte, in ogni caso, ove anche si volesse ipotizzare in astratto
7 una responsabilità per il ritardo nell'adottare eventuali accorgimenti che potessero consentire comunque l'erogazione della corrente elettrica, pur prescindendo dal mancato regolare funzionamento della rete gestita da altro soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 6930/2024, in motivazione), non si vede quali accorgimenti concreti la azienda avrebbe potuto ragionevolmente ed in concreto assumere nel lasso di tempo di poco più di dodici giorni non disponendo, appunto, direttamente della rete di distribuzione.
Alla liquidazione dei danni può pervenirsi sulla scorta delle risultanze della relazione stilata dal dott. agronomo in sede di accertamento Persona_2 tecnico preventivo.
L'ausiliario, in maniera chiara ed argomentata, ha accertato la verificazione di danni, riconducibili alla mancata irrigazione dei campi coltivati a cocomero,
, peperone e nel periodo in questione, pari a complessivi Pt_2 Parte_3
€20.891,00.
Lo stesso professionista, nel rispondere in maniera puntuale alle osservazioni di parte resistente (in particolare riguardo alle formule di stima adottate, ai prezzi utilizzati, ai danni riscontrati nel carciofeto ed alle spese non sostenute per la mancata raccolta), ha successivamente rivisto la liquidazione nell'importo finale di €19.846,45.
Su tale somma competono la rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato dal 04 settembre 2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi e - distribuzione già CP_1 [...]
soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti Controparte_3 di delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle Parte_1
8 dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al proc. n. 678/2012 R.G., che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il procedimento di a.t.p., in complessivi €2.311,00, di cui €2.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a €26.000,01; €500,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase istruttoria) ed €111.00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado di giudizio in complessivi
€4.364,00, di cui €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi €4.282,00, di cui €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.201,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Anche le spese liquidate in favore del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico, per intero, di Controparte_5
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va, invece, condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
nei cui confronti è risultato soccombente, delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da €5.201,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 125/2019 Reg. Sent., Parte_1 del 21 marzo 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di CI nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24/2025 RG., così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara già Controparte_4 Controparte_3 responsabile dei danni causati alle coltivazioni di Parte_1 come da parte motiva;
- condanna, per l'effetto, già Controparte_4 Controparte_3
al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei suddetti danni, della somma complessiva di
€19.846,45, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato dal 04 settembre 2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna già alla Controparte_4 Controparte_3 rifusione, nei confronti di delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e di quelle dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al proc. n. 678/2012 R.G., che si liquidano, per il procedimento di a.t.p., in complessivi €2.311,00, di cui €2.200,00 per compensi ed €111.00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado di giudizio in complessivi
€4.364,00, di cui €4.100,00 per compensi ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi €4.282,00, di cui €3.900,00 per compensi ed
€382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone le spese liquidate in favore del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico, per intero, di
[...]
già Controparte_5 Controparte_3
- rigetta l'appello nei confronti di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€3.900,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
10 Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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