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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1483/2024 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GHIA ENRICA MARIA, elettivamente domiciliato in F. CORRIDONI, 1 MILANO, presso il difensore;
E
, C.F. CP_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 non assistiti nè difesi --- CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 16/05/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Fondato in parte, e da accogliersi, l'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata CP_1 Parte_2 del 2.1.24 n. 757/23, RG 1227/23, con la quale veniva accolta la opposizione che gli odierni appellati avevano proposto avverso il decreto ingiuntivo 151/23 del 24.1.23, notificato il 15.2.23, ottenuto dalla appellante per l'importo di euro 3.352,45, oltre interessi e spese, quale residuo a restituire per il mutuo concesso a con la fideiussione di , il 17.2.2011 per l'importo CP_1 Parte_2 di euro 10.000,00.
2 – Censura l'appellante, nella contumacia degli appellati notificati personalmente per via della rinuncia al mandato operata dal loro difensore nel corso del primo grado del giudizio, l'errore del primo giudice che non avrebbe rilevato la tardiva proposizione dell'opposizione (decreto ingiuntivo notificato il 15.2.23 e opposizione notificata il 27.3.23); avrebbe omesso la motivazione, richiamando la disciplina dei conti correnti bancari e non invece quella del mutuo;
che ha ritenuto non fondata la domanda per via della mancata produzione della consecuzione completa dei movimenti (estratti conto) bancari.
3 – Infondata la prima doglianza, da esaminarsi in questo ordine nonostante proposta per ultima dall'appellante.
3.1 – Se si considera che il mese di febbraio conta 28 giorni e che il giorno 26 marzo 2023 cadeva di domenica, si giunge facilmente alla conclusione che non erano al 27 marzo 2023 trascorsi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (l'errore di calcolo dell'appellante probabilmente deriva dall'avere erroneamente posto gli atti invece che nell'anno 2023 nell'anno 2024, bisestile, con la durata di 29 giorni del mese di febbraio).
4 – Fondate le altre doglianze, da ricondursi sostanzialmente alla natura di mutuo del contratto in esame.
4.1 – In mancanza di contestazione sulla intervenuta ricezione della somma mutuata, basta al creditore provare il contratto e dedurre l'inadempimento della controparte sul cui capo è posto l'onere della prova dell'adempimento, anche parziale (ma in tal senso la richiesta del creditore in misura inferiore a quella del contratto vale come confessione giudiziale di avere ricevuto parte della controprestazione).
Non aderente quindi al caso specifico la motivazione adottata dal primo giudice in relazione alla carenza di prova per non essere stati depositati gli estratti conto dell'intero rapporto.
5 – Nulla lamenta infine l'appellante circa il rilievo del primo giudice sulla mancata corrispondenza del tasso degli interessi applicato al calcolo giustificativo dell'importo in decreto ingiuntivo (12%) invece che il 8,99 (TAN) ed il TAEG (10,52%).
5.1 – Per l'effetto, l'impugnato decreto va ridotto dell'importo di euro 733,89 individuati quali interessi di mora, non emergendo la modalità di calcolo adottata ed in mancanza di istanze istruttorie sul punto, per la risultante somma di euro 2.618,56. Decorrono gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo (15.2.23; non risulta la prova di precedenti richieste) al soddisfo.
6 – Le altre questioni sollevate dagli opponenti, pur se non delibate dal primo giudice, poiché non oggetto di impugnazione, devono ritenersi coperte dal giudicato (cd. interno).
7 – Così la impugnata sentenza va confermata nella revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo;
va invece aggiunta la condanna degli opponenti in solido al pagamento della somma di euro 2.618,56 quale residuo a debito per il finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo, oltre interessi come al punto 5.1.
8 – Le spese del giudizio vanno compensate per entrambi i gradi del giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'appello, nella contumacia di e CP_1
, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Macerata del 2.1.24 n. Parte_2
757/23, RG 1227/23, confermata la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo 151/23 del 24.1.23, notificato il 15.2.23, condanna e , in solido, a versare alla CP_1 Parte_2 [...]
la somma di euro 2.618,56, oltre interessi al tasso legale dal 15.2.23 al soddisfo;
Parte_1 spese di entrambi i gradi integralmente compensate.
