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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 552/2023 alla quale è stata riunita la causa iscritta al R.G. n. 568/2023 promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale ex socia Parte_1 C.F._1 accomandataria della “ (P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 cancellata dal registro delle imprese in data 16.01.2020, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Elio Di Filippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara,
Via Venezia n. 25
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Carlo Ciattoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescara, Via Martiri di Cefalonia n. 13,
APPELLATO nonché contro già Controparte_2 Controparte_3
con sede in Pescara via Palestro n. 11, (P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_4 dall'avv. Roberto Delli Passeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montesilvano, Via F. Cavallotti n. 27;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
, (P. I. ), con sede Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_5 P.IVA_3
Marocchesa n. 14 – in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_6
Amministratore Delegato e Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio in data 18.12.2014, dall'Avv. Valentino Persona_1 Venta, ed elettivamente domiciliata, nel suo Studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n.
237/E
APPELLATA nonché contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4 rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Paola Roberta Lanciotti, e Francesco Elia
Bartolomei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grottammare (AP) via
Toscanini n. 35.
APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 del Tribunale di Pescara depositata in data 21 dicembre 2021, pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del Tribunale di
Pescara pubblicata in data 13 aprile 2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale in proprio e quale ex socia accomandataria della Parte_1
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata stante la manifesta fondatezza della presente impugnazione.
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 1611/2021 e 530/2023 emesse dal
Tribunale di Pescara, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni svolte,
- in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per mancata indicazione del titolo per il quale le odierne convenute sono state chiamate in causa;
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di dover comunque procedere, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad e alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Controparte_8 ordinarsi l'estromissione di queste dal presente procedimento, con condanna degli attori alle spese di giudizio;
- in subordine, rigettare la domanda;
- in ipotesi ulteriormente gradata: nel caso denegato e non creduto di accoglimento della domanda attorea nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 si insiste affinché il Tribunale adito liquidi il presunto danno accertando rigorosamente la responsabilità in capo alle odierne convenute contenendo l'ammontare del danno liquidabile
pag. 2/21 al massimo entro i limiti delle c.d. “lesioni micropermanenti” (≤ al 9%) o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia e, alla luce di quanto esposto in parte motiva, così provveda:
- il risarcimento dev'essere ridotto tenendo conto del prevalente apporto causale della condotta del minore;
- esso dev'essere poi ascritto ai genitori ed alla società sportiva, per inadeguata formazione ai soli primi e per omessa vigilanza ad entrambi;
- infine, nel riparto interno tra gli obbligati, è da escludersi ogni coinvolgimento delle deducenti convenute.”
Nonché le conclusioni siccome rassegnate con comparsa conclusionale successivamente all'emissione della sentenza non definitiva n. 1611/21:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni svolte, ferme le domande rispetto alle quali si è già pronunciato e si è riservato il gravame, disporre affinché il CTU sia chiamato ad integrare la sua relazione secondo quanto sopra rappresentato e che, comunque, liquidi il presunto danno accertando rigorosamente la responsabilità in capo alle odierne convenute contenendo l'ammontare del danno liquidabile al massimo entro i limiti delle c.d. “lesioni micropermanenti” (≤ al 9%) o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia.”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'integrazione o la rinnovazione della CTU medico legale per tutte le ragioni meglio esposte nel motivo n. 4 del presente appello.”
Per l'appellato : Controparte_1
“NEL PROCEDIMENTO ALLIBRATO AL N. 552/2023 R.G.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare il gravame proposto poiché inammissibile, prima ancora che infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione depositata nel presente fascicolo n.
552/2023 R.G., confermando in ogni sua parte le Sentenze impugnate.
IN SUBORDINE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame, graduare il concorso colposo secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore del danneggiato in proporzione all'accertata ed effettiva responsabilità di quest'ultimo;
IN OGNI CASO
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, con maggiorazione ex lege del 30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo nel presente atto di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre CPA, IVA e spese generali, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente difensore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
pag. 3/21 IN VIA ISTRUTTORIA
- ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per tuziorismo difensivo e laddove l'Ill.ma Corte dovesse disporre per l'ammissione o rinnovazione delle prove, si reiterano tutte le richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
NEL PROCEDIMENTO ALLIBRATO AL N. 568/2023 R.G.
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello (n. 568/2023 R.G.) per errata indicazione dei termini a comparire per l'appellato (si v. pag. 15 e 16 della comparsa di costituzione depositata nel fascicolo allibrato al n. 568/2023 R.G.);
- rigettare, per le motivazioni di cui al paragrafo n. 7 della comparsa di costituzione depositata nel Proc. n. 568/2023 R.G., nonché alla luce di quanto già rassegnato nelle note di trattazione scritta datate 24.10.2023, la IRRITUALE richiesta di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della Sentenza definitiva n. 520/2023, pubbl. il 13/04/2023,
Repert. n. 935/2023 del 13/04/2023 presentata iscrivere il relativo SUB- CP_9 procedimento.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare il gravame proposto poiché inammissibile, prima ancora che infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione depositata nel Proc. n. 568/2023
R.G., confermando in ogni sua parte le Sentenze impugnate.
IN OGNI CASO
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, alla luce dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, con maggiorazione ex lege del
30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo nel presente atto di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT, oltre CPA, IVA e spese generali, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente difensore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellata -appellante incidentale : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita , contrariis rejectis,
a) IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., sospendere
l'esecuzione provvisoria della sentenza n. 520/2023 resa dal Tribunale Civile di Pescara in data 13.04.2023 per le motivazioni indicate al punto 5 del presente atto e,
b) IN VIA PRINCIPALE, in riforma della sentenza parziale n. 1611/2021 Rep. 3127/2021, pubblicata in data 28.12.2021, giusta riserva di appello depositata in data 25/02/2022 e della sentenza definitiva n. 520/2022, Rep. 935/2023, pubblicata in data 13.04.2023
i) rigettare la domanda di parte attrice con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio,
ii) Revocare la dichiarazione di estinzione per prescrizione della domanda di garanzia formulata dalla appellata nei confronti della Controparte_5
pag. 4/21 c) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei danni lamentati dall'appellato nonché della responsabilità della Società sportiva, e condannarla al risarcimento del danno, dichiararla manlevata, garantita e tenuta indenne dalla
[...] in persona del legale rappresentane pro-tempre corrente in Controparte_10
Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, Partita IVA con vittoria di spese e P.IVA_3 compenso di lite.
Per l'appellata Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– Dichiarare il secondo motivo di appello assorbito dal terzo;
- In subordine, nel caso di accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare che la conseguente riforma della sentenza impugnata ha effetto tra la sola appellante ed il danneggiato;
- In via ulteriormente subordinata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale e conseguentemente procedere a liquidare il danno secondo quest'ultima.
Per l'appellata CP_5
Nel proc. rg. 552/2023: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione e pretesa:
- Nell'ipotesi in cui non si ritenesse responsabile esclusivo dei danni dallo Controparte_1 stesso subiti a seguito dell'evento per cui è causa, rigettare l'appello proposto da
[...]
, in proprio e nella spiegata qualità, nella parte in cui chiede l'affermazione di Parte_1 responsabilità in capo all' a 5. Con vittoria delle spese del giudizio” Controparte_3
Nel proc. rg. 568/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione pretesa:
- Dichiarare estinto per prescrizione il diritto alla garanzia assicurativa azionato da
[...]
e, per l'effetto, Parte_3
- Rigettare la domanda di garanzia spiegata da nei confronti Parte_3 di , e per l'effetto, Controparte_5
- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza parziale n. Controparte_2
1611/2021, pronunciata dal Tribunale di Pescara, nella parte in cui chiede di “Revocare la dichiarazione di estinzione per prescrizione della domanda di garanzia formulata dall'appellata (rectius appellante? o convenuta in I grado?) nei confronti della
[...]
”, e per l'effetto, CP_5
- Condannare la già in Controparte_2 Controparte_11 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pag. 5/21 1. Con atto di citazione del 2.10.2017 poi notificato il 16/17.03.2018, e Parte_4 quali responsabili genitoriali del figlio minore Parte_5 Controparte_1
(nato il [...]), convenivano innanzi al Tribunale di Pescara, , la Parte_1 società in persona del legale rapp.te p.t. e la Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., ed Controparte_3 esponevano che il ragazzo, tesserato nel settore giovanile della
[...]
nel pomeriggio del 19.3.2015, dopo aver terminato gli Controparte_3 allenamenti sportivi nel centro “Babilonia” sito in Montesilvano Via Orange, raggiungeva il piazzale esterno dell'edificio delimitato da un muretto che separava il piazzale da una rampa in discesa di accesso al garage sottostante, (muretto della larghezza di 32 cm., altezza di cm. 50 sul lato piazzale e m. 2,5 nella parte più alta della rampa), saliva su detto muretto e cadeva rovinosamente nella parte più alta dove si trova l'ingresso del garage subendo gravi lesioni personali: “frattura biossea metafisaria distale gamba destra”. Sottolineavano che il muretto era privo di protezioni e segnalazioni e faceva parte dell'immobile di proprietà di
[...]
ed oggetto di locazione tra la (locatore) e CP_12 Controparte_7 la (conduttore) e al momento della caduta non era Parte_2 presente né l'allenatore della società sportiva, né alcun addetto alla sorveglianza dei minori né alcun preposto alla struttura, chiedevano quindi di accertare e dichiarare che l'infortunio era da imputarsi alla responsabilità esclusiva e/o concorrente dei convenuti e chiedevano la loro condanna ciascuno nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, ai sensi degli artt. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. e/o 2051
c.c. e/o 1228 c.c. e/o 2049 c.c. al risarcimento dei danni subiti che quantificavano nella misura di €. 250.000,00 includendovi il danno biologico nella misura del 28% con personalizzazione, l'invalidità temporanea, le spese mediche, il danno patrimoniale incidente sulla capacità di lavoro specifica patita, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituivano in giudizio la e in Parte_2 Parte_1 proprio, per eccepire la nullità della citazione non essendo motivata la ragione della convocazione in giudizio delle convenute. Eccepivano inoltre anche la carenza di legittimazione passiva in quanto con il fratello , Parte_1 Parte_6 avevano locato il suolo alla società che aveva Controparte_7 provveduto a realizzare l'edificio principale e l'impianto sportivo adiacente tanto che la società sportiva provvedeva al pagamento dei canoni per l'affitto dei campi a quest'ultima società. Quanto alla rappresentavano che essa conduceva in Pt_2 locazione il solo locale destinato a bar, estraneo al punto individuato dagli attori come quello dal quale era caduto il giovane. Contestavano in ogni caso l'infondatezza delle pretese risarcitorie anche in ordine alla percentuale di invalidità e al relativo quantum pag. 6/21 debeatur e rappresentavano che l'evento era da addebitarsi a responsabilità esclusiva o prevalente del minore, dei genitori e della società sportiva in relazione all'evento.
3. Si costituiva la per chiedere il rigetto della Controparte_3 domanda di parte attrice. Sottolineava che il minore aveva finito gli allenamenti alle
17,00 e immotivatamente si trovava ancora alle 18,15 presso la sede del centro sportivo, che i fatti rappresentati dagli attori in citazione erano contraddetti da quanto da loro stessi riportato inizialmente nella denuncia del sinistro, eccepiva l'estraneità della società all'evento dannoso e respingeva ogni addebito imputando l'accaduto allo stesso comportamento anomalo tenuto dal minore, all'epoca dei fatti quattordicenne, che ben conosceva i luoghi, frequentandoli abitualmente e la conformazione del muretto sul quale avventatamente aveva deciso di salire.
Contestava la pretesa risarcitoria avanzata e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere manlevata in caso di Controparte_10 condanna al riconoscimento del danno in favore degli attori.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , aderendo alle Controparte_10 contestazioni di merito formulate dall'assicurata e chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata dagli attori. Evidenziava che il comportamento assunto dal minore – considerata l'età e la conoscenza dei luoghi - era da ritenersi abnorme, imprevedibile e imprevisto e quindi idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra un ipotetico dovere di vigilanza e l'infortunio, con riconducibilità dell'evento al caso fortuito. In subordine eccepiva l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei diritti derivanti dall'assicurazione, evidenziando che il primo atto interruttivo risaliva al
15.5.2018, allorché il termine di prescrizione biennale decorrente dal 3.4.2015, data della denuncia dei genitori del minore, era ampiamente spirato.
5. Gli attori venivano autorizzati a chiamare in causa la Controparte_7 che si costituiva eccependo la nullità della vocatio in ius e dell'atto di citazione in quanto generico. La società chiamata negava la sussistenza della propria responsabilità nella vicenda per essere l'accaduto invece addebitabile all'esclusivo comportamento negligente tenuto dal minore e contestava l'infondatezza delle pretese risarcitorie da questo formulate. Chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti accertare e di dichiarare la piena responsabilità in capo ai genitori del minore ed alla società sportiva, rispettivamente per culpa in Persona_2 educando e culpa in vigilando.
6. Nel corso del giudizio si costituiva nel frattempo divenuto Controparte_1 maggiorenne per fare proprie e ratificare tutte le istanze formulate dai genitori.
pag. 7/21 7. All'esito delle prove orali il Tribunale di Pescara pronunciava sentenza non definitiva n. 1611/2021 pubblicata il 28.12.2021 con la quale in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, rigettava perché infondate le eccezioni preliminari formulate dalla e da , in Controparte_7 Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 dichiarava che il sinistro avvenuto in data 19.03.2015 si era verificato, nella misura del 20% per colpa concorrente del minore e dei suoi genitori e per la Persona_2 quota residua dell'80% per colpa della e della Parte_2
ripartita in misura paritaria tra le medesime;
CP_3 Pt_3 Parte_3 CP_3 rigettava perché infondata, la domanda formulata dall'attore nei confronti della
; dichiarava estinta per prescrizione la domanda di Controparte_7 garanzia formulata dalla convenuta nei Controparte_3 confronti della terza chiamata;
compensava integralmente le spese Controparte_10 di lite tra l'attore e la;
condannava Persona_2 Controparte_7 la convenuta alla rifusione delle spese di lite Controparte_3 sostenute da , che liquidava in € 13.430,00 oltre I.V.A., C.A.P. e Controparte_10 spese generali nella misura del 15%; rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore.
8. in proprio, la e la Parte_1 Controparte_13 [...] formulavano riserva di appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 non definitiva.
9. All'esito dell'espletata CTU medica la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n. 530/2023 con la quale il Tribunale di Pescara, sull'intervenuta cancellazione dal registro delle società, della rilevava che il giudizio Parte_2 poteva essere proseguito nei confronti di , socia accomandataria della Parte_1
e già convenuta. Sulla base delle risultanze della Ctu, considerava che il danno Pt_2 biologico subito dall'attore fosse da valutare nella misura del 20% di I.P., riconosceva allo stesso sulla base delle Tabelle di Milano del 2021 il danno non patrimoniale, pari alla somma di € 116.338,87 (€. 82.917,00 (danno biologico e morale da I.P.) +
22.250,0 (danno biologico e morale da invalidità temporanea) + 11.171,87 (spese mediche documentate) già all'attualità. Importo che veniva ridotto del 20%, considerata la concorrente responsabilità attribuita all'attore ed ai genitori del medesimo, che veniva liquidato quindi nella misura finale di € 93.071,09 oltre interessi. Riconosceva in favore dell'attore il danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa generica come accertata dal CTU nella misura del 15% facendo riferimento, con criterio di analogia, a quanto previsto dalle tabelle in uso per l'invalidità civile e considerato che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva 15 anni e pag. 8/21 non era ancora titolare di reddito, liquidava detta lesione applicando il criterio residuale del triplo della pensione sociale, e la quantificava con i parametri monetari del 2017, nella misura già rivalutata di € 93.355,23, riducendola del 20%, considerata la percentuale di responsabilità attribuita all'attore ed ai di lui genitori, liquidandola nella misura di € 74.684,18 oltre interessi. Condannava le convenute, in solido tra loro, a versare all'attore a titolo risarcitorio la complessiva somma di €. 167.755,27 già all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dall'11.1.2017 sino alla data della sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute liquidate in €. 786,00 per esborsi ed in € 22.564,80 per onorari (€ 14.103,00 aumentato del 60% ex art. 4, comma 2 DM 55/2014 per la difesa nei confronti di più parti) oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei difensori dell'attore. Poneva le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
10. Avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 13/4/2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018, ha proposto appello in proprio e quale ex socia accomandataria della Parte_1 [...]
censurando la sentenza non definitiva, quanto ad Parte_2 [...]
in proprio laddove non vengono liquidate le spese di lite in suo favore Parte_1 benché nella sentenza nessuna responsabilità veniva ascritta alla convenuta in proprio quale asserita proprietaria dell'immobile ove si verificò il sinistro e nonostante fosse stata rigettata, perché infondata, la domanda degli attori nei confronti della società proprietaria dell'immobile in Controparte_7 Parte_1 proprio ha poi censurato la sentenza definitiva nella parte in cui viene pronunciata la condanna delle “convenute in solido tra loro”, includendo quindi anche
[...]
, nonostante la sentenza n. 1611/2021, fosse stata chiara nel ripartire Parte_1 paritariamente la responsabilità tra le sole e Controparte_14 [...]
e senza quindi comprendere in proprio. Con il Parte_2 Parte_1 secondo motivo ha censurato la sentenza n. 1611/2021 nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della vocatio in ius sollevata da e Parte_1 [...]
e ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_2 entrambe e contestato l' erronea attribuzione dell'onere di custodia in capo alle convenute che non avevano né titolarità né disponibilità dei luoghi, in quanto
[...]
è mera proprietaria del suolo su cui la ha Parte_1 Parte_7 edificato l'immobile di sua proprietà cui accede il piazzale ed il muretto sul quale era pag. 9/21 salito il minore e la aveva in affitto un locale uso bar-pizzeria ubicato nella Pt_2 parte posteriore dell'immobile, opposta a quella antistante l'ingresso della struttura sportiva dove è avvenuto l'infortunio. Con il terzo motivo l'appellante contesta l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto alla Parte_2 essendo intervenuto nella fattispecie un evento fortuito ed imprevedibile, integrato dalla condotta impropria tenuta dal minore, non compatibile con la natura e le caratteristiche della cosa tale da escludere in ogni caso la responsabilità da cose in custodia atteso il modo anomalo con cui il danneggiato ha utilizzato la res, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno. Il minore infatti all'epoca quattordicenne poteva ritenersi capace di intendere e di volere, era salito volontariamente sul muretto raggiungendo la parte più alta forse per dimostrare all'amico con cui stava giocando la propria abilità, il muretto fungeva da separazione tra il piazzale e la rampa di accesso al garage e non era destinato al calpestio per cui il minore ne aveva fatto uso improprio e tanto è sufficiente ad integrare il caso fortuito e ad interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa ed il danno.
L'appellante sostiene che la sentenza è da ritersi illegittima anche nella misura in cui riconosce sussistere una ipotesi di corresponsabilità tra la società sportiva,
l'appellante e i genitori del danneggiato ed una volta accertata la responsabilità per omessa vigilanza in capo alla società sportiva e la responsabilità genitoriale in capo ai genitori del minore che non si preoccupavano di andarlo a riprendere al termine dell'allenamento, nessuna responsabilità da cose in custodia avrebbe potuto gravare sull'odierna appellante, anche laddove fosse stata ritenuta a ragione “custode” dei luoghi incriminati, risultando quindi del tutto illegittima ed inadeguata la ripartizione della responsabilità del sinistro tra le parti, addossandone l'80% alla società presunta custode ed alla società sportiva, ed il restante 20% al minore ed ai suoi genitori. Con il quarto motivo si duole dell' errata quantificazione del danno patito come conseguenza diretta del sinistro essendo inattendibili le conclusioni della CTU e necessaria la rinnovazione della perizia in parte qua in quanto il perito d'ufficio, secondo l'appellante avrebbe omesso di verificare una condizione fondamentale circa l'an del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad invalidità permanente, ossia se il secondo intervento chirurgico, eseguito a più di un anno dall'infortunio, sia stato, in tutto o in parte, causato da responsabilità per colpa medica di coloro i quali hanno eseguito il primo o se, invece, rientri nell'ordinaria evoluzione del quadro innescato dalla caduta del giovane. L'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
11. La causa è stata iscritta al Rg. N. 552/2023 e con decreto del 7.7.2023, il Presidente
f.f., rilevata la ricorrenza di gravi motivi d'urgenza ravvisabili nella possibilità di insolvenza di una delle parti da un lato e nell'entità della somma intimata con atto di pag. 10/21 precetto del 17.05.2023, ha disposto ex art. 351 comma 2 c.p.c., l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 1611/2021 e di quella definitiva n. 530/2023 del Tribunale di Pescara.
12. La (già ) in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione in appello del
14.05.2023, notificato in data 15.05.2023, ha impugnato le medesime sentenze n.
1611/2021e 520/2022, ed il procedimento è stato iscritto al R.G. n. 568/2023 e con ordinanza del 27.09.2023, è stata disposta la riunione dello stesso a quello recante il n. 552/2023.
13. La società appellante ha impugnato la sentenza non definitiva censurandola nella parte in cui le ha attribuito la responsabilità dell'evento in virtù del contatto sociale sorto con l'atleta infortunato in ragione della sua iscrizione alla società sportiva e sul rilievo che il ragazzo doveva considerarsi ancora sotto la vigilanza della società, nonostante l'allenamento fosse terminato, ricostruzione contestata in quanto il sinistro si è verificato dopo più di un'ora dal termine degli allenamenti, fuori dai locali del centro sportivo e in un momento in cui, verosimilmente, il minore doveva essere già affidato ai genitori che avrebbero dovuto riprenderlo dalla struttura, per cui il Giudice avrebbe travalicato il limite spaziale di operatività dell'obbligo di vigilanza estendendolo oltre il perimetro di suo controllo. L'appellante evidenzia poi la contraddittorietà della pronuncia che nel riconoscere la corresponsabilità del minore e dei genitori dello stesso di fatto escluderebbe l'addebito di responsabilità alla società sportiva e in ogni caso reputa del tutto immotivata l'attribuzione della corresponsabilità del minore e dei suoi genitori nel limite del 20%, atteso che il gesto di salire sul muretto era stato compiuto per volere dello stesso minore. L'appellante si duole inoltre dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della domanda di garanzia proposta dalla compagnia assicuratrice , in ragione dell' Controparte_5 intervenuta modifica della causa dei danni rappresentata dai genitori dell'assicurato che nel corso del tempo hanno offerto diverse rappresentazioni e imputazioni del sinistro, per cui evidenziano che solo con l'atto di citazione la società appellante è venuta a conoscenza dell'invocata responsabilità per omessa vigilanza che integra la sua responsabilità civile e ha quindi provveduto a formalizzare la chiamata in causa del terzo, per cui il termine da cui far decorrere la prescrizione non poteva essere il
3.4.2015 perché a quella data l'appellante non aveva avuto richiesta di risarcimento danni.
14. La società sportiva ha altresì impugnato la sentenza definitiva lamentando l'errata valutazione delle risultanze della C.T.U. in punto di nesso di causalità e conseguente liquidazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale. Infatti, secondo pag. 11/21 l'appellante le motivazioni addotte in sentenza sul collegamento causale del secondo intervento chirurgico subito da e la caduta e non con il primo Controparte_1 intervento sarebbero prive di supporto scientifico e il danneggiato invece non avrebbe fornito prova del nesso causale. Anche la liquidazione del danno patrimoniale sarebbe stata effettuata dal giudice di primo grado senza che l'attore abbia offerto elementi probatori a conforto. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
15. Con ordinanza del 21.09.2023 emessa nel sub procedimento iscritto al n. rg. 552-
1/2023 il 21.09.2023, il Collegio, a parziale modifica del decreto presidenziale del
7.7.2023, ha limitato al 50% dell'importo capitale del capo di condanna contenuto nella sentenza definitiva impugnata la sospensione della efficacia esecutiva di quest'ultima nei confronti di , rigettando, per il resto, l'istanza di Parte_1 sospensione da quest'ultima avanzata.
16. Costituendosi in giudizio, , ha riproposto le eccezioni già Controparte_10 spiegate nel giudizio di primo grado , ivi compresa l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionato dalla Controparte_2 nei confronti di , contestando quindi l'appello proposto
[...] Controparte_5 dalla società sportiva avverso la sentenza parziale n. 1611/2021, pronunciata dal
Tribunale di Pescara, nella parte in cui è stata dichiarata estinta per prescrizione del diritto la domanda di garanzia proposta dall'appellante, chiedendone il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
17. Si è costituita in giudizio la che in merito all'appello Controparte_7 proposto da in proprio e quale socia accomandataria della Controparte_12 Pt_2 [...]
ha sottolineato che nella sentenza non definitiva di primo Parte_2 grado la società appellata è stata ritenuta non corresponsabile del sinistro occorso al minore per cui la sentenza definitiva, non poneva alcun onere Persona_2 risarcitorio in capo alla stessa. Ha ribadito la propria assenza di responsabilità per via dell'utilizzo improprio della cosa da parte del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Detta eccezione è stata sollevata dall'appellante nel terzo motivo dell'impugnativa, che se accolto, sarebbe idoneo ad escludere in toto la responsabilità del custode, così da rendere superflua la ricerca del soggetto effettivamente tenuto ad esercitare i doveri di custodia sul bene. Ad ogni modo qualora invece venisse accolto il secondo motivo di censura con il quale l'appellante quale socia accomandataria della lamenta di essere Parte_2 stata ingiustamente ritenuta custode della res in luogo della Controparte_7
osserva che la decisione non potrà comportare responsabilità alcuna in capo
[...]
a quest'ultima società dal momento che, nei confronti del danneggiato attore in pag. 12/21 primo grado, il capo di sentenza che esenta da responsabilità la
[...] deve ritenersi ormai coperto da giudicato, non essendo stato Controparte_7 sottoposto a gravame da parte di . Ha poi in via subordinata, nel Controparte_1 caso in cui si dovesse ritenere la a qualsiasi titolo responsabile Controparte_7 del danno verificatosi, contestato la pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato, sottolineando che la liquidazione effettuata in sentenza appare eccessiva e sproporzionata e per tale ragione ha aderito alla richiesta di rinnovo della CTU.
Sull'appello proposto dalla ha constatato come lo Controparte_2 stesso non investa i capi della sentenza che riguardano la posizione della in primo grado ritenuta non corresponsabile del Controparte_7 sinistro occorso al minore capo di sentenza non impugnato da Persona_2 quest'ultimo e quindi coperto da giudicato.
18. Si è costituito in giudizio per contestare l'infondatezza del gravame Controparte_1 proposto da in proprio e quale socia accomandataria della Controparte_12 [...]
e chiederne il rigetto, in subordine, in ipotesi di Parte_2 accoglimento, anche parziale, del gravame, l'appellato ha chiesto di graduare il concorso colposo secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore del danneggiato in proporzione all'accertata ed effettiva responsabilità di quest'ultimo. L'appellato ha contrastato anche l'appello proposto dalla Controparte_2 chiedendone il rigetto.
[...]
19. All'udienza del 02.04.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. Si ritiene che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., l'appello principale possa essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019).
pag. 13/21 21. Ciò importa quindi il preventivo esame del terzo motivo di gravame proposto dall'appellante principale, essendo lo stesso suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Con detto motivo viene contestata l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene attribuita ad , quale legale rappresentante della Parte_1 [...] la concorsuale responsabilità dell'evento dannoso ex art. Parte_2
2051 c.c, in forza del potere di custodia e di governo della “res”, alla stessa spettante, poiché il muretto, dal quale il minore è caduto, è stato considerato come parte dell'immobile condotto in locazione dalla società Parte_2
22. Sostiene l'appellante che, come ribadito anche nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione: “il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa sulla quale esercita un controllo diretto, a meno che non provi il caso fortuito. Si tratta dunque di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, esclusa solo dalla dimostrazione, da parte del custode, della ricorrenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, che si atteggia ad evento interruttivo del nesso causale intercorrente tra evento e danno” e nella fattispecie il caso fortuito è integrato dalla condotta tenuta dal minore, all'epoca quattordicenne, impropria e non compatibile con la natura e le caratteristiche della cosa. Pertanto, l'uso improprio della res da parte del danneggiato e l'imprevedibilità da parte del custode del comportamento abnorme assunto dal ragazzo, interromperebbe del tutto il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escluderebbe qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cose in custodia. La sentenza poi, secondo l'appellante principale, sarebbe inoltre illegittima anche nella misura in cui riconosce sussistere una ipotesi di corresponsabilità tra la società sportiva, l'appellante e i genitori del danneggiato. Infatti, una volta accertata la responsabilità per omessa vigilanza in capo alla società sportiva e la responsabilità genitoriale in capo ai genitori del minore che non si preoccupavano di andarlo a riprendere al termine dell'allenamento, nessuna responsabilità da cose in custodia avrebbe potuto gravare sull'appellante, anche laddove fosse, a ragione, ritenuta
“custode” del bene.
23. L'appello è fondato e deve trovare positivo riscontro nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
24. Deve osservarsi che la Corte di Cassazione, ha stabilito, con le ordinanze del 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
pag. 14/21 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 2345/2019,
Cass. n. 9315/2019). Nelle citate pronunce è stato anche chiarito che l'espressione
“fatto colposo” che compare nell'art.1227 c.c. deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza ed è stato inoltre più volte ribadito che la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile. (Cass n. 25029/2008, Cass n. 21727/2012, Cass. ord. n. 25838/2017;
Cass. 34886/2021).
25. Orbene, nella vicenda che ci occupa finiti gli allenamenti sportivi Controparte_1 alle 17,00 ed uscito fuori dei locali del centro sportivo intorno alle 17,45/18,00 è salito sul muretto che delimita il piazzale antistante l'edificio dalla rampa in discesa dove è ubicato il sottostante garage, cadendo dalla parte più alta sul lato della rampa.
Il muretto - per stessa descrizione fornita dagli attori nella citazione introduttiva del giudizio – è della larghezza di 32 cm. e dal lato piazzale è alto 50 cm. e sul lato della rampa, nella parte più elevata, è alto 2,50 m. L'unico teste che ha assistito alla caduta del ragazzo è suo coetaneo che ha affermato che si trovava con Testimone_1
e dopo aver finito gli allenamenti alle 17,15, fatta la doccia, sono Controparte_1 usciti insieme alle 17,45 e si sono messi a giocare in attesa dei loro genitori, “Vidi cadere al di là del muretto posto fuori la struttura dentro un fossato molto CP_1 alto…. era in piedi sul muretto e ad un certo punto perse l'equilibrio, CP_1 cadendo giù.”
