Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2002, n. 10487
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Sentenza 5 febbraio 2002

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La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti (nella specie: art. 2, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in legge 19 gennaio 2001, n. 4 che ha aggiunto all'art. 303, comma 1, lett. b) il numero 3-bis) può essere applicata ai procedimenti in corso solo se, alla data di entrata in vigore della legge modificativa, lo stato di detenzione sia legittimamente in atto e, quindi, i termini siano ancora pendenti. Ne consegue che essa non può dar luogo al mantenimento o al ripristino della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa previgente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2002, n. 10487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10487
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

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