CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 8948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8948 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA RG;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il d+f-eftsore Penale Sent. Sez. 2 Num. 8948 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI NI Relatore: RG GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per AZ IN GI avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Caltanissetta del 16 giugno 2022 che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip con riguardo al concorso in tentata estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, in danno di CA SE, che aveva acquistato dall'amministrazione giudiziaria delle imprese fratelli NZ, società agricola semplice, un autocarro, originariamente parte del compendio industriale, costringendolo a consegnare a NZ RI OM detto autocarro 2. Deduce il ricorrente: 2.1. ommessa motivazione in ordine alla eccezione di incompetenze, territoriale avanzata dalla difesa all'udienza del 16 giugno 2022. Sostiene che i fatti in argomento si sono verificati nella provincia di Messina come risulta dall'ordinanza genetica (pag. 169 ss); 2.2. vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria. Rileva che una lettura corretta delle conversazioni intercettate avrebbe portato a diversa soluzione con riguardo alla posizione del ricorrente che avrebbe in un'unica occasione incontrato il CA;
2.3. omessa valutazione in ordine all'inquadramento della vicenda nell'alveo della fattispecie di cui all' articolo 393 codice penale in considerazione della fondatezza della pretesa avanzata dallo NZ nei confronti del CA e del mancato perseguimento da parte dei concorrenti di un interesse proprio avendo agito solo al fine di realizzare l'altrui pretesa;
2.4. con il quarto motivo evidenzia l'assenza di prova, anche in termini indiziari, circa la percezione di una minaccia da parte del CA in occasione dell'incontro; 2.5. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Viene sottolineato che se è vero che il IN è soggetto condannato per associazione mafiosa con sentenza definitiva lo stesso non è mai però stato considerato un soggetto di spicco della consorteria. Ciò al fine di mettere in luce come non solo non sussiste alcuna intraneità attuale ma anche come non fosse neppure certo che il CA conoscesse il IN e i suoi precedenti giudiziari tanto da averlo percepito come minaccia implicita. 3. L8/11/2022 l'avvocato Aveni SE, difensore di IN GI dichiarava di rinunciare al ricorso. Deve preliminarmente rilevarsi che, come affermato dalle Sezioni unite nella sentenza EL (n. 12.603 del 2016) il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia in assenza di procura speciale non può pertanto essere considerata valida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ciò premesso deve rilevarsi che il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2. Del tutto generica è la sollevata questione di incompetenza, considerato che allo stato non vi sono elementi per una diversa individuazione della competenza territoriale, elementi che non sono stati neppure allegati dal ricorrente che si è limitato ad affermare che l'intera vicenda ha trovato svolgimento nell'ambito della provincia di Messina. 3. I motivi sub due, tre e quattro, che investono la gravità indiziaria con riguarda ti coinvolgimento dell'indagato nella condotta estorsiva contestata, sono infondati ai limiti dell'inammissibilità perché versati in fatto. Chiede infatti il ricorrente una diversa valutazione degli elementi indiziari richiamando intercettazion che secondo la difesa non sarebbero state esaminate dal tribunale del riesame. Sul punto non può non rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere 2 / «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di AZ alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni posta a fondamento delle scelte operate. In particolare il tribunale ha dato atto che dalle risultanze investigative emergeva chiaramente che l'intenzione dei correi fosse quella di costringere il CA a restituire il bene comprato senza il permesso del vecchio proprietario, secondo logiche criminali pienamente evincibili dalle circostanze 3 indicate da pag. 6 a pag. 10 del provvedimento impugnato che attestano anche la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso". 4. Nel richiedere l'intervento del IN e dei suoi "carusi" lo NZ ha scelto i soggetti cui attribuire il ruolo di veicolare alla persona offese le minacce non in modo casuale, ma secondo logiche di spartizione criminali dei territori, individuando di volta in volta la persona più adeguata a fare da portavoce, anche in considerazione della fama criminale che lo stessa vantava nel territorio. 5. A fronte di tale argomentare il ricorrente sostanzialmente chiede una rivalutazione complessiva delle emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni delle parti) inibita alla Corte in questa sede. 6. Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali-
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen. Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore ente AN RG GI LLEVI
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il d+f-eftsore Penale Sent. Sez. 2 Num. 8948 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI NI Relatore: RG GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per AZ IN GI avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Caltanissetta del 16 giugno 2022 che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip con riguardo al concorso in tentata estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, in danno di CA SE, che aveva acquistato dall'amministrazione giudiziaria delle imprese fratelli NZ, società agricola semplice, un autocarro, originariamente parte del compendio industriale, costringendolo a consegnare a NZ RI OM detto autocarro 2. Deduce il ricorrente: 2.1. ommessa motivazione in ordine alla eccezione di incompetenze, territoriale avanzata dalla difesa all'udienza del 16 giugno 2022. Sostiene che i fatti in argomento si sono verificati nella provincia di Messina come risulta dall'ordinanza genetica (pag. 169 ss); 2.2. vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria. Rileva che una lettura corretta delle conversazioni intercettate avrebbe portato a diversa soluzione con riguardo alla posizione del ricorrente che avrebbe in un'unica occasione incontrato il CA;
2.3. omessa valutazione in ordine all'inquadramento della vicenda nell'alveo della fattispecie di cui all' articolo 393 codice penale in considerazione della fondatezza della pretesa avanzata dallo NZ nei confronti del CA e del mancato perseguimento da parte dei concorrenti di un interesse proprio avendo agito solo al fine di realizzare l'altrui pretesa;
2.4. con il quarto motivo evidenzia l'assenza di prova, anche in termini indiziari, circa la percezione di una minaccia da parte del CA in occasione dell'incontro; 2.5. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Viene sottolineato che se è vero che il IN è soggetto condannato per associazione mafiosa con sentenza definitiva lo stesso non è mai però stato considerato un soggetto di spicco della consorteria. Ciò al fine di mettere in luce come non solo non sussiste alcuna intraneità attuale ma anche come non fosse neppure certo che il CA conoscesse il IN e i suoi precedenti giudiziari tanto da averlo percepito come minaccia implicita. 3. L8/11/2022 l'avvocato Aveni SE, difensore di IN GI dichiarava di rinunciare al ricorso. Deve preliminarmente rilevarsi che, come affermato dalle Sezioni unite nella sentenza EL (n. 12.603 del 2016) il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia in assenza di procura speciale non può pertanto essere considerata valida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ciò premesso deve rilevarsi che il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2. Del tutto generica è la sollevata questione di incompetenza, considerato che allo stato non vi sono elementi per una diversa individuazione della competenza territoriale, elementi che non sono stati neppure allegati dal ricorrente che si è limitato ad affermare che l'intera vicenda ha trovato svolgimento nell'ambito della provincia di Messina. 3. I motivi sub due, tre e quattro, che investono la gravità indiziaria con riguarda ti coinvolgimento dell'indagato nella condotta estorsiva contestata, sono infondati ai limiti dell'inammissibilità perché versati in fatto. Chiede infatti il ricorrente una diversa valutazione degli elementi indiziari richiamando intercettazion che secondo la difesa non sarebbero state esaminate dal tribunale del riesame. Sul punto non può non rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere 2 / «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di AZ alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( N. 118 del 2005 Rv. 232627, N. 37878 del 2007 Rv. 237475, N. 36079 del 2012 Rv. 253511, N. 7793 del 2013 Rv. 255053, N. 18589 del 2013 Rv. 255928; N 22345 del 2014 Rv. 261963) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni posta a fondamento delle scelte operate. In particolare il tribunale ha dato atto che dalle risultanze investigative emergeva chiaramente che l'intenzione dei correi fosse quella di costringere il CA a restituire il bene comprato senza il permesso del vecchio proprietario, secondo logiche criminali pienamente evincibili dalle circostanze 3 indicate da pag. 6 a pag. 10 del provvedimento impugnato che attestano anche la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso". 4. Nel richiedere l'intervento del IN e dei suoi "carusi" lo NZ ha scelto i soggetti cui attribuire il ruolo di veicolare alla persona offese le minacce non in modo casuale, ma secondo logiche di spartizione criminali dei territori, individuando di volta in volta la persona più adeguata a fare da portavoce, anche in considerazione della fama criminale che lo stessa vantava nel territorio. 5. A fronte di tale argomentare il ricorrente sostanzialmente chiede una rivalutazione complessiva delle emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni delle parti) inibita alla Corte in questa sede. 6. Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali-
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen. Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore ente AN RG GI LLEVI