26. Deve quindi osservarsi come la caduta è stata causata non già dal dinamismo proprio della cosa in custodia ma dalle modalità volontarie ed intenzionali di utilizzo da parte del danneggiato (all'epoca dei fatti quattordicenne), uso che non può dirsi effettuato in conformità alla destinazione naturale di quel muretto che, proprio per le sue caratteristiche oggettive (anche alla luce di quanto visibile dalle fotografie versate in atti) non può considerarsi destinato al camminamento, né era facilmente accessibile atteso che anche sul lato più basso del piazzale ha un'altezza di 50 cm., così che l'utilizzo che ne ha fatto è da considerarsi del tutto improprio, Controparte_1
pag. 15/21 pericoloso ed inopportuno, anche in considerazione del fatto che la parte più alta in discesa era ben visibile (il sinistro è accaduto il 19 marzo verso le ore 17,45- 18,00 ed il sole non era tramontato) ed era peraltro conosciuta dal ragazzo che frequentava abitualmente i luoghi per i suoi allenamenti e che dopo essersi arrampicato sul muretto, prima di perdere l'equilibrio e cadere, ne ha percorso un bel tratto esponendosi così volontariamente al rischio di precipitare nella parte più alta, così come sfortunatamente è accaduto. D'altra parte, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La condotta imprudente tenuta da è stata peraltro già messa in risalto dal giudice di primo Controparte_1 grado nella sentenza non definitiva n. 1611/2021 laddove a pag. 12 si legge testualmente: “ Riguardo a quest'ultimo (leggasi: l'infortunato) indubbio che il sinistro si è verificato anche a causa della sua condotta imprudente, considerato che, così come riferito dai testi , in orario notturno, era salito in piedi sul Per_2 muretto, alto circa 50 cm e, dopo averlo percorso per un certo tratto, era caduto nella parte più scoscesa, dove il muro delimita la rampa che conduce ad un locale sotterraneo” e tale ricostruzione fattuale non è stata mai contestata dall'attore, né dallo stesso fatta oggetto di censura. Ne discende che la nuova versione dallo stesso offerta nella comparsa di costituzione in appello - secondo cui il minore si trovava sotto il portico, nel giardinetto adiacente al muretto e cadeva nel punto indicato dalla freccia apposta sulla foto allegata all'atto (pag. 26 della comparsa in appello) per cui non avrebbe percorso un tratto di muretto risultando tale circostanza inventata dall'appellante - in realtà non può essere condivisa poiché tale diversa versione dei fatti non è stata mai allegata né provata da parte dell'attore e non è stata mai dallo stesso esplicitata in primo grado (nella narrazione contenta nell'atto di citazione
(pag.2) infatti il minore si trovava nel piazzale esterno delimitato da un muro che nella parte pianeggiante aveva un'altezza di 50 cm.) pertanto deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc atteso che il divieto di "nova" sancito da tale norma per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove e le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado che, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale ( Cass. n. 9211/2022, Cass.
n. 2529/2018).
27. Si ritiene dunque che la caduta sia imputabile alla incauta condotta del giovane, all'epoca quattordicenne, da considerarsi quale fattore imprevedibile e per ciò
pag. 16/21 estraneo alla sfera di intervento del custode. In particolare, la condotta della stessa vittima può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto
(Cass. n. 21727/2012). In una fattispecie similare, nella quale i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dai genitori di un minore di otto anni caduto da un muretto sul presupposto che la vittima, senza necessità alcuna, decise di camminare su un muretto non destinato al passaggio di persone, e dunque facendo un uso anomalo della cosa, la Corte di legittimità ha ribadito che, come da consolidato indirizzo, l'uso anomalo della cosa da parte della vittima interrompe il nesso di causa tra questa ed il danno, ed esclude la responsabilità del custode e a fortiori esclude la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(Cass. 28429/2017).
28. Per tale ragione facendo applicazione dei principi di diritto enunciati, si esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. attribuita dal giudice di primo grado alla società
[...]
(oggi della ex socia accomandataria ) Parte_2 Parte_1 anche ipoteticamente dovuta alla mancata recinzione/protezione del muretto, non potendosi pretendere una tutela anche per gli atti volontariamente compiuti dal danneggiato e non rientranti nell'ordinario e normale utilizzo della cosa trattandosi, nella specie, di una struttura muraria predisposta alla delimitazione di un'area adibita a parcheggio non certo funzionale al camminamento.
29. L'appello principale deve essere pertanto accolto, dovendosi ritenere assorbiti nella superiore pronuncia gli ulteriori motivi di censura formulati da in Parte_1 proprio e quale ex socia accomandataria della società Parte_2 cancellata.
[...]
30. Una volta esclusa la responsabilità della custode della res, occorre quindi verificare, in ragione dei motivi dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
(già ) in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro-tempore, la sussistenza o meno della corresponsabilità della società sportiva per il danno subito in occasione del sinistro del 19.3.2015 da quale allievo tesserato della predetta società. Controparte_1
31. Ebbene, occorre rilevare che al pari di un istituto scolastico, con l'iscrizione dell'allievo all'associazione sportiva/scuola, la società sportiva assume anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione sportiva/ scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, pertanto secondo la pag. 17/21 giurisprudenza, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cass. n. 8849/2021; Cass. n.
3695/2016; Cass., n. 3612/2014; Cass. n. 11143/2013; Cass., n. 5067/010).
32. La Suprema Corte ha altresì chiarito che: “Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (fra le varie: Cass.
4.2.2005 n. 2272). Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare
l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell scattano solo CP_15 quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode (in questo senso anche Cass.
6.11.2012 n. 19160)” (così: Cass. 3081/2015).
33. Alla luce di tali principi, come rilevato dall'appellante incidentale, non può essere condivisa la motivazione adottata nella impugnata sentenza laddove viene assunto che al momento dell'infortunio: “doveva considerarsi ancora sotto la Controparte_1 vigilanza della società sportiva, in considerazione del fatto che, nonostante
l'allenamento fosse terminato, l'obbligo di vigilanza continuava a gravare sulla
pag. 18/21 società, fino al momento in cui la fruizione della prestazione nel suo complesso non fosse terminata. Trattandosi di minori l'obbligo di vigilanza continua, infatti, a permanere fino a quando i genitori, o chi per loro, ripristini la situazione di vigilanza sul minore, dovendo la società sportiva prevedere modalità con le quali garantire un controllo efficace dei minori sino all'arrivo dei genitori (cfr Cassazione civile sez. III,
19/09/2017, (Cfr Cass. sez III, n. 21593 del 23.5.2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14701 del 19/07/2016). Tale cautela non risulta nella specie rispettata”.
34. Risulta dirimente, per riformare la decisione di primo grado e quindi in accoglimento dell'appello incidentale, il rilievo che l'evento dannoso non si è verificato nel corso del rapporto, il ragazzo infatti aveva terminato l'allenamento sportivo già alle 17,00 -
17,15 (così riferisce il teste e si era intrattenuto all'interno dei Testimone_1 locali della società sportiva fino alle 17,45- 18,00 circa per poi uscire fuori raggiungendo il piazzale esterno. La scuola e/o l'istruttore non erano quindi più tenuti alla vigilanza del ragazzo non essendoci peraltro alcun regolamento che imponesse un controllo degli allievi per un arco temporale superiore a quello della durata dell'allenamento e in ambiti spaziali esterni e/o comunque estranei ai locali sportivi. Per tali ragioni anche le pronunce giurisprudenziali richiamate nell'impugnata sentenza risultano inconferenti atteso che nei menzionati precedenti l'esistenza di un regolamento scolastico imponeva all'amministrazione scolastica la vigilanza sugli alunni dell'istituto fino a quando gli stessi non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, ma nel caso che ci occupa non risulta che ci fosse un regolamento che imponesse tale onere in capo alla società sportiva. Si aggiunga poi che, anche dall'istruttoria espletata (vd. deposizioni testimoniali di e ), è emerso che i genitori Testimone_2 Testimone_3 che andavano a riprendere i propri figli al termine degli allenamenti li aspettavano fuori dai locali e quindi non vigeva alcun tipo di regola che prescrivesse che la scuola o l'istruttore dovessero vigilare sui minori fino a “consegna” ai genitori, né che imponesse un loro controllo anche fuori dalla struttura sportiva, sicché la circostanza pacifica che il ragazzo si trovasse all'esterno della struttura e dei locali di pertinenza della società sportiva fa venir meno gli obblighi di sorveglianza e di tutela di quest'ultima e quindi porta ad escludere la responsabilità della odierna appellante incidentale per l'evento dannoso occorso a , anche in considerazione Controparte_1 dell'età del ragazzo (14 anni), della sua capacità di autodeterminazione e dell'assenza dei genitori del danneggiato che non erano presenti sui luoghi al momento dell'accaduto nonostante fosse passata all'incirca un'ora dalla fine degli allenamenti.
35. Le argomentazioni esposte comportano l'accoglimento dell'appello incidentale e ciò implica che la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di pag. 19/21 resti pertanto assorbita, così come deve considerarsi Controparte_10 assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
36. In ragione dell'accoglimento del gravame principale e del gravame incidentale e in applicazione del principio della soccombenza, le spese di primo e di secondo grado devono essere poste a carico dell'appellato ed in favore di Controparte_1 [...]
(in proprio e quale socia accomandataria della Parte_1 Parte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 16.1.2020) ed in favore
[...] di già e Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe medie del D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato della controversia e dell'attività effettivamente compiuta, quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel giudizio di appello. Le spese del presente grado relative alla alla quale gli Controparte_7 appelli sono stati notificati ai soli fini di integrazione del contraddittorio senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti devono essere invece interamente compensate. Nessuna soccombenza è ravvisabile nel rapporto processuale tra
[...]
già (chiamante) Controparte_2 Controparte_3
e (chiamata), essendo rimasta la domanda di manleva assorbita dal Controparte_10 rigetto della domanda risarcitoria svolta dal preteso danneggiato, per cui le spese di lite di primo e secondo grado tra già Controparte_2 [...]
e la Compagnia di assicurazione , Controparte_3 Controparte_10 devono essere integralmente compensate. Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 del Tribunale di Pescara depositata in data 21 dicembre 2021, pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del
Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 aprile 2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello principale e l'appello incidentale ed in riforma delle impugnate sentenze, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Controparte_1 nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante pro tempore e Parte_1 socia accomandataria della oggi cancellata, nonché Parte_2 nei confronti della oggi Controparte_3 CP_3 Controparte_2
, e per l'effetto dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da
[...] quest'ultima nei confronti della . Controparte_16
pag. 20/21 • Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' appellante Controparte_1 principale in proprio e quale legale rappresentante pro tempore e Parte_1 socia accomandataria della , nonché nei confronti Parte_2 dell'appellante incidentale (già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese Controparte_3 legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado per ciascuna parte appellante nella misura complessiva di €. 14.103,00 per compensi oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA;
quanto al secondo grado nella misura complessiva di €. 11.129,50 di cui €. 1.138,50 per spese ed €. 9.991,00 per onorari oltre rimb. Forf.
15%, IVA e CPA.
• Compensa integralmente le spese del presente grado tra appellante principale e appellante incidentale nei confronti dell'appellata Controparte_7
• Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado tra l'assicurata
[...]
(già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e la compagnia di assicurazione . Controparte_10
• Pone le spese di CTU a carico dell'appellato . Controparte_1
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio tenutasi in videoconferenza in data
2.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 552/2023 alla quale è stata riunita la causa iscritta al R.G. n. 568/2023 promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale ex socia Parte_1 C.F._1 accomandataria della “ (P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 cancellata dal registro delle imprese in data 16.01.2020, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Elio Di Filippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara,
Via Venezia n. 25
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Carlo Ciattoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescara, Via Martiri di Cefalonia n. 13,
APPELLATO nonché contro già Controparte_2 Controparte_3
con sede in Pescara via Palestro n. 11, (P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_4 dall'avv. Roberto Delli Passeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montesilvano, Via F. Cavallotti n. 27;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
, (P. I. ), con sede Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_5 P.IVA_3
Marocchesa n. 14 – in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_6
Amministratore Delegato e Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio in data 18.12.2014, dall'Avv. Valentino Persona_1 Venta, ed elettivamente domiciliata, nel suo Studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n.
237/E
APPELLATA nonché contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4 rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Paola Roberta Lanciotti, e Francesco Elia
Bartolomei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grottammare (AP) via
Toscanini n. 35.
APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 del Tribunale di Pescara depositata in data 21 dicembre 2021, pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del Tribunale di
Pescara pubblicata in data 13 aprile 2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale in proprio e quale ex socia accomandataria della Parte_1
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata stante la manifesta fondatezza della presente impugnazione.
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma delle sentenze n. 1611/2021 e 530/2023 emesse dal
Tribunale di Pescara, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni svolte,
- in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per mancata indicazione del titolo per il quale le odierne convenute sono state chiamate in causa;
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di dover comunque procedere, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad e alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Controparte_8 ordinarsi l'estromissione di queste dal presente procedimento, con condanna degli attori alle spese di giudizio;
- in subordine, rigettare la domanda;
- in ipotesi ulteriormente gradata: nel caso denegato e non creduto di accoglimento della domanda attorea nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 si insiste affinché il Tribunale adito liquidi il presunto danno accertando rigorosamente la responsabilità in capo alle odierne convenute contenendo l'ammontare del danno liquidabile
pag. 2/21 al massimo entro i limiti delle c.d. “lesioni micropermanenti” (≤ al 9%) o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia e, alla luce di quanto esposto in parte motiva, così provveda:
- il risarcimento dev'essere ridotto tenendo conto del prevalente apporto causale della condotta del minore;
- esso dev'essere poi ascritto ai genitori ed alla società sportiva, per inadeguata formazione ai soli primi e per omessa vigilanza ad entrambi;
- infine, nel riparto interno tra gli obbligati, è da escludersi ogni coinvolgimento delle deducenti convenute.”
Nonché le conclusioni siccome rassegnate con comparsa conclusionale successivamente all'emissione della sentenza non definitiva n. 1611/21:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni svolte, ferme le domande rispetto alle quali si è già pronunciato e si è riservato il gravame, disporre affinché il CTU sia chiamato ad integrare la sua relazione secondo quanto sopra rappresentato e che, comunque, liquidi il presunto danno accertando rigorosamente la responsabilità in capo alle odierne convenute contenendo l'ammontare del danno liquidabile al massimo entro i limiti delle c.d. “lesioni micropermanenti” (≤ al 9%) o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia.”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'integrazione o la rinnovazione della CTU medico legale per tutte le ragioni meglio esposte nel motivo n. 4 del presente appello.”
Per l'appellato : Controparte_1
“NEL PROCEDIMENTO ALLIBRATO AL N. 552/2023 R.G.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare il gravame proposto poiché inammissibile, prima ancora che infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione depositata nel presente fascicolo n.
552/2023 R.G., confermando in ogni sua parte le Sentenze impugnate.
IN SUBORDINE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame, graduare il concorso colposo secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore del danneggiato in proporzione all'accertata ed effettiva responsabilità di quest'ultimo;
IN OGNI CASO
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, con maggiorazione ex lege del 30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo nel presente atto di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre CPA, IVA e spese generali, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente difensore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
pag. 3/21 IN VIA ISTRUTTORIA
- ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per tuziorismo difensivo e laddove l'Ill.ma Corte dovesse disporre per l'ammissione o rinnovazione delle prove, si reiterano tutte le richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
NEL PROCEDIMENTO ALLIBRATO AL N. 568/2023 R.G.
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello (n. 568/2023 R.G.) per errata indicazione dei termini a comparire per l'appellato (si v. pag. 15 e 16 della comparsa di costituzione depositata nel fascicolo allibrato al n. 568/2023 R.G.);
- rigettare, per le motivazioni di cui al paragrafo n. 7 della comparsa di costituzione depositata nel Proc. n. 568/2023 R.G., nonché alla luce di quanto già rassegnato nelle note di trattazione scritta datate 24.10.2023, la IRRITUALE richiesta di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della Sentenza definitiva n. 520/2023, pubbl. il 13/04/2023,
Repert. n. 935/2023 del 13/04/2023 presentata iscrivere il relativo SUB- CP_9 procedimento.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare il gravame proposto poiché inammissibile, prima ancora che infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione depositata nel Proc. n. 568/2023
R.G., confermando in ogni sua parte le Sentenze impugnate.
IN OGNI CASO
- condannare l'appellante alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio, alla luce dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, con maggiorazione ex lege del
30% degli stessi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per l'utilizzo nel presente atto di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT, oltre CPA, IVA e spese generali, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente difensore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellata -appellante incidentale : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita , contrariis rejectis,
a) IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., sospendere
l'esecuzione provvisoria della sentenza n. 520/2023 resa dal Tribunale Civile di Pescara in data 13.04.2023 per le motivazioni indicate al punto 5 del presente atto e,
b) IN VIA PRINCIPALE, in riforma della sentenza parziale n. 1611/2021 Rep. 3127/2021, pubblicata in data 28.12.2021, giusta riserva di appello depositata in data 25/02/2022 e della sentenza definitiva n. 520/2022, Rep. 935/2023, pubblicata in data 13.04.2023
i) rigettare la domanda di parte attrice con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio,
ii) Revocare la dichiarazione di estinzione per prescrizione della domanda di garanzia formulata dalla appellata nei confronti della Controparte_5
pag. 4/21 c) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei danni lamentati dall'appellato nonché della responsabilità della Società sportiva, e condannarla al risarcimento del danno, dichiararla manlevata, garantita e tenuta indenne dalla
[...] in persona del legale rappresentane pro-tempre corrente in Controparte_10
Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, Partita IVA con vittoria di spese e P.IVA_3 compenso di lite.
Per l'appellata Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– Dichiarare il secondo motivo di appello assorbito dal terzo;
- In subordine, nel caso di accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare che la conseguente riforma della sentenza impugnata ha effetto tra la sola appellante ed il danneggiato;
- In via ulteriormente subordinata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale e conseguentemente procedere a liquidare il danno secondo quest'ultima.
Per l'appellata CP_5
Nel proc. rg. 552/2023: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione e pretesa:
- Nell'ipotesi in cui non si ritenesse responsabile esclusivo dei danni dallo Controparte_1 stesso subiti a seguito dell'evento per cui è causa, rigettare l'appello proposto da
[...]
, in proprio e nella spiegata qualità, nella parte in cui chiede l'affermazione di Parte_1 responsabilità in capo all' a 5. Con vittoria delle spese del giudizio” Controparte_3
Nel proc. rg. 568/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni diversa e avversa istanza, deduzione pretesa:
- Dichiarare estinto per prescrizione il diritto alla garanzia assicurativa azionato da
[...]
e, per l'effetto, Parte_3
- Rigettare la domanda di garanzia spiegata da nei confronti Parte_3 di , e per l'effetto, Controparte_5
- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza parziale n. Controparte_2
1611/2021, pronunciata dal Tribunale di Pescara, nella parte in cui chiede di “Revocare la dichiarazione di estinzione per prescrizione della domanda di garanzia formulata dall'appellata (rectius appellante? o convenuta in I grado?) nei confronti della
[...]
”, e per l'effetto, CP_5
- Condannare la già in Controparte_2 Controparte_11 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pag. 5/21 1. Con atto di citazione del 2.10.2017 poi notificato il 16/17.03.2018, e Parte_4 quali responsabili genitoriali del figlio minore Parte_5 Controparte_1
(nato il [...]), convenivano innanzi al Tribunale di Pescara, , la Parte_1 società in persona del legale rapp.te p.t. e la Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., ed Controparte_3 esponevano che il ragazzo, tesserato nel settore giovanile della
[...]
nel pomeriggio del 19.3.2015, dopo aver terminato gli Controparte_3 allenamenti sportivi nel centro “Babilonia” sito in Montesilvano Via Orange, raggiungeva il piazzale esterno dell'edificio delimitato da un muretto che separava il piazzale da una rampa in discesa di accesso al garage sottostante, (muretto della larghezza di 32 cm., altezza di cm. 50 sul lato piazzale e m. 2,5 nella parte più alta della rampa), saliva su detto muretto e cadeva rovinosamente nella parte più alta dove si trova l'ingresso del garage subendo gravi lesioni personali: “frattura biossea metafisaria distale gamba destra”. Sottolineavano che il muretto era privo di protezioni e segnalazioni e faceva parte dell'immobile di proprietà di
[...]
ed oggetto di locazione tra la (locatore) e CP_12 Controparte_7 la (conduttore) e al momento della caduta non era Parte_2 presente né l'allenatore della società sportiva, né alcun addetto alla sorveglianza dei minori né alcun preposto alla struttura, chiedevano quindi di accertare e dichiarare che l'infortunio era da imputarsi alla responsabilità esclusiva e/o concorrente dei convenuti e chiedevano la loro condanna ciascuno nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, ai sensi degli artt. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. e/o 2051
c.c. e/o 1228 c.c. e/o 2049 c.c. al risarcimento dei danni subiti che quantificavano nella misura di €. 250.000,00 includendovi il danno biologico nella misura del 28% con personalizzazione, l'invalidità temporanea, le spese mediche, il danno patrimoniale incidente sulla capacità di lavoro specifica patita, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituivano in giudizio la e in Parte_2 Parte_1 proprio, per eccepire la nullità della citazione non essendo motivata la ragione della convocazione in giudizio delle convenute. Eccepivano inoltre anche la carenza di legittimazione passiva in quanto con il fratello , Parte_1 Parte_6 avevano locato il suolo alla società che aveva Controparte_7 provveduto a realizzare l'edificio principale e l'impianto sportivo adiacente tanto che la società sportiva provvedeva al pagamento dei canoni per l'affitto dei campi a quest'ultima società. Quanto alla rappresentavano che essa conduceva in Pt_2 locazione il solo locale destinato a bar, estraneo al punto individuato dagli attori come quello dal quale era caduto il giovane. Contestavano in ogni caso l'infondatezza delle pretese risarcitorie anche in ordine alla percentuale di invalidità e al relativo quantum pag. 6/21 debeatur e rappresentavano che l'evento era da addebitarsi a responsabilità esclusiva o prevalente del minore, dei genitori e della società sportiva in relazione all'evento.
3. Si costituiva la per chiedere il rigetto della Controparte_3 domanda di parte attrice. Sottolineava che il minore aveva finito gli allenamenti alle
17,00 e immotivatamente si trovava ancora alle 18,15 presso la sede del centro sportivo, che i fatti rappresentati dagli attori in citazione erano contraddetti da quanto da loro stessi riportato inizialmente nella denuncia del sinistro, eccepiva l'estraneità della società all'evento dannoso e respingeva ogni addebito imputando l'accaduto allo stesso comportamento anomalo tenuto dal minore, all'epoca dei fatti quattordicenne, che ben conosceva i luoghi, frequentandoli abitualmente e la conformazione del muretto sul quale avventatamente aveva deciso di salire.
Contestava la pretesa risarcitoria avanzata e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere manlevata in caso di Controparte_10 condanna al riconoscimento del danno in favore degli attori.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , aderendo alle Controparte_10 contestazioni di merito formulate dall'assicurata e chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata dagli attori. Evidenziava che il comportamento assunto dal minore – considerata l'età e la conoscenza dei luoghi - era da ritenersi abnorme, imprevedibile e imprevisto e quindi idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra un ipotetico dovere di vigilanza e l'infortunio, con riconducibilità dell'evento al caso fortuito. In subordine eccepiva l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei diritti derivanti dall'assicurazione, evidenziando che il primo atto interruttivo risaliva al
15.5.2018, allorché il termine di prescrizione biennale decorrente dal 3.4.2015, data della denuncia dei genitori del minore, era ampiamente spirato.
5. Gli attori venivano autorizzati a chiamare in causa la Controparte_7 che si costituiva eccependo la nullità della vocatio in ius e dell'atto di citazione in quanto generico. La società chiamata negava la sussistenza della propria responsabilità nella vicenda per essere l'accaduto invece addebitabile all'esclusivo comportamento negligente tenuto dal minore e contestava l'infondatezza delle pretese risarcitorie da questo formulate. Chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti accertare e di dichiarare la piena responsabilità in capo ai genitori del minore ed alla società sportiva, rispettivamente per culpa in Persona_2 educando e culpa in vigilando.
6. Nel corso del giudizio si costituiva nel frattempo divenuto Controparte_1 maggiorenne per fare proprie e ratificare tutte le istanze formulate dai genitori.
pag. 7/21 7. All'esito delle prove orali il Tribunale di Pescara pronunciava sentenza non definitiva n. 1611/2021 pubblicata il 28.12.2021 con la quale in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, rigettava perché infondate le eccezioni preliminari formulate dalla e da , in Controparte_7 Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 dichiarava che il sinistro avvenuto in data 19.03.2015 si era verificato, nella misura del 20% per colpa concorrente del minore e dei suoi genitori e per la Persona_2 quota residua dell'80% per colpa della e della Parte_2
ripartita in misura paritaria tra le medesime;
CP_3 Pt_3 Parte_3 CP_3 rigettava perché infondata, la domanda formulata dall'attore nei confronti della
; dichiarava estinta per prescrizione la domanda di Controparte_7 garanzia formulata dalla convenuta nei Controparte_3 confronti della terza chiamata;
compensava integralmente le spese Controparte_10 di lite tra l'attore e la;
condannava Persona_2 Controparte_7 la convenuta alla rifusione delle spese di lite Controparte_3 sostenute da , che liquidava in € 13.430,00 oltre I.V.A., C.A.P. e Controparte_10 spese generali nella misura del 15%; rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore.
8. in proprio, la e la Parte_1 Controparte_13 [...] formulavano riserva di appello avverso la predetta sentenza Controparte_3 non definitiva.
9. All'esito dell'espletata CTU medica la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n. 530/2023 con la quale il Tribunale di Pescara, sull'intervenuta cancellazione dal registro delle società, della rilevava che il giudizio Parte_2 poteva essere proseguito nei confronti di , socia accomandataria della Parte_1
e già convenuta. Sulla base delle risultanze della Ctu, considerava che il danno Pt_2 biologico subito dall'attore fosse da valutare nella misura del 20% di I.P., riconosceva allo stesso sulla base delle Tabelle di Milano del 2021 il danno non patrimoniale, pari alla somma di € 116.338,87 (€. 82.917,00 (danno biologico e morale da I.P.) +
22.250,0 (danno biologico e morale da invalidità temporanea) + 11.171,87 (spese mediche documentate) già all'attualità. Importo che veniva ridotto del 20%, considerata la concorrente responsabilità attribuita all'attore ed ai genitori del medesimo, che veniva liquidato quindi nella misura finale di € 93.071,09 oltre interessi. Riconosceva in favore dell'attore il danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa generica come accertata dal CTU nella misura del 15% facendo riferimento, con criterio di analogia, a quanto previsto dalle tabelle in uso per l'invalidità civile e considerato che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva 15 anni e pag. 8/21 non era ancora titolare di reddito, liquidava detta lesione applicando il criterio residuale del triplo della pensione sociale, e la quantificava con i parametri monetari del 2017, nella misura già rivalutata di € 93.355,23, riducendola del 20%, considerata la percentuale di responsabilità attribuita all'attore ed ai di lui genitori, liquidandola nella misura di € 74.684,18 oltre interessi. Condannava le convenute, in solido tra loro, a versare all'attore a titolo risarcitorio la complessiva somma di €. 167.755,27 già all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dall'11.1.2017 sino alla data della sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute liquidate in €. 786,00 per esborsi ed in € 22.564,80 per onorari (€ 14.103,00 aumentato del 60% ex art. 4, comma 2 DM 55/2014 per la difesa nei confronti di più parti) oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei difensori dell'attore. Poneva le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
10. Avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data 13/4/2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018, ha proposto appello in proprio e quale ex socia accomandataria della Parte_1 [...]
censurando la sentenza non definitiva, quanto ad Parte_2 [...]
in proprio laddove non vengono liquidate le spese di lite in suo favore Parte_1 benché nella sentenza nessuna responsabilità veniva ascritta alla convenuta in proprio quale asserita proprietaria dell'immobile ove si verificò il sinistro e nonostante fosse stata rigettata, perché infondata, la domanda degli attori nei confronti della società proprietaria dell'immobile in Controparte_7 Parte_1 proprio ha poi censurato la sentenza definitiva nella parte in cui viene pronunciata la condanna delle “convenute in solido tra loro”, includendo quindi anche
[...]
, nonostante la sentenza n. 1611/2021, fosse stata chiara nel ripartire Parte_1 paritariamente la responsabilità tra le sole e Controparte_14 [...]
e senza quindi comprendere in proprio. Con il Parte_2 Parte_1 secondo motivo ha censurato la sentenza n. 1611/2021 nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della vocatio in ius sollevata da e Parte_1 [...]
e ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_2 entrambe e contestato l' erronea attribuzione dell'onere di custodia in capo alle convenute che non avevano né titolarità né disponibilità dei luoghi, in quanto
[...]
è mera proprietaria del suolo su cui la ha Parte_1 Parte_7 edificato l'immobile di sua proprietà cui accede il piazzale ed il muretto sul quale era pag. 9/21 salito il minore e la aveva in affitto un locale uso bar-pizzeria ubicato nella Pt_2 parte posteriore dell'immobile, opposta a quella antistante l'ingresso della struttura sportiva dove è avvenuto l'infortunio. Con il terzo motivo l'appellante contesta l'attribuzione della responsabilità dell'accaduto alla Parte_2 essendo intervenuto nella fattispecie un evento fortuito ed imprevedibile, integrato dalla condotta impropria tenuta dal minore, non compatibile con la natura e le caratteristiche della cosa tale da escludere in ogni caso la responsabilità da cose in custodia atteso il modo anomalo con cui il danneggiato ha utilizzato la res, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno. Il minore infatti all'epoca quattordicenne poteva ritenersi capace di intendere e di volere, era salito volontariamente sul muretto raggiungendo la parte più alta forse per dimostrare all'amico con cui stava giocando la propria abilità, il muretto fungeva da separazione tra il piazzale e la rampa di accesso al garage e non era destinato al calpestio per cui il minore ne aveva fatto uso improprio e tanto è sufficiente ad integrare il caso fortuito e ad interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa ed il danno.
L'appellante sostiene che la sentenza è da ritersi illegittima anche nella misura in cui riconosce sussistere una ipotesi di corresponsabilità tra la società sportiva,
l'appellante e i genitori del danneggiato ed una volta accertata la responsabilità per omessa vigilanza in capo alla società sportiva e la responsabilità genitoriale in capo ai genitori del minore che non si preoccupavano di andarlo a riprendere al termine dell'allenamento, nessuna responsabilità da cose in custodia avrebbe potuto gravare sull'odierna appellante, anche laddove fosse stata ritenuta a ragione “custode” dei luoghi incriminati, risultando quindi del tutto illegittima ed inadeguata la ripartizione della responsabilità del sinistro tra le parti, addossandone l'80% alla società presunta custode ed alla società sportiva, ed il restante 20% al minore ed ai suoi genitori. Con il quarto motivo si duole dell' errata quantificazione del danno patito come conseguenza diretta del sinistro essendo inattendibili le conclusioni della CTU e necessaria la rinnovazione della perizia in parte qua in quanto il perito d'ufficio, secondo l'appellante avrebbe omesso di verificare una condizione fondamentale circa l'an del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad invalidità permanente, ossia se il secondo intervento chirurgico, eseguito a più di un anno dall'infortunio, sia stato, in tutto o in parte, causato da responsabilità per colpa medica di coloro i quali hanno eseguito il primo o se, invece, rientri nell'ordinaria evoluzione del quadro innescato dalla caduta del giovane. L'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
11. La causa è stata iscritta al Rg. N. 552/2023 e con decreto del 7.7.2023, il Presidente
f.f., rilevata la ricorrenza di gravi motivi d'urgenza ravvisabili nella possibilità di insolvenza di una delle parti da un lato e nell'entità della somma intimata con atto di pag. 10/21 precetto del 17.05.2023, ha disposto ex art. 351 comma 2 c.p.c., l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 1611/2021 e di quella definitiva n. 530/2023 del Tribunale di Pescara.
12. La (già ) in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione in appello del
14.05.2023, notificato in data 15.05.2023, ha impugnato le medesime sentenze n.
1611/2021e 520/2022, ed il procedimento è stato iscritto al R.G. n. 568/2023 e con ordinanza del 27.09.2023, è stata disposta la riunione dello stesso a quello recante il n. 552/2023.
13. La società appellante ha impugnato la sentenza non definitiva censurandola nella parte in cui le ha attribuito la responsabilità dell'evento in virtù del contatto sociale sorto con l'atleta infortunato in ragione della sua iscrizione alla società sportiva e sul rilievo che il ragazzo doveva considerarsi ancora sotto la vigilanza della società, nonostante l'allenamento fosse terminato, ricostruzione contestata in quanto il sinistro si è verificato dopo più di un'ora dal termine degli allenamenti, fuori dai locali del centro sportivo e in un momento in cui, verosimilmente, il minore doveva essere già affidato ai genitori che avrebbero dovuto riprenderlo dalla struttura, per cui il Giudice avrebbe travalicato il limite spaziale di operatività dell'obbligo di vigilanza estendendolo oltre il perimetro di suo controllo. L'appellante evidenzia poi la contraddittorietà della pronuncia che nel riconoscere la corresponsabilità del minore e dei genitori dello stesso di fatto escluderebbe l'addebito di responsabilità alla società sportiva e in ogni caso reputa del tutto immotivata l'attribuzione della corresponsabilità del minore e dei suoi genitori nel limite del 20%, atteso che il gesto di salire sul muretto era stato compiuto per volere dello stesso minore. L'appellante si duole inoltre dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della domanda di garanzia proposta dalla compagnia assicuratrice , in ragione dell' Controparte_5 intervenuta modifica della causa dei danni rappresentata dai genitori dell'assicurato che nel corso del tempo hanno offerto diverse rappresentazioni e imputazioni del sinistro, per cui evidenziano che solo con l'atto di citazione la società appellante è venuta a conoscenza dell'invocata responsabilità per omessa vigilanza che integra la sua responsabilità civile e ha quindi provveduto a formalizzare la chiamata in causa del terzo, per cui il termine da cui far decorrere la prescrizione non poteva essere il
3.4.2015 perché a quella data l'appellante non aveva avuto richiesta di risarcimento danni.
14. La società sportiva ha altresì impugnato la sentenza definitiva lamentando l'errata valutazione delle risultanze della C.T.U. in punto di nesso di causalità e conseguente liquidazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale. Infatti, secondo pag. 11/21 l'appellante le motivazioni addotte in sentenza sul collegamento causale del secondo intervento chirurgico subito da e la caduta e non con il primo Controparte_1 intervento sarebbero prive di supporto scientifico e il danneggiato invece non avrebbe fornito prova del nesso causale. Anche la liquidazione del danno patrimoniale sarebbe stata effettuata dal giudice di primo grado senza che l'attore abbia offerto elementi probatori a conforto. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
15. Con ordinanza del 21.09.2023 emessa nel sub procedimento iscritto al n. rg. 552-
1/2023 il 21.09.2023, il Collegio, a parziale modifica del decreto presidenziale del
7.7.2023, ha limitato al 50% dell'importo capitale del capo di condanna contenuto nella sentenza definitiva impugnata la sospensione della efficacia esecutiva di quest'ultima nei confronti di , rigettando, per il resto, l'istanza di Parte_1 sospensione da quest'ultima avanzata.
16. Costituendosi in giudizio, , ha riproposto le eccezioni già Controparte_10 spiegate nel giudizio di primo grado , ivi compresa l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionato dalla Controparte_2 nei confronti di , contestando quindi l'appello proposto
[...] Controparte_5 dalla società sportiva avverso la sentenza parziale n. 1611/2021, pronunciata dal
Tribunale di Pescara, nella parte in cui è stata dichiarata estinta per prescrizione del diritto la domanda di garanzia proposta dall'appellante, chiedendone il rigetto con condanna alle spese di giudizio.
17. Si è costituita in giudizio la che in merito all'appello Controparte_7 proposto da in proprio e quale socia accomandataria della Controparte_12 Pt_2 [...]
ha sottolineato che nella sentenza non definitiva di primo Parte_2 grado la società appellata è stata ritenuta non corresponsabile del sinistro occorso al minore per cui la sentenza definitiva, non poneva alcun onere Persona_2 risarcitorio in capo alla stessa. Ha ribadito la propria assenza di responsabilità per via dell'utilizzo improprio della cosa da parte del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Detta eccezione è stata sollevata dall'appellante nel terzo motivo dell'impugnativa, che se accolto, sarebbe idoneo ad escludere in toto la responsabilità del custode, così da rendere superflua la ricerca del soggetto effettivamente tenuto ad esercitare i doveri di custodia sul bene. Ad ogni modo qualora invece venisse accolto il secondo motivo di censura con il quale l'appellante quale socia accomandataria della lamenta di essere Parte_2 stata ingiustamente ritenuta custode della res in luogo della Controparte_7
osserva che la decisione non potrà comportare responsabilità alcuna in capo
[...]
a quest'ultima società dal momento che, nei confronti del danneggiato attore in pag. 12/21 primo grado, il capo di sentenza che esenta da responsabilità la
[...] deve ritenersi ormai coperto da giudicato, non essendo stato Controparte_7 sottoposto a gravame da parte di . Ha poi in via subordinata, nel Controparte_1 caso in cui si dovesse ritenere la a qualsiasi titolo responsabile Controparte_7 del danno verificatosi, contestato la pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato, sottolineando che la liquidazione effettuata in sentenza appare eccessiva e sproporzionata e per tale ragione ha aderito alla richiesta di rinnovo della CTU.
Sull'appello proposto dalla ha constatato come lo Controparte_2 stesso non investa i capi della sentenza che riguardano la posizione della in primo grado ritenuta non corresponsabile del Controparte_7 sinistro occorso al minore capo di sentenza non impugnato da Persona_2 quest'ultimo e quindi coperto da giudicato.
18. Si è costituito in giudizio per contestare l'infondatezza del gravame Controparte_1 proposto da in proprio e quale socia accomandataria della Controparte_12 [...]
e chiederne il rigetto, in subordine, in ipotesi di Parte_2 accoglimento, anche parziale, del gravame, l'appellato ha chiesto di graduare il concorso colposo secondo equità, riducendo l'importo che sarà liquidato in favore del danneggiato in proporzione all'accertata ed effettiva responsabilità di quest'ultimo. L'appellato ha contrastato anche l'appello proposto dalla Controparte_2 chiedendone il rigetto.
[...]
19. All'udienza del 02.04.2024 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. Si ritiene che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., l'appello principale possa essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019).
pag. 13/21 21. Ciò importa quindi il preventivo esame del terzo motivo di gravame proposto dall'appellante principale, essendo lo stesso suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Con detto motivo viene contestata l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene attribuita ad , quale legale rappresentante della Parte_1 [...] la concorsuale responsabilità dell'evento dannoso ex art. Parte_2
2051 c.c, in forza del potere di custodia e di governo della “res”, alla stessa spettante, poiché il muretto, dal quale il minore è caduto, è stato considerato come parte dell'immobile condotto in locazione dalla società Parte_2
22. Sostiene l'appellante che, come ribadito anche nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione: “il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa sulla quale esercita un controllo diretto, a meno che non provi il caso fortuito. Si tratta dunque di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, esclusa solo dalla dimostrazione, da parte del custode, della ricorrenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, che si atteggia ad evento interruttivo del nesso causale intercorrente tra evento e danno” e nella fattispecie il caso fortuito è integrato dalla condotta tenuta dal minore, all'epoca quattordicenne, impropria e non compatibile con la natura e le caratteristiche della cosa. Pertanto, l'uso improprio della res da parte del danneggiato e l'imprevedibilità da parte del custode del comportamento abnorme assunto dal ragazzo, interromperebbe del tutto il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escluderebbe qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cose in custodia. La sentenza poi, secondo l'appellante principale, sarebbe inoltre illegittima anche nella misura in cui riconosce sussistere una ipotesi di corresponsabilità tra la società sportiva, l'appellante e i genitori del danneggiato. Infatti, una volta accertata la responsabilità per omessa vigilanza in capo alla società sportiva e la responsabilità genitoriale in capo ai genitori del minore che non si preoccupavano di andarlo a riprendere al termine dell'allenamento, nessuna responsabilità da cose in custodia avrebbe potuto gravare sull'appellante, anche laddove fosse, a ragione, ritenuta
“custode” del bene.
23. L'appello è fondato e deve trovare positivo riscontro nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
24. Deve osservarsi che la Corte di Cassazione, ha stabilito, con le ordinanze del 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
pag. 14/21 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 2345/2019,
Cass. n. 9315/2019). Nelle citate pronunce è stato anche chiarito che l'espressione
“fatto colposo” che compare nell'art.1227 c.c. deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza ed è stato inoltre più volte ribadito che la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile. (Cass n. 25029/2008, Cass n. 21727/2012, Cass. ord. n. 25838/2017;
Cass. 34886/2021).
25. Orbene, nella vicenda che ci occupa finiti gli allenamenti sportivi Controparte_1 alle 17,00 ed uscito fuori dei locali del centro sportivo intorno alle 17,45/18,00 è salito sul muretto che delimita il piazzale antistante l'edificio dalla rampa in discesa dove è ubicato il sottostante garage, cadendo dalla parte più alta sul lato della rampa.
Il muretto - per stessa descrizione fornita dagli attori nella citazione introduttiva del giudizio – è della larghezza di 32 cm. e dal lato piazzale è alto 50 cm. e sul lato della rampa, nella parte più elevata, è alto 2,50 m. L'unico teste che ha assistito alla caduta del ragazzo è suo coetaneo che ha affermato che si trovava con Testimone_1
e dopo aver finito gli allenamenti alle 17,15, fatta la doccia, sono Controparte_1 usciti insieme alle 17,45 e si sono messi a giocare in attesa dei loro genitori, “Vidi cadere al di là del muretto posto fuori la struttura dentro un fossato molto CP_1 alto…. era in piedi sul muretto e ad un certo punto perse l'equilibrio, CP_1 cadendo giù.”
26. Deve quindi osservarsi come la caduta è stata causata non già dal dinamismo proprio della cosa in custodia ma dalle modalità volontarie ed intenzionali di utilizzo da parte del danneggiato (all'epoca dei fatti quattordicenne), uso che non può dirsi effettuato in conformità alla destinazione naturale di quel muretto che, proprio per le sue caratteristiche oggettive (anche alla luce di quanto visibile dalle fotografie versate in atti) non può considerarsi destinato al camminamento, né era facilmente accessibile atteso che anche sul lato più basso del piazzale ha un'altezza di 50 cm., così che l'utilizzo che ne ha fatto è da considerarsi del tutto improprio, Controparte_1
pag. 15/21 pericoloso ed inopportuno, anche in considerazione del fatto che la parte più alta in discesa era ben visibile (il sinistro è accaduto il 19 marzo verso le ore 17,45- 18,00 ed il sole non era tramontato) ed era peraltro conosciuta dal ragazzo che frequentava abitualmente i luoghi per i suoi allenamenti e che dopo essersi arrampicato sul muretto, prima di perdere l'equilibrio e cadere, ne ha percorso un bel tratto esponendosi così volontariamente al rischio di precipitare nella parte più alta, così come sfortunatamente è accaduto. D'altra parte, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La condotta imprudente tenuta da è stata peraltro già messa in risalto dal giudice di primo Controparte_1 grado nella sentenza non definitiva n. 1611/2021 laddove a pag. 12 si legge testualmente: “ Riguardo a quest'ultimo (leggasi: l'infortunato) indubbio che il sinistro si è verificato anche a causa della sua condotta imprudente, considerato che, così come riferito dai testi , in orario notturno, era salito in piedi sul Per_2 muretto, alto circa 50 cm e, dopo averlo percorso per un certo tratto, era caduto nella parte più scoscesa, dove il muro delimita la rampa che conduce ad un locale sotterraneo” e tale ricostruzione fattuale non è stata mai contestata dall'attore, né dallo stesso fatta oggetto di censura. Ne discende che la nuova versione dallo stesso offerta nella comparsa di costituzione in appello - secondo cui il minore si trovava sotto il portico, nel giardinetto adiacente al muretto e cadeva nel punto indicato dalla freccia apposta sulla foto allegata all'atto (pag. 26 della comparsa in appello) per cui non avrebbe percorso un tratto di muretto risultando tale circostanza inventata dall'appellante - in realtà non può essere condivisa poiché tale diversa versione dei fatti non è stata mai allegata né provata da parte dell'attore e non è stata mai dallo stesso esplicitata in primo grado (nella narrazione contenta nell'atto di citazione
(pag.2) infatti il minore si trovava nel piazzale esterno delimitato da un muro che nella parte pianeggiante aveva un'altezza di 50 cm.) pertanto deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc atteso che il divieto di "nova" sancito da tale norma per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove e le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado che, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale ( Cass. n. 9211/2022, Cass.
n. 2529/2018).
27. Si ritiene dunque che la caduta sia imputabile alla incauta condotta del giovane, all'epoca quattordicenne, da considerarsi quale fattore imprevedibile e per ciò
pag. 16/21 estraneo alla sfera di intervento del custode. In particolare, la condotta della stessa vittima può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto
(Cass. n. 21727/2012). In una fattispecie similare, nella quale i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dai genitori di un minore di otto anni caduto da un muretto sul presupposto che la vittima, senza necessità alcuna, decise di camminare su un muretto non destinato al passaggio di persone, e dunque facendo un uso anomalo della cosa, la Corte di legittimità ha ribadito che, come da consolidato indirizzo, l'uso anomalo della cosa da parte della vittima interrompe il nesso di causa tra questa ed il danno, ed esclude la responsabilità del custode e a fortiori esclude la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(Cass. 28429/2017).
28. Per tale ragione facendo applicazione dei principi di diritto enunciati, si esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. attribuita dal giudice di primo grado alla società
[...]
(oggi della ex socia accomandataria ) Parte_2 Parte_1 anche ipoteticamente dovuta alla mancata recinzione/protezione del muretto, non potendosi pretendere una tutela anche per gli atti volontariamente compiuti dal danneggiato e non rientranti nell'ordinario e normale utilizzo della cosa trattandosi, nella specie, di una struttura muraria predisposta alla delimitazione di un'area adibita a parcheggio non certo funzionale al camminamento.
29. L'appello principale deve essere pertanto accolto, dovendosi ritenere assorbiti nella superiore pronuncia gli ulteriori motivi di censura formulati da in Parte_1 proprio e quale ex socia accomandataria della società Parte_2 cancellata.
[...]
30. Una volta esclusa la responsabilità della custode della res, occorre quindi verificare, in ragione dei motivi dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
(già ) in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro-tempore, la sussistenza o meno della corresponsabilità della società sportiva per il danno subito in occasione del sinistro del 19.3.2015 da quale allievo tesserato della predetta società. Controparte_1
31. Ebbene, occorre rilevare che al pari di un istituto scolastico, con l'iscrizione dell'allievo all'associazione sportiva/scuola, la società sportiva assume anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione sportiva/ scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, pertanto secondo la pag. 17/21 giurisprudenza, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cass. n. 8849/2021; Cass. n.
3695/2016; Cass., n. 3612/2014; Cass. n. 11143/2013; Cass., n. 5067/010).
32. La Suprema Corte ha altresì chiarito che: “Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (fra le varie: Cass.
4.2.2005 n. 2272). Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare
l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell scattano solo CP_15 quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode (in questo senso anche Cass.
6.11.2012 n. 19160)” (così: Cass. 3081/2015).
33. Alla luce di tali principi, come rilevato dall'appellante incidentale, non può essere condivisa la motivazione adottata nella impugnata sentenza laddove viene assunto che al momento dell'infortunio: “doveva considerarsi ancora sotto la Controparte_1 vigilanza della società sportiva, in considerazione del fatto che, nonostante
l'allenamento fosse terminato, l'obbligo di vigilanza continuava a gravare sulla
pag. 18/21 società, fino al momento in cui la fruizione della prestazione nel suo complesso non fosse terminata. Trattandosi di minori l'obbligo di vigilanza continua, infatti, a permanere fino a quando i genitori, o chi per loro, ripristini la situazione di vigilanza sul minore, dovendo la società sportiva prevedere modalità con le quali garantire un controllo efficace dei minori sino all'arrivo dei genitori (cfr Cassazione civile sez. III,
19/09/2017, (Cfr Cass. sez III, n. 21593 del 23.5.2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14701 del 19/07/2016). Tale cautela non risulta nella specie rispettata”.
34. Risulta dirimente, per riformare la decisione di primo grado e quindi in accoglimento dell'appello incidentale, il rilievo che l'evento dannoso non si è verificato nel corso del rapporto, il ragazzo infatti aveva terminato l'allenamento sportivo già alle 17,00 -
17,15 (così riferisce il teste e si era intrattenuto all'interno dei Testimone_1 locali della società sportiva fino alle 17,45- 18,00 circa per poi uscire fuori raggiungendo il piazzale esterno. La scuola e/o l'istruttore non erano quindi più tenuti alla vigilanza del ragazzo non essendoci peraltro alcun regolamento che imponesse un controllo degli allievi per un arco temporale superiore a quello della durata dell'allenamento e in ambiti spaziali esterni e/o comunque estranei ai locali sportivi. Per tali ragioni anche le pronunce giurisprudenziali richiamate nell'impugnata sentenza risultano inconferenti atteso che nei menzionati precedenti l'esistenza di un regolamento scolastico imponeva all'amministrazione scolastica la vigilanza sugli alunni dell'istituto fino a quando gli stessi non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, ma nel caso che ci occupa non risulta che ci fosse un regolamento che imponesse tale onere in capo alla società sportiva. Si aggiunga poi che, anche dall'istruttoria espletata (vd. deposizioni testimoniali di e ), è emerso che i genitori Testimone_2 Testimone_3 che andavano a riprendere i propri figli al termine degli allenamenti li aspettavano fuori dai locali e quindi non vigeva alcun tipo di regola che prescrivesse che la scuola o l'istruttore dovessero vigilare sui minori fino a “consegna” ai genitori, né che imponesse un loro controllo anche fuori dalla struttura sportiva, sicché la circostanza pacifica che il ragazzo si trovasse all'esterno della struttura e dei locali di pertinenza della società sportiva fa venir meno gli obblighi di sorveglianza e di tutela di quest'ultima e quindi porta ad escludere la responsabilità della odierna appellante incidentale per l'evento dannoso occorso a , anche in considerazione Controparte_1 dell'età del ragazzo (14 anni), della sua capacità di autodeterminazione e dell'assenza dei genitori del danneggiato che non erano presenti sui luoghi al momento dell'accaduto nonostante fosse passata all'incirca un'ora dalla fine degli allenamenti.
35. Le argomentazioni esposte comportano l'accoglimento dell'appello incidentale e ciò implica che la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di pag. 19/21 resti pertanto assorbita, così come deve considerarsi Controparte_10 assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
36. In ragione dell'accoglimento del gravame principale e del gravame incidentale e in applicazione del principio della soccombenza, le spese di primo e di secondo grado devono essere poste a carico dell'appellato ed in favore di Controparte_1 [...]
(in proprio e quale socia accomandataria della Parte_1 Parte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 16.1.2020) ed in favore
[...] di già e Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe medie del D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato della controversia e dell'attività effettivamente compiuta, quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel giudizio di appello. Le spese del presente grado relative alla alla quale gli Controparte_7 appelli sono stati notificati ai soli fini di integrazione del contraddittorio senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti devono essere invece interamente compensate. Nessuna soccombenza è ravvisabile nel rapporto processuale tra
[...]
già (chiamante) Controparte_2 Controparte_3
e (chiamata), essendo rimasta la domanda di manleva assorbita dal Controparte_10 rigetto della domanda risarcitoria svolta dal preteso danneggiato, per cui le spese di lite di primo e secondo grado tra già Controparte_2 [...]
e la Compagnia di assicurazione , Controparte_3 Controparte_10 devono essere integralmente compensate. Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1611/2021 del Tribunale di Pescara depositata in data 21 dicembre 2021, pubblicata il 28/12/2021 e la sentenza definitiva n. 530/2023 del
Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 aprile 2023, notificata il 14/4/2023, entrambe rese nel giudizio civile rg. n. 1282/2018, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello principale e l'appello incidentale ed in riforma delle impugnate sentenze, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Controparte_1 nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante pro tempore e Parte_1 socia accomandataria della oggi cancellata, nonché Parte_2 nei confronti della oggi Controparte_3 CP_3 Controparte_2
, e per l'effetto dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da
[...] quest'ultima nei confronti della . Controparte_16
pag. 20/21 • Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' appellante Controparte_1 principale in proprio e quale legale rappresentante pro tempore e Parte_1 socia accomandataria della , nonché nei confronti Parte_2 dell'appellante incidentale (già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese Controparte_3 legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado per ciascuna parte appellante nella misura complessiva di €. 14.103,00 per compensi oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA;
quanto al secondo grado nella misura complessiva di €. 11.129,50 di cui €. 1.138,50 per spese ed €. 9.991,00 per onorari oltre rimb. Forf.
15%, IVA e CPA.
• Compensa integralmente le spese del presente grado tra appellante principale e appellante incidentale nei confronti dell'appellata Controparte_7
• Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado tra l'assicurata
[...]
(già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e la compagnia di assicurazione . Controparte_10
• Pone le spese di CTU a carico dell'appellato . Controparte_1
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio tenutasi in videoconferenza in data
2.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Maria Luisa Martini Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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