Versione
13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 93. Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999) 1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile , per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999) 1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile , per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 26
- 1. Parere sulla Normativa del 26/02/2014 - rif. AG 46/13Autorità nazionale anticorruzione · 26 febbraio 2014 · 106.23655
[…] Oggetto : richiesta di parere circa l'interpretazione dell'art. 93 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti – problematiche operative connesse. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 113
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 06/05/2014, n. 1161Provvedimento: […] I n. 1955 del 2013 ha accolto il ricorso statuendo che: "L 'art. 276, sesto comma, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dispone che: "Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferite ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa". […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- conferma impropria di provvedimento amministrativo·
- concessione di impianto per il trattamento dei rifiuti·
- requisiti tecnico-professionali·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- iscrizione nel Registro delle Imprese·
- nuova istruttoria·
- conferma propria di provvedimento amministrativo·
- art. 93 D.P.R. n. 207/2010·
- art. 276 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)