Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 legge 15 luglio 2009, n. 94, la condotta dello straniero che si sia trattenuto in Italia dopo l'intimazione di allontanamento emessa a seguito del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno già scaduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2010, n. 37063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37063 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/09/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 788
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 10041/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \M MO N. IL *01/05/1978*;
avverso la sentenza n. 40361/2009 TRIB. SEZ. DIST. di JESI, del 28/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con sentenza deliberata il 28 ottobre 2010 e depositata, colla contestuale motivazione, in pari data il Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi, giudicando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha irrogato la sanzione concordata in ragione di otto mesi di reclusione allo straniero extracomunitario OU BA, imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso il 23 settembre 2009 dal Questore di Ascoli Piceno. 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto recante la data del 2 novembre 2009, col quale sviluppa due motivi, denunziando ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, all'art. 1 c.p., all'art. 14 disp. gen., all'art. 25 Cost., comma 2, e all'art. 129 c.p.p. e art. 444 c.p.p., comma 2,
dopo aver, in premessa, argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunciata su istanza del medesimo ricorrente. 2.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce: il questore ha emesso l'ordine di allontanamento per la cui inosservanza il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione di pari data;
a sua volta il succitato decreto è stato adottato dal prefetto, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), in seguito al rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (giusta provvedimento del questore 22 settembre 2009); non ricorre, pertanto, alcuno dei casi tassativamente previsti dalla norma in-criminatrice, trattandosi di espulsione disposta per motivo diverso da quelli relativi ai casi penalmente sanzionabili;
il Tribunale doveva pertanto pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ovvero non costituisce reato;
la pronuncia della applicazione della pena su richiesta costituisce erronea applicazione della legge penale e delle disposizioni, indicate, che sanciscono la tipicità e la tassatività delle condotte costituenti reato e il divieto di applicazione analogica della norma penale.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente censura, in via gradata, la qualificazione giuridica del reato e deduce: pur erroneamente supponendo che la espulsione sia stata adottata in seguito al rigetto della istanza di permesso di soggiorno (e non per il diniego del rinnovo del permesso in parola), sarebbe, allora, integrata la ipotesi di reato meno grave, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 14, comma 5-ter; tale qualificazione conseguirebbe,
peraltro, alla non condivisibile assimilazione del caso di specie alla ipotesi di reato (introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94) della espulsione deliberata in seguito al rifiuto della richiesta del titolo di soggiorno;
tuttavia, nella impugnata sentenza la condotta è stata erroneamente qualificata ai sensi della più grave fattispecie prevista dal citato art. 14, comma 5-ter, della anzidetta legge;
le parti hanno, infatti, indicato come pena base un anno di reclusione, corrispondente al minimo edittale del reato più grave e al massimo edittale della ipotesi delittuosa meno grave;
sicché certamente non hanno inteso far riferimento a tale secondo reato, per patteggiare sulla base del massimo della pena;
consegue, in relazione alla qualificazione del reato, recepita dal giudice, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima ipotesi (grave), anziché alla seconda ipotesi (meno severamente punita), il vizio della erronea applicazione della legge penale e la inosservanza delle altre disposizioni in precedenza menzionate. 3. - Il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte in relazione al rito speciale, secondo i quali: a) non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione;
b) fuori della ipotesi (nel caso di specie neppure prospettata) della irrogazione di una pena illegittima, l'imputato il quale ha chiesto la definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta, è privo della legittimazione a formulare doglianze sul punto della determinazione della sanzione, non essendogli evidentemente consentito porsi "in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute". Orbene, nella specie, la novella del 15 luglio 2009, n. 94, ha modificato (anteriormente alla commissione del reato) la norma incriminatrice inserendo espressamente la previsione delittuosa della inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore in seguito al rifiuto del titolo di soggiorno, richiesto dopo la scadenza del permesso.
Sicché risulta integrata la corrispondente previsione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dalla L.15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lettera m).
Nè la sentenza impugnata contiene alcun riferimento alla alternativa fattispecie delittuosa contemplata nel precedente inciso del medesimo comma, di tal che possa evincersi la erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione del fatto.
La pena concordata, contenuta nei limiti edittali, non abilita il ricorrente a dolersi della misura della sanzione richiesta. Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500 (millecinquecento) alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010