Articolo 35 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 34Articolo 36
Versione
19 gennaio 1982
Art. 35. Trattamenti particolari di trasferta

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennita' giornaliera nella misura stabilita dall' articolo 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare.
L'indennita' giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennita' prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l' articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 , l' articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , e l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 .
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982
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