Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 20108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20108 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE
2 0 0 8 / 0 1 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studió da: Sig. SIMONET
✓ REPUBBLICA ITALI per dint
26 GIU.2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DICASSAZIONE IL CANCELLIERE UFFICIO COPIE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Richiesta copie studio dal Sig. CIMARRA SEZIONE SECONDA PENALE
$.30 per diritti
28 MAR. 2003 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1
CANCELLIERE Ud.Camera di Cons. Presidente Dott. Nicola Zingale
Consigliere del 28.2.01 1. Dott. Giorgio Di Iorio
SENTENZA Alessandro Consatti Consigliere 2. "3
3. " Franco Fiandanese Consigliere N. 1075
·
4 11 Carla Podo Consigliere R.G. N.1.28682/91
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPE
SE N TE NZA Richiesta copia studio dal Sig. B. EFA. sul ricorso proposto dai difensori di LE per diritti L
#19 MAG 2001 CO avverso il decreto della Corte di Appello di IK CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma in data 19 dicembre 1998 UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso, al Sig. G. FINANS NANS Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal per diritti €
03 GIU 2005 Consigliere dott. Di Iorio IL CANCELLIERE
Lette le richiesta del P.G. che ha chiesto il CANCELLERIA
rigetto del ricorso
Osserva
Con atto in data 14.11.1994 il PM presso il
Tribunale di Roma chiedeva applicarsi misure di
prevenzione personali e patrimoniali nei confronti
1
UFFICIO COPIE di LE CO, ritenendo sussistere 2 Suo
Richiesta copia stud dal Sig BARONTI carico rilevanti indizi di appartenenza ad una per diritti 3.4 28 MAG. 200 associazione di stampo mafioso denominata "Banda
IL CANCELLIE della Magiana", nonché ad una componente di tale sodalizio denominata "Banda del Testaccio", dedita al sistematico svolgimento di attività delittuose in particolare nel campo dell'usura, della
del riciclaggio di danaro di ricettazione e illecita provenienza. Tali indizi erano desumibili dai precedenti penali e giudiziari, essendo intervenuta una condanna in primo grado del
LE per violazione dell'art. 416 bis cp,
nonché da informative del Questore e della Quardia
di Finanza. Chiedeva altresì disporsi il sequestro in funzione della successiva confisca di beni mobili, immobili e titoli bancari nella disponibilità del LE anche a mezzo di terzi,
ovvero di società facenti capo al medesimo.
Con decreto del 18.11.1994 convalidato il
12.12.1994, in accoglimento della richiesta, veniva disposto il sequestro di due autovetture, conti
correnti e quote societarie, mentre con successivi decreti veniva disposto il sequestro di altri beni e quote societarie.
Espletato un accertamento peritale, con decreto in Же
2 data 15.11.1996 la sezione per l'applicazione della misure di prevenzione del Tribunale di Roma,
dichiarate manifestamente infondate alcune questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa, applicava al LE la misura personale della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno in Roma,
comune di residenza del proposto ed ordinava la confisca di beni e quote societarie nella
disponibilità del medesimo.
Avverso il provvedimento la difesa proponeva appello con il quale, censurata come insufficiente e contraddittoria la motivazione del provvedimento impugnato, chiedeva disporsi una nuova perizia per accertare la natura e la formazione del patrimonio del proposto, attesa la lacunosità sul punto della perizia espletata, la audizione di vari
collaboranti le cui dichiarazione erano state poste a base del provvedimento impugnato, l'acquisizione di verbali dibattimentali del procedimento a carico del LE per i delitti di associazione per delinquere ed usura:
Con decreto in data 19.12.1998 la Corte di Appello
di il provvedimento impugnato, Roma confermava dichiarava inammissibili perché irrilevanti le
3 eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 3 ter comma 2 della legge 31.5.1965 n. 575 e
4 comma 9 della legge 27.12.1956 n. 1423 e manifestamente infondate quelle degli artt. 1 e 3
della legge 27.12.1956 n. 1423, 2 ter della legge
31.5.1965 n. 575 e 34 cp.
I difensori del LE hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo 1'annullamento dell'impugnato decreto per inosservanza ed erronea aplicazione della legge.
I ricorrenti, riproponendo eccezioni già dedotte, con il primo motivo eccepiscono la illegittimità
costituzionale dell'art. 3 ter comma 2 della legge
31.5.1965 n. 575 e dell'art. 4 commi 9 e 10 della legge 27.12.1956 n
. 1423 nella parte in cui non
prevedono un termine congruo per proporre impugnazione avverso il provvedimento che dispone la confisca dei beni sequestrati, ovvero non
prevedono una differenziazione del suddettio relazione alla complessità del termine in procedimento di prevenzione, così violando l'art.
24 comme 2 della Costituzione.
I ricorrenti evidenziano che la incongruità del
termine di dieci giorni previsto dall'art. 4 della legge 1423/56 per proporre impugnazione davanti
Mi 4 alla Corte di Appello avverso il provvedimento impositivo della misura, rende impossibile l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dal citato art. 24
della Costituzione, considerata la complessità del provvedimento che, nel caso in esame, è basato Su
una imponente mole di atti e documenti in cui esame richiede necessariamente un tempo maggiore di
quello previsto dalla normativa di cui si denunzia la illegittimità. Il profilo di incostituzionalità è ancora più
pertinente se si considera che il procedimento di prevenzione, come ha ritenuto dal Supremo Collegio
(Cass. Sez. Pen. 1°, 19.8.1987 n. 2276), ha carattere giurisdizionale e ad esso sono applicabili le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa. La
eccezione sollevata davanti al giudice di appello fu dichiarata inammissibile con motivazione giudicata dai ricorrenti solo apparente che trascura il pregiudizio del diritto sostanziale della difesa ad una approfondita disamina del
materiale probatorio, non potendo la eventuale
proposizione di motivi nuovi che limitarsi alla
Ma illustrazione e specificazione delle doglianze
5 proposte con il ricorso.
preliminarmente la Corte che all'esameOsserva
delle doglianze prospettate con il ricorso deve precisazione di carattere essere premessa una
generale attinente a quanto, con i motivi proposti,
censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della carente, illogica o apparente motivazione. Il
Supremo Collegio, infatti, con sentenza della prima sezione penale n. 5525 del 16.12.1997, ha stabilito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per
Cassazione è ammessO soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4 comma decimo della legge 1423 del 1956,
applicabile anche nei casi di pericolosità
qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne
consegue che non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente 0 presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente,
traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito,
dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.
In linea con tale orientamento osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è privo di fondamento Mr.
6 perché la motivazione adottata sul punto dal
giudice della prevenzione non può qualificarsi nè
mancante né illogica, né meramente apparente.
I giudici di appello, infatti, premesso che la
eccezione poteva essere valutata sotto il profilo della non manifesta infondatezza, solo ove fosse stata rilevante ai fini della decisione, bene hanno escluso nel caso in esame la sussistenza di tale rilevanza in quanto il ricorso risultava tempestivamente proposto e i motivi dedotti articolati e sviluppati con completezza. Né mancano puntualizzare, in manierai gravati giudici di
opportuna, che la questione poteva porsi come
rilevante in caso di appello tardivo e di richiesta di rimessione in termini per la impugnazione,
giustificata proprio con la brevità del termine previsto dalla legge per proporre il gravame.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la carente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge
27.12.1956 n. 1423 e dell'art. 2 ter della legge
31.5.1965 n. 575 per violazione degli artt. 25, 27,
41, 42 e 47 della Costituzione.
Ma Premesso infatti che l'art. 25 della Costituzione
7 ammette unicamente interventi punitivi susseguenti alla commissione di fatti qualificabili come reato,
mentre l'art. 27 stabilisce la presunzione di non colpevolezza per l'imputato prima della condanna
definitiva, ricorrenti deducono che davanti al giudice di appello la sollevata eccezione era
motivata sul rilievo che il dettato costituzionale non ammette né riconosce un potere di intervento comprimere i diritti dello Stato tale da quali il diritto di fondamentali del cittadino,
libertà personale e quelli di iniziativa economica e di proprietà, indipendentemente dalla avvenuta
commissione di un reato, ma basato solo su un giudizio di pericolosità ante delictum.
Ritenere che il procedimento di prevenzione si può
instaurare anche sulla base di indizi ritenuti sufficienti a far ritenere che i beni oggetto del provvedimento ablatorio siano frutto di attività
illecite ovvero ne costituiscono il reimpiego,
significa, secondo i ricorrenti, valorizzare delle semplici presunzioni. Parimenti il ritenere che la misura finale della confisca possa essere disposta quando il proposto non riesce a dimostrare la legittima provenienza del bene ovvero quando sproporzione tra il valore dei beni sussiste una
8 oggetto della misura e il suo reddito, costituisce inversione dell'onere della prova.una evidente
Criteri questi che consentono di pervenire al
principio, che i ricorrenti definiscono aberrante,
per cui, indipendentemente dalla dimostrazione della illecita provenienza di un singolo cespite o di una singola attività economica, può applicarsi la misura della confisca dell'intero patrimonio del proposto.
Osserva la Corte che anche questa doglianza non è
fondata.
Sia il Tribunale che il giudice di appello hanno evidenziato che sulle eccezioni in esame la Corte
Costituzionale si era già pronunziata, tra l'altro con le decisioni 23/64, 117/81,455/88 dichiarndone la manifesta infondatezza. Peraltro, come bene sottolinea il giudice della prevenzione (con
osservazioni tutt'altro che prive di pregio, come
ritenuto dai ricorrenti), le garanzie previste dagli artt. 42 e 47 della Costituzione per la tutela del diritto di proprietà. non si estendono
alla tutela della proprietà o del possesso di beni provenienti da reato o che dei proventi di questo
Mu costituiscano il reimpiego, e il provvedimento ablatorio nel caso in esame è stato adottato previo
9 accertamenti della provenienza dei cespiti compiuti nel rispetto del contraddittorio e con criteri,
ritenuti con valutazione in fatto, di specificità e di concretezza. Non manca, poi, l'impugnato decreto di sottolineare che le misure di prevenzione presuppongono non una accertata responsabilità
penale del soggetto al quale sono inflitte bensì
una valutazione complessiva della condotta del
proposto che si concreti in un giudizio positivo di pericolosità sociale nel quale il legislatore ha discrezionalmente individuato l'elemento giustificativo della applicazione della misura.
Con il terzo motivo i ricorrenti, premesso che il
Collegio chiamato a giudicare sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione nei
confronti del LE quale indiziato di
appartenere alla associazione di stampo mafioso denominata "Banda della Magliana", aveva la
medesima composizione del Tribunale che in data
10.5.1993 aveva emesso nei confronti del predetto la ordinanza di conferma del provvedimento custodiale in carcere quale imputato dei reati di
cui agli artt. 416 bis cp e 75 legge 685/75 in ripropone la eccezione di illegittimità Molin relazione alla appartenenza al medesimo sodalizio,
10 costituzionale dell'art. 34 cpp in relazione agli articoli 3,24,25 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che, già chiamato in sede di riesame a
pronunziarsi sul quadro cautelare indiziario ex art. 273 cpp in relazione alla contestazione di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis cp, sia, nella medesima composizione quale giudice della prevenzione,
sucessivamente chiamato a pronunziarsi sul medesimo fatto.
I ricorrenti deducono che l'istituto della incompatibilità attiene alle condizioni di capacità
del giudice e la violazione delle norme che la disciplinano costituisce una ipotesi di nullità,
seppure relativa ai sensi dell'art. 181 cpp, che fu ritualmente eccepita dalla difesa nei precedenti gradi. La Corte di Appello ha risposto alla analoghe doglianze richiamando la decisione della Consulta
n. 306/97, di cui il decreto impugnato riporta anche alcuni significativi passi della motivazione,
con la quale il giudice delle leggi, nel dichiarare
We la manifesta infondatezza della dedotta eccezione di incostituzionalità, ha sottilineato la mancanza
11 di identità del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, che si riferiscono a vicende processuali differenti quanto a
presupposti e finalità e che pertanto escludono la sussistenza della ipotizzata incompatibilità. La
argomentata statuizione, peraltro, non fornisce
adeguata risposta alle doglianza in esame che deve essere esaminata alla luce della più recente
decisione della Corte Costituzionale n. 283 del
6/14 luglio 2000. Con questa sentenza il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 37 comma 1 cpp nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in
altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. La Corte ha
ulteriormente precisato che non è sufficiente, ai fini della attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto una mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su
рлиг particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, né l'effetto
12 pregiudicante può essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nelle forme del decreto, come nel caso del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme
eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante.
Alla luce di tale decisione appare irrilevante la dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 34 cpp in quanto la eccepita incompatibilità del giudice della prevenzione, seppure fu prospettata come motivo di nullità, non fu addotta quale motivo di ricusazione, né dette luogo ad astensione e pertanto alcun effetto ha prodotto nel presente procedimento. Da tali considerazioni consegue la
infondatezza del motivo in esame.
I successivi quattro motivi di ricorso debbono essere congiuntamente esaminati perché, in parte,
prospettano censure tra loro connesse.
I ricorrenti deducono la nullità dell'impugnato decreto non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 1,2,2 bis, 2 ter della legge 575/65 e cioè la sussistenza di indizi di appartenenza ad una
associazione di stampo mafioso, la possidenza di beni proventi di attività illecita o di reimpiego,
13 la attualità della pericolosità. Infatti, quanto al primo presupposto, gli indizi si traggono dagli atti del processo penale nei confronti di Abbatino ed altri, accusati di appartenenza al sodalizio
denominato "Banda della Magliana", al quale il
LE è stato riconosciuto estraneo ed è stato altresì escluso il carattere mafioso del sodalizio stesso Infatti il Supremo Collegio, con decisione del 24/25 marzo 1999 ha annullato sul punto la sentenza di condanna pronunziata dal giudice di merito e la estraneità del Nicoletti al predetto sodalizio è stata ritenuta dal giudice del rinvio con sentenza di cui i ricorrenti, con memoria aggiunta, hanno prodotto il dispositivo.. Nè indizi di appartenenza ad un sodalizio mafioso possono trarsi dalla nota della Questura di Roma datata
20.10.1998 che costituisce una mera segnalazione
"commentata ed interpretata" dall'estensore, come
tale non idonea a rappresentare un concreto e
valido indizio di inserimento del LE
nell'anzidetto sodalizio. Peraltro risulta del tutto ignorata la richiesta acquisizione delle
trascrizioni delle udienze dibattimentali del procedimento per associazione mafiosa celebrato davanti al Tribunale di Roma nei confronti del
14 LE ed altri, nel quale i principali testi di accusa avevano riferito di non conoscere il predetto ovvero di non aver intrattenuto rapporti con lo stesso.
Quanto al secondo presupposto i ricorrenti denunziano la omessa indagine sulla provenienza di ogni singolo bene costituente il patrimonio del proposto, posto che il provvedimento ablativo coinvolge tale patrimonio nelle sua interezza sulla base di mere congetture о illazioni, negando alla prospettazione difensiva che credibilità
ricollegava la formazione dell'ingente patrimonio non già alla ipotizzata attività malavitosa, bensi ad una sapiente gestione immobiliare. Tesi questa non contraddetta dalle risultanze degli accertamenti peritali, compiuti, a detta degli stessi periti, esclusivamente sulla documentazione sottosposta al loro esame, ma sorretta dalle conclusioni della perizia di parte che aveva
dimostrato la redditizia conclusione di importanti operazioni finanziarie, condotte nel rispetto della legalità in applicazione di normative che
prevedevano agevolazioni fiscali. Del resto il
fatto stesso che nel giudizio di primo grado un
certo numero di cespiti, originariamente
15 appartenenti al LE, fu dissequestrato perché
appartenenti a terzi, ne dimostra la legittimità
dell'acquisto che, di riflesso, è riferibile a tutte le operazioni finanziarie del proposto.
presupposto, i ricorrenti ne Quanto al terzo insussistenza in quanto la evidenziano la pericolosità viene desunta esclusivamente dai precedenti penali del LE che sono remoti e
di scarsa rilevanza, sicchè non ricorre la attualità del presupposto una volta esclusa la al citato sodalizio e il carattereappartenenza mafioso dello stesso.
Osserva la Corte che tutte le censure prospettate con i motivi in esame sono prive di fondamento.
