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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17001870 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di San Severo (FG), la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per ll'omesso versamento dell'IMU relativa all'annualità 2017. La parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la notifica ad un indirizzo pec diverso da quello ufficiale, e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Poi, con memoria integrativa del 23.1.26, l'Ente resistente chiedeva la cessazione della materia del contendere, atteso che a seguito di sentenza n. 1037/2018 della CTP di Foggia, aveva provveduto ad allineare i dati riferiti alle rendite a seguito del classamento, avendo conseguentemente emesso provvedimento di annullamento e rettifica dell'atto impugnato uniformandosi a tale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha emesso atto di rettifica dell'atto impugnato.
Ad avviso della Corte, vi sono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs.
546/92 per cessazione della materia del contendere. Del resto sono state allegate le sentenza di questa corte relative agli avvisi di accertamento emessi per le annualità antecedenti che, alla luce del provvedimento di rettifica, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere.
iPertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa la definizione delle pendenze tributarie.
La tempestiva adozione del provvedimento di rettifica e la peculiarità della vicenda integrano i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17001870 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di San Severo (FG), la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso per ll'omesso versamento dell'IMU relativa all'annualità 2017. La parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la notifica ad un indirizzo pec diverso da quello ufficiale, e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Poi, con memoria integrativa del 23.1.26, l'Ente resistente chiedeva la cessazione della materia del contendere, atteso che a seguito di sentenza n. 1037/2018 della CTP di Foggia, aveva provveduto ad allineare i dati riferiti alle rendite a seguito del classamento, avendo conseguentemente emesso provvedimento di annullamento e rettifica dell'atto impugnato uniformandosi a tale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha emesso atto di rettifica dell'atto impugnato.
Ad avviso della Corte, vi sono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs.
546/92 per cessazione della materia del contendere. Del resto sono state allegate le sentenza di questa corte relative agli avvisi di accertamento emessi per le annualità antecedenti che, alla luce del provvedimento di rettifica, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere.
iPertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa la definizione delle pendenze tributarie.
La tempestiva adozione del provvedimento di rettifica e la peculiarità della vicenda integrano i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.