Versione
19 gennaio 1982
19 gennaio 1982
Art. 35. Trattamenti particolari di trasferta
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennita' giornaliera nella misura stabilita dall' articolo 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare.
L'indennita' giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennita' prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l' articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 , l' articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , e l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 .
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennita' giornaliera nella misura stabilita dall' articolo 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare.
L'indennita' giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennita' prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l' articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 , l' articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , e l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/07/1990, n. 339Provvedimento: […] Il richiamo è del tutto inconferente perché si tratta di un compenso stabilito in una legge anteriore alla legge-quadro e quindi agli accordi collettivi vigenti, i quali - nonostante la preesistenza di tale previsione derogatoria di un "particolare" (come è espressamente definito nel citato art. 35 della legge n. 797 del 1981) trattamento, concesso ad una determinata categoria di personale statale, in relazione alla ubicazione degli uffici - non contengono alcun elemento dal quale possa desumersi che quella deroga assurga a generale criterio retributivo dei dipendenti pubblici. […]Leggi di più...
- personale dipendente·
- trattamento economico·
- sent. 339/90 a. regioni a statuto comune·
- illegittimita' costituzionale.·
- potesta' legislativa·
- efficacia vincolante in sede di legislazione concorrente·
- legge quadro·
- principio della omogeneizzazione e della esaustivita' dei trattamenti economici·
- previsione di rimborso forfettario giornaliero per spese di "trasferta" sostenute·
- limiti·
- accordi collettivi·
- sent. 339/90 b. regioni a statuto comune·
- possibilita' di adeguamento.·
- disciplina·
- rispetto, in linea di massima, degli accordi conclusi secondo la legge-quadro