Infatti il giudice di appello si è correttamente
adeguato al principio enunciato dalle S.U. del
Supremo Collegio con sentenza n. 18 in data
17.7.1996 con la quale i supremi giudici hanno
stabilito che, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi la assorbente rilevanza della sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nel procedimento di
prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione
1'indimostrata liceità ad un clan mafioso e
16 dell'appartenenza dei beni possono essere desunti,
(come nel caso in esame) anche dagli stessi fatti quali è stata esclusa la storici in ordine ai configurabilità di illiceità penale ovvero da altri acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Sul punto occorre osservare che il giudice della prevenzione da un lato, con
valutazione in fatto non censurabile in questa sede, ha disatteso perché non rilevante la
richiesta di acquisizione di risultanze probatorie emerse nel corso del procedimento penale e
dall'altro, in applicazione del surricordato carattere di autonomia, ha ritenuto rilevatori di peric olosità sociale, idonea a rendere applicabile la impugnata misura, gli elementi indizianti emersi dalle indagini espletate e dalle emergenze processuali acquisite.
provenienza del Quanto alla ritenuta illecita patrimonio sottoposto alla misura, la decisione adottata appare correttamente adottata sul rilievo che dalle risultanze peritali è emerso che gran parte dei cespiti riconducibili al proposto erano inutilizzati о in stato di abbandono;
risultanza questa in relazione alla quale il giudice della prevenzione, con valutazione in fatto, ha ritenuto
17
ht non credibile la tesi difensiva che ricollegava la formazione dell'ingente patrimonio ad una sapiente gestione immobiliare.
delQuanto poi alla denunziata non ricorrenza
requisito della attualità della pericolosità
sociale, è noto che trattasi di requisito richiesto per la applicazione della misura di prevenzione e non anche di quella reale, personale editate
\ correttamente desunto dal giudice della prevenzione anche dai precedenti penali del LE.
Non meritano accoglimento neppure i due successivi motivi di ricorso con i quali si denunzia la
violazione del principio di intangibilità del
giudicato con riferimento al provvedimento rigetto da parte del Tribunale di Roma di una precedente richiesta di applicazione di misura di prevenzione e la violazione del combinato disposto degli artt.
521 e 522 cpp che tutelano il principio della e la pronunzia correlazione tra la contestazione del giudice, doglianza questa sorretta dalla inprospettazione che la misura di prevenzione esame fu richiesta con riferimento alla ipotesi di pericolosità qualificata e non anche con гли riferimento alla pericolosità comune del LE,
e in che il giudice ha pure ritenuta sussistente,
18 relazione alla quale i ricorrenti deducono di non
avere avuto modo di approntare alcuna difesa stante la mancanza di contestazione.
Quanto alla prima doglianza, infatti, il decreto
impugnato, premesso che il principio del "ne bis in idem" trova applicazione anche in relazione ai
provvedimenti definitivi in materia di misure di prevenzione, correttamente precisa che ciò accade nei limiti della condizione "rebus sic stantibus" e non trova pertanto applicazione quando il nuovo
procedimento di prevenzione si basa su circostanze
nuove e diverse da quelle poste a fondamento del precedente, sia perché a questo sopravvenute, sia
perché già preesistenti ma non valutate dal primo giudice. Con riferimento al caso in esame
l'impugnato decreto evidenzia che a disposizione del Tribunale vi erano "rilevantissimi fatti e circostanze" che, sebbene preesistenti al ricordato provvedimento di rigetto, non furono oggetto di esame in quella sede, sicchè costituivano quei fatti nuovi e diversi tali da giustificare la instaurazione di un nuovo procedimento di
prevenzione.
Quanto alla seconda delle doglianza in esame si
richiama quanto esposto in precedenza in ordine, da
19 CORTE un lato, alla autonomia del procedimento di Richiesta dal Sig G. Vespazio prevenzione e dall'altro alla individuazione da per diritti 6.00.
22.5.01 parte del giudice di questa di elementi indiziari
JL CANCELL di una pericolosità qualificata e non soltanto
comune, desumibile "da fatti accertati e sintomi 258 5000
CANCELLERIA inequivoci di gravissima ed attuale pericolosità
sociale quali i rapporti con esponenti della criminalità, la collaborazione con i medesimi, il riciclagg io di somme di danaro molto consistenti
€0,52 L1000 consegnate al proposto da elementi criminali e
speculazione impiegate in attività di usura e
finanziaria".
Rimane assorbito l'ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell'art. 14 della legge 55/1990 nelle formulazione anteriore alla
riforma introdotta con la legge 108/1996.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 28 febbraio 2001
Il Presidente Il Consigliere est.
... Kingallu сливки DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
IL 1 6 MAG. 2001
AL COLLABORATORE DI CAN ENERIA!
IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA 20
Angolo Male Cangomi