Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 febbraio 1970
Art. 2. Le spese ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1963-64 per la competenza propria dell'e-
sercizio stesso, sono stabilite, quali ri-
sultano dal conto consuntivo del bilancio,
in......................................... L. 6.781.611.109.152
delle quali furono pagate.................. " 4.885.552.230.747
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e rimasero da pagare....................... L. 1.896.058.878.405
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970