Macerata, 17 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1483/2024 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GHIA ENRICA MARIA, elettivamente domiciliato in F. CORRIDONI, 1 MILANO, presso il difensore;
E
, C.F. CP_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 non assistiti nè difesi --- CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 16/05/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Fondato in parte, e da accogliersi, l'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata CP_1 Parte_2 del 2.1.24 n. 757/23, RG 1227/23, con la quale veniva accolta la opposizione che gli odierni appellati avevano proposto avverso il decreto ingiuntivo 151/23 del 24.1.23, notificato il 15.2.23, ottenuto dalla appellante per l'importo di euro 3.352,45, oltre interessi e spese, quale residuo a restituire per il mutuo concesso a con la fideiussione di , il 17.2.2011 per l'importo CP_1 Parte_2 di euro 10.000,00.
2 – Censura l'appellante, nella contumacia degli appellati notificati personalmente per via della rinuncia al mandato operata dal loro difensore nel corso del primo grado del giudizio, l'errore del primo giudice che non avrebbe rilevato la tardiva proposizione dell'opposizione (decreto ingiuntivo notificato il 15.2.23 e opposizione notificata il 27.3.23); avrebbe omesso la motivazione, richiamando la disciplina dei conti correnti bancari e non invece quella del mutuo;
che ha ritenuto non fondata la domanda per via della mancata produzione della consecuzione completa dei movimenti (estratti conto) bancari.
3 – Infondata la prima doglianza, da esaminarsi in questo ordine nonostante proposta per ultima dall'appellante.
3.1 – Se si considera che il mese di febbraio conta 28 giorni e che il giorno 26 marzo 2023 cadeva di domenica, si giunge facilmente alla conclusione che non erano al 27 marzo 2023 trascorsi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (l'errore di calcolo dell'appellante probabilmente deriva dall'avere erroneamente posto gli atti invece che nell'anno 2023 nell'anno 2024, bisestile, con la durata di 29 giorni del mese di febbraio).
4 – Fondate le altre doglianze, da ricondursi sostanzialmente alla natura di mutuo del contratto in esame.
4.1 – In mancanza di contestazione sulla intervenuta ricezione della somma mutuata, basta al creditore provare il contratto e dedurre l'inadempimento della controparte sul cui capo è posto l'onere della prova dell'adempimento, anche parziale (ma in tal senso la richiesta del creditore in misura inferiore a quella del contratto vale come confessione giudiziale di avere ricevuto parte della controprestazione).
Non aderente quindi al caso specifico la motivazione adottata dal primo giudice in relazione alla carenza di prova per non essere stati depositati gli estratti conto dell'intero rapporto.
5 – Nulla lamenta infine l'appellante circa il rilievo del primo giudice sulla mancata corrispondenza del tasso degli interessi applicato al calcolo giustificativo dell'importo in decreto ingiuntivo (12%) invece che il 8,99 (TAN) ed il TAEG (10,52%).
5.1 – Per l'effetto, l'impugnato decreto va ridotto dell'importo di euro 733,89 individuati quali interessi di mora, non emergendo la modalità di calcolo adottata ed in mancanza di istanze istruttorie sul punto, per la risultante somma di euro 2.618,56. Decorrono gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo (15.2.23; non risulta la prova di precedenti richieste) al soddisfo.
6 – Le altre questioni sollevate dagli opponenti, pur se non delibate dal primo giudice, poiché non oggetto di impugnazione, devono ritenersi coperte dal giudicato (cd. interno).
7 – Così la impugnata sentenza va confermata nella revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo;
va invece aggiunta la condanna degli opponenti in solido al pagamento della somma di euro 2.618,56 quale residuo a debito per il finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo, oltre interessi come al punto 5.1.
8 – Le spese del giudizio vanno compensate per entrambi i gradi del giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'appello, nella contumacia di e CP_1
, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Macerata del 2.1.24 n. Parte_2
757/23, RG 1227/23, confermata la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo 151/23 del 24.1.23, notificato il 15.2.23, condanna e , in solido, a versare alla CP_1 Parte_2 [...]
la somma di euro 2.618,56, oltre interessi al tasso legale dal 15.2.23 al soddisfo;
Parte_1 spese di entrambi i gradi integralmente compensate.
Macerata, 17 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale