Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 561/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2025 promossa con ricorso congiunto in data
30/01/2025
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ILARIA
RUSTICI presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. ) nato a [...]_1 C.F._2 in data 12.12.1977, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA RUSTICI presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. autorizzare i coniugi a vivere separati
2. I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_2 assumeranno, di comune accordo, tutte le decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alle altre scelte di vita che li riguardano, e rimarranno collocati con la madre presso la casa coniugale;
3. La casa coniugale di proprietà del padre, rimarrà assegnata, con tutto ciò che la arreda, alla madre che vi vivrà con i figli.
4. Il padre lascerà la casa coniugale entro la fine del mese di gennaio 2025;
5. Il Sig si impegna a pagare le rate del mutuo che grava sulla casa coniugale fino alla sua CP_1 estinzione, nonché le spese condominiali “straordinarie”.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 minori, l'importo mensile di euro 300,00= (euro 150,00= per ogni figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, delle spese mediche e scolastiche, previamente concordate secondo i consueti criteri.
7. La Sig.ra incasserà il 100% dell'Assegno Unico per i figli. Pt_1
8. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal sabato CP_1 mattina, prelevandoli presso la casa materna, e riaccompagnandoli alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento.
In ogni caso, nell'intento di favorire i rapporti tra il padre ed i figli, lo stesso potrà vedere e tenere con sé gli stessi anche altri giorni nella settimana, nel pomeriggio, con rientro entro cena presso la madre, senza il pernottamento, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
I giorni di Natale/vigilia, Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi da e Persona_1 Per_2 alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Il padre inoltre potrà tenere con sé e per quindici giorni anche non consecutivi Persona_1 Per_2 durante le vacanze estive, e per una settimana durante le vacanze natalizie;
Le vacanze verranno concordate di anno in anno fra i genitori e gli stessi si assumono il reciproco impegno di comunicarsi il periodo, il luogo di vacanza ed il relativo recapito entro i due mesi precedenti la data di partenza designata.
Ciascun genitore, quando avrà con sé i minori, dovrà comunicare all'altro gli eventuali spostamenti in altre località ed il proprio recapito.
9. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
10. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità e dei passaporti per l'espatrio in favore e nell'interesse di e .” Persona_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 18 luglio 2009 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese, considerata la natura e l'esito del procedimento, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di BRUGHERIO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi