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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 758 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. ROSSELLA CITRO ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Mercato San Severino al corso Diaz n. 130/3; parte ricorrente
E
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
07.12.1985 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli ed , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Esponevano, inoltre, che - con decreto n. cron.
8149/2010 depositato il 22.06.2010 - il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente del predetto Tribunale e che, da quella data, non era stata più ripristinata l'unione coniugale.
Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 06.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 21.05.2024, come successivamente modificato con atto sottoscritto in data 16.04.2025
(e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 30.04.2025), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti, tenuto conto che i figli della coppia sono economicamente autosufficienti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Fisciano in data 07.12.1985 (atto n. 67, parte II Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1985);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
21.05.2024, come successivamente modificato con atto sottoscritto in data 16.04.2025
e depositato in data 30.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamati per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire