Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 2
In materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di <
In materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR0029/01 SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11590/99 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. loos Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. C.C. 06/11/00 Consigliere Dott. Maura. LA TERZA ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ORD I NANZA UFFICIO COPIE sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: Rilasciata copia legale la al Sig. MILIOTO CARDELLA Angelo, domiciliato in Roma, presso per diritti L. il 7 MAR. 2001 Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e IL CANCELLIERE difeso dall'avv. Gian Francio Gueli di Raffadali (Agrigento), con studio in Via Nazionale n. 264, giusta delega in atti;
- ricorrente.
contro
: CONSORZIO PER LA CONDUTTURA DELL'ACQUA DEL VOLTANO DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 176, presso l'avv. Maurizio Zanchetti, rappresentato e difeso giusta delega in (135. atti, dall'avv. Girolamo Milioto del Foro di Agrigento;
controricorrente - avverso l'ordinanza resa dal Pretore di Agrigento in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 20 aprile 1999, nella causa n. 25 del 1997 RGAC;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Camillo Filadoro;
Rilasciata copia legale al Sig. GUELI Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore per diritti L. 11.10 y 200l. Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha chiesto che IL CANCELLIERE questa Corte dichiari la competenza del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice unico, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 20 aprile 1999 il Pretore di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal DE, nella causa iniziata dal Consorzio per la Conduttura dell'Acqua del Voltano, intesa ad ottenere il rilascio dell'immobile di servizio a suo tempo concesSO al dipendentre DE (cessato per quiescenza ill° giugno 1972). Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento ん di competenza il Consorzio con ricorso notificato in data 15 maggio 1999. 2 Il Consorzio ha depositato memoria difensiva ex art. 47 ultimo comma, codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia l'incompetenza per materia del giudice adito (pretore in funzione di giudice del lavoro) il quale non sarebbe competente perché il rapporto di lavoro che lo legava all'Ente consorzionale era cessato da tempo al momento del deposito del ricorso introduttivo. Pregiudiziale è l'accertamento dell'ammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza, sulla base della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso innanzi al Pretore. A decorrere dal 2 giugno 1999, data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (artt. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n.188) l'ufficio del pretore è stato soppresso. Ai sensi dell'art. 132, comma 11 d.lgs. cit. i procedimenti pendenti dinanzi al pretore a tale data sono definiti dal tribunale, in base alle disposizioni del decreto istitutivo del giudice successiva a quella suindicata si л fissate innanzi al pretore per unico. Le udienze una data 3 intendono fissate dinanzi al tribunale per gli stessi incombenti processuali (art.132, comma 2, d.lgs. citato). A tale regola fanno eccezione i procedimenti per i quali sia prevista la persistente applicazione della disciplina anteriormente vigente (art. 42 ), identificabili, ex art.133 comma 1 d.lgs. n.51 del 1988, con i procedimenti in cui, al 2 giugno 1999, siano state precisate le conclusioni, ovvero la causa sia già stata trattenuta in decisione. Tali procedimenti sono definiti dal pretore in base alle precedenti regole, salvo che la causa venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso generale della riprende vigore il principio definizione da parte del tribunale, а norma dello stesso art.133, comma 2, d.lgs. n. 51 del 1998. Tutte le sentenze pretorili, sia quelle emesse prima della soppressione dell'ufficio per le quali sia ancora aperto al 2 giugno 1999 il termine per impugnare, sia quelle eccezionalmente emesse in epoca successiva a tale data, in quanto già in fase decisoria, sono impugnabili dinanzi alla corte d'appello (art.133, comma 2, e 134 comma 1). Le disposizioni transitorie prevedono, come si visto, il mantenimento dell'ufficio pretorile per 4 la definizione delle cause già in fase decisoria al momento di conseguita efficacia del decreto legislativo, ma non contengono alcuna specifica prescrizione per i casi di designazione da parte di questa Corte. Tale mantenimento riguarda il mero esaurimento degli affari che si trovano pendenti alla predetta data davanti al pretore -intendendosi la pendenza disponibilità del procedimento da partecome (esclusi quelli sospesi e quelli in dell'ufficio impugnazione) - non potendosi ritenere che fase di procedimento il solo fatto della pendenza del questa Corte non valga ad escludere di dinanzi a per sé il presupposto della competenza transitoria del pretore (quanto meno per i procedimenti sospesi ex art. 48 codice di procedura civile), con esclusione, quindi, di una competenza di ritorno e l'impossibilità di designare il pretore e di rinviare ad esso. Sulla individuazione del tribunale quale giudice competente, in primo grado, a conoscere delle controversie in relazione alle quali sia stato proposto regolamento di competenza in data anteriore al 2 giugno 1999, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (Cass. 1 5 marzo 2000 n. 2286). Con sentenza n. 1046 del 28 settembre 2000, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito il seguente principio: "poiché a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro -non rientranti fra quelle previste dall'art.133 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51- è competente quale giudice di primo grado il tribunale in composizione monocratica, inammissibile il regolamento di competenza sia esso necessario ○ facoltativo o proposto di ufficio- con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perché la natura della controversia soggetta о meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicbaile e non sulla competenza". Infatti, pur non disconoscendosi l'interesse, astratto, della parte alla pronuncia sulla censura proposta è da rilevare che tale interesse non può essere realizzato per il tramite di un mezzo di impugnazione non più ammissibile, laddove, invece, secondo l'opposta tesi, questa Corte -fondata о infondata che ritenga la censura- pur non potendo 6 declaratoria di adottare pronuncia diversa dalla (e da ciò competenza del tribunale l'inammissibilità del regolamento) dovrebbe, per la realizzazione dell'interesse del ricorrente, stabilire se la controversia sia soggetta o meno al rito del lavoro e cioè dovrebbe finire per risolvere non già una questione di competenza, ma applicabile, pacificamente, sulla base di rito della giurisprudenza di questa Corte, non deducibile con il regolamento di competenza. Nella specie, con regolamento necessario, si contesta la sussistenza del Pretore del lavoro di Agrigento, deducendosi la competenza del Tribunale di Agrigento (il ricorrente osserva che il rapporto di lavoro era cessato sin dal 1972, sicché l'azione di rilascio non sarebbe connessa in alcun modo al rapporto di lavoro). Poiché come già specificato, la sezione lavoro non costituisce, nell'ambito del Tribunale, un diverso organo di giustizia, la questione sollevata dal ricorrente (se la controversia spetti al giudice del lavoro ovvero ad altro magistrato dello stesso attiene al rito e non alla competenza,Tribunale) inammissibilità del con la conseguenza della regolamento di competenza. 7 Sulla base delle esposte considerazioni delle Sezioni Unite, che si condividono, deve dichiararsi l'inammissibilità del proposto regolamento (senza necessità di esaminare le deduzioni del ricorrente (secondo il quale sarebbe competente il Tribunale ordinario, poiché il rapporto di lavoro era cessato già nel 1972 e l'azione di rilascio non sarebbe in alcun modo connessa al rapporto di lavoro). Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000. IL PRESIDENTE lean-faylni Stell e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria 16 GEN 2001 oggi, LABORATORE CANCELLERIA Z I T O R N O E C 8