Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 29
CASS
Sentenza 2 gennaio 2001

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In materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di <> dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983 alla sussistenza di determinati requisiti reddituali. Coerentemente con l'effetto di tale pronuncia, il nuovo testo dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996, come introdotto dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quei requisiti, in tal modo incidendo su una condizione dell'azione promossa per ottenere l'applicazione degli effetti della suddetta sentenza costituzionale, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato. Ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la conservazione della prestazione integrativa <> alla suddetta data si configura una <<questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996>>, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti, la quale (unitamente con le altre norme contenute nella legge n. 662 del 1996 e nella legge n. 448 del 1998 in ordine alle modalità di adempimento dei crediti sorti per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) è stata di recente positivamente scrutinata da parte del Giudice delle leggi (v. sent. cost. n. 310 del 2000).

In materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di <> dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983 alla sussistenza di determinati requisiti reddituali. Coerentemente con l'effetto di tale pronuncia, il nuovo testo dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996, come introdotto dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quei requisiti, in tal modo incidendo su una condizione dell'azione promossa per ottenere l'applicazione degli effetti della suddetta sentenza costituzionale, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato. Ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la conservazione della prestazione integrativa <> alla suddetta data si configura una <<questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996>>, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti, la quale (unitamente con le altre norme contenute nella legge n. 662 del 1996 e nella legge n. 448 del 1998 in ordine alle modalità di adempimento dei crediti sorti per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) è stata di recente positivamente scrutinata da parte del Giudice delle leggi (v. sent. cost. n. 310 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 29
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29
    Data del deposito : 2 gennaio 2001

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