Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti (nella specie: art. 2, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in legge 19 gennaio 2001, n. 4 che ha aggiunto all'art. 303, comma 1, lett. b) il numero 3-bis) può essere applicata ai procedimenti in corso solo se, alla data di entrata in vigore della legge modificativa, lo stato di detenzione sia legittimamente in atto e, quindi, i termini siano ancora pendenti. Ne consegue che essa non può dar luogo al mantenimento o al ripristino della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa previgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2002, n. 10487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10487 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - 05/02/2002
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - N. 409
Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 33297/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IO, n. 14/7/61
avverso l'ordinanza emessa il 22/6/2001 dal Tribunale di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Monetti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e i provvedimenti conseguenti
Osserva
PA IO è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 26/6/98 dal GIP del Tribunale di Catania perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 - bis C.P. (per questo titolo è già stato scarcerato) e 629 comma c C.P., per i quali addebiti è stata rinviato a giudizio il 26/11/98 e condannato in primo grado con sentenza in data 3/7/00 del Tribunale medesimo. Il 10/4/01 ha chiesto alla Corte di appello di Catania, giudice procedente, la scarcerazione per scadenza del termine medesimo di custodia (un anno ex art. 303 comma 1 lett. b) n. 2 C.P.P. più centoquarantasette giorni per sospensioni) per la fase del giudizio di primo grado.
La Corte di appello, pur convenendo che detto termine era scaduto il 21/4/00, prima della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, con ordinanza in data 17/4/01 ha respinto l'istanza ritenendo applicabile l'aumento fino a sei mesi di cui all'art. 303 comma 1 lett. b) n.
3 - bis C.P.P. - aggiunto dall'art. 2 comma 1 D.L. 24/11/00 N. 341 conv. in legge 19/1/01 n.
4 - anche se la norma era entrata in vigore quando il diritto alla scarcerazione era già maturato.
La decisione è stata confermata dal Tribunale di Catania, investito da appello ai sensi dell'art. 310 C.P.P., con ordinanza in data 22/6/01 che ha ritenuto tale soluzione corretta in forza della disposizione transitoria dell'art. 5 del citato D.L. secondo cui la disposizione del n.
3 - bis del comma 1 lett. b) dell'art. 303 C.P.P. si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del PA, deducendo violazione di legge.
La censura deve ritenersi senz'altro fondata alla luce del principio enunciato - in una situazione del tutto analoga, quella verificatasi in seguito alla entrata in vigore del D.L. 9/9/91 n. 292, conv. in legge 8/11/91 n. 356, che disponeva per taluni reati il prolungamento del termine di durata massima della custodia cautelare e conteneva all'art. 10 in una norma transitoria identica all'art. 5 del D.L. 341/2000 - dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 1/10/91, ER e altri. Si afferma invero in tale pronuncia che la protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento, legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti può trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso solo se a tale data lo stato di detenzione sia legittimamente in atto, cioè se i termini siano ancora pendenti, mentre non può dar luogo al mantenimento, o al ripristino, della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa anteriore anche se di fatto - come è avvenuto per il PA - non sia stato ancora liberato.
Si impone dunque l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, e stante la situazione verificata in fatto dal Tribunale e risultante da tale provvedimento, la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare di cui si tratta.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata a PA IO con ordinanza in data 26/6/98 del GIP del Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 626 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002