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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al RGN 3956 dell'anno 2023
TRA
, (C.F. e P. IVA n. Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Ing. , domiciliato per la carica presso la sede legale, in , Parte_2 Pt_1 alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti
Rep n. 27297 – Racc. n. 4225 del 22/12/2022, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso C.F._1
l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , CP_1 nella sede di via Nizza n. 146, in Pt_1
OPPONENTE
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. dott. – con sede Controparte_3 legale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Atzori 139 –P.IVA P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso per decreto ingiuntivo, dall' avv.to Mirella Caporale, (CF con studio in C.F._2
al C.so Vittorio Emanuele, n. 140, ove tutti sono elett.te domiciliati Pt_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza del 21.01.2025 le parti concludevano come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 709/2023 (R.G. n.
2560/2023), ritualmente notificato in data 11.05.2023, l CP_1 conveniva in giudizio l' ed Controparte_4 esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 709/2023 – R.G. n. 2560/2023, emesso il 20.03.2023 e notificato il 28.04.2023, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall' Controparte_2 ingiungeva all' il pagamento della somma di € 20.450,24 oltre CP_1 interessi convenzionalmente previsti, nonché spese e competenze del monitorio;
b) la predetta somma veniva richiesta a titolo di saldo, pari al 10%, relativamente al corrispettivo per le prestazioni sanitarie della branca di radioterapia, erogate in favore degli assistiti del nel mese di ottobre CP_5
2021, giusta fattura n. 66 del 31.12.2021; c) non sussistevano i presupposti dell'art. 633 e ss. c.p.c. per la concessione di tale decreto ingiuntivo, nonché le pretese attraverso di esso azionate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
d) eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il frazionamento di un credito unitario, considerato che l'opposta, rispetto al contratto stipulato con l'opponente per l'anno 2021, contestualmente aveva chiesto ed ottenuto altri sei decreti ingiuntivi aventi ad oggetto i saldi sulle fatture relative a prestazioni sanitarie erogate in altre mensilità; e) tutto ciò premesso, la citava CP_1
a comparire la società Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 30.10.2023 e chiedeva: 1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che null'altro fosse dovuto, a qualsiasi titolo, dalla Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.,
[...] in favore della , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in ragione delle causali di cui al monitorio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.07.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_2 contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, ed esponeva: a) l' sottoscriveva, in data 5 Controparte_2 novembre 2021, un contratto con l' , ai sensi dell'art.
8-quinquies, CP_1 comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per regolare, per l'esercizio 2021, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di radioterapia;
b) in virtù di tale contratto, l'opposta, relativamente al mese di ottobre 2021, in virtù di prestazioni mediche effettuate, maturava, nei confronti dell'opponente, un credito complessivo di € 20.450,24 Cont documentato da un attestato dell' prodotto in atti e dalla fattura elettronica n. 66 del 31 dicembre 2021, inviata, consegnata ed accettata, in pari data, nel sistema SDI;
c) con decreto ingiuntivo n. 709/2023- R.G. n. 2560/2023, del 20 marzo 2023, notificato in data 28 aprile 2023, emesso dal Tribunale di Salerno, veniva ingiunto alla di pagare, in favore dell'istituto CP_1
Polidiagnostico, la somma di €. 20.450,24 oltre interessi e spese della procedura monitoria, derivante dal mancato pagamento del saldo del 100% della fattura elettronica n. 66 del 31 dicembre 2021; d) avverso tale ingiunzione veniva proposta opposizione dalla , assumendo l'infondatezza in fatto ed CP_1 in diritto della pretesa dell' non sussistendo i Controparte_2 presupposti ex art. 633 e ss. c.p.c con eccezione di improcedibilità per frazionamento del credito, carenza di legittimazione attiva e avvenuto pagamento del 10% mentre il ricorso è stato azionato per il 100% dell'importo indicato in fattura.; e) tutto quanto premesso, l'opposta chiedeva: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla in quanto non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
3) accettare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Cont opposto, con condanna dell' al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di interessi e spese, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
4) condannare l'asl opponente al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, all'udienza del 21.01.2025, assegnava la causa in decisione.
L'opposizione è fondata, e come tale va accolta.
La domanda proposta dall'odierno opponente è una domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 709/2023 (R.G. n. 2560/2023), emesso in data 20.03.2023 dal Tribunale di Salerno, notificato all'opposta in data 28.04.2023. Tale decreto ingiuntivo veniva emesso relativamente al corrispettivo previsto per le prestazioni sanitarie della branca di radioterapia, erogate da parte dell'opposta in favore degli assistiti del S.S.N., nel mese di ottobre 2021, giusta fattura n. 66 del 31.12.2021.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In merito a ciò è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata Cont dall' opponente.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata, con la sentenza n.
23726/2007, ribaltando il proprio precedente orientamento che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, affermando che: “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale
(contestuale o sequenziale) di un credito unitario.”
In sostanza, secondo la Suprema Corte, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il concetto di processo giusto, che sarebbe violato dalla formazione di giudicati contraddittori e potrebbe dar luogo a una pluralità di iniziative giudiziarie relative al medesimo rapporto. Inoltre, nella medesima pronuncia si può leggere: “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.”
Di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, è tornata su tale problematica e, confermando il precedente del 2007, ha precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, sebbene relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, nel caso in cui tali pretese, oltre a far capo al medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 20714/18; Cass. n.
17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass. n. 337/20).
Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n.
4090/2017, i diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;
l'espressione “medesimo rapporto di durata”, si intende in senso storico/fenomenologico, come relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
invece, nella formula
“medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte, anche all'interno della sentenza n. 14984/2022, “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.”
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalla documentazione prodotta dall' emerge che l'CP_1 Controparte_2 nel marzo 2023, ha depositato sette ricorsi monitori nei confronti
[...] dell'opponente, ottenendo: 1) il decreto ingiuntivo n. 690/2023-R.G. n.
2559/2023 del Tribunale di Salerno;
2) il decreto ingiuntivo n. 667/2023-R.G.
n. 2555/2023 del Tribunale di Salerno;
3) il decreto ingiuntivo n. 666/2023-
R.G. n. 2561/2023 del Tribunale di Salerno;
4) il decreto ingiuntivo n.
670/2023-R.G. n. 2539/2023 del Tribunale di Salerno;
5) il decreto ingiuntivo n. 665/2023-R.G. n. 2558/2023 del Tribunale di Salerno;
6) il decreto ingiuntivo n. 668/2023-R.G. n. 2556/2023 del Tribunale di Salerno;
7) il decreto ingiuntivo n. 709/2023-R.G. n. 2560/2023 del Tribunale di Salerno
(oggetto della presente opposizione).
In sintesi, in relazione al medesimo contratto, stipulato in data 05.11.2021 tra le parti, l'opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie rese in diversi mesi dell'anno 2021, in ben sette domande giudiziali, proposte il medesimo giorno (15 marzo 2023).
La parte opposta, dunque, ha frazionato le proprie pretese in sette differenti domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che potesse giustificare tale parcellizzazione, la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
In conclusione, l'opposta avrebbe potuto richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati in relazione alle diverse mensilità del 2021 con un unico ricorso monitorio, anziché proporre differenti azioni per la medesima pretesa creditoria, relativa ad un unico rapporto contrattuale.
A tale illegittima condotta processuale dell'opposta consegue l'inammissibilità della domanda proposta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e per l'effetto revoca il CP_1 decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso in data 20.03.2023 dal Tribunale di
Salerno;
2) dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall'
[...]
; Controparte_2
3) condanna l' al pagamento, Controparte_2
a favore dell' , delle spese giudiziali, che si liquidano in € CP_1
145,50 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi, essendo l' patrocinata CP_1 dalla sua Avvocatura interna.
Così deciso in Salerno, lì 10/9/2025. Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al RGN 3956 dell'anno 2023
TRA
, (C.F. e P. IVA n. Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Ing. , domiciliato per la carica presso la sede legale, in , Parte_2 Pt_1 alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti
Rep n. 27297 – Racc. n. 4225 del 22/12/2022, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso C.F._1
l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , CP_1 nella sede di via Nizza n. 146, in Pt_1
OPPONENTE
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. dott. – con sede Controparte_3 legale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Atzori 139 –P.IVA P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso per decreto ingiuntivo, dall' avv.to Mirella Caporale, (CF con studio in C.F._2
al C.so Vittorio Emanuele, n. 140, ove tutti sono elett.te domiciliati Pt_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza del 21.01.2025 le parti concludevano come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 709/2023 (R.G. n.
2560/2023), ritualmente notificato in data 11.05.2023, l CP_1 conveniva in giudizio l' ed Controparte_4 esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 709/2023 – R.G. n. 2560/2023, emesso il 20.03.2023 e notificato il 28.04.2023, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall' Controparte_2 ingiungeva all' il pagamento della somma di € 20.450,24 oltre CP_1 interessi convenzionalmente previsti, nonché spese e competenze del monitorio;
b) la predetta somma veniva richiesta a titolo di saldo, pari al 10%, relativamente al corrispettivo per le prestazioni sanitarie della branca di radioterapia, erogate in favore degli assistiti del nel mese di ottobre CP_5
2021, giusta fattura n. 66 del 31.12.2021; c) non sussistevano i presupposti dell'art. 633 e ss. c.p.c. per la concessione di tale decreto ingiuntivo, nonché le pretese attraverso di esso azionate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
d) eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il frazionamento di un credito unitario, considerato che l'opposta, rispetto al contratto stipulato con l'opponente per l'anno 2021, contestualmente aveva chiesto ed ottenuto altri sei decreti ingiuntivi aventi ad oggetto i saldi sulle fatture relative a prestazioni sanitarie erogate in altre mensilità; e) tutto ciò premesso, la citava CP_1
a comparire la società Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 30.10.2023 e chiedeva: 1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che null'altro fosse dovuto, a qualsiasi titolo, dalla Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.,
[...] in favore della , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in ragione delle causali di cui al monitorio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.07.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_2 contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, ed esponeva: a) l' sottoscriveva, in data 5 Controparte_2 novembre 2021, un contratto con l' , ai sensi dell'art.
8-quinquies, CP_1 comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per regolare, per l'esercizio 2021, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di radioterapia;
b) in virtù di tale contratto, l'opposta, relativamente al mese di ottobre 2021, in virtù di prestazioni mediche effettuate, maturava, nei confronti dell'opponente, un credito complessivo di € 20.450,24 Cont documentato da un attestato dell' prodotto in atti e dalla fattura elettronica n. 66 del 31 dicembre 2021, inviata, consegnata ed accettata, in pari data, nel sistema SDI;
c) con decreto ingiuntivo n. 709/2023- R.G. n. 2560/2023, del 20 marzo 2023, notificato in data 28 aprile 2023, emesso dal Tribunale di Salerno, veniva ingiunto alla di pagare, in favore dell'istituto CP_1
Polidiagnostico, la somma di €. 20.450,24 oltre interessi e spese della procedura monitoria, derivante dal mancato pagamento del saldo del 100% della fattura elettronica n. 66 del 31 dicembre 2021; d) avverso tale ingiunzione veniva proposta opposizione dalla , assumendo l'infondatezza in fatto ed CP_1 in diritto della pretesa dell' non sussistendo i Controparte_2 presupposti ex art. 633 e ss. c.p.c con eccezione di improcedibilità per frazionamento del credito, carenza di legittimazione attiva e avvenuto pagamento del 10% mentre il ricorso è stato azionato per il 100% dell'importo indicato in fattura.; e) tutto quanto premesso, l'opposta chiedeva: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla in quanto non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
3) accettare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Cont opposto, con condanna dell' al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di interessi e spese, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
4) condannare l'asl opponente al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, all'udienza del 21.01.2025, assegnava la causa in decisione.
L'opposizione è fondata, e come tale va accolta.
La domanda proposta dall'odierno opponente è una domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 709/2023 (R.G. n. 2560/2023), emesso in data 20.03.2023 dal Tribunale di Salerno, notificato all'opposta in data 28.04.2023. Tale decreto ingiuntivo veniva emesso relativamente al corrispettivo previsto per le prestazioni sanitarie della branca di radioterapia, erogate da parte dell'opposta in favore degli assistiti del S.S.N., nel mese di ottobre 2021, giusta fattura n. 66 del 31.12.2021.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In merito a ciò è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata Cont dall' opponente.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata, con la sentenza n.
23726/2007, ribaltando il proprio precedente orientamento che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, affermando che: “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale
(contestuale o sequenziale) di un credito unitario.”
In sostanza, secondo la Suprema Corte, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il concetto di processo giusto, che sarebbe violato dalla formazione di giudicati contraddittori e potrebbe dar luogo a una pluralità di iniziative giudiziarie relative al medesimo rapporto. Inoltre, nella medesima pronuncia si può leggere: “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.”
Di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, è tornata su tale problematica e, confermando il precedente del 2007, ha precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, sebbene relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, nel caso in cui tali pretese, oltre a far capo al medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 20714/18; Cass. n.
17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass. n. 337/20).
Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n.
4090/2017, i diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;
l'espressione “medesimo rapporto di durata”, si intende in senso storico/fenomenologico, come relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
invece, nella formula
“medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte, anche all'interno della sentenza n. 14984/2022, “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.”
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalla documentazione prodotta dall' emerge che l'CP_1 Controparte_2 nel marzo 2023, ha depositato sette ricorsi monitori nei confronti
[...] dell'opponente, ottenendo: 1) il decreto ingiuntivo n. 690/2023-R.G. n.
2559/2023 del Tribunale di Salerno;
2) il decreto ingiuntivo n. 667/2023-R.G.
n. 2555/2023 del Tribunale di Salerno;
3) il decreto ingiuntivo n. 666/2023-
R.G. n. 2561/2023 del Tribunale di Salerno;
4) il decreto ingiuntivo n.
670/2023-R.G. n. 2539/2023 del Tribunale di Salerno;
5) il decreto ingiuntivo n. 665/2023-R.G. n. 2558/2023 del Tribunale di Salerno;
6) il decreto ingiuntivo n. 668/2023-R.G. n. 2556/2023 del Tribunale di Salerno;
7) il decreto ingiuntivo n. 709/2023-R.G. n. 2560/2023 del Tribunale di Salerno
(oggetto della presente opposizione).
In sintesi, in relazione al medesimo contratto, stipulato in data 05.11.2021 tra le parti, l'opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie rese in diversi mesi dell'anno 2021, in ben sette domande giudiziali, proposte il medesimo giorno (15 marzo 2023).
La parte opposta, dunque, ha frazionato le proprie pretese in sette differenti domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che potesse giustificare tale parcellizzazione, la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
In conclusione, l'opposta avrebbe potuto richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati in relazione alle diverse mensilità del 2021 con un unico ricorso monitorio, anziché proporre differenti azioni per la medesima pretesa creditoria, relativa ad un unico rapporto contrattuale.
A tale illegittima condotta processuale dell'opposta consegue l'inammissibilità della domanda proposta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e per l'effetto revoca il CP_1 decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso in data 20.03.2023 dal Tribunale di
Salerno;
2) dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall'
[...]
; Controparte_2
3) condanna l' al pagamento, Controparte_2
a favore dell' , delle spese giudiziali, che si liquidano in € CP_1
145,50 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi, essendo l' patrocinata CP_1 dalla sua Avvocatura interna.
Così deciso in Salerno, lì 10/9/2025. Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero