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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 377/2023 R.G. promossa da
con l'avv. ALDO VALENTINI e l'avv. ANNA VENTURI, Parte_1
come da mandato in atti
- ATTORE
contro con l'avv. MAURO CROCETTA, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, per i
motivi sopra esposti:
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. quale Controparte_2
proprietario e conducente della autovettura Dacia Duster targata ET783PP, assicurata
per la RC con la MP , (polizza n. Controparte_1
1 00C8110268542), in ordine alla produzione del sinistro oggetto del presente giudizio,
verificatosi in località Padola di Comelico Superiore (BL), in data 31.03.2018;
-per l'effetto, ed ai sensi dell'art. 144, D.Lgs. 209/2005 condannare la
[...]
in persona del rappresentante legale Controparte_3
p.t., quale impresa assicuratrice della vettura Dacia Duster targata ET783PP ed
impresa di assicurazione del responsabile civile , anch'esso chiamato Controparte_2
in giudizio ai sensi dell'art. 144, comma 3, D.Lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i
danni, patrimoniali e non patrimoniali, compresivi del danno alla salute e del danno da
lesione della capacità lavorativa, presenti e futuri, sofferti dall'attore Parte_1
quantificabili nell'importo complessivo di €. €. 55.997,14, calcolato al netto l'importo
di €. 32.300,00 già versato da a titolo di offerta risarcitoria e Controparte_1
trattenuto da a titolo di acconto del maggior danno subito, ovvero nella Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'esperita CTU e delle
conclusioni finali dello stesso CTU Dott.ssa depositate in data 10.07.2024, Per_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata,
anche ai sensi e per gli effetti della sentenza Cass. SS.UU. n. 1712/1995, sopra
richiamata, oltre alla refusione/rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'attività
del CTP e CTU in sede di giudizio, queste ultime quantificate in €. 1.200,00 +
accessori e poste provvisoriamente a carico dell'attore con provvedimento G.I.
28.2.2024.
- condannare la MP Assicuratrice convenuta al pagamento delle spese,
competenze onorari di causa, oltre al risarcimento delle spese per assistenza legale
prestata a favore dell'attore nella fase stragiudiziale, comprensive di spese per
l'attivazione della negoziazione assistita, come da Nuove tabelle parametri Forensi
anno 2022, oltre al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, relativi alla
presente fase giudiziale, comprensive si spese per CTU, oltre interessi e rivalutazione
come per legge.
2 Ove occorra, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
giusta ordinanza G.I. 5.12.2023, ovvero la prova per testimoni già formulata nella
memoria ex art. 171 ter, n. 2., c.p.c., come di seguito capitolata:
a) Vero che, a seguito del sinistro stradale verificatosi il 31.03.2018, si Parte_1
sottoponeva a numerosi controlli specialistici e strumentali, nonché a cicli di
fisioterapia e riabilitazione sino alla data di ripresa del lavoro 28.09.2018;
b) Vero che, successivamente alla guarigione clinica 28.9.2018 Parte_1
lamentava il persistere di mal di testa, cefalea e vertigini, nonché irritabilità con
disturbi del sonno e severa difficoltà ad addormentarsi;
c) Vero che, successivamente alla verificazione del sinistro del 31.3.2018, CP_4
manifestava episodi di abbassamento dell'umore a causa del persistere delle
[...]
proprie condizioni di salute, lamentando altresì situazione di stress, lamentando
difficoltà a concentrarsi anche in ambito lavorativo;
d) Vero che, successivamente al sinistro, anche dopo la ripresa della propria attività
lavorativa di magazziniere, manifestava ansia e preoccupazione a causa Parte_1
del persistere delle dolorabilità e limitazioni funzioni residuate in conseguenza del
sinistro.
e) Vero che, dopo aver ripreso il lavoro successivamente al sinistro, Controparte_4
lamentava maggior difficoltà ed affaticamento nello svolgimento della propria attività
di magazziniere, lamentando altresì forte dolore al piede destro nel mantenere la
posizione eretta e nello svolgimento della propria attività di operaio-magazziniere
f) Vero che, successivamente al sinistro, lamentava il persistere di Controparte_4
dolorabilità al piede destro, con difficoltà di movimento e deambulazione,
g) Vero che, successivamente alla verificazione del sinistro 31.3.2018, CP_4
ha interrotto ogni attività sportiva prima svolta, quali partite di tennis ed
[...]
attività di trekking, in precedenza svolta a cadenza settimanale con amici e conoscenti.
Si indicano a testimoni, salvo altri, sulle circostanze di cui sopra:
-la IG.ra , residente in [...]di Fano (PU); Testimone_1
3 -il IG. , residente in colli al Metauro (PU); Testimone_2
-la IG.ra residente in [...]al Metauro (PU). Testimone_3
Salvis juribus”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“NEL MERITO
Dato atto che ha versato all'attore in data 07.11.19 la somma di € Controparte_5
32.300,00, respingersi ogni ulteriore domanda proposta dallo stesso con la rifusione
delle spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di e di al fine di Controparte_1 Controparte_6
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 31.03.2018, alle ore 17,30 circa, in località Padola di Comelico
Superiore (BL).
L'attore esponeva che in tale data, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Nissan Juke targata EX783XL, di proprietà della moglie, era stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi per responsabilità esclusiva di , conducente e proprietario dell'autovettura Dacia Duster, Controparte_2
targata ET783PP; deduceva che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo, come riconosciuto dal medesimo e come riportato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.
L'attore deduceva che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato delle lesioni;
deduceva di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa convenuta un'offerta risarcitoria per l'importo complessivo di €. 32.300,00, che era stata trattenuta dal medesimo a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree, avendo la medesima già versato all'attore, in
4 data 07.11.19, la somma di € 32.300,00, da ritenersi congrua in relazione ai danni sofferti.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, venivano concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 30.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla responsabilità esclusiva di Controparte_2
Risulta pacifica in causa, e trova riscontro nelle risultanze documentali, ed in particolare nella relazione relativa all'incidente stradale (doc. 1 di parte attrice),
la responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro, ex art. Controparte_2
2054 c.c., per aver questi perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e andando a collidere con il mezzo condotto dall'odierno attore.
Sulle risultanze della CTU medico legale
La CTU medico legale ha evidenziato che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato “trauma rachideo, trauma toracico da cintura di sicurezza (infrazione
periostale dello sterno) e trauma fratturativo al piede destro”.
L'invalidità temporanea è stata ravvisata dal CTU nella misura del 100% per 10
giorni, del 75% per 30 giorni, del 50% per 30 giorni e del 25% per 80 giorni. Il
livello di sofferenza patito dal danneggiato nel predetto periodo complessivo è
stato ritenuto medio.
Il danno biologico permanente è stato quantificato dalla CTU nella misura del
12%; in relazione a tale voce di danno è stato espressamente considerato dalla
CTU, ai fini della predetta quantificazione, il “persistere di dolorabilità pressoria a
livello delle teste metatarsali all'appoggio - a destra – durante la stazione eretta e alla
deambulazione protratta, nonostante l'adozione di plantare” e che “Risulta dolente e
limitato il range di movimento del tarso;
la caviglia sinistra presenta modica
limitazione estensoria con ciò riducendo la capacità di accosciamento, la marcia veloce
ed il corretto rullaggio del piede.”.
5 Il livello di sofferenza è stato ritenuto medio lieve “nel cronico”.
La CTU non ha riscontrato ripercussioni particolari del sinistro su specifiche condizioni personali del danneggiato.
La CTU ha dato atto che l'inabilità temporanea lavorativa, sulla base di quanto riferito dal periziato, si è protratta dal 31.03.2018 al 23.09.18; ha in ogni caso escluso un'incidenza negativa dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del periziato, rilevando che il medesimo aveva ripreso a svolgere, quale magazziniere, le medesime mansioni antecedenti al sinistro, alle quali era stato adibito già in conseguenza di un precedente infortunio sul lavoro occorso nel
2008.
Le spese sanitarie sono state ritenute necessarie e congrue dalla CTU per un importo complessivo di € 3832,79.
Le conclusioni della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, secondo valori attuali,
vanno applicate le più recenti tabelle di Milano in materia, aggiornate al 2024;
trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del
19.12.2019; Cass. Sez. 3, sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU medico legale in misura pari al 12%, ammonta ad € 35.044,00, sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età del danneggiato di 41 anni al momento del sinistro, e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 3650,39).
6 Non si giustifica nella fattispecie in esame una personalizzazione del danno relativo agli esiti permanenti, in assenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali per il danneggiato (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037 “La
liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può
aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della
malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad
ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito
o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del
danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una
fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in
aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in
presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-
relazionale)”.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura di € 115,00, tenuto conto del livello medio di sofferenza ravvisato dalla CTU medico legale nel corso della malattia.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 7762,50 secondo valori già attuali (di cui € 1150,00 per i primi 10 giorni di
7 invalidità al 100%, € 2587,50 per i successivi 30 giorni al 75%, € 1725,00 per i successivi 30 giorni al 50%, € 2300,00 per i residui 80 giorni al 25%).
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 42.806,50, secondo valori già
attuali (€ 35.044,00 + € 7762,50 = € 42.806,50).
Sulla liquidazione del danno patrimoniale
La CTU medico legale ha ritenuto congrue e correlate al sinistro le spese mediche sostenute dall'attore nell'importo complessivo di € 3832,79.
Il predetto importo va pertanto riconosciuto in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con l'aggiunta della rivalutazione secondo indici ISTAT, configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore;
tale voce di danno, rivalutata dal sinistro sino all'attualità secondo indici ISTAT, è pari ad € 4530,36.
Non può essere invece riconosciuto il danno da lucro cessante richiesto dall'attore, avendo la CTU escluso una ripercussione delle lesioni riportate dal medesimo in conseguenza del sinistro sulla relativa capacità lavorativa specifica;
sul punto è stato considerato altresì lo svolgimento da parte dell'attore, in epoca successiva al sinistro, della precedente attività lavorativa.
In relazione a tale pretesa va ulteriormente rilevato che l'attore non ha provato un decremento dei redditi in conseguenza del sinistro (Cassazione civile sez.
III, 15/09/2023, n.26641 “In tema di sinistri stradali, con riferimento alla riduzione
della capacità lavorativa generica, questa non attiene alla produzione del reddito, ma si
sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo
d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale
danno biologico. Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa
8 generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno
patrimoniale, precisandosi peraltro che l'accertamento dell'esistenza di postumi
permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico
obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo
comunque il soggetto leso provare, in concreto, lo svolgimento di un'attività
produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in
conseguenza del fatto dannoso. Al danneggiato vanno risarciti non solo i danni
patrimoniali da incapacità lavorativa specifica, ma anche i danni eventuali patrimoniali
ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica,
allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo
la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni
personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In
tale ipotesi l'invalidità si riflette comunque in una riduzione o perdita della capacità di
guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va, dunque, escluso che il
danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e
si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile
quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere
del soggetto”; Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, n.21988 “Il danno patrimoniale
futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato
può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità
di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti
ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale –
qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre
solo l”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del
danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il
giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda
solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare,
9 situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre
reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”).
Neppure può essere riconosciuto in favore dell'attore il pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto l'esborso per la predetta attività di assistenza, svolta dalla medesima difesa che assiste il danneggiato nel presente giudizio, non risulta documentato e, in ogni caso, l'attività difensiva correlata alla fase di studio ed alla fase introduttiva saranno considerate nella liquidazione dei compensi in sede di regolazione delle spese di lite (v.
Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612 “Le spese di assistenza legale
stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno
emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni
processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato
per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per
l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura
di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del
danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva
ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove
dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente
sopportato il relativo esborso.”).
Quanto ai disagi derivanti in caso di mantenimento a lungo della posizione eretta e di deambulazione protratta, riscontrati dalla CTU medico legale, gli stessi sono già stati espressamente considerati da quest'ultima ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale globale, stimato anche in ragione di ciò nella misura complessiva del 12%, e non giustificano pertanto un aumento dei valori tabellari, neppure a titolo di danno da cenestesi lavorativa,
in quanto diversamente opinando si produrrebbe una duplicazione risarcitoria.
10 ***
Il credito risarcitorio complessivo ammonta in conclusione ad € 47.336,86 (€
42806,50 + € 4530,36 = € 47.336,86).
Dal predetto credito risarcitorio va detratto il valore dell'offerta, trattenuta dal danneggiato alla stregua di un acconto;
detto acconto, pari ad € 32.300,00,
rivalutato secondo indici ISTAT dal relativo esborso sino all'attualità, è pari ad
€ 37.952,50.
La somma residua dovuta in favore del danneggiato è pertanto pari alla differenza tra il valore attuale del danno complessivamente risarcibile (€
47.336,86) ed il valore attuale dell'offerta (€ 37.952,50), ed ammonta ad €
9384,36, secondo valori già attuali.
Vanno calcolati sul predetto importo gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale.
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712, la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, bensì dal credito originario via via rivalutato con periodicità
annuale. Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Nel caso di versamento di acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, dal sinistro sino alla data di corresponsione dell'acconto, e poi sul credito residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass. sentenza n. 6347 del
19.3.2014 secondo cui “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto
illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal
credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere
11 omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito o rivalutandoli alla data della
liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi
compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero
capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo
sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che
va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate,
nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, considerando il valore della domanda accolta in giudizio ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU, pari ad € 1464,00, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del sig. , quale Controparte_2
proprietario e conducente dell'autovettura Dacia Duster targata ET783PP, nel sinistro oggetto di causa, verificatosi in località Padola di Comelico Superiore
(BL), in data 31.03.2018, condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dall'attore , nella misura residua di € 9384,36, Parte_1
calcolata al netto di quanto già versato a titolo di offerta e trattenuto da Pt_1
a titolo di acconto, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi
[...]
sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, dal sinistro sino alla data di corresponsione dell'acconto, e poi sul credito residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
12 2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed €
786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, pari ad € 1464,00, in via definitiva a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso il 31/01/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 377/2023 R.G. promossa da
con l'avv. ALDO VALENTINI e l'avv. ANNA VENTURI, Parte_1
come da mandato in atti
- ATTORE
contro con l'avv. MAURO CROCETTA, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, per i
motivi sopra esposti:
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. quale Controparte_2
proprietario e conducente della autovettura Dacia Duster targata ET783PP, assicurata
per la RC con la MP , (polizza n. Controparte_1
1 00C8110268542), in ordine alla produzione del sinistro oggetto del presente giudizio,
verificatosi in località Padola di Comelico Superiore (BL), in data 31.03.2018;
-per l'effetto, ed ai sensi dell'art. 144, D.Lgs. 209/2005 condannare la
[...]
in persona del rappresentante legale Controparte_3
p.t., quale impresa assicuratrice della vettura Dacia Duster targata ET783PP ed
impresa di assicurazione del responsabile civile , anch'esso chiamato Controparte_2
in giudizio ai sensi dell'art. 144, comma 3, D.Lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i
danni, patrimoniali e non patrimoniali, compresivi del danno alla salute e del danno da
lesione della capacità lavorativa, presenti e futuri, sofferti dall'attore Parte_1
quantificabili nell'importo complessivo di €. €. 55.997,14, calcolato al netto l'importo
di €. 32.300,00 già versato da a titolo di offerta risarcitoria e Controparte_1
trattenuto da a titolo di acconto del maggior danno subito, ovvero nella Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'esperita CTU e delle
conclusioni finali dello stesso CTU Dott.ssa depositate in data 10.07.2024, Per_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata,
anche ai sensi e per gli effetti della sentenza Cass. SS.UU. n. 1712/1995, sopra
richiamata, oltre alla refusione/rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'attività
del CTP e CTU in sede di giudizio, queste ultime quantificate in €. 1.200,00 +
accessori e poste provvisoriamente a carico dell'attore con provvedimento G.I.
28.2.2024.
- condannare la MP Assicuratrice convenuta al pagamento delle spese,
competenze onorari di causa, oltre al risarcimento delle spese per assistenza legale
prestata a favore dell'attore nella fase stragiudiziale, comprensive di spese per
l'attivazione della negoziazione assistita, come da Nuove tabelle parametri Forensi
anno 2022, oltre al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, relativi alla
presente fase giudiziale, comprensive si spese per CTU, oltre interessi e rivalutazione
come per legge.
2 Ove occorra, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
giusta ordinanza G.I. 5.12.2023, ovvero la prova per testimoni già formulata nella
memoria ex art. 171 ter, n. 2., c.p.c., come di seguito capitolata:
a) Vero che, a seguito del sinistro stradale verificatosi il 31.03.2018, si Parte_1
sottoponeva a numerosi controlli specialistici e strumentali, nonché a cicli di
fisioterapia e riabilitazione sino alla data di ripresa del lavoro 28.09.2018;
b) Vero che, successivamente alla guarigione clinica 28.9.2018 Parte_1
lamentava il persistere di mal di testa, cefalea e vertigini, nonché irritabilità con
disturbi del sonno e severa difficoltà ad addormentarsi;
c) Vero che, successivamente alla verificazione del sinistro del 31.3.2018, CP_4
manifestava episodi di abbassamento dell'umore a causa del persistere delle
[...]
proprie condizioni di salute, lamentando altresì situazione di stress, lamentando
difficoltà a concentrarsi anche in ambito lavorativo;
d) Vero che, successivamente al sinistro, anche dopo la ripresa della propria attività
lavorativa di magazziniere, manifestava ansia e preoccupazione a causa Parte_1
del persistere delle dolorabilità e limitazioni funzioni residuate in conseguenza del
sinistro.
e) Vero che, dopo aver ripreso il lavoro successivamente al sinistro, Controparte_4
lamentava maggior difficoltà ed affaticamento nello svolgimento della propria attività
di magazziniere, lamentando altresì forte dolore al piede destro nel mantenere la
posizione eretta e nello svolgimento della propria attività di operaio-magazziniere
f) Vero che, successivamente al sinistro, lamentava il persistere di Controparte_4
dolorabilità al piede destro, con difficoltà di movimento e deambulazione,
g) Vero che, successivamente alla verificazione del sinistro 31.3.2018, CP_4
ha interrotto ogni attività sportiva prima svolta, quali partite di tennis ed
[...]
attività di trekking, in precedenza svolta a cadenza settimanale con amici e conoscenti.
Si indicano a testimoni, salvo altri, sulle circostanze di cui sopra:
-la IG.ra , residente in [...]di Fano (PU); Testimone_1
3 -il IG. , residente in colli al Metauro (PU); Testimone_2
-la IG.ra residente in [...]al Metauro (PU). Testimone_3
Salvis juribus”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“NEL MERITO
Dato atto che ha versato all'attore in data 07.11.19 la somma di € Controparte_5
32.300,00, respingersi ogni ulteriore domanda proposta dallo stesso con la rifusione
delle spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di e di al fine di Controparte_1 Controparte_6
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 31.03.2018, alle ore 17,30 circa, in località Padola di Comelico
Superiore (BL).
L'attore esponeva che in tale data, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Nissan Juke targata EX783XL, di proprietà della moglie, era stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi per responsabilità esclusiva di , conducente e proprietario dell'autovettura Dacia Duster, Controparte_2
targata ET783PP; deduceva che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo, come riconosciuto dal medesimo e come riportato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.
L'attore deduceva che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato delle lesioni;
deduceva di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa convenuta un'offerta risarcitoria per l'importo complessivo di €. 32.300,00, che era stata trattenuta dal medesimo a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree, avendo la medesima già versato all'attore, in
4 data 07.11.19, la somma di € 32.300,00, da ritenersi congrua in relazione ai danni sofferti.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, venivano concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 30.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla responsabilità esclusiva di Controparte_2
Risulta pacifica in causa, e trova riscontro nelle risultanze documentali, ed in particolare nella relazione relativa all'incidente stradale (doc. 1 di parte attrice),
la responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro, ex art. Controparte_2
2054 c.c., per aver questi perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e andando a collidere con il mezzo condotto dall'odierno attore.
Sulle risultanze della CTU medico legale
La CTU medico legale ha evidenziato che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato “trauma rachideo, trauma toracico da cintura di sicurezza (infrazione
periostale dello sterno) e trauma fratturativo al piede destro”.
L'invalidità temporanea è stata ravvisata dal CTU nella misura del 100% per 10
giorni, del 75% per 30 giorni, del 50% per 30 giorni e del 25% per 80 giorni. Il
livello di sofferenza patito dal danneggiato nel predetto periodo complessivo è
stato ritenuto medio.
Il danno biologico permanente è stato quantificato dalla CTU nella misura del
12%; in relazione a tale voce di danno è stato espressamente considerato dalla
CTU, ai fini della predetta quantificazione, il “persistere di dolorabilità pressoria a
livello delle teste metatarsali all'appoggio - a destra – durante la stazione eretta e alla
deambulazione protratta, nonostante l'adozione di plantare” e che “Risulta dolente e
limitato il range di movimento del tarso;
la caviglia sinistra presenta modica
limitazione estensoria con ciò riducendo la capacità di accosciamento, la marcia veloce
ed il corretto rullaggio del piede.”.
5 Il livello di sofferenza è stato ritenuto medio lieve “nel cronico”.
La CTU non ha riscontrato ripercussioni particolari del sinistro su specifiche condizioni personali del danneggiato.
La CTU ha dato atto che l'inabilità temporanea lavorativa, sulla base di quanto riferito dal periziato, si è protratta dal 31.03.2018 al 23.09.18; ha in ogni caso escluso un'incidenza negativa dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del periziato, rilevando che il medesimo aveva ripreso a svolgere, quale magazziniere, le medesime mansioni antecedenti al sinistro, alle quali era stato adibito già in conseguenza di un precedente infortunio sul lavoro occorso nel
2008.
Le spese sanitarie sono state ritenute necessarie e congrue dalla CTU per un importo complessivo di € 3832,79.
Le conclusioni della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, secondo valori attuali,
vanno applicate le più recenti tabelle di Milano in materia, aggiornate al 2024;
trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del
19.12.2019; Cass. Sez. 3, sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU medico legale in misura pari al 12%, ammonta ad € 35.044,00, sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età del danneggiato di 41 anni al momento del sinistro, e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 3650,39).
6 Non si giustifica nella fattispecie in esame una personalizzazione del danno relativo agli esiti permanenti, in assenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali per il danneggiato (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037 “La
liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può
aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della
malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad
ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito
o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del
danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una
fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in
aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in
presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-
relazionale)”.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura di € 115,00, tenuto conto del livello medio di sofferenza ravvisato dalla CTU medico legale nel corso della malattia.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 7762,50 secondo valori già attuali (di cui € 1150,00 per i primi 10 giorni di
7 invalidità al 100%, € 2587,50 per i successivi 30 giorni al 75%, € 1725,00 per i successivi 30 giorni al 50%, € 2300,00 per i residui 80 giorni al 25%).
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 42.806,50, secondo valori già
attuali (€ 35.044,00 + € 7762,50 = € 42.806,50).
Sulla liquidazione del danno patrimoniale
La CTU medico legale ha ritenuto congrue e correlate al sinistro le spese mediche sostenute dall'attore nell'importo complessivo di € 3832,79.
Il predetto importo va pertanto riconosciuto in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con l'aggiunta della rivalutazione secondo indici ISTAT, configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore;
tale voce di danno, rivalutata dal sinistro sino all'attualità secondo indici ISTAT, è pari ad € 4530,36.
Non può essere invece riconosciuto il danno da lucro cessante richiesto dall'attore, avendo la CTU escluso una ripercussione delle lesioni riportate dal medesimo in conseguenza del sinistro sulla relativa capacità lavorativa specifica;
sul punto è stato considerato altresì lo svolgimento da parte dell'attore, in epoca successiva al sinistro, della precedente attività lavorativa.
In relazione a tale pretesa va ulteriormente rilevato che l'attore non ha provato un decremento dei redditi in conseguenza del sinistro (Cassazione civile sez.
III, 15/09/2023, n.26641 “In tema di sinistri stradali, con riferimento alla riduzione
della capacità lavorativa generica, questa non attiene alla produzione del reddito, ma si
sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo
d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale
danno biologico. Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa
8 generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno
patrimoniale, precisandosi peraltro che l'accertamento dell'esistenza di postumi
permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico
obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo
comunque il soggetto leso provare, in concreto, lo svolgimento di un'attività
produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in
conseguenza del fatto dannoso. Al danneggiato vanno risarciti non solo i danni
patrimoniali da incapacità lavorativa specifica, ma anche i danni eventuali patrimoniali
ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica,
allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo
la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni
personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In
tale ipotesi l'invalidità si riflette comunque in una riduzione o perdita della capacità di
guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va, dunque, escluso che il
danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e
si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile
quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere
del soggetto”; Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, n.21988 “Il danno patrimoniale
futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato
può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità
di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti
ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale –
qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre
solo l”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del
danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il
giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda
solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare,
9 situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre
reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”).
Neppure può essere riconosciuto in favore dell'attore il pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto l'esborso per la predetta attività di assistenza, svolta dalla medesima difesa che assiste il danneggiato nel presente giudizio, non risulta documentato e, in ogni caso, l'attività difensiva correlata alla fase di studio ed alla fase introduttiva saranno considerate nella liquidazione dei compensi in sede di regolazione delle spese di lite (v.
Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612 “Le spese di assistenza legale
stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno
emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni
processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato
per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per
l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura
di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del
danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva
ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove
dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente
sopportato il relativo esborso.”).
Quanto ai disagi derivanti in caso di mantenimento a lungo della posizione eretta e di deambulazione protratta, riscontrati dalla CTU medico legale, gli stessi sono già stati espressamente considerati da quest'ultima ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale globale, stimato anche in ragione di ciò nella misura complessiva del 12%, e non giustificano pertanto un aumento dei valori tabellari, neppure a titolo di danno da cenestesi lavorativa,
in quanto diversamente opinando si produrrebbe una duplicazione risarcitoria.
10 ***
Il credito risarcitorio complessivo ammonta in conclusione ad € 47.336,86 (€
42806,50 + € 4530,36 = € 47.336,86).
Dal predetto credito risarcitorio va detratto il valore dell'offerta, trattenuta dal danneggiato alla stregua di un acconto;
detto acconto, pari ad € 32.300,00,
rivalutato secondo indici ISTAT dal relativo esborso sino all'attualità, è pari ad
€ 37.952,50.
La somma residua dovuta in favore del danneggiato è pertanto pari alla differenza tra il valore attuale del danno complessivamente risarcibile (€
47.336,86) ed il valore attuale dell'offerta (€ 37.952,50), ed ammonta ad €
9384,36, secondo valori già attuali.
Vanno calcolati sul predetto importo gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale.
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712, la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, bensì dal credito originario via via rivalutato con periodicità
annuale. Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Nel caso di versamento di acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, dal sinistro sino alla data di corresponsione dell'acconto, e poi sul credito residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass. sentenza n. 6347 del
19.3.2014 secondo cui “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto
illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal
credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere
11 omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito o rivalutandoli alla data della
liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi
compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero
capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo
sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che
va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate,
nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, considerando il valore della domanda accolta in giudizio ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU, pari ad € 1464,00, vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del sig. , quale Controparte_2
proprietario e conducente dell'autovettura Dacia Duster targata ET783PP, nel sinistro oggetto di causa, verificatosi in località Padola di Comelico Superiore
(BL), in data 31.03.2018, condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dall'attore , nella misura residua di € 9384,36, Parte_1
calcolata al netto di quanto già versato a titolo di offerta e trattenuto da Pt_1
a titolo di acconto, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi
[...]
sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, dal sinistro sino alla data di corresponsione dell'acconto, e poi sul credito residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
12 2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed €
786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, pari ad € 1464,00, in via definitiva a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso il 31/01